TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 09/12/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1512/2024
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore est.
Dott.ssa Margherita Pastorino Giudice
ha pronunciato la seguente
ordinanza
nel procedimento recante il numero R.G. 1512/2024, in materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, promosso da:
Sig.ra nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Mazzarello presso il cui studio C.F._1
professionale ha eletto domicilio
- Ricorrente -
contro
Sig. nato ad [...] il [...], c.f. CP_1
residente in [...], elettivamente C.F._2 domiciliato in Genova, Via Fieschi, 20/4, presso lo studio dell'Avv. Silvia Scasso, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
- Resistente –
Conclusioni delle parti:
ricorrente
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Alessandria, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: Quanto sopra premesso ed esposto, la Sig.ra come rappresentata e Parte_1
difesa, precisa le conclusione come segue. Voglia l'Ill.mo Tribunale di Alessandria: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi in Santo Stefano Quisquina
(AG) in data 02 settembre 2009 (matrimonio trascritto al n.ro 21 parte II serie A), ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile la trascrizione della sentenza passata in giudicato. confermare l'assegnazione alla Sig.ra della casa coniugale sita in Parte_1
Castelletto d'Orba, Via Santa Caterina n. 36/3, comprensiva della mansarda, con ogni arredo e pertinenza;
affidare la figlia minore , nata a [...] in data [...], alle Per_1 cure di entrambi i genitori, in regime di affido condiviso mantenendo l'attuale residenza anagrafica e la prevalente collocazione presso la madre;
disporre le modalità di visita e frequentazione tra il padre la figlia minore più confacenti ad assicurare il mantenimento di un rapporto significativo tra i due e nel contempo conformi alle esigenze di studio, svago e riposo della minore;
porre a carico del
Sig. , l'obbligo di versare alla Sig.ra un assegno divorzile, fino a che non avrà CP_1 Pt_1 trovato un'occupazione regolare, atteso il suo attuale stato di disoccupazione, non inferiore ad euro
400,00 mensili;
porre a carico sig. un contributo per il mantenimento della figlia minore CP_1
, da versare alla madre Sig.ra un assegno mensile del complessivo importo di euro Per_1 Pt_1
500,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat;
porre a carico dei genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie occorrenti per la figlia consistenti in spese mediche, scolastiche e sportive, da individuarsi in conformità al Protocollo Famiglia siglato da Avvocati e
Magistrati di Alessandria;
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede vengano disposte indagini patrimoniali sui redditi effettivi e sul patrimonio personale e famigliare del Sig. . Si chiede venga acquisito il fascicolo della separazione. CP_1
Resistente
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previe le pronunce e le declaratorie del caso, anche in via provvisoria e urgente:
* pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi;
* disporre l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con collocazione e Per_1
residenza anagrafica presso il padre, con regolamentazione della frequentazione con la madre secondo quanto ritenuto meglio conforme all'interesse della minore, revocando l'assegnazione della casa coniugale alla Sig.ra a favore dell'esponente e disponendo a carico della Sig.ra Pt_1 un contributo al mantenimento della minore da stabilirsi secondo l'equo apprezzamento Pt_1
del giudice e, comunque, non inferiore a 200,00 euro mensili, con suddivisione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori. * In subordine, in caso di conferma di collocazione prevalente della minore presso la madre, aumentare, anche in ossequio ai desideri della minore, i tempi di frequentazione con il padre e di pernottamento presso la casa paterna rispetto a quanto stabilito in sede di separazione, stabilendo a carico dell'esponente, in variazione a quanto stabilito in sede di separazione, un contributo al mantenimento di non superiore a 250,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_1
* nulla provvedere in punto di assegno divorzile a favore della Sig.ra Parte_1
non sussistendone i presupposti, per i motivi esposti in atti.
* vinte le spese di lite.
In via istruttoria, si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 473-bis, comma 2, c.p.c., nonché per gli accertamenti fiscali e di polizia tributaria volti a verificare la reale situazione reddituale e patrimoniale della Sig.ra nonché, in via Pt_1
prioritaria, per l'ascolto della minore , provvedendo, altresì, ad ogni altro opportuno Per_1
accertamento, anche. Se ritenuto, con l'intervento dei Servizi Sociali. Con osservanza”
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 22 giugno 2024, ritualmente notificato la ricorrente Sig.ra
[...]
adiva il Tribunale di Alessandria al fine di ottenere la pronuncia di cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio contratto con il Sig. in data 02 settembre 2009. CP_1
Parte ricorrente chiedeva, altresì, la conferma dell'assegnazione della casa coniugale, l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento prevalente presso di sé, la corresponsione di Per_1 un assegno divorzile di € 400,00 mensili e l'aumento del contributo al mantenimento per la figlia da
€ 300,00 a € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio il Sig. con tempestiva memoria difensiva, contestando CP_1
integralmente le deduzioni e le richieste avversarie, nonché la ricostruzione dei fatti rappresentata dalla ricorrente, allegando documentazione finalizzata a privare di attendibilità le accuse dalla predetta rivolte all'esponente, e formulando, a sua volta, domanda per la collocazione prevalente della figlia minore presso di sé, con conseguente revoca dell'assegnazione della casa coniugale e determinazione di un contributo al mantenimento a carico della Sig.ra In subordine, in Pt_1
caso di accoglimento della collocazione prevalente della minore presso la madre, chiedeva la riduzione del contributo al mantenimento a proprio carico e, in ogni caso, il rigetto della domanda di assegno divorzile.
All'esito dello scambio di memorie integrative ai sensi dell'art. 473-bis.17 c.p.c., la causa veniva rinviata per pendenza di trattative fra le parti. Stante l'impossibilità di addivenire ad una trasformazione del rito in consensuale, il Giudice riservava alla camera di consiglio la decisione sulle istanze formulate in udienza dai legali delle parti e, con provvedimento del 06.08.2025, ritenuta la causa sufficientemente istruita, fissava l'udienza per il trattenimento della causa in decisione assegnando alle parti i termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
All'udienza del 27 novembre 2025 parte ricorrente chiedeva che la causa fosse riservata per la decisione collegiale, mentre il procuratore di parte resistente chiedeva la rimessione della causa in istruttoria, e ciò, al fine di di consentire l'ascolto della minore ed effettuare ogni opportuno Per_1
approfondimento del caso.
Il Giudice tratteneva la causa per la decisione collegiale.
Motivi della decisione
Deve essere esaminata in via preliminare la richiesta di parte resistente della rimessione della causa nella fase istruttoria al fine di sentire la minore.
Evidenziava - infatti - nella comparsa conclusionale parte resistente che tale audizione si rende necessaria nel caso concreto in quanto la minore – ormai quindicenne – vivrebbe sotto un controllo diretto ed opprimente della figura materna, tradottosi in una condizione di difficoltà a vivere la propria adolescenza.
Sottolineava in particolare parte resistente che “…La stessa, purtroppo, come ben potrebbe accertare un professionista, presenta difficoltà correlate al proprio percorso di maturazione, riconducibili alle eccessive manie di controllo da parte della figura materna, dedita a trattare la figlia come una bambina piccola, approcciando alla medesima in modo disfunzionale, impedendole di crescere e di tenere condotte conformi all'età della stessa. Ad ogni buon conto, a prescindere dalle cause sottese a tale condizione, è di tutta evidenza che un tale approfondimento servirebbe a capire l'effettiva situazione della minore e ad adottare le determinazioni e le regolamentazioni migliori per il suo benessere”.
Peraltro nel caso di specie è stata prodotta agli atti la sentenza della Corte di Appello di Torino del
12 giugno 2024 a seguito della quale il resistente è stato condannato per il reato di cui all'art. 572
c.p. spesso commesso in presenza della minore.
Pur in presenza di tale precedente penale, ritiene il Tribunale che l'audizione della minore possa essere utile e necessaria a chiarire i rapporti esistenti fra i genitori anche al fine di meglio adempiere all'onere motivazione imposto al Collegio in ordine alla collocazione prevalente della minore, stante anche la divergenza fra le conclusioni delle parti su tale specifico aspetto della controversia.
P.Q.M.
Dispone la rimessione della causa nella fase istruttoria al fine di procedere all'audizione della minore per l'udienza del 27 gennaio 2026 ore 11,30 avanti il Giudice designato.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 9 dicembre 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Giuseppe Bersani) (Dott. Paolo Rampini)
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore est.
Dott.ssa Margherita Pastorino Giudice
ha pronunciato la seguente
ordinanza
nel procedimento recante il numero R.G. 1512/2024, in materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, promosso da:
Sig.ra nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Mazzarello presso il cui studio C.F._1
professionale ha eletto domicilio
- Ricorrente -
contro
Sig. nato ad [...] il [...], c.f. CP_1
residente in [...], elettivamente C.F._2 domiciliato in Genova, Via Fieschi, 20/4, presso lo studio dell'Avv. Silvia Scasso, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
- Resistente –
Conclusioni delle parti:
ricorrente
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Alessandria, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: Quanto sopra premesso ed esposto, la Sig.ra come rappresentata e Parte_1
difesa, precisa le conclusione come segue. Voglia l'Ill.mo Tribunale di Alessandria: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi in Santo Stefano Quisquina
(AG) in data 02 settembre 2009 (matrimonio trascritto al n.ro 21 parte II serie A), ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile la trascrizione della sentenza passata in giudicato. confermare l'assegnazione alla Sig.ra della casa coniugale sita in Parte_1
Castelletto d'Orba, Via Santa Caterina n. 36/3, comprensiva della mansarda, con ogni arredo e pertinenza;
affidare la figlia minore , nata a [...] in data [...], alle Per_1 cure di entrambi i genitori, in regime di affido condiviso mantenendo l'attuale residenza anagrafica e la prevalente collocazione presso la madre;
disporre le modalità di visita e frequentazione tra il padre la figlia minore più confacenti ad assicurare il mantenimento di un rapporto significativo tra i due e nel contempo conformi alle esigenze di studio, svago e riposo della minore;
porre a carico del
Sig. , l'obbligo di versare alla Sig.ra un assegno divorzile, fino a che non avrà CP_1 Pt_1 trovato un'occupazione regolare, atteso il suo attuale stato di disoccupazione, non inferiore ad euro
400,00 mensili;
porre a carico sig. un contributo per il mantenimento della figlia minore CP_1
, da versare alla madre Sig.ra un assegno mensile del complessivo importo di euro Per_1 Pt_1
500,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat;
porre a carico dei genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie occorrenti per la figlia consistenti in spese mediche, scolastiche e sportive, da individuarsi in conformità al Protocollo Famiglia siglato da Avvocati e
Magistrati di Alessandria;
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede vengano disposte indagini patrimoniali sui redditi effettivi e sul patrimonio personale e famigliare del Sig. . Si chiede venga acquisito il fascicolo della separazione. CP_1
Resistente
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previe le pronunce e le declaratorie del caso, anche in via provvisoria e urgente:
* pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi;
* disporre l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con collocazione e Per_1
residenza anagrafica presso il padre, con regolamentazione della frequentazione con la madre secondo quanto ritenuto meglio conforme all'interesse della minore, revocando l'assegnazione della casa coniugale alla Sig.ra a favore dell'esponente e disponendo a carico della Sig.ra Pt_1 un contributo al mantenimento della minore da stabilirsi secondo l'equo apprezzamento Pt_1
del giudice e, comunque, non inferiore a 200,00 euro mensili, con suddivisione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori. * In subordine, in caso di conferma di collocazione prevalente della minore presso la madre, aumentare, anche in ossequio ai desideri della minore, i tempi di frequentazione con il padre e di pernottamento presso la casa paterna rispetto a quanto stabilito in sede di separazione, stabilendo a carico dell'esponente, in variazione a quanto stabilito in sede di separazione, un contributo al mantenimento di non superiore a 250,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_1
* nulla provvedere in punto di assegno divorzile a favore della Sig.ra Parte_1
non sussistendone i presupposti, per i motivi esposti in atti.
* vinte le spese di lite.
In via istruttoria, si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 473-bis, comma 2, c.p.c., nonché per gli accertamenti fiscali e di polizia tributaria volti a verificare la reale situazione reddituale e patrimoniale della Sig.ra nonché, in via Pt_1
prioritaria, per l'ascolto della minore , provvedendo, altresì, ad ogni altro opportuno Per_1
accertamento, anche. Se ritenuto, con l'intervento dei Servizi Sociali. Con osservanza”
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 22 giugno 2024, ritualmente notificato la ricorrente Sig.ra
[...]
adiva il Tribunale di Alessandria al fine di ottenere la pronuncia di cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio contratto con il Sig. in data 02 settembre 2009. CP_1
Parte ricorrente chiedeva, altresì, la conferma dell'assegnazione della casa coniugale, l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento prevalente presso di sé, la corresponsione di Per_1 un assegno divorzile di € 400,00 mensili e l'aumento del contributo al mantenimento per la figlia da
€ 300,00 a € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio il Sig. con tempestiva memoria difensiva, contestando CP_1
integralmente le deduzioni e le richieste avversarie, nonché la ricostruzione dei fatti rappresentata dalla ricorrente, allegando documentazione finalizzata a privare di attendibilità le accuse dalla predetta rivolte all'esponente, e formulando, a sua volta, domanda per la collocazione prevalente della figlia minore presso di sé, con conseguente revoca dell'assegnazione della casa coniugale e determinazione di un contributo al mantenimento a carico della Sig.ra In subordine, in Pt_1
caso di accoglimento della collocazione prevalente della minore presso la madre, chiedeva la riduzione del contributo al mantenimento a proprio carico e, in ogni caso, il rigetto della domanda di assegno divorzile.
All'esito dello scambio di memorie integrative ai sensi dell'art. 473-bis.17 c.p.c., la causa veniva rinviata per pendenza di trattative fra le parti. Stante l'impossibilità di addivenire ad una trasformazione del rito in consensuale, il Giudice riservava alla camera di consiglio la decisione sulle istanze formulate in udienza dai legali delle parti e, con provvedimento del 06.08.2025, ritenuta la causa sufficientemente istruita, fissava l'udienza per il trattenimento della causa in decisione assegnando alle parti i termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
All'udienza del 27 novembre 2025 parte ricorrente chiedeva che la causa fosse riservata per la decisione collegiale, mentre il procuratore di parte resistente chiedeva la rimessione della causa in istruttoria, e ciò, al fine di di consentire l'ascolto della minore ed effettuare ogni opportuno Per_1
approfondimento del caso.
Il Giudice tratteneva la causa per la decisione collegiale.
Motivi della decisione
Deve essere esaminata in via preliminare la richiesta di parte resistente della rimessione della causa nella fase istruttoria al fine di sentire la minore.
Evidenziava - infatti - nella comparsa conclusionale parte resistente che tale audizione si rende necessaria nel caso concreto in quanto la minore – ormai quindicenne – vivrebbe sotto un controllo diretto ed opprimente della figura materna, tradottosi in una condizione di difficoltà a vivere la propria adolescenza.
Sottolineava in particolare parte resistente che “…La stessa, purtroppo, come ben potrebbe accertare un professionista, presenta difficoltà correlate al proprio percorso di maturazione, riconducibili alle eccessive manie di controllo da parte della figura materna, dedita a trattare la figlia come una bambina piccola, approcciando alla medesima in modo disfunzionale, impedendole di crescere e di tenere condotte conformi all'età della stessa. Ad ogni buon conto, a prescindere dalle cause sottese a tale condizione, è di tutta evidenza che un tale approfondimento servirebbe a capire l'effettiva situazione della minore e ad adottare le determinazioni e le regolamentazioni migliori per il suo benessere”.
Peraltro nel caso di specie è stata prodotta agli atti la sentenza della Corte di Appello di Torino del
12 giugno 2024 a seguito della quale il resistente è stato condannato per il reato di cui all'art. 572
c.p. spesso commesso in presenza della minore.
Pur in presenza di tale precedente penale, ritiene il Tribunale che l'audizione della minore possa essere utile e necessaria a chiarire i rapporti esistenti fra i genitori anche al fine di meglio adempiere all'onere motivazione imposto al Collegio in ordine alla collocazione prevalente della minore, stante anche la divergenza fra le conclusioni delle parti su tale specifico aspetto della controversia.
P.Q.M.
Dispone la rimessione della causa nella fase istruttoria al fine di procedere all'audizione della minore per l'udienza del 27 gennaio 2026 ore 11,30 avanti il Giudice designato.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 9 dicembre 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Giuseppe Bersani) (Dott. Paolo Rampini)