Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 17/02/2026, n. 1130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1130 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01130/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06239/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6239 del 2025, proposto da
OL NI, rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano, 15;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza al giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli n. 7253/2024 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 31.10.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 18899/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 21.11.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 il dott. BI EI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 18.11.2025 e depositato in pari data, OL NI ha adito questo Tribunale per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 7253/2024, pubblicata il 31.10.2024. Tale pronuncia, come da attestazione della cancelleria del 04.06.2025, è passata in giudicato.
Con la suddetta sentenza, il Giudice del Lavoro ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione in favore della ricorrente della "Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente" per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, con conseguente accredito di un importo complessivo di euro 1.500,00.
La parte ricorrente lamenta che, nonostante la notifica della sentenza in forma esecutiva in data 21.11.2024 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del D.L. n. 669/1996, l'Amministrazione non ha ancora dato esecuzione al giudicato. Ha pertanto chiesto a questo Tribunale di ordinare al Ministero l'integrale ottemperanza, con nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e) del Codice del Processo Amministrativo (c.p.a.).
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio con atto di stile in data 25.11.2025, senza svolgere specifiche difese nel merito.
Alla camera di consiglio del 10 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- In via preliminare, il Collegio deve esaminare la ricevibilità e l'ammissibilità del ricorso. Il ricorso è ricevibile. Dalla documentazione in atti, si evince che la sentenza da ottemperare è stata notificata all'Amministrazione in data 21.11.2024. Il presente ricorso per ottemperanza è stato notificato in data 18.11.2025, successivamente al decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669. Tale termine, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, trova applicazione anche con riferimento al giudizio di ottemperanza davanti al Giudice Amministrativo, stante la sostanziale identità di ratio con l'esecuzione forzata disciplinata dal codice di procedura civile, trattandosi di istituti che, seppur con modalità diverse, mirano entrambi a garantire l'adempimento di un'obbligazione pecuniaria scaturente da un ordine del giudice.
Il ricorso è altresì ammissibile. L'azione è stata proposta ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., per conseguire l'attuazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, recante un obbligo di conformarsi a carico della Pubblica Amministrazione. La parte ricorrente ha inoltre ottemperato al disposto dell'art. 114, comma 2, c.p.a., depositando copia autentica del titolo da eseguire e della relativa attestazione di passaggio in giudicato.
3.- Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento. L'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito rispetto agli obblighi scaturenti dalla sentenza n. 7253/2024 del Tribunale di Napoli è pacifico e non contestato, essendosi l'Amministrazione resistente limitata a una costituzione meramente formale. Sussiste, pertanto, l'obbligo per l'Amministrazione di conformarsi integralmente al giudicato, in ossequio ai principi di effettività della tutela giurisdizionale sanciti dagli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione. Di conseguenza, va ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, a dare piena ed esatta esecuzione alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 7253/2024, provvedendo all'assegnazione in favore della ricorrente della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, con relativo accredito dell'importo complessivo di euro 1.500,00 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
In considerazione della manifesta e persistente inerzia dell'Amministrazione, risulta necessario, come richiesto dalla parte ricorrente, provvedere alla nomina di un commissario ad acta ai sensi degli artt. 21 e 114, comma 4, lett. d), c.p.a.. Tale figura, qualificata dalla giurisprudenza come ausiliario del giudice, agisce in via sostitutiva per dare attuazione al comando giudiziale non eseguito. L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha chiarito che il commissario ad acta è funzionale all'effettività della tutela giurisdizionale e che la sua disciplina normativa ne esclude la natura di organo (straordinario) dell'amministrazione, anche quando esercita poteri discrezionali (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 25 maggio 2021, n. 8). Per tale incarico, viene nominato il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito operante nell’ambito del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito - MIM, o un funzionario da questi delegato. Il commissario, entro i successivi 60 (sessanta) giorni dal suo insediamento, dovrà compiere tutti gli atti necessari per la completa esecuzione del giudicato. A tal fine, egli è legittimato ad effettuare tutti gli adempimenti necessari, provvedendo sia all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, sia al reperimento materiale della stessa, con la precisazione che l'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato.
Deve essere accolta anche la domanda di condanna dell'Amministrazione al pagamento di una penalità di mora, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.. Tale istituto, noto come astreinte, costituisce una misura coercitiva indiretta a carattere pecuniario, volta a stimolare il debitore all'adempimento spontaneo e a garantire l'effettività della tutela giurisdizionale. La giurisprudenza amministrativa, superando precedenti incertezze, ha da tempo chiarito, con l'intervento dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza 25 giugno 2014, n. 15), l'ammissibilità di tale misura anche per le decisioni di condanna aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria. Tale orientamento è stato poi recepito dal legislatore che, con la L. n. 208/2015, ha modificato l'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., stabilendo che: " Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali ". Alla luce di tale inequivocabile dato normativo, la penalità va comminata nella misura degli interessi legali, calcolati sulle somme dovute per sorta capitale. Il termine iniziale (dies a quo) di decorrenza della penalità è fissato, per legge, nel giorno della comunicazione o notificazione della presente sentenza di ottemperanza. Tale penalità decorrerà dal giorno successivo alla scadenza del termine di 60 giorni assegnato per l'adempimento spontaneo e cesserà alla data dell'effettivo pagamento. Infine, il Collegio ritiene opportuno, in linea con i principi espressi dalla giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 9 maggio 2019, n. 7), fissare un limite massimo all'importo complessivo della penalità di mora. Tale limite viene determinato nella misura del 10% dell'importo dovuto dall'amministrazione a titolo di sorte capitale in base al giudicato.
4.- Le spese del presente giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario, avv. Guido Marone, che ne ha fatto espressa richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto:
1. ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 7253/2024, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, provvedendo all'accredito sulla "Carta elettronica del docente" della somma di euro 1.500,00 in favore della ricorrente;
2. Nomina, per il caso di persistente inadempimento alla scadenza del termine di cui al punto 1), quale Commissario ad acta il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito operante nell’ambito del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito - MIM, con facoltà di delega a un funzionario della medesima Direzione, affinché, entro il successivo termine di 60 (sessanta) giorni, provveda a compiere tutti gli atti necessari all'integrale esecuzione della sentenza in luogo dell'Amministrazione inadempiente;
3. Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., al pagamento in favore della ricorrente di una penalità di mora in misura, secondo la decorrenza e nei limiti indicati in motivazione;
4. Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. Guido Marone, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR BR, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
BI EI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BI EI | AR BR |
IL SEGRETARIO