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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 316/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 30/09/2024 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente e Relatore FERLA GIROLAMO, Giudice SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 30/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 573/2019 depositato il 21/01/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Turchia, 2/4 96100 Siracusa SR
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Società_1 Resistente_1 & C. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso domicilio difensore
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2874/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 27/06/2018
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820100010176964 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820100010176964 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820100010176964 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820100010176964 REC.CREDITO.IMP 2006 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16.11.2010, la società Società_1 SNC,
Nominativo_1successivamente dichiarata fallita e rappresentata dal curatore fallimentare avv.
Nominativo_1, proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. 29820100010176964, notificata il 20.07.2010, deducendo la nullità dell'atto impositivo per mancata preventiva comunicazione di irregolarità e violazione degli artt. 36-bis DPR 600/1973, 54-bis DPR
633/1972 e art. 6, co. 5, L. 212/2000.nonché chiedendo la condanna alle spese di giudizio.
La Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, con sentenza n. 2874/02/2018, ha accolto il ricorso, ritenendo che la cartella di pagamento fosse illegittima per violazione del principio del contraddittorio preventivo derivante dall'omessa comunicazione ex art. 6, co.
5, L. 212/2000.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione prov.le di Siracusa, ha proposto appello, regolarmente
Nominativo_2notificato via PEC in data 16.01.2019 all'Avv. , difensore della società fallita, deducendo la legittimità dell'iscrizione a ruolo e la correttezza dell'operato dell'Agente della Riscossione. A corredo dell'appello, ha depositato prospetti contabili tratti dal sistema informatico SER.P.I.CO., dai quali risulta che le somme oggetto di iscrizione a ruolo sono effettivamente dichiarate e non versate, mostrando la certezza dei dati dichiarativi. All'udienza del 30 settembre 2024 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La documentazione prodotta dall'Agenzia, inclusi i prospetti contabili desunti dal sistema SER.P.I.CO., attesta che le somme richieste sono state autoliquidate dal contribuente nella dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2006, non risultano versate nei termini di legge e non sussistono contestazioni su profili di imponibile o elementi soggettivi che possano generare incertezza rilevante circa la pretesa tributaria.
Siffatta situazione rientra nella disciplina del controllo automatico delle dichiarazioni ex artt.
36-bis DPR 600/1973 e 54-bis DPR 633/1972, che non investe aree di discrezionalità, ma verifica la corrispondenza tra dichiarato e versato.
Il comma 5 dell'art. 6 L. 212/2000 impone all'Amministrazione finanziaria di invitare il contribuente a fornire chiarimenti solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. La norma è finalizzata a favorire il contraddittorio endoprocedimentale ove emergano dati dubbi e contrastanti.
Nel caso di omesso versamento di tributi dichiarati, non sussiste elemento di incertezza interpretativa o documentale: l'ammontare dell'imposta è risultato in maniera chiara dalla dichiarazione stessa e il mancato versamento è verificabile in modo oggettivo dagli incroci automatizzati dei dati.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato che la comunicazione di irregolarità prevista dall'art. 6, co. 5, L. 212/2000 non è dovuta qualora non vi siano dubbi od incertezze circa la determinazione delle imposte liquidate sulla base della dichiarazione.
La Cassazione ha affermato che l'avviso bonario non opera in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante da controllo automatizzato, ma solo quando emergano incertezze rilevanti sulla dichiarazione. Analoga interpretazione è stata condivisa da diverse Commissioni Tributarie Regionali, le quali hanno escluso l'obbligo dell'avviso quando l'iscrizione a ruolo derivi da omessi versamenti di somme indicate nella dichiarazione.
La decisione di primo grado ha ritenuto che l'omessa comunicazione ex art. 6, co. 5, L.
212/2000 fosse di per sé causa di nullità dell'atto impositivo. Tale impostazione non trova riscontro nei principi giurisprudenziali sopra richiamati, atteso che nel caso concreto le imposte dovute risultano da dati certi e incontestabili, come desumibile dai prospetti SER.P.I.CO., e l'Agenzia non ha omesso alcuna comunicazione dovuta per legge.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Siracusa, riforma la sentenza n. 2874/02/2018 della CTP di Siracusa, depositata il 27.06.2018, dichiarando legittima la cartella di pagamento n.
29820100010176964.
Società_1Condanna la società SNC al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 4.500,00 per ogni grado di giudizio, a favore dell'Agenzia delle Entrate.
Siracusa, 30 SETTEMBRE 2024
Il Presidente est.
UN CC
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 30/09/2024 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente e Relatore FERLA GIROLAMO, Giudice SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 30/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 573/2019 depositato il 21/01/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Turchia, 2/4 96100 Siracusa SR
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Società_1 Resistente_1 & C. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso domicilio difensore
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2874/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 27/06/2018
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820100010176964 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820100010176964 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820100010176964 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820100010176964 REC.CREDITO.IMP 2006 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16.11.2010, la società Società_1 SNC,
Nominativo_1successivamente dichiarata fallita e rappresentata dal curatore fallimentare avv.
Nominativo_1, proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. 29820100010176964, notificata il 20.07.2010, deducendo la nullità dell'atto impositivo per mancata preventiva comunicazione di irregolarità e violazione degli artt. 36-bis DPR 600/1973, 54-bis DPR
633/1972 e art. 6, co. 5, L. 212/2000.nonché chiedendo la condanna alle spese di giudizio.
La Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, con sentenza n. 2874/02/2018, ha accolto il ricorso, ritenendo che la cartella di pagamento fosse illegittima per violazione del principio del contraddittorio preventivo derivante dall'omessa comunicazione ex art. 6, co.
5, L. 212/2000.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione prov.le di Siracusa, ha proposto appello, regolarmente
Nominativo_2notificato via PEC in data 16.01.2019 all'Avv. , difensore della società fallita, deducendo la legittimità dell'iscrizione a ruolo e la correttezza dell'operato dell'Agente della Riscossione. A corredo dell'appello, ha depositato prospetti contabili tratti dal sistema informatico SER.P.I.CO., dai quali risulta che le somme oggetto di iscrizione a ruolo sono effettivamente dichiarate e non versate, mostrando la certezza dei dati dichiarativi. All'udienza del 30 settembre 2024 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La documentazione prodotta dall'Agenzia, inclusi i prospetti contabili desunti dal sistema SER.P.I.CO., attesta che le somme richieste sono state autoliquidate dal contribuente nella dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2006, non risultano versate nei termini di legge e non sussistono contestazioni su profili di imponibile o elementi soggettivi che possano generare incertezza rilevante circa la pretesa tributaria.
Siffatta situazione rientra nella disciplina del controllo automatico delle dichiarazioni ex artt.
36-bis DPR 600/1973 e 54-bis DPR 633/1972, che non investe aree di discrezionalità, ma verifica la corrispondenza tra dichiarato e versato.
Il comma 5 dell'art. 6 L. 212/2000 impone all'Amministrazione finanziaria di invitare il contribuente a fornire chiarimenti solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. La norma è finalizzata a favorire il contraddittorio endoprocedimentale ove emergano dati dubbi e contrastanti.
Nel caso di omesso versamento di tributi dichiarati, non sussiste elemento di incertezza interpretativa o documentale: l'ammontare dell'imposta è risultato in maniera chiara dalla dichiarazione stessa e il mancato versamento è verificabile in modo oggettivo dagli incroci automatizzati dei dati.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato che la comunicazione di irregolarità prevista dall'art. 6, co. 5, L. 212/2000 non è dovuta qualora non vi siano dubbi od incertezze circa la determinazione delle imposte liquidate sulla base della dichiarazione.
La Cassazione ha affermato che l'avviso bonario non opera in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante da controllo automatizzato, ma solo quando emergano incertezze rilevanti sulla dichiarazione. Analoga interpretazione è stata condivisa da diverse Commissioni Tributarie Regionali, le quali hanno escluso l'obbligo dell'avviso quando l'iscrizione a ruolo derivi da omessi versamenti di somme indicate nella dichiarazione.
La decisione di primo grado ha ritenuto che l'omessa comunicazione ex art. 6, co. 5, L.
212/2000 fosse di per sé causa di nullità dell'atto impositivo. Tale impostazione non trova riscontro nei principi giurisprudenziali sopra richiamati, atteso che nel caso concreto le imposte dovute risultano da dati certi e incontestabili, come desumibile dai prospetti SER.P.I.CO., e l'Agenzia non ha omesso alcuna comunicazione dovuta per legge.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Siracusa, riforma la sentenza n. 2874/02/2018 della CTP di Siracusa, depositata il 27.06.2018, dichiarando legittima la cartella di pagamento n.
29820100010176964.
Società_1Condanna la società SNC al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 4.500,00 per ogni grado di giudizio, a favore dell'Agenzia delle Entrate.
Siracusa, 30 SETTEMBRE 2024
Il Presidente est.
UN CC