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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. V, sentenza 03/02/2026, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 214/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FA AN, Presidente
DE GAETANIS GIOVANNI, Relatore
GILIBERTI AN, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 466/2025 depositato il 27/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM0303019922024 IVA-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2217/2025 depositato il
09/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti.
Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro l'Agenzia della Entrate direzione provinciale di Lecce, avverso l'Avviso di accertamento n. TVM030301992/2024 per l'anno 2022 emesso per un totale di € 70.133,32, a titolo di
IVA, sanzioni ed interessi.
A fondamento del ricorso ha dedotto che l'atto impugnato sarebbe illegittimo per i seguenti motivi specifici:
1) -errata qualificazione giuridica dei contratti, assenza degli elementi essenziali del contratto di commissione art. 1713 c.c. -vendita dei prodotti ittici effettuata dalla Ricorrente_1 srl presenza di dipendenti addetti alla vendita - autorizzazioni amministrative s.u.a.p.;
2) nullità/illegittimità dell'avviso di accertamento per infondatezza della presunta indebita detrazione iva;
3) nullità/infondatezza dell'avviso di accertamento per mancato assolvimento dell'onere probatorio- violazione dell'art. 7 d.lgs. 546/92 e dell'art. 53 costituzione;
4) nullità/llegittimità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione;
violazione artt. 41-47-48 carta dei diritti fondamentali dell'unione europea, art. 7 legge 212/2000;
5) illegittimità delle sanzioni;
principio della continuazione ex art. 12 d.lgs. 472/97;
6) nullità dell'atto per violazione dell'art. 42 d.p.r. n. 600/1973 e degli artt.
5-7 e 10 della legge n. 212/2000; violazione degli artt. 21 septies ed opties legge n. 241/90.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese e compensi di causa con distrazione al difensore, ex art. 93, comma 1, c.p.c., il quale ha anticipato le spese e non riscosso i compensi.
L'Agenzia delle entrate direzione provinciale di Lecce si costituiva in giudizio per contestare il ricorso.
Concludeva per il rigetto del ricorso con condanna della Ricorrente alla refusione delle spese di giudizio.
All'odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato. L'atto impugnato non si sottrae ad un preciso onere di motivazione, che in materia tributaria risulta espressamente sancito dall'art. 7 della L. n. 212/2000 (applicabile agli atti impositivi del concessionario), a mente del quale i provvedimenti dell'amministrazione devono essere adeguatamente motivati con la puntuale indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche, che hanno determinato l'atto, e ciò al fine di consentire al contribuente il compiuto esercizio del diritto di difesa.
Il predetto onere deve essere assolto in sede amministrativa, non potendo essere demandato alla successiva ed eventuale sede contenziosa.
La motivazione dell'atto impositivo, al pari di quella di ogni provvedimento amministrativo, è funzionale alla salvaguardia delle garanzie di ragionevolezza, imparzialità e proporzionalità che devono connotare l'azione dell'Amministrazione, da ricondurre, a loro volta, alle esigenze di razionalità e non arbitrarietà del potere discrezionale, riconosciute dalla Costituzione, articolo 97, comma 2.
Per altro verso, e nell'ottica del destinatario dell'atto, la motivazione è anche strumentale alla comprensione del percorso decisionale dell'autorità, in vista della possibile impugnazione, in termini riconducibili ai diritti riconosciuti dalla Cost., articoli 24 e 103.
In quest'ultimo senso, la motivazione dell'atto impositivo assume una connotazione rilevante anche per il giudice dell'eventuale contenzioso sullo stesso, poichè costituisce il principale, se non l'unico, elemento utilizzabile ai fini del relativo sindacato.
Cassazione, Sezione Tributaria nella Sentenza 5 novembre 2021 n. 31976 ha ulteriormente sancito il seguente principio di diritto. “La motivazione dell'atto tributario costituisce lo strumento essenziale di garanzia del diritto di difesa del contribuente e, pertanto, nell'atto impositivo devono essere indicati tutti gli elementi che l'Ufficio pone alla base della pretesa fiscale. Questi elementi costituiscono i limiti del processo tributario stante la natura impugnatoria, per cui l'Amministrazione non può integrare le proprie ragioni dopo che l'atto sia stato impugnato in Corte Tributaria, oppure in corso di giudizio (Cass. n. 4176 del 2019)”. “L'inadempimento di tale obbligo motivazionale è certamente espressione della violazione dei canoni generali della collaborazione e della buona fede”. “Questa Corte ha ripetutamente affermato che l'avviso di accertamento privo, in violazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 7 della 1. n. 212 del 2000, di una congrua motivazione è illegittimo, senza che la stessa possa, peraltro, essere “integrata” in giudizio dell'Amministrazione finanziaria, in ragione della natura impugnatoria del processo tributario (Cass. n. 12400 del 2018, Cass. n. 25450 del 2018, Cass. n. 14931 del 2020)”.
Quindi la motivazione dell'atto rappresenta lo strumento essenziale di garanzia del diritto di difesa del contribuente. Come conseguenza della mancanza di motivazione c'è l'illegittimità dell'atto stesso. Non è possibile integrare le ragioni nel corso del giudizio.
I motivi presenti nell'atto delimitano il perimetro del giudizio essendo stato tale limite tracciato dalla parte attrice in senso sostanziale con la motivazione scritta dell'accertamento. Questo passaggio, conferma una precedente sentenza (Cass. n. 4176 del 2019) e quindi consolida una lettura già recentemente adottata dalla Suprema Corte.
Ciò posto va detto che nell'atto impugnato, l'Agenzia delle Entrate ha contestato la qualificazione giuridica di contratti stipulati dalla società Ricorrente_1 srl con i diversi supermercati, senza dimostrare la violazione degli artt. 1362 e ss del Codice Civile recanti i criteri in base ai quali un contratto deve essere interpretato, (principio peraltro enunciato nell'ordinanza n. 22988 del 17.08.2021 della Corte di Cassazione) ma si è limitata, semplicemente, a proporre una diversa interpretazione. L'Amministrazione finanziaria non ha fornito la prova della sussistenza degli elementi previsti dall'art. 1731 c.c. nella sua qualità di attore in senso sostanziale.
Ciò posto, giova rilevare che è ormai consolidato l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, secondo il quale l'estensione della motivazione dell'atto impositivo in sede contenziosa viola l'art. 7, co. 1 della legge
212 del 2000, che prescrive, espressamente, che negli atti impositivi devono essere indicati, a pena di nullità,
i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche alla base della pretesa (ex pluris: Cass. n.31976/2021;
n.4176/2019; n.4327/2016; n.22003/2004). La Corte di Cassazione, ha in diverse pronunce precisato che l'obbligo di motivazione dell'atto impositivo “persegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa impositiva in misura tale da consentirgli sia di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l'an e il quantum debeatur. Detti elementi conoscitivi devono essere forniti all'interessato, non solo tempestivamente (e cioè inserendoli ab origine nel provvedimento impositivo), ma anche con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta al medesimo un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa”. Tanto in ragione della natura impugnatoria del processo tributario (Cass. n.12400/2018). Da ciò deriva, come conseguenza diretta, l'impossibilità, da parte dell'Amministrazione, di sanare in sede processuale le carenze della motivazione, con una integrazione postuma (Cass. n.31976/2021; n.7649/2020).
Ciò posto si deve concludere che l'Amministrazione non ha provato in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Pertanto si deve dichiarare la nullità dell'atto impugnato in quanto la prova della sua fondatezza risulta contraddittoria e comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.
Il carattere assorbente delle questioni esaminate rende ultronea l'analisi delle ulteriori censure dedotte dalla parte ricorrente.
Alla stregua delle esposte considerazioni, il ricorso proposto dalla società ricorrente è, pertanto, fondato e meritevole di accoglimento.
Siffatta decisione, comporta, in ossequio al principio della soccombenza, la condanna di parte resistente al pagamento delle spese processuali liquidata come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce/Sezione 5^,
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
condanana l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 5.000,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato tributario se dovuti, da distrarsi in favore del difensore costituito ex art. 93 c.p.c. avendone fatto richiesta. Lecce, 01.12.2025
Il Relatore Il Presidente
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FA AN, Presidente
DE GAETANIS GIOVANNI, Relatore
GILIBERTI AN, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 466/2025 depositato il 27/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM0303019922024 IVA-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2217/2025 depositato il
09/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti.
Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro l'Agenzia della Entrate direzione provinciale di Lecce, avverso l'Avviso di accertamento n. TVM030301992/2024 per l'anno 2022 emesso per un totale di € 70.133,32, a titolo di
IVA, sanzioni ed interessi.
A fondamento del ricorso ha dedotto che l'atto impugnato sarebbe illegittimo per i seguenti motivi specifici:
1) -errata qualificazione giuridica dei contratti, assenza degli elementi essenziali del contratto di commissione art. 1713 c.c. -vendita dei prodotti ittici effettuata dalla Ricorrente_1 srl presenza di dipendenti addetti alla vendita - autorizzazioni amministrative s.u.a.p.;
2) nullità/illegittimità dell'avviso di accertamento per infondatezza della presunta indebita detrazione iva;
3) nullità/infondatezza dell'avviso di accertamento per mancato assolvimento dell'onere probatorio- violazione dell'art. 7 d.lgs. 546/92 e dell'art. 53 costituzione;
4) nullità/llegittimità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione;
violazione artt. 41-47-48 carta dei diritti fondamentali dell'unione europea, art. 7 legge 212/2000;
5) illegittimità delle sanzioni;
principio della continuazione ex art. 12 d.lgs. 472/97;
6) nullità dell'atto per violazione dell'art. 42 d.p.r. n. 600/1973 e degli artt.
5-7 e 10 della legge n. 212/2000; violazione degli artt. 21 septies ed opties legge n. 241/90.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese e compensi di causa con distrazione al difensore, ex art. 93, comma 1, c.p.c., il quale ha anticipato le spese e non riscosso i compensi.
L'Agenzia delle entrate direzione provinciale di Lecce si costituiva in giudizio per contestare il ricorso.
Concludeva per il rigetto del ricorso con condanna della Ricorrente alla refusione delle spese di giudizio.
All'odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato. L'atto impugnato non si sottrae ad un preciso onere di motivazione, che in materia tributaria risulta espressamente sancito dall'art. 7 della L. n. 212/2000 (applicabile agli atti impositivi del concessionario), a mente del quale i provvedimenti dell'amministrazione devono essere adeguatamente motivati con la puntuale indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche, che hanno determinato l'atto, e ciò al fine di consentire al contribuente il compiuto esercizio del diritto di difesa.
Il predetto onere deve essere assolto in sede amministrativa, non potendo essere demandato alla successiva ed eventuale sede contenziosa.
La motivazione dell'atto impositivo, al pari di quella di ogni provvedimento amministrativo, è funzionale alla salvaguardia delle garanzie di ragionevolezza, imparzialità e proporzionalità che devono connotare l'azione dell'Amministrazione, da ricondurre, a loro volta, alle esigenze di razionalità e non arbitrarietà del potere discrezionale, riconosciute dalla Costituzione, articolo 97, comma 2.
Per altro verso, e nell'ottica del destinatario dell'atto, la motivazione è anche strumentale alla comprensione del percorso decisionale dell'autorità, in vista della possibile impugnazione, in termini riconducibili ai diritti riconosciuti dalla Cost., articoli 24 e 103.
In quest'ultimo senso, la motivazione dell'atto impositivo assume una connotazione rilevante anche per il giudice dell'eventuale contenzioso sullo stesso, poichè costituisce il principale, se non l'unico, elemento utilizzabile ai fini del relativo sindacato.
Cassazione, Sezione Tributaria nella Sentenza 5 novembre 2021 n. 31976 ha ulteriormente sancito il seguente principio di diritto. “La motivazione dell'atto tributario costituisce lo strumento essenziale di garanzia del diritto di difesa del contribuente e, pertanto, nell'atto impositivo devono essere indicati tutti gli elementi che l'Ufficio pone alla base della pretesa fiscale. Questi elementi costituiscono i limiti del processo tributario stante la natura impugnatoria, per cui l'Amministrazione non può integrare le proprie ragioni dopo che l'atto sia stato impugnato in Corte Tributaria, oppure in corso di giudizio (Cass. n. 4176 del 2019)”. “L'inadempimento di tale obbligo motivazionale è certamente espressione della violazione dei canoni generali della collaborazione e della buona fede”. “Questa Corte ha ripetutamente affermato che l'avviso di accertamento privo, in violazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 7 della 1. n. 212 del 2000, di una congrua motivazione è illegittimo, senza che la stessa possa, peraltro, essere “integrata” in giudizio dell'Amministrazione finanziaria, in ragione della natura impugnatoria del processo tributario (Cass. n. 12400 del 2018, Cass. n. 25450 del 2018, Cass. n. 14931 del 2020)”.
Quindi la motivazione dell'atto rappresenta lo strumento essenziale di garanzia del diritto di difesa del contribuente. Come conseguenza della mancanza di motivazione c'è l'illegittimità dell'atto stesso. Non è possibile integrare le ragioni nel corso del giudizio.
I motivi presenti nell'atto delimitano il perimetro del giudizio essendo stato tale limite tracciato dalla parte attrice in senso sostanziale con la motivazione scritta dell'accertamento. Questo passaggio, conferma una precedente sentenza (Cass. n. 4176 del 2019) e quindi consolida una lettura già recentemente adottata dalla Suprema Corte.
Ciò posto va detto che nell'atto impugnato, l'Agenzia delle Entrate ha contestato la qualificazione giuridica di contratti stipulati dalla società Ricorrente_1 srl con i diversi supermercati, senza dimostrare la violazione degli artt. 1362 e ss del Codice Civile recanti i criteri in base ai quali un contratto deve essere interpretato, (principio peraltro enunciato nell'ordinanza n. 22988 del 17.08.2021 della Corte di Cassazione) ma si è limitata, semplicemente, a proporre una diversa interpretazione. L'Amministrazione finanziaria non ha fornito la prova della sussistenza degli elementi previsti dall'art. 1731 c.c. nella sua qualità di attore in senso sostanziale.
Ciò posto, giova rilevare che è ormai consolidato l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, secondo il quale l'estensione della motivazione dell'atto impositivo in sede contenziosa viola l'art. 7, co. 1 della legge
212 del 2000, che prescrive, espressamente, che negli atti impositivi devono essere indicati, a pena di nullità,
i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche alla base della pretesa (ex pluris: Cass. n.31976/2021;
n.4176/2019; n.4327/2016; n.22003/2004). La Corte di Cassazione, ha in diverse pronunce precisato che l'obbligo di motivazione dell'atto impositivo “persegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa impositiva in misura tale da consentirgli sia di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l'an e il quantum debeatur. Detti elementi conoscitivi devono essere forniti all'interessato, non solo tempestivamente (e cioè inserendoli ab origine nel provvedimento impositivo), ma anche con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta al medesimo un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa”. Tanto in ragione della natura impugnatoria del processo tributario (Cass. n.12400/2018). Da ciò deriva, come conseguenza diretta, l'impossibilità, da parte dell'Amministrazione, di sanare in sede processuale le carenze della motivazione, con una integrazione postuma (Cass. n.31976/2021; n.7649/2020).
Ciò posto si deve concludere che l'Amministrazione non ha provato in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Pertanto si deve dichiarare la nullità dell'atto impugnato in quanto la prova della sua fondatezza risulta contraddittoria e comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.
Il carattere assorbente delle questioni esaminate rende ultronea l'analisi delle ulteriori censure dedotte dalla parte ricorrente.
Alla stregua delle esposte considerazioni, il ricorso proposto dalla società ricorrente è, pertanto, fondato e meritevole di accoglimento.
Siffatta decisione, comporta, in ossequio al principio della soccombenza, la condanna di parte resistente al pagamento delle spese processuali liquidata come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce/Sezione 5^,
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
condanana l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 5.000,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato tributario se dovuti, da distrarsi in favore del difensore costituito ex art. 93 c.p.c. avendone fatto richiesta. Lecce, 01.12.2025
Il Relatore Il Presidente