CASS
Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/11/2024, n. 40506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40506 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: HI IN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale MARILIA DI NARDO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso nniD Penale Sent. Sez. 5 Num. 40506 Anno 2024 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 19/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'Appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Bologna in data 5.5.2021 con cui NO CH è stato condannato, all'esito di rito abbreviato, alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione per i reati di cui agli artt. 459 cod. pen. (in relazione all'art. 453 cod. pen.) e 491, comma 2, cod. pen. (in relazione all'art. 489 cod. pen.) - capi B e C dell'imputazione, relativi alla messa in circolazione di valori bollati e titoli di credito falsi - avvinti dal vincolo della continuazione;
l'imputato è stato assolto, invece, dal reato associativo ascrittogli al capo A perché il fatto non sussiste. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, mediante il difensore di fiducia, deducendo tre diversi motivi. 2.1. Il primo argomento che sostiene la difesa fa leva sulla violazione degli artt. 178 e ss. e 420-ter cod. proc. pen. per omessa notifica del decreto di citazione in appello presso il luogo di detenzione dell'imputato, detenuto per altra causa, e per omessa traduzione dello stesso all'udienza fissata del 23.1.2024. 2.2. La seconda ragione di censura eccepisce mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in relazione all'affermazione di colpevolezza dell'imputato per i reati ascrittigli, basata su un pedissequo richiamo alla pronuncia di primo grado e su una non adeguata disamina degli elementi di prova;
soprattutto della versione difensiva offerta dal ricorrente, il quale, invocando l'assoluzione per mancanza dell'elemento soggettivo dei reati, si è sempre professato all'oscuro della falsità dei valori bollati e dei titoli di credito oggetto delle contestazioni. 2.3. Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione di legge in relazione alla dosimetria sanzionatoria, ritenuta eccessiva e non parametrata ai dati normativi di riferimento, costituiti dagli artt. 132 e 133 cod. pen. 3. Il Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione, Marilia Di Nardo, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso con requisitoria scritta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di censura, formulato in modo anche generico, è manifestamente infondato. Il ricorrente evidenzia di essere stato detenuto per altra causa al momento della notifica del decreto di citazione a giudizio e che tale circostanza doveva essere nota alla Corte 2 Màli d'Appello, dal momento che, dalla matricola del carcere, era stata inviata la nomina del suo nuovo difensore di fiducia, in vista dell'udienza del 23.1.2024. Lo stato di detenzione eccepito, tuttavia, non è dimostrato che fosse a conoscenza del giudice d'appello, poiché tale dato - non ricavabile dagli atti del fascicolo, cui il Collegio ha avuto accesso per la natura del vizio dedotto - non è desumibile con certezza dalla sola nomina citata dal ricorrente ed inviata alla Procura della Repubblica di Bologna e non all'autorità giudiziaria procedente, come ammette lo stesso ricorso. Ma anche a voler assumere che il giudice d'appello potesse o dovesse essere a conoscenza dello stato detentivo dell'imputato per altra causa, la circostanza è priva di ricadute processuali che diano luogo a nullità di sorta. Quanto alla presenza dell'imputato in udienza ed alla sua dedotta mancata traduzione, deve evidenziarsi che il processo in appello si è svolto con rito camerale non partecipato, ai sensi dell'art. 23, comma 1, legge n. 149 del 2020 e successive modifiche, sicchè la presenza delle parti non era contemplata;
l'imputato, pertanto, non doveva essere presente nè doveva esserne disposta la traduzione, non avendo fatto richiesta alcuna la difesa in tal senso e neppure essendo rappresentato alcunchè nel ricorso al riguardo. Quanto alla notificazione del decreto di citazione, non c'è dubbio che le Sezioni Unite abbiano chiarito come «Le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio» (cfr. Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, 5, Rv. 278869 -01), precisando, in motivazione, che tale disciplina deve trovare applicazione anche nei confronti dell'imputato detenuto in luogo diverso da un istituto penitenziario e, qualora lo stato di detenzione risulti dagli atti, anche nei confronti del detenuto "per altra causa". Ma la nullità che si determina a causa della notifica erroneamente effettuata presso il precedente domicilio dichiarato od eletto e non nel luogo di detenzione - secondo le Sezioni Unite - è una nullità a regime intermedio, soggetta alla sanatoria prevista dall'art. 184 cod. proc. pen. (cfr. la sentenza Sez. U, n. 1278 del 2020, cit., Rv. 278869-02). Per questo, nella stessa linea ermeneutica, la giurisprudenza successiva ha affermato che, nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la notifica all'imputato del decreto di citazione presso il domicilio eletto, anziché presso l'istituto penitenziario dove lo stesso è ristretto, integra una nullità a regime intermedio che, in quanto maturata anteriormente al giudizio, deve essere eccepita prima della pronuncia della sentenza di appello, con le conclusioni scritte, non essendo, pertanto, deducibile, per la prima volta, con il ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 2332 del 24/11/2023, dep. 2024, Charkoui, Rv. 285795). La soluzione deve essere condivisa e riaffermata anche nel caso di specie e poiché il ricorso non ha rappresentato alcuna eccezione di nullità prima della pronuncia della 3 mio sentenza d'appello, né risulta altrimenti una simile doglianza, la nullità non può essere fatta valere per la prima volta dinanzi a questo Collegio, con conseguente inammissibilità della censura proposta. 3. Il secondo motivo di ricorso è egualmente inammissibile in quanto formulato secondo direttrici di critica non consentite in sede di legittimità, volte a sollecitare una diversa ricostruzione fattuale ed una differente valutazione delle risultanze processuali, più favorevole al ricorrente. Ed invece è noto che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi concreti posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili, rispetto a quelli adottati dal giudice di merito (Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n 47204 del 7/10/2015, Musso. Vedi anche Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747 e Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965). Nel caso della sentenza impugnata, invece, la Corte d'Appello ha giustificato in maniera soddisfacente la propria decisione, attraverso un'adeguata ricostruzione della piattaforma di prova ed in particolare valorizzando le chat di messaggistica estrapolate dal telefono cellulare dell'imputato e le intercettazioni della sua utenza telefonica mobile (cfr. pag. 3 e 4 della sentenza impugnata, nelle quali si illustrano i contenuti principali ed inequivoci delle conversazioni, estrapolate tramite consulenza tecnica, inequivocabilmente dimostrative della consapevolezza dell'imputato della falsità dei valori bollati contraffatti e delgli assegni turistici falsi contestati nelle imputazioni). 4. La terza ragione di censura attiene alla dosimetria sanzionatoria. In proposito, occorre rammentare che la quantificazione della pena nell'ambito della cornice edittale rientra nella discrezionalità del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ove motivata;
nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali - come accaduto nel caso di specie - il giudice può ottemperare all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma terzo, cod. pen., anche ove adoperi solo espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento" (cfr. Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Rv. 237402 - 01), compiendo, in tal modo, implicito richiamo agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Rv. 265283 - 01). Nella fattispecie in esame, la Corte di merito ha sottolineato come la pena base al di sopra del minimo edittale fosse giustificata alla luce dell'inserimento della condotta del ricorrente in un sistema criminale composito ed in quella che emerge essere una vera e propria rete di contraffazione, con falsificatori di elevata specializzazione e numerosi contatti su tutto il territorio italiano. Inoltre, la sentenza impugnata ha tenuto presente 4 nh.i) anche il ruolo non marginale ricoperto dall'imputato e la presenza di allarmanti precedenti, anche per gravi reati, nel suo certificato penale. La Corte ha evidenziato, in tal senso, che già erano state concesse benevolmente al ricorrente le circostanze attenuanti generiche, in considerazione della condotta collaborativa tenuta, nonostante qualche reticenza. 5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 settembre 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale MARILIA DI NARDO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso nniD Penale Sent. Sez. 5 Num. 40506 Anno 2024 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 19/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'Appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Bologna in data 5.5.2021 con cui NO CH è stato condannato, all'esito di rito abbreviato, alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione per i reati di cui agli artt. 459 cod. pen. (in relazione all'art. 453 cod. pen.) e 491, comma 2, cod. pen. (in relazione all'art. 489 cod. pen.) - capi B e C dell'imputazione, relativi alla messa in circolazione di valori bollati e titoli di credito falsi - avvinti dal vincolo della continuazione;
l'imputato è stato assolto, invece, dal reato associativo ascrittogli al capo A perché il fatto non sussiste. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, mediante il difensore di fiducia, deducendo tre diversi motivi. 2.1. Il primo argomento che sostiene la difesa fa leva sulla violazione degli artt. 178 e ss. e 420-ter cod. proc. pen. per omessa notifica del decreto di citazione in appello presso il luogo di detenzione dell'imputato, detenuto per altra causa, e per omessa traduzione dello stesso all'udienza fissata del 23.1.2024. 2.2. La seconda ragione di censura eccepisce mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in relazione all'affermazione di colpevolezza dell'imputato per i reati ascrittigli, basata su un pedissequo richiamo alla pronuncia di primo grado e su una non adeguata disamina degli elementi di prova;
soprattutto della versione difensiva offerta dal ricorrente, il quale, invocando l'assoluzione per mancanza dell'elemento soggettivo dei reati, si è sempre professato all'oscuro della falsità dei valori bollati e dei titoli di credito oggetto delle contestazioni. 2.3. Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione di legge in relazione alla dosimetria sanzionatoria, ritenuta eccessiva e non parametrata ai dati normativi di riferimento, costituiti dagli artt. 132 e 133 cod. pen. 3. Il Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione, Marilia Di Nardo, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso con requisitoria scritta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di censura, formulato in modo anche generico, è manifestamente infondato. Il ricorrente evidenzia di essere stato detenuto per altra causa al momento della notifica del decreto di citazione a giudizio e che tale circostanza doveva essere nota alla Corte 2 Màli d'Appello, dal momento che, dalla matricola del carcere, era stata inviata la nomina del suo nuovo difensore di fiducia, in vista dell'udienza del 23.1.2024. Lo stato di detenzione eccepito, tuttavia, non è dimostrato che fosse a conoscenza del giudice d'appello, poiché tale dato - non ricavabile dagli atti del fascicolo, cui il Collegio ha avuto accesso per la natura del vizio dedotto - non è desumibile con certezza dalla sola nomina citata dal ricorrente ed inviata alla Procura della Repubblica di Bologna e non all'autorità giudiziaria procedente, come ammette lo stesso ricorso. Ma anche a voler assumere che il giudice d'appello potesse o dovesse essere a conoscenza dello stato detentivo dell'imputato per altra causa, la circostanza è priva di ricadute processuali che diano luogo a nullità di sorta. Quanto alla presenza dell'imputato in udienza ed alla sua dedotta mancata traduzione, deve evidenziarsi che il processo in appello si è svolto con rito camerale non partecipato, ai sensi dell'art. 23, comma 1, legge n. 149 del 2020 e successive modifiche, sicchè la presenza delle parti non era contemplata;
l'imputato, pertanto, non doveva essere presente nè doveva esserne disposta la traduzione, non avendo fatto richiesta alcuna la difesa in tal senso e neppure essendo rappresentato alcunchè nel ricorso al riguardo. Quanto alla notificazione del decreto di citazione, non c'è dubbio che le Sezioni Unite abbiano chiarito come «Le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio» (cfr. Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, 5, Rv. 278869 -01), precisando, in motivazione, che tale disciplina deve trovare applicazione anche nei confronti dell'imputato detenuto in luogo diverso da un istituto penitenziario e, qualora lo stato di detenzione risulti dagli atti, anche nei confronti del detenuto "per altra causa". Ma la nullità che si determina a causa della notifica erroneamente effettuata presso il precedente domicilio dichiarato od eletto e non nel luogo di detenzione - secondo le Sezioni Unite - è una nullità a regime intermedio, soggetta alla sanatoria prevista dall'art. 184 cod. proc. pen. (cfr. la sentenza Sez. U, n. 1278 del 2020, cit., Rv. 278869-02). Per questo, nella stessa linea ermeneutica, la giurisprudenza successiva ha affermato che, nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la notifica all'imputato del decreto di citazione presso il domicilio eletto, anziché presso l'istituto penitenziario dove lo stesso è ristretto, integra una nullità a regime intermedio che, in quanto maturata anteriormente al giudizio, deve essere eccepita prima della pronuncia della sentenza di appello, con le conclusioni scritte, non essendo, pertanto, deducibile, per la prima volta, con il ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 2332 del 24/11/2023, dep. 2024, Charkoui, Rv. 285795). La soluzione deve essere condivisa e riaffermata anche nel caso di specie e poiché il ricorso non ha rappresentato alcuna eccezione di nullità prima della pronuncia della 3 mio sentenza d'appello, né risulta altrimenti una simile doglianza, la nullità non può essere fatta valere per la prima volta dinanzi a questo Collegio, con conseguente inammissibilità della censura proposta. 3. Il secondo motivo di ricorso è egualmente inammissibile in quanto formulato secondo direttrici di critica non consentite in sede di legittimità, volte a sollecitare una diversa ricostruzione fattuale ed una differente valutazione delle risultanze processuali, più favorevole al ricorrente. Ed invece è noto che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi concreti posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili, rispetto a quelli adottati dal giudice di merito (Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n 47204 del 7/10/2015, Musso. Vedi anche Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747 e Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965). Nel caso della sentenza impugnata, invece, la Corte d'Appello ha giustificato in maniera soddisfacente la propria decisione, attraverso un'adeguata ricostruzione della piattaforma di prova ed in particolare valorizzando le chat di messaggistica estrapolate dal telefono cellulare dell'imputato e le intercettazioni della sua utenza telefonica mobile (cfr. pag. 3 e 4 della sentenza impugnata, nelle quali si illustrano i contenuti principali ed inequivoci delle conversazioni, estrapolate tramite consulenza tecnica, inequivocabilmente dimostrative della consapevolezza dell'imputato della falsità dei valori bollati contraffatti e delgli assegni turistici falsi contestati nelle imputazioni). 4. La terza ragione di censura attiene alla dosimetria sanzionatoria. In proposito, occorre rammentare che la quantificazione della pena nell'ambito della cornice edittale rientra nella discrezionalità del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ove motivata;
nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali - come accaduto nel caso di specie - il giudice può ottemperare all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma terzo, cod. pen., anche ove adoperi solo espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento" (cfr. Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Rv. 237402 - 01), compiendo, in tal modo, implicito richiamo agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Rv. 265283 - 01). Nella fattispecie in esame, la Corte di merito ha sottolineato come la pena base al di sopra del minimo edittale fosse giustificata alla luce dell'inserimento della condotta del ricorrente in un sistema criminale composito ed in quella che emerge essere una vera e propria rete di contraffazione, con falsificatori di elevata specializzazione e numerosi contatti su tutto il territorio italiano. Inoltre, la sentenza impugnata ha tenuto presente 4 nh.i) anche il ruolo non marginale ricoperto dall'imputato e la presenza di allarmanti precedenti, anche per gravi reati, nel suo certificato penale. La Corte ha evidenziato, in tal senso, che già erano state concesse benevolmente al ricorrente le circostanze attenuanti generiche, in considerazione della condotta collaborativa tenuta, nonostante qualche reticenza. 5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 settembre 2024.