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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ascoli Piceno, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ascoli Piceno |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 143/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 2, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CELESTE ALBERTO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1029/2024 depositato il 21/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Fermo - Via Salvo D'Acquisto 81 63900 Fermo FM
elettivamente domiciliato presso dp.fermo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ502UC00958-2023 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 63/2026 depositato il 20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato telematicamente il 21/10/2024, Difensore_1, Nominativo_2 e Nominativo_1, in qualità di soci e legali rappresentanti della Ricorrente_1
proponevano impugnazione nei confronti dell'avviso di accertamento n.
TQ502UC00958/2024, notificato il 28/6/2024.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, con le controdeduzioni inviate telematicamente il 6/11/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si dà atto che, nelle more, è intervenuto l'accordo conciliativo fuori udienza sottoscritto il
15/9/2025, con cui le parti hanno concordato di transigere la presente controversia ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 546/1992 (v. docum. n. 500008/2025 prodotto in atti).
Va, pertanto, dichiarata l'estinzione del giudizio, per intervenuta cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali come espressamente convenuto in tale accordo dagli odierni contendenti.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese processuali.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 2, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CELESTE ALBERTO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1029/2024 depositato il 21/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Fermo - Via Salvo D'Acquisto 81 63900 Fermo FM
elettivamente domiciliato presso dp.fermo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ502UC00958-2023 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 63/2026 depositato il 20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato telematicamente il 21/10/2024, Difensore_1, Nominativo_2 e Nominativo_1, in qualità di soci e legali rappresentanti della Ricorrente_1
proponevano impugnazione nei confronti dell'avviso di accertamento n.
TQ502UC00958/2024, notificato il 28/6/2024.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, con le controdeduzioni inviate telematicamente il 6/11/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si dà atto che, nelle more, è intervenuto l'accordo conciliativo fuori udienza sottoscritto il
15/9/2025, con cui le parti hanno concordato di transigere la presente controversia ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 546/1992 (v. docum. n. 500008/2025 prodotto in atti).
Va, pertanto, dichiarata l'estinzione del giudizio, per intervenuta cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali come espressamente convenuto in tale accordo dagli odierni contendenti.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese processuali.