CASS
Sentenza 9 ottobre 2023
Sentenza 9 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/10/2023, n. 40943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40943 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da CC IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 25 ottobre 2022 dalla Corte di appello di Bari;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale RO Molino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari, in parziale accoglimento dell'appello presentato da IO CC, ha escluso la recidiva e rideterminato la pena inflitta per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. in mesi otto di reclusione. Penale Sent. Sez. 6 Num. 40943 Anno 2023 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 12/09/2023 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di IO CC deducendo vizi cumulativi di violazione dell'art. 133 cod. pen. e di mancanza di motivazione nella determinazione del trattamento sanzionatorio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivo dedotto. Rileva, infatti, il Collegio che, in disparte ogni considerazione sulla genericità delle argomentazioni difensive, la Corte territoriale ha determinato il trattamento sanzionatorio nel minimo edittale, tenuto conto della riduzione per il rito. 2. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 settembre 2023 Il Pres e
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale RO Molino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari, in parziale accoglimento dell'appello presentato da IO CC, ha escluso la recidiva e rideterminato la pena inflitta per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. in mesi otto di reclusione. Penale Sent. Sez. 6 Num. 40943 Anno 2023 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 12/09/2023 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di IO CC deducendo vizi cumulativi di violazione dell'art. 133 cod. pen. e di mancanza di motivazione nella determinazione del trattamento sanzionatorio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivo dedotto. Rileva, infatti, il Collegio che, in disparte ogni considerazione sulla genericità delle argomentazioni difensive, la Corte territoriale ha determinato il trattamento sanzionatorio nel minimo edittale, tenuto conto della riduzione per il rito. 2. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 settembre 2023 Il Pres e