CASS
Sentenza 9 febbraio 2024
Sentenza 9 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/02/2024, n. 5648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5648 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN HA HA nato a [...]( EGITTO) il 22/10/1973 avverso l'ordinanza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 5648 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 25/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 20.6.2023, la Corte d'appello di Ancona ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da AD AN MO in relazione alla sottoposizione alla ingiusta detenzione dallo stesso asseritamente subita dal 25.7.2020 al 15.12.2021. In particolare a seguito di sentenza di patteggiamento del Tribunale di Ancona in data 28.7.2010, irrevocabile in data 11.11.2010, era stata applicata al AD la pena di anni due e mesi tre di reclusione e la multa di euro 27.000. Dopo che non era stato possibile eseguire la notifica al condannato dell'ordine di esecuzione del decreto di sospensione, in . data 29.9.2016 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona aveva revocato il decreto di sospensione dell'ordine di carcerazione emesso il 13.11.2015 ed ordinato l'esecuzione della pena, dando atto del verbale di vane ricerche redatto in data 16.12.2015 dalla Questura di Roma e dell'asserita irreperibilità del condannato. In data 25.7.2020 il AD veniva quindi tratto in arresto. A seguito dell'incidente di esecuzione, il Tribunale di Ancona rilevava l'inefficacia del titolo esecutivo legittimante la disposta esecuzione della pena quale conseguenza dell'irrituale dichiarazione di irreperibilità del condannato per carenza delle vane ricerche e disponeva quindi l'immediata scarcerazione del prevenuto con provvedimento in data 15.12.2021. Pertanto l'omessa notifica del decreto di sospensione dell'ordine di esecuzione del 13.11.2015 avrebbe ingiustamente privato il AD della possibilità di chiedere le misure alternative previste dall'art.. 656 cod.proc.pen. 2. A sostegno del diniego la Corte territoriale ha ritenuto che il provvedimento del Giudice dell'esecuzione del 15.12.2021, nel dichiarare l'invalidità del decreto di revoca della sospensione dell'ordine di esecuzione per irrituale declaratoria di irreperibilità, non abbia inficiato la validità del titolo esecutivo non ricorrendo quindi il presupposto per l'invocata riparazione. 2. Avverso detta ordinanza AD MO OH, a mezzo del difensore di fiducia e procuratore speciale, propone ricorso per cassazione articolato in un motivo. Con detto motivo deduce la violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen. in relazione agli artt. 314 e 315 cod.proc.pen. ed all'art. 5 Convenzione Edu. Si assume che la Corte territoriale é incorsa nella violazione di norme che era tenuta ad applicare stante la più ampia tutela nel caso di ingiusta detenzione per 2 errore nella fase dell'esecuzione della pena. L'impostazione adottata é in particolare, in contrasto con il principio affermato dalla pronuncia Sez. 4, n. 9721 del 2022 in un caso sovrapponibile, che ha espressamente incluso tra i casi di sussistenza del diritto all'ingiusta detenzione quello della mancata sospensione della pena detentiva in applicazione della sentenza n. 310 della Corte costituzionale. Con tale pronuncia viene altresì smentito l'assunto secondo cui sarebbe irrilevante che il condannato non sia stato posto nella condizione di ottenere tempestivamente la concessione di una delle misure alternative alla detenzione. 3. Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso é fondato. Va premesso che, con la sentenza n. 310 del 18-25 luglio 1996, la Corte costituzionale ha riconosciuto la sussistenza del diritto alla equa riparazione anche nel caso di detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., e violazione dell'art. 5 della Convenzione EDU che prevede il diritto alla riparazione a favore della vittima di arresto o di detenzioni ingiuste, senza distinzione di sorta. Tuttavia, in ordine ai presupposti per il riconoscimento del diritto, la Corte costituzionale non si è pronunziata: in conseguenza, il compito è stato rimesso all'interprete, come osservato, tra le altre, da Sez. 4, n. 25092 del 25/05/2021, Iorio, Rv. 281735, che ricostruisce puntualmente l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità successiva al richiamato intervento della Consulta. Tra le pronunzie più significative al riguardo, si rammenta SE?Z. 4, n. 57203 del 21/09/2017, ric. P.G. in proc. AR e altro, Rv. 271689, la cui massima ufficiale recita: «In tema di ingiusta detenzione, il diritto alla riparazione è configurabile anche ove l'ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna, connesse all' esecuzione della pena, purché sussista un errore dell'autorità procedente e non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato che sia stato concausa dell'errore o del ritardo nell'emissione del nuovo ordine di esecuzione recante la corretta data del fine dell'espiazione della pena». Più recentemente, si è affermato che «Il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione è configurabile anche ove quest'ultima derivi dall'illegittimità, 3 originaria o sopravvenuta, dell'ordine di esecuzione, sempre che la stessa non dipenda da un comportamento doloso o colposo dei condannato» (Sez. 4, n. 1718 del 14/01/2021, ric. Marinkovic, Rv. 281.151). 2. Ebbene, nel caso di specie, la Corte territoriale nel rigettare l'istanza non ha fatto buon governo dei principi fin qui esposti. Ed invero, pur dando atto che il Pubblico Ministero aveva erroneamente revocato il decreto di sospensione dell'esecuzione e ripristinato l'ordine di carcerazione per l'espiazione della pena residua, e che nel successivo incidente di esecuzione era stata dichiarata l'inefficacia del titolo esecutivo di cui all'ordine di esecuzione, previa dichiarazione di nullità della revoca del decreto di sospensione, ha tuttavia ritenuto che comunque la vicenda relativa alla revoca della sospensione dell'ordine di esecuzione non avesse inficiato la validità del titolo esecutivo da ciò facendo derivare l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'istanza ex art. 314 cod.proc.pen. 3. Ne deriva l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Ancona cui demanda altresì la regolamentazione tra le parti in relazione al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
4 nulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Ancona cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità. Così deciso 25.10.2023
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 5648 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 25/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 20.6.2023, la Corte d'appello di Ancona ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da AD AN MO in relazione alla sottoposizione alla ingiusta detenzione dallo stesso asseritamente subita dal 25.7.2020 al 15.12.2021. In particolare a seguito di sentenza di patteggiamento del Tribunale di Ancona in data 28.7.2010, irrevocabile in data 11.11.2010, era stata applicata al AD la pena di anni due e mesi tre di reclusione e la multa di euro 27.000. Dopo che non era stato possibile eseguire la notifica al condannato dell'ordine di esecuzione del decreto di sospensione, in . data 29.9.2016 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona aveva revocato il decreto di sospensione dell'ordine di carcerazione emesso il 13.11.2015 ed ordinato l'esecuzione della pena, dando atto del verbale di vane ricerche redatto in data 16.12.2015 dalla Questura di Roma e dell'asserita irreperibilità del condannato. In data 25.7.2020 il AD veniva quindi tratto in arresto. A seguito dell'incidente di esecuzione, il Tribunale di Ancona rilevava l'inefficacia del titolo esecutivo legittimante la disposta esecuzione della pena quale conseguenza dell'irrituale dichiarazione di irreperibilità del condannato per carenza delle vane ricerche e disponeva quindi l'immediata scarcerazione del prevenuto con provvedimento in data 15.12.2021. Pertanto l'omessa notifica del decreto di sospensione dell'ordine di esecuzione del 13.11.2015 avrebbe ingiustamente privato il AD della possibilità di chiedere le misure alternative previste dall'art.. 656 cod.proc.pen. 2. A sostegno del diniego la Corte territoriale ha ritenuto che il provvedimento del Giudice dell'esecuzione del 15.12.2021, nel dichiarare l'invalidità del decreto di revoca della sospensione dell'ordine di esecuzione per irrituale declaratoria di irreperibilità, non abbia inficiato la validità del titolo esecutivo non ricorrendo quindi il presupposto per l'invocata riparazione. 2. Avverso detta ordinanza AD MO OH, a mezzo del difensore di fiducia e procuratore speciale, propone ricorso per cassazione articolato in un motivo. Con detto motivo deduce la violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen. in relazione agli artt. 314 e 315 cod.proc.pen. ed all'art. 5 Convenzione Edu. Si assume che la Corte territoriale é incorsa nella violazione di norme che era tenuta ad applicare stante la più ampia tutela nel caso di ingiusta detenzione per 2 errore nella fase dell'esecuzione della pena. L'impostazione adottata é in particolare, in contrasto con il principio affermato dalla pronuncia Sez. 4, n. 9721 del 2022 in un caso sovrapponibile, che ha espressamente incluso tra i casi di sussistenza del diritto all'ingiusta detenzione quello della mancata sospensione della pena detentiva in applicazione della sentenza n. 310 della Corte costituzionale. Con tale pronuncia viene altresì smentito l'assunto secondo cui sarebbe irrilevante che il condannato non sia stato posto nella condizione di ottenere tempestivamente la concessione di una delle misure alternative alla detenzione. 3. Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso é fondato. Va premesso che, con la sentenza n. 310 del 18-25 luglio 1996, la Corte costituzionale ha riconosciuto la sussistenza del diritto alla equa riparazione anche nel caso di detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., e violazione dell'art. 5 della Convenzione EDU che prevede il diritto alla riparazione a favore della vittima di arresto o di detenzioni ingiuste, senza distinzione di sorta. Tuttavia, in ordine ai presupposti per il riconoscimento del diritto, la Corte costituzionale non si è pronunziata: in conseguenza, il compito è stato rimesso all'interprete, come osservato, tra le altre, da Sez. 4, n. 25092 del 25/05/2021, Iorio, Rv. 281735, che ricostruisce puntualmente l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità successiva al richiamato intervento della Consulta. Tra le pronunzie più significative al riguardo, si rammenta SE?Z. 4, n. 57203 del 21/09/2017, ric. P.G. in proc. AR e altro, Rv. 271689, la cui massima ufficiale recita: «In tema di ingiusta detenzione, il diritto alla riparazione è configurabile anche ove l'ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna, connesse all' esecuzione della pena, purché sussista un errore dell'autorità procedente e non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato che sia stato concausa dell'errore o del ritardo nell'emissione del nuovo ordine di esecuzione recante la corretta data del fine dell'espiazione della pena». Più recentemente, si è affermato che «Il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione è configurabile anche ove quest'ultima derivi dall'illegittimità, 3 originaria o sopravvenuta, dell'ordine di esecuzione, sempre che la stessa non dipenda da un comportamento doloso o colposo dei condannato» (Sez. 4, n. 1718 del 14/01/2021, ric. Marinkovic, Rv. 281.151). 2. Ebbene, nel caso di specie, la Corte territoriale nel rigettare l'istanza non ha fatto buon governo dei principi fin qui esposti. Ed invero, pur dando atto che il Pubblico Ministero aveva erroneamente revocato il decreto di sospensione dell'esecuzione e ripristinato l'ordine di carcerazione per l'espiazione della pena residua, e che nel successivo incidente di esecuzione era stata dichiarata l'inefficacia del titolo esecutivo di cui all'ordine di esecuzione, previa dichiarazione di nullità della revoca del decreto di sospensione, ha tuttavia ritenuto che comunque la vicenda relativa alla revoca della sospensione dell'ordine di esecuzione non avesse inficiato la validità del titolo esecutivo da ciò facendo derivare l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'istanza ex art. 314 cod.proc.pen. 3. Ne deriva l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Ancona cui demanda altresì la regolamentazione tra le parti in relazione al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
4 nulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Ancona cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità. Così deciso 25.10.2023