Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 27/04/2026, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00532/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00695/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 695 del 2022, proposto da -OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Crispoldi e Cristina Vicovide, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Ministero dell’interno - Questura di Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria in Genova, viale Brigate Partigiane, n. 2;
per l’annullamento
del provvedimento prot. M.I.P.G. del 29 luglio 2022, notificato il 2 agosto 2022, di rigetto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno, nonché di ogni altro atto, presupposto, preparatorio, prodromico, concernente, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’interno - Questura di Genova;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4 bis, cod. proc. amm.;
Relatore, all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 22 aprile 2026, il Consigliere RO EN e nessuno per le parti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato.
TT e DI
Premesso che il ricorso ha ad oggetto l’annullamento degli atti in epigrafe, vinte le spese;
Rilevato che il Ministero dell’interno – Questura di Genova si è costituito e ha chiesto il rigetto del ricorso, vinte le spese;
Rilevato che parte ricorrente, con memoria depositata il 16 aprile 2026, ha dichiarato di rinunciare al ricorso;
Considerato che la rinuncia, in quanto non notificata all’Amministrazione resistente, è irrituale e va considerata, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., quale dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse;
Ritenuto che non resta altro al Collegio che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse e compensare le spese avuto riguardo alla definizione in rito e alle peculiarità in fatto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO EN, Presidente, Estensore
Calogero Commandatore, Primo Referendario
Giuseppe Licheri, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RO EN |
IL SEGRETARIO