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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 17/12/2025, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4444/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 11/12/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 9/10/2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato ALESSIA DEL SEPPIA ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), Viale G. Carducci n. 139, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«- dichiarare la separazione personale dei coniugi;
- ordinare al competente ufficiale di stato civile del Comune di Capannori di procedere alle opportune annotazioni e trascrizioni della sentenza nei registri dello stato civile;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
1) i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire ove ritenga più opportuno la propria residenza, impegnandosi entrambi a comunicare tempestivamente eventuali mutamenti di residenza e/o domicilio e mantenendo in ogni caso comportamenti improntati al reciproco rispetto.
2) La casa familiare sita in Capannori (LU), Stradone di Camigliano n. 202, di proprietà della Sig.ra resterà nella disponibilità di quest'ultima che continuerà ad abitarvi col figlio minore Parte_2
. Il Sig. potrà rilasciare la casa familiare fin dalla sottoscrizione del presente Per_1 Parte_1 ricorso e, comunque, si impegna a rilasciarla entro la data di fissazione dell'udienza di comparizione
1 personale delle parti, sostituita nel caso di specie dal termine per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter 2° comma c.p.c.
3) Il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori con collocamento e residenza Per_1 anagrafica presso la madre. Ex art. 337 ter c.c., la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore eserciterà la responsabilità separatamente durante i periodi di permanenza del figlio presso di sé.
4) Il padre potrà vedere e tenere il figlio con sé il martedì, il mercoledì e il sabato di ogni Per_1 settimana nonché la domenica a settimane alterne, secondo le modalità di seguito precisate. Il martedì, il padre prenderà all'uscita della scuola alle ore 16:00 e il mercoledì lo prenderà Per_1
a casa della madre dopo pranzo, trattenendosi con lui nel pomeriggio in entrambe le giornate, anche accompagnandolo in piscina o a praticare una diversa attività sportiva o extrascolastica, salvo sopravvenuti e imprevedibili impegni lavorativi del padre, dei quali lo stesso darà tempestiva comunicazione alla madre. Nei giorni infrasettimanali anzidetti, considerati l'orario scolastico di e gli impegni lavorativi Per_1 dei genitori, il bambino potrà anche pernottare presso l'abitazione paterna, ove il padre possa accompagnarlo a scuola la mattina successiva e comunque ove ciò risulti compatibile con gli impegni scolastici del bambino. Qualora non ricorrano tali condizioni, il martedì e il mercoledì sera il padre cenerà con e lo riaccompagnerà presso la casa materna entro le ore 21:30. Per_1
Il sabato, il padre terrà con sé a partire dalle ore 16:00 e, a settimane alterne, lo
Per_1 riaccompagnerà presso l'abitazione materna entro le ore 19:00 se la domenica dovrà essere trascorsa con la madre;
in caso contrario, se la domenica sarà trascorsa con il padre, resterà
Per_1 con lui anche per la cena e il pernottamento. La domenica, nelle settimane in cui rimane con il padre, questi lo riaccompagnerà presso la casa materna entro le ore 21:30. In considerazione dell'orario di lavoro dei ricorrenti, durante il periodo scolastico sarà la madre a prendere all'uscita della scuola e a trattenersi con lui per pranzo, anche ricorrendo alla
Per_1 collaborazione della nonna materna di , ad eccezione della giornata del martedì quando il
Per_1 bambino usufruirà della mensa scolastica. Il medesimo calendario sarà osservato anche durante le vacanze scolastiche estive, con la precisazione che, in assenza di impegni scolastici, il padre potrà riaccompagnare presso la
Per_1 casa materna entro le ore 23:00 oppure trattenerlo per la notte, provvedendo a riaccompagnarlo presso la casa materna la mattina successiva. I genitori si adopereranno per trascorrere insieme le principali festività; ove ciò non fosse possibile, prevedono di trascorrerle col figlio secondo il seguente calendario:
- la vigilia di Natale col padre e il giorno di Natale con la madre;
- ad anni alterni: il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno di Pasquetta con l'altro;
- ad anni alterni: il 31 dicembre con un genitore e il primo gennaio con l'altro. Per le ulteriori principali festività verrà adottato il criterio dell'alternanza. Durante le vacanze scolastiche estive ciascuno dei genitori potrà trascorrere col figlio due settimane non consecutive dandone comunicazione all'altro entro il 31 maggio dello stesso anno. A decorre dal dodicesimo anno di età di , ciascuno dei genitori potrà trascorrere col figlio due settimane Per_1 anche consecutive durante le vacanze estive dandone comunicazione all'altro entro il 31 maggio
2 dello stesso anno. Sono salvi ulteriori e diversi accordi che i genitori potranno prendere nell'interesse del figlio e nel rispetto delle esigenze e dei desideri del minore e dei rispettivi impegni lavorativi.
5) Nell'interesse del figlio, i genitori si impegnano ad astenersi, nei primi mesi successivi alla separazione, dal fargli frequentare eventuali nuove compagne o compagni e, successivamente, a favorirne la conoscenza con gradualità, così da garantire a un sereno adattamento ai Per_1 cambiamenti familiari.
6) I genitori provvederanno direttamente al mantenimento del figlio e dunque sosterranno direttamente le spese che soddisfano le esigenze della vita quotidiana di . Per_1
I ricorrenti stabiliscono altresì che le seguenti spese ordinarie, laddove sostenute da uno dei genitori, saranno rimborsate dall'altro nella misura del 50%:
- spese per abbigliamento (inclusi scarpe e accessori);
- materiale scolastico di cancelleria;
- medicinali da banco non soggetti a prescrizione;
- ricariche telefoniche e piccole spese ricorrenti per utilizzo del cellulare;
- spese per alcune attività ricreative abituali quali cinema, feste, eventi conviviali e cene fuori organizzate in occasione di eventi o iniziative ludiche di interesse per;
Per_1
- spese per la mensa scolastica. Ai fini del rimborso, il genitore che ha sostenuto la spesa trasmetterà all'altro copia della documentazione giustificativa (scontrino, ricevuta o altro documento attestante l'esborso), anche a mezzo messaggio whatsapp. Il rimborso dovrà avvenire entro 7 giorni dalla ricezione della documentazione, tramite bonifico o altro mezzo concordato. Resta inteso che il principio di proporzionalità e collaborazione dovrà ispirare anche la gestione di tali spese, affinché esse siano sostenute nel rispetto delle possibilità reddituali e patrimoniali di ciascuno dei ricorrenti e in misura congrua rispetto all'età del figlio. Fermo quanto sopra, il Sig. corrisponderà mensilmente alla Sig.ra , a titolo Parte_1 Parte_2 di contributo perequativo per il mantenimento del figlio , la somma di euro 100,00 (cento/00), Per_1 entro il giorno 20 di ciascun mese, applicando annualmente la variazione dell'indice Istat all'importo originario a decorrere dal mese di dicembre 2026. Nella definizione degli obblighi economici e della modalità di mantenimento del figlio, i ricorrenti hanno espressamente considerato la circostanza che il padre, a seguito della separazione, dovrà reperire un alloggio in locazione e sostenerne i relativi costi. 7) Le spese straordinarie relative al figlio saranno sostenute da entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno. Per spese straordinarie si intendono in via di principio quelle previste dal Tribunale di Lucca nel Protocollo d'Intesa del 7 ottobre 2020: a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: spese mediche urgenti e necessarie;
trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche – compresi occhiali da vista e lenti a contatto – ortopediche ed acustiche); tickets e spese farmaceutiche;
tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
libri di testo;
materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche didattiche;
spese per il trasporto pubblico e il carburante del mezzo di locomozione del figlio;
spese per progetti curriculari scolastici;
spese per tempo prolungato o dopo scuola/pre scuola;
spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di
3 locomozione del figlio;
bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato col consenso di entrambi i genitori;
spese per regali di compagni di scuola;
b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico;
ripetizioni; stages e corsi: di lingua, di musica, di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitaria;
spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze); gite scolastiche con pernottamento;
viaggi studio all'estero; scuole e università private;
baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
attività sportiva anche non agonistica;
attività ludico-ricreative (centri estivi); cellulare;
spese relative a imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole guida private;
spese per comunione e cresima. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (tramite sms, messaggio whatsapp, email, fax, pec ecc...) dovrà manifestare un motivato dissenso per scritto entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di riscontro, il silenzio si intenderà come consenso alla spesa. Tutte le spese extra, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. Il rimborso pro quota che è dovuto al genitore che le ha anticipate, dovrà avvenire entro 15 giorni a decorrere dalla richiesta. Le spese straordinarie saranno detraibili ai fini IRPEF da entrambi i genitori nella misura del 50%.
8) L'assegno Unico Universale, o l'equivalente misura di sostegno che dovesse sostituire tale assegno, sarà percepito in ragione della metà da ciascuno dei ricorrenti.
9) I coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi disponendo ciascuno di un proprio reddito e di non avere pretese da vantare reciprocamente a titolo di contributo al mantenimento.
10) I ricorrenti si danno atto di essersi già accordati sull'attribuzione dei beni mobili e degli arredi presenti nella casa familiare.
11) I coniugi prestano il consenso per il rilascio reciproco di ogni autorizzazione di carattere amministrativo per la quale sia necessario il consenso del coniuge, ivi compreso il rilascio o l'eventuale rinnovo del passaporto anche per quanto riguarda l'iscrizione su ciascun passaporto del figlio minore».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Capannori (LU) il 2/8/2014, dal quale è nato il figlio (nato il Per_1
17/8/2016), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto, con la sola integrazione della condizione di cui al punto 6), nei termini che seguono: «Fermo quanto sopra, il Sig. corrisponderà Parte_1 mensilmente alla Sig.ra , a titolo di contributo perequativo per il mantenimento del figlio Parte_2
4 , la somma di euro 100,00 (cento/00), entro il giorno 20 di ciascun mese, applicando Per_1 annualmente la variazione dell'indice Istat all'importo originario a decorrere dal mese di dicembre 2026». Pertanto, la condizione al punto 6), nella versione integrata, è quella in epigrafe testualmente riportata. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 Parte_2 matrimonio in Capannori (LU) in data 2/8/2014, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Capannori (LU) all'Atto Numero 45, Parte 2, Serie A, Ufficio 1, dell'Anno 2014, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Capannori (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, l'11/12/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 11/12/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 9/10/2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato ALESSIA DEL SEPPIA ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), Viale G. Carducci n. 139, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«- dichiarare la separazione personale dei coniugi;
- ordinare al competente ufficiale di stato civile del Comune di Capannori di procedere alle opportune annotazioni e trascrizioni della sentenza nei registri dello stato civile;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
1) i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire ove ritenga più opportuno la propria residenza, impegnandosi entrambi a comunicare tempestivamente eventuali mutamenti di residenza e/o domicilio e mantenendo in ogni caso comportamenti improntati al reciproco rispetto.
2) La casa familiare sita in Capannori (LU), Stradone di Camigliano n. 202, di proprietà della Sig.ra resterà nella disponibilità di quest'ultima che continuerà ad abitarvi col figlio minore Parte_2
. Il Sig. potrà rilasciare la casa familiare fin dalla sottoscrizione del presente Per_1 Parte_1 ricorso e, comunque, si impegna a rilasciarla entro la data di fissazione dell'udienza di comparizione
1 personale delle parti, sostituita nel caso di specie dal termine per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter 2° comma c.p.c.
3) Il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori con collocamento e residenza Per_1 anagrafica presso la madre. Ex art. 337 ter c.c., la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore eserciterà la responsabilità separatamente durante i periodi di permanenza del figlio presso di sé.
4) Il padre potrà vedere e tenere il figlio con sé il martedì, il mercoledì e il sabato di ogni Per_1 settimana nonché la domenica a settimane alterne, secondo le modalità di seguito precisate. Il martedì, il padre prenderà all'uscita della scuola alle ore 16:00 e il mercoledì lo prenderà Per_1
a casa della madre dopo pranzo, trattenendosi con lui nel pomeriggio in entrambe le giornate, anche accompagnandolo in piscina o a praticare una diversa attività sportiva o extrascolastica, salvo sopravvenuti e imprevedibili impegni lavorativi del padre, dei quali lo stesso darà tempestiva comunicazione alla madre. Nei giorni infrasettimanali anzidetti, considerati l'orario scolastico di e gli impegni lavorativi Per_1 dei genitori, il bambino potrà anche pernottare presso l'abitazione paterna, ove il padre possa accompagnarlo a scuola la mattina successiva e comunque ove ciò risulti compatibile con gli impegni scolastici del bambino. Qualora non ricorrano tali condizioni, il martedì e il mercoledì sera il padre cenerà con e lo riaccompagnerà presso la casa materna entro le ore 21:30. Per_1
Il sabato, il padre terrà con sé a partire dalle ore 16:00 e, a settimane alterne, lo
Per_1 riaccompagnerà presso l'abitazione materna entro le ore 19:00 se la domenica dovrà essere trascorsa con la madre;
in caso contrario, se la domenica sarà trascorsa con il padre, resterà
Per_1 con lui anche per la cena e il pernottamento. La domenica, nelle settimane in cui rimane con il padre, questi lo riaccompagnerà presso la casa materna entro le ore 21:30. In considerazione dell'orario di lavoro dei ricorrenti, durante il periodo scolastico sarà la madre a prendere all'uscita della scuola e a trattenersi con lui per pranzo, anche ricorrendo alla
Per_1 collaborazione della nonna materna di , ad eccezione della giornata del martedì quando il
Per_1 bambino usufruirà della mensa scolastica. Il medesimo calendario sarà osservato anche durante le vacanze scolastiche estive, con la precisazione che, in assenza di impegni scolastici, il padre potrà riaccompagnare presso la
Per_1 casa materna entro le ore 23:00 oppure trattenerlo per la notte, provvedendo a riaccompagnarlo presso la casa materna la mattina successiva. I genitori si adopereranno per trascorrere insieme le principali festività; ove ciò non fosse possibile, prevedono di trascorrerle col figlio secondo il seguente calendario:
- la vigilia di Natale col padre e il giorno di Natale con la madre;
- ad anni alterni: il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno di Pasquetta con l'altro;
- ad anni alterni: il 31 dicembre con un genitore e il primo gennaio con l'altro. Per le ulteriori principali festività verrà adottato il criterio dell'alternanza. Durante le vacanze scolastiche estive ciascuno dei genitori potrà trascorrere col figlio due settimane non consecutive dandone comunicazione all'altro entro il 31 maggio dello stesso anno. A decorre dal dodicesimo anno di età di , ciascuno dei genitori potrà trascorrere col figlio due settimane Per_1 anche consecutive durante le vacanze estive dandone comunicazione all'altro entro il 31 maggio
2 dello stesso anno. Sono salvi ulteriori e diversi accordi che i genitori potranno prendere nell'interesse del figlio e nel rispetto delle esigenze e dei desideri del minore e dei rispettivi impegni lavorativi.
5) Nell'interesse del figlio, i genitori si impegnano ad astenersi, nei primi mesi successivi alla separazione, dal fargli frequentare eventuali nuove compagne o compagni e, successivamente, a favorirne la conoscenza con gradualità, così da garantire a un sereno adattamento ai Per_1 cambiamenti familiari.
6) I genitori provvederanno direttamente al mantenimento del figlio e dunque sosterranno direttamente le spese che soddisfano le esigenze della vita quotidiana di . Per_1
I ricorrenti stabiliscono altresì che le seguenti spese ordinarie, laddove sostenute da uno dei genitori, saranno rimborsate dall'altro nella misura del 50%:
- spese per abbigliamento (inclusi scarpe e accessori);
- materiale scolastico di cancelleria;
- medicinali da banco non soggetti a prescrizione;
- ricariche telefoniche e piccole spese ricorrenti per utilizzo del cellulare;
- spese per alcune attività ricreative abituali quali cinema, feste, eventi conviviali e cene fuori organizzate in occasione di eventi o iniziative ludiche di interesse per;
Per_1
- spese per la mensa scolastica. Ai fini del rimborso, il genitore che ha sostenuto la spesa trasmetterà all'altro copia della documentazione giustificativa (scontrino, ricevuta o altro documento attestante l'esborso), anche a mezzo messaggio whatsapp. Il rimborso dovrà avvenire entro 7 giorni dalla ricezione della documentazione, tramite bonifico o altro mezzo concordato. Resta inteso che il principio di proporzionalità e collaborazione dovrà ispirare anche la gestione di tali spese, affinché esse siano sostenute nel rispetto delle possibilità reddituali e patrimoniali di ciascuno dei ricorrenti e in misura congrua rispetto all'età del figlio. Fermo quanto sopra, il Sig. corrisponderà mensilmente alla Sig.ra , a titolo Parte_1 Parte_2 di contributo perequativo per il mantenimento del figlio , la somma di euro 100,00 (cento/00), Per_1 entro il giorno 20 di ciascun mese, applicando annualmente la variazione dell'indice Istat all'importo originario a decorrere dal mese di dicembre 2026. Nella definizione degli obblighi economici e della modalità di mantenimento del figlio, i ricorrenti hanno espressamente considerato la circostanza che il padre, a seguito della separazione, dovrà reperire un alloggio in locazione e sostenerne i relativi costi. 7) Le spese straordinarie relative al figlio saranno sostenute da entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno. Per spese straordinarie si intendono in via di principio quelle previste dal Tribunale di Lucca nel Protocollo d'Intesa del 7 ottobre 2020: a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: spese mediche urgenti e necessarie;
trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche – compresi occhiali da vista e lenti a contatto – ortopediche ed acustiche); tickets e spese farmaceutiche;
tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
libri di testo;
materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche didattiche;
spese per il trasporto pubblico e il carburante del mezzo di locomozione del figlio;
spese per progetti curriculari scolastici;
spese per tempo prolungato o dopo scuola/pre scuola;
spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di
3 locomozione del figlio;
bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato col consenso di entrambi i genitori;
spese per regali di compagni di scuola;
b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico;
ripetizioni; stages e corsi: di lingua, di musica, di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitaria;
spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze); gite scolastiche con pernottamento;
viaggi studio all'estero; scuole e università private;
baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
attività sportiva anche non agonistica;
attività ludico-ricreative (centri estivi); cellulare;
spese relative a imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole guida private;
spese per comunione e cresima. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (tramite sms, messaggio whatsapp, email, fax, pec ecc...) dovrà manifestare un motivato dissenso per scritto entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di riscontro, il silenzio si intenderà come consenso alla spesa. Tutte le spese extra, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. Il rimborso pro quota che è dovuto al genitore che le ha anticipate, dovrà avvenire entro 15 giorni a decorrere dalla richiesta. Le spese straordinarie saranno detraibili ai fini IRPEF da entrambi i genitori nella misura del 50%.
8) L'assegno Unico Universale, o l'equivalente misura di sostegno che dovesse sostituire tale assegno, sarà percepito in ragione della metà da ciascuno dei ricorrenti.
9) I coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi disponendo ciascuno di un proprio reddito e di non avere pretese da vantare reciprocamente a titolo di contributo al mantenimento.
10) I ricorrenti si danno atto di essersi già accordati sull'attribuzione dei beni mobili e degli arredi presenti nella casa familiare.
11) I coniugi prestano il consenso per il rilascio reciproco di ogni autorizzazione di carattere amministrativo per la quale sia necessario il consenso del coniuge, ivi compreso il rilascio o l'eventuale rinnovo del passaporto anche per quanto riguarda l'iscrizione su ciascun passaporto del figlio minore».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Capannori (LU) il 2/8/2014, dal quale è nato il figlio (nato il Per_1
17/8/2016), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto, con la sola integrazione della condizione di cui al punto 6), nei termini che seguono: «Fermo quanto sopra, il Sig. corrisponderà Parte_1 mensilmente alla Sig.ra , a titolo di contributo perequativo per il mantenimento del figlio Parte_2
4 , la somma di euro 100,00 (cento/00), entro il giorno 20 di ciascun mese, applicando Per_1 annualmente la variazione dell'indice Istat all'importo originario a decorrere dal mese di dicembre 2026». Pertanto, la condizione al punto 6), nella versione integrata, è quella in epigrafe testualmente riportata. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 Parte_2 matrimonio in Capannori (LU) in data 2/8/2014, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Capannori (LU) all'Atto Numero 45, Parte 2, Serie A, Ufficio 1, dell'Anno 2014, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Capannori (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, l'11/12/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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