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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/12/2025, n. 5207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5207 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
All'udienza del 23.12.2025 viene aperto il verbale e il Giudice accerta la regolare comunicazione alle parti del provvedimento del 25.09.2025, con cui è stata disposta la trattazione scritta mediante il deposito con lo scambio in telematico di note scritte.
Prende atto delle note conclusive e delle note scritte dell'attore e del queste ultime da CP_1
valere come presenza all'udienza.
Prende atto, altresì, che non sono, allo stato, visibili note scritte della Rap.
IL G.O.P. provvede come di seguito, ad ore 15.45.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16888 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2021
TRA
Parte_1
(Avv. Loredana Di Salvo)
[...]
attore
E
, in persona del Sindaco pro-tempore, (Avv. Valentina Bellomo) Controparte_2
convenuto
E NEI CONFRONTI DI
( , in persona del legale Controparte_3 CP_4
rappresentante pro-tempore, (Avv. Maria Concetta Codiglione) terza chiamata in causa
Oggetto: Domanda di surroga ex art. 1916 c.c.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile, in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- In accoglimento delle domande spiegate dall' Parte_1
con atto di citazione del 17.12.2021, condanna il
[...] CP_2
, in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento in favore dell'attore della
[...]
complessiva somma di € 15.590,46, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal fatto al soddisfo;
- Condanna il alla rifusione in favore dell'attore delle spese di lite, Controparte_2
liquidate in complessivi € 3.843,00, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre alle spese di ctu, liquidate come da decreto in atti e poste provvisoriamente a carico dell'attore medesimo;
- Rigetta la domanda proposta dal nei confronti della Controparte_2 CP_4
- Dichiara la compensazione delle spese di lite tra il e la Controparte_2 CP_4
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve osservarsi che il presente procedimento, originariamente pendente innanzi ad altro giudice della sezione (dr.ssa Caraccia), è stato assegnato alla scrivente decidente con provvedimento del Presidente della Sezione del 23.09.2025, già pervenuto alla fase decisionale.
Ciò detto, con l'atto di citazione del 17.12.2021, l' premettendo di avere erogato, in Pt_1
dipendenza dell'infortunio verificatosi in , in data 09.12.2015, alle ore 14,00 circa, ai danni CP_2
di – dipendente della Stmicroelectronics s.r.l., con la qualifica di impiegato-ingegnere Parte_2
elettronico –, che, durante la pausa pranzo, mentre camminava sul marciapiede del Corso
Calatafimi, si procurava lesioni fisiche, cadendo a causa di un dissesto presente sul marciapiede, ha esercitato il proprio diritto di surroga ex art. 1916 c.c., invocando dal proprietario e CP_1
custode del marciapiede, il rimborso delle somme versate per le prestazioni previdenziali erogate al lavoratore infortunato.
Svolte le superiori premesse in fatto, è bene ricordare, in diritto, che la surrogazione realizza una forma di successione particolare nel credito dell'assicurato verso il responsabile del danno che, pertanto, è obbligato al risarcimento nei confronti dell'Istituto assicuratore nei limiti della somma da questo versata all'avente diritto. Conseguentemente, per effetto di essa, l'originario rapporto obbligatorio avente ad oggetto il risarcimento del danno si scinde in due diversi rapporti, che hanno sorte propria e rimangono reciprocamente indifferenti: l'uno, avente la stessa natura del rapporto originario, riguarda il dovere del terzo responsabile di corrispondere il risarcimento del danno all'assicurato o al beneficiario, nella misura eccedente le indennità a costoro già corrisposte dall'assicuratore; l'altro riguarda il dovere del terzo responsabile di rivalere l'assicuratore delle indennità corrisposte in forza del contratto di assicurazione.
In base al disposto di cui all'art. 1916 c.c., l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.
La norma costituisce notoriamente un'espressione tipica del principio indennitario applicabile, per effetto dell'estensione attuata dall'art. 1916, IV co., c.c., anche all'assicurazione contro gli infortuni di competenza dell' e persegue lo scopo di precludere all'assicurato-danneggiato il cumulo tra Pt_1
indennizzo assicurativo e risarcimento del danno.
Assolvendo indennizzo e risarcimento ad un'identica funzione, invero, la corresponsione dell'indennizzo al danneggiato-assicurato produce l'effetto di elidere in misura corrispondente il suo credito risarcitorio nei confronti del danneggiante, che, pertanto, si estingue non potendo più essere preteso né azionato;
e ciò in quanto non vi è più danno risarcibile per la parte già indennizzata dall'assicuratore.
Il limite quantitativo della surroga dell' è rappresentato dal complessivo ammontare del Pt_1
risarcimento dovuto dal responsabile civile convenuto a favore del danneggiato, secondo le norme generali di liquidazione del danno, per quelle voci di danno ricomprese nell'assicurazione Pt_1
nelle quali l' può concretamente surrogarsi, non potendo esso pretendere somme maggiori Pt_1
e/o diverse da quelle che spetterebbero all'infortunato ex artt. 2043 o 2054 c.c.
La Suprema Corte ha precisato che i presupposti della surrogazione di cui all'art. 1916 c.c. sono tre: che la vittima del fatto illecito (cioè, l'assicurato) sia titolare di un credito risarcitorio nei confronti del responsabile;
che l'assicuratore sociale abbia indennizzato il medesimo pregiudizio patito dalla vittima, e non pregiudizi diversi;
che l'assicuratore sociale abbia manifestato la volontà di surrogarsi
(ex multis, ord. n. 17407/16; sez. III, n. 13222/15). Nello specifico, l' – agendo in surrogazione del lavoratore infortunato – ha chiesto la condanna Pt_1
del alla rifusione dell'importo di € 15.590,46, di cui € 10.071,07 a titolo di indennità per CP_1
inabilità temporanea;
€ 4.609,38 a titolo di danno biologico;
€ 400,00 a titolo di aumento straordinario D.M. 27.03.2009 del 02.05.2016; € 348,93 a titolo di aumento straordinario D.M.
14.02.2014 del 02.05.2016; € 130,00 a titolo di spese protesi ed € 30,99 per visita accertamento postumi.
Secondo la prospettazione dell' attore, il si sarebbe infortunato, durante lo Pt_1 Pt_2
svolgimento della pausa pranzo, cadendo su un tratto del marciapiede del Corso Calatafimi di
, a causa della presenza di una buca. CP_2
In ordine alla responsabilità della P.A. convenuta, va osservato che la fattispecie da cui si origina il diritto surrogatorio dell'attore, va sussunta nell'alveo applicativo di cui all'art. 2051 c.c.
Secondo la Suprema Corte, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e non presunto, essendo sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.
L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima.
La deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno,
a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso.
Il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro, le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere.
Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, I co., c.c., e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (Cass.
Civ., sez. III, n. 11152/2023; ord. n. 16034/2023 e S.U., n. 20943/2022).
La responsabilità ex art. 2051 c.c. è configurabile anche in relazione agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, di cui essi sono proprietari e custodi.
Con riferimento alle strade comunali, circostanza eventualmente sintomatica della possibilità della custodia è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato il danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso comune.
Invero, ove la strada su cui avviene il sinistro sia collocata all'interno del perimetro urbano del territorio presidiato dall'autorità comunale, deve presumersi l'effettività del potere di controllo in capo a quest'ultima, in quanto proprietaria, e ciò in quanto la localizzazione in centro della strada appare indice di una maggiore possibilità di vigilanza e controllo costante da parte del CP_1
medesimo, essendo il perimetro del centro urbano dotato di una serie di altre opere di urbanizzazione e, più in generale, di pubblici servizi che, essendo - direttamente o indirettamente - sottoposti ad attività di vigilanza costante da parte del denotano la possibilità di un CP_1
effettivo controllo della zona.
Procedendo, alla luce del suesposto orientamento, al vaglio del caso di specie, deve opinarsi che gli esiti istruttori hanno sufficientemente confermato la prospettazione dei fatti descritta nell'atto di citazione.
In tal senso informano, infatti, le dichiarazioni rese, all'udienza del 05.06.2023, da Testimone_1
e testimoni oculari del sinistro, che, premettendo di essere colleghi di lavoro del Testimone_2
e di trovarsi insieme al lui al momento del sinistro, hanno affermato di avere visto il collega Pt_2
cadere al suolo, mentre tutti e tre camminavano sul Corso Calatafimi, “all'altezza della Caserma
Scianna, lato Tribunale Ecclesiastico” (teste ), a causa della presenza di un dissesto presente Tes_1
sul marciapiede.
A detta del teste , si trattava di un “avvallamento” ricoperto, al momento dell'evento, da Tes_1
“molte foglie e volantini pubblicitari”.
La dinamica del fatto, così come narrata dall'attore e corroborata da entrambi i testimoni oculari, che hanno, peraltro, riconosciuto e confermato le dichiarazioni già rese in fase stragiudiziale (cfr. docc. 3 e 4 fascicolo attoreo), induce ad opinare che l'evento sia stato così improvviso da non poter essere evitato dal danneggiato.
Pertanto, in ordine alla responsabilità ex art. 2051 c.c., è rimasto dimostrato che la cosa custodita (il marciapiede dissestato) ebbe piena efficienza causale sull'evento dannoso;
tanto basta per derivarne la presunzione di colpa in capo al soggetto che di fatto ne era il custode, e che può liberarsi soltanto fornendo la dimostrazione del caso fortuito, e cioè dell'assenza di colpa, e quindi che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con l'adeguata diligenza.
Venendo all'individuazione del responsabile, onerato, pertanto, di fornire la prova liberatoria, esso deve essere individuato nel soggetto che all'epoca aveva la strada in custodia ex art. 2051 c.c.: tale soggetto deve identificarsi sicuramente nel , proprietario e custode delle strade Controparte_2
cittadine, che avrebbe dovuto dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare l'evento dannoso occorso a parte attrice, fornendo la prova liberatoria che il danno ebbe a verificarsi in modo non prevedibile né evitabile con lo sforzo diligente dovuto in relazione alle circostanze del caso specifico, ivi compreso il fatto colposo del soggetto danneggiato. Detta prova non risulta, nel caso che ci occupa, offerta dall'Ente Civico, che si è limitato a produrre in giudizio una nota della P.M. del 09.03.2022, che attesta l'assenza di anomalie degne di nota nel sito in oggetto: siffatto documento è del tutto privo di pregio probatorio, se solo si consideri che il sopralluogo di cui si dà atto è avvenuto ben sette anni dopo il fatto, id est il 27.01.2022.
Peraltro, nessun addebito può essere mosso al per il solo fatto che l'evento lesivo si verificò Pt_2
nel primo pomeriggio, in condizioni di illuminazione ottimali, sol considerato che la presenza dell'avvallamento era occultata dalle cartacce e dal fogliame, che lo ricoprivano e ne rendevano difficilmente percepibile la presenza;
entrambi i testi hanno, invero, riferito che il dissesto, proprio perché coperto, “non si vedeva” (teste ) tanto che non lo avevano notato (teste . Tes_1 Tes_2
Tantomeno può contestarsi all'attore una qualsivoglia responsabilità per una pregressa conoscenza dello stato dei luoghi: nulla è, invero, emerso che confermasse che l'uomo percorresse quel tratto di marciapiede tante volte da poterne conoscere ogni asperità.
Vero è che, per quanto riferito dai due testimoni, i tre colleghi passeggiassero in quella zona durante la pausa pranzo, ma, a detta del , “solitamente durante la pausa pranzo passeggiavamo in Tes_1
senso contrario al percorso fatto quel giorno” e, secondo lo “facevamo queste Tes_2
passeggiate da alcune settimane e non giornalmente ma il percorso era variabile e percorrevamo anche il marciapiede in direzione opposta”.
Nondimeno, recentissimamente intervenuta sulla questione, la Suprema Corte ha osservato che la disattenzione del pedone, che abbia patito un danno cadendo in un'insidia su una via pubblica, non esclude la responsabilità dell'ente proprietario del suolo pubblico, tenuto a garantire la manutenzione dell'area a lui affidata, a meno che tale disattenzione possa ritenersi tanto
«abnorme» (Cass. Civ., ord. n. 19078/2024).
A detta del Collegio, soltanto una disattenzione “abnorme” del pedone può spezzare il legame di causa-effetto tra l'insidia stradale e le lesioni per essere considerata così come unica causa del danno.
La Corte ha richiamato un principio giuridico stabile, secondo cui la presenza di buche e dislivelli sulla strada, anche se visibili, non giustifica automaticamente l'attribuzione del danno alla negligenza del pedone, poiché l'imprudenza degli utenti della strada non è ritenuta un fattore completamente imprevedibile, ben dovendosi osservare che la gente non può camminare tenendo gli occhi fissi su dove mette i piedi ma, al contrario, si guarda avanti e molto spesso si può essere distratti da situazioni contingenti o anche essere nell'impossibilità di vedere eventuali ostacoli per la presenza di altre persone, e tante possono essere le distrazioni legittime.
Alla luce delle pregresse argomentazioni, deve acclararsi la responsabilità per l'occorso del
. Controparte_2
Passando alla disamina della domanda di rivalsa spiegata dal nei confronti della terza CP_1
chiamata, mette conto evidenziare che, in forza dell'art. 11 del contratto di servizio del 06.08.14
Cont sottoscritto dalle parti e richiamato dal convenuto, versato in atti, la “espleterà il servizio di sorveglianza e monitoraggio, emergenza, pronto intervento e manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale e dei marciapiedi di proprietà del aperti al Controparte_2
transito pedonale e/o veicolare, secondo le modalità descritte negli allegati tecnici (Allegato B)...”
(cfr. co. 1), ed “è costituita custode ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 codice civile delle strade e marciapiedi pubblici oggetto di sorveglianza, monitoraggio e manutenzione ordinaria e straordinaria siccome individuati nel superiore elenco fornito dalla pubblica amministrazione ed annualmente aggiornato” (cfr. co. 6), dovendosi ritenere responsabile in via esclusiva del risarcimento dei danni che siano diretta conseguenza di inadempimenti contrattuali relativi al servizio di tutela e manutenzione della rete stradale (cfr. co. 7).
Il secondo comma del citato art. 11 statuisce che è onere della P.A. fornire l'elenco delle strade e dei marciapiedi pubblici oggetto di sorveglianza e monitoraggio, provvedendo annualmente all'aggiornamento; detta pattuizione viene richiamata in seno all'Allegato B, che al paragrafo B.1 dispone che “il servizio sarà espletato sulla base di un elenco di strade e marciapiedi di proprietà comunale aperte al pubblico transito di veicoli e pedoni che l'Amministrazione Comunale consegnerà all'atto della stipula del contratto, aggiornandolo annualmente”.
Quanto alla frequenza, l'allegato B dispone che il servizio di monitoraggio delle superfici pedonali
“è determinato in mesi 6”.
Ebbene, in concreto, non vi è prova in atti che la P.A abbia fornito, come era suo onere contrattuale,
l'elenco delle strade e dei marciapiedi oggetto del servizio di monitoraggio. A ben vedere, il ha, in atto di citazione, svolto generiche difese, richiamando la CP_1
Cont responsabilità della per non avere adempiuto all'obbligo contrattuale di custodia, manutenzione e sorveglianza delle strade cittadine.
E dunque, posto che l'obbligazione di custodia contrattualmente prevista deve farsi ricadere sulla
Cont esclusivamente per gli interventi effettuati a seguito della predetta programmazione e non già indistintamente per i sinistri verificatisi su tutta la superficie viaria della città di e CP_2
considerato che non vi è prova alcuna che l'intervento di cui si discute sia mai stato posto in
Cont programmazione dalla P.A., sì da onerare la al ripristino della sede stradale, non può che escludersi la responsabilità di quest'ultima e rigettarsi la domanda di manleva formulata dal nei confronti della società che ha chiamato in causa. CP_1
Venendo, dunque, alle singole voci di danno patito dal danneggiato, possono condividersi le conclusioni cui è pervenuto, all'esito di un'indagine coerente e lineare, condotta sulla base di precise risultanze dell'esame obiettivo, avvalorate dal tenore dei documenti clinici in atti e sorrette da argomentazioni coerenti e immuni da errori logici e scientifici atte a renderle attendibili e rilevanti anche -è bene precisarlo- in punto di nesso eziologico tra l'evento e le lesioni, il nominato consulente d'ufficio, che ha ritenuto residuati a carico di postumi di lieve entità Parte_2
quantificati con la percentuale del 5%.
Il Ctu, riferendo che il ha riportato una “distorsione alla caviglia destra”, ha ritenuto, “alla Pt_2
luce della dinamica prospettata, sussistente il nesso causale tra l'evento e le lesioni evidenziate durante l'iter clinico”.
Le argomentazioni e conclusioni del Ctu sono condivisibili anche in punto di quantificazione della durata del periodo di inabilità temporanea procurata al danneggiato dalle lesioni patite (20 giorni di
I.T.P. al 75% e 30 giorni di I.T.P. al 50%).
Passando alla quantificazione del danno non patrimoniale, mette conto premettere che, recentemente intervenuta sulla questione, la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui, in tema di liquidazione del danno, la fattispecie del danno morale, da intendersi come “voce” integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale, trova rinnovata espressione in recenti interventi normativi (e, segnatamente, nel D.P.R. 3 marzo 2009, n. 37 e nel D.P.R. 30 ottobre 2009,
n. 181), che distinguono, concettualmente, ancor prima che giuridicamente, tra la “voce” di danno c.d. biologico, da un canto, e la “voce” di danno morale, dall'altro, con la conseguenza che di siffatta distinzione, in quanto recata da fonte abilitata a produrre diritto, il giudice del merito non può prescindere nella liquidazione del danno non patrimoniale (Cass. Civ., sez. III, n. 18641/11).
Secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. offerta dal Supremo
Collegio, nella sua più autorevole composizione (Cass. Civ., S.U., nn. 26972-26975/2008), invero, il danno non patrimoniale costituisce una categoria generale unitaria, non suscettibile di suddivisione in sottocategorie, tipicamente configurabile, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, anche nei casi di lesione di interessi o valori della persona di rilievo costituzionale non suscettibili di valutazione economica, e cioè in presenza di un'ingiustizia costituzionalmente qualificata.
E così, merita certamente ristoro il danno c.d. biologico, inteso quale pregiudizio del diritto inviolabile e costituzionalmente protetto (art. 32 Cost.) alla salute o integrità psicofisica della persona in sé considerata, suscettibile di accertamento medico-legale e che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato indipendenti da eventuali ripercussioni sulla capacità reddituale, e, dunque, nella sua accezione pluridimensionale, comprensivo, anche in accordo alle argomentazioni delle succitate Sezioni
Unite, degli aspetti esistenziali e dinamico-relazionali della vita della persona danneggiata, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie.
Poste dette premesse in diritto, con riferimento al danno biologico permanente, considerata l'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, conseguente all'indirizzo giurisprudenziale di cui alle citate sentenze del novembre 2008 delle Sezioni Unite, questo Decidente ritiene di doversi conformare ad un criterio equitativo e di prendere, per la sua liquidazione, a parametro i valori elaborati in base alla liquidazione fatta dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di
Milano, facendo applicazione delle tabelle milanesi, in ossequio al principio di recente consacrato dalla III sezione della Corte di Cassazione nella pronuncia del 7 giugno 2011 n. 12408: con la statuizione in parola, infatti, il Supremo Consesso ha affermato che nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari, aggiungendo che tale uniformità di trattamento viene garantita dal criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale e rispetto al quale la Cassazione medesima, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
In particolare, secondo la Corte, il principio di diritto cui attenersi è quello secondo cui, poiché
l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l'art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto (Cass. Civ., sez. III, n.
12408/11).
Alla luce delle chiare indicazioni contenute nella sentenza della Cassazione n. 12408/2011 – che esclude, peraltro, in caso di lesioni micro-permanenti, per sinistri non connessi alla circolazione stradale, la possibilità di ricorrere, in via analogica, ai valori dettati dal codice delle assicurazioni per i sinistri stradali –, il danno non patrimoniale da lesione del diritto inviolabile alla salute, c.d. danno biologico, va liquidato secondo il “sistema tabellare”, con particolare riferimento alle tabelle elaborate ed in uso presso il Tribunale di Milano, che ricomprendono e liquidano congiuntamente al biologico anche il c.d. danno morale soggettivo, ossia le sofferenze psichiche, la sofferenza morale determinata dal non poter fare quelle attività, la frazione c.d. morale del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente (Cass. Civ., S.U.,
n. 26972/08).
E così, in concreto, tenuto conto dei postumi permanenti accertati (5%), sulla base del valore-punto adeguato all'età (45 anni) del soggetto all'epoca del fatto e al livello dell'invalidità, e considerato che non è possibile ritenere la sussistenza di circostanze soggettive comportanti una personalizzazione del danno biologico con riguardo al suo aspetto dinamico relazionale, competerebbe a la somma, riconosciuta all'attualità, di € 6.792,00 a titolo di danno Parte_2
biologico.
Quanto al danno derivante dall'inabilità temporanea, alla luce dei su richiamati criteri ed in considerazione della quantificazione operata nelle citate tabelle del Tribunale di Milano
(recentemente aggiornate e riferite all'anno 2024) in una forbice giornaliera da un minimo di €
115,00 ad un massimo del +50%, apparendo equa una quantificazione giornaliera corrispondente all'importo minimo di € 115,00, l'importo riconoscibile al danneggiato assommerebbe ad €
3.450,00 (di cui € 1.725,00 per I.T.P. al 75% ed € 1.725,00 per I.T.P. al 50%), sempre con valutazione all'attualità.
Le spese rimborsabili ammontano, infine, ad € 130,00.
In conclusione, la somma spettante al lavoratore infortunato per i danni patiti liquidati secondo criteri civilistici è pari ad € 6.792,00 a titolo di danno biologico, € 3.450,00 a titolo di invalidità temporanea parziale ed € 130,00 per spese.
E dunque, accertato il credito risarcitorio della vittima dell'illecito ( nei confronti del Parte_2
responsabile civile (il ), risultano dimostrati anche gli altri due presupposti della Controparte_2
surrogazione, id est l'avvenuto indennizzo da parte dell'assicuratore e la manifestazione da parte di quest'ultimo della volontà di surrogarsi.
Invero, se, sotto il primo profilo, non è mai stato contestato il pagamento delle somme indicate dall' nella documentazione prodotta;
sotto il secondo, è provato dalle note di pari data del Pt_1
04.05.2016, ricevute il 10.05.2016, che l'Istituto ha comunicato sia al (assicurato) che al Pt_2
Comune (responsabile) l'intervenuta surroga, diffidando gli stessi dallo stipulare accordi transattivi in pregiudizio dell'azione di rivalsa (cfr. docc. 14 e 17 fascicolo attoreo).
Ora, come risulta dalla documentazione prodotta dall' , quest'ultimo, dopo avere accertato la Pt_1
sussistenza in capo al di un danno biologico nella misura del 7%, ha erogato al lavoratore un Pt_2
indennizzo in capitale, comprensivo degli aumenti straordinari ex D.M. 27.03.2019 e 14.02.2014, per una somma complessivamente pari ad € 5.358,40 – somma che è anzi inferiore a quella riconoscibile civilisticamente al danneggiato e che gli va interamente rimborsata. Il ha ricevuto dall' altresì, la somma complessiva di € 10.071,07 a titolo di indennità di Pt_2 Pt_1
temporanea per 142 giorni (dal 13.12.2015 al 02.05.2016), ritenendo la totale impossibilità dello stesso ad esercitare la sua attività di impiegato (ingegnere elettronico), oltre ad € 130,00 per le spese per protesi.
La Suprema Corte ha statuito che il diritto di surroga dell' dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 23 Pt_1
febbraio 2000, n. 38, che ha disposto la cd. "socializzazione" del danno biologico, può avere ad oggetto soltanto le somme corrisposte a titolo di danno patrimoniale e di danno biologico permanente, non anche quelle corrisposte a titolo di danno non patrimoniale di diversa specie
(danno biologico temporaneo, danno morale ecc.), le quali integrano componenti del complessivo risarcimento liquidato in favore del danneggiato che non possono formare oggetto di indennizzo in sede previdenziale (Cass. Civ., III sez., n. 13393/2018).
Con la sentenza n. 14982/2022, la Corte di Cassazione ha pure affermato che l' ha sempre Pt_1
diritto di surrogarsi nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. sia per le somme pagate a titolo di indennità giornaliera che per quelle anticipate a titolo di spese di cura;
a tal fine, non rileva che la vittima dell'illecito non abbia patito alcun pregiudizio alla capacità di lavoro, né che l'infortunio si sia verificato prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 38/2000 (in seguito al quale è previsto l'indennizzo del danno biologico).
Ancor più specificatamente, l' ha sempre diritto di surrogarsi nei confronti del terzo Pt_1
responsabile di un infortunio per le somme pagate a titolo di indennità giornaliera (art. 68, co. 1 del
D.P.R. n. 1124/1965), così come per quelle anticipate a titolo di spese di cura (artt. 86 e ss. del
D.P.R. n. 1124/1965) perché tali indennizzi non possono essere erogati se non a fronte di fatti
(l'assenza dal lavoro, la necessità di curarsi) che per la vittima costituiscono pregiudizi teoricamente risarcibili e che di conseguenza fanno sorgere in capo ad essa il diritto ad esserne risarcita, diritto che, per effetto della percezione dell'indennizzo da parte dell'assicuratore sociale, si trasferisce in capo a quest'ultimo, ai sensi dell'art. 1916 c.c., a nulla rilevando, a tal fine, che la vittima dell'illecito non abbia patito alcun pregiudizio alla capacità di lavoro od altri pregiudizi patrimoniali di sorta (Cass. Civ., VI sez., ord. n. 3296/2018).
Come da ultimo ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, in relazione al diritto al rimborso dell'indennità giornaliera corrisposta ai sensi dell'art. 68, comma primo, d.P.R. n. 1124 del 1965, il giudice di merito è tenuto ad accertare l'effettivo pagamento di detta indennità e che questo sia avvenuto a fronte di una effettiva assenza dal lavoro da parte dell'infortunato (Cass. Civ., III Sez., ord. n. 9101/2025).
In concreto, non sono mai stati contestati né l'erogazione dell'indennità né l'effettiva assenza dell'infortunato dal lavoro per il periodo indicato dall' Pt_1
Sulla scorta delle pregresse argomentazioni, vanno riconosciute all'attore le somme corrisposte al in dipendenza dall'infortunio subito il 09.12.2015 nella misura oggetto di domanda. Pt_2
Il va, dunque, condannato a pagare all' la somma di € 15.590,46, sulla quale vanno CP_1 Pt_1
computati la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal fatto al soddisfo.
Secondo la regola generale, infatti, il credito vantato dall'assicuratore contro i danni che si sia surrogato al proprio assicurato nei diritti di quest'ultimo verso il terzo responsabile ha natura di obbligazione di valore, costituendo la surrogazione una successione a titolo particolare nel diritto del danneggiato verso il responsabile, che non ne muta la natura.
Da ciò consegue che all'assicuratore il quale agisca in surrogazione spetta la rivalutazione monetaria del credito maturata tra il pagamento dell'indennizzo e la sentenza;
in particolare, il credito dell' Pt_1
verso il responsabile dell'infortunio è credito di valore e non di valuta e come tale è suscettibile di aggiornamento nel corso dello stesso processo attraverso la semplice elevazione della domanda, senza necessità di instaurare un diverso ed autonomo giudizio in merito alla sua quantificazione.
Conclusivamente, in ossequio al principio della soccombenza, il va condannato a rifondere CP_1
all'Istituto attore le spese sostenute in giudizio, che vanno liquidate, sulla base dei parametri introdotti (in attuazione dell'art. 13, VI co., L. 247/12) dal D.M. 55/14, aggiornati al D.M. n.
147/22, e applicabili a tutte le liquidazioni successive alla data di entrata in vigore (23.10.22), in complessivi € 3.843,00, di cui € 289,14 per spese, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre le spese relative alla espletata ctu, liquidate come da decreto in atti e poste provvisoriamente a carico dell'attore medesimo.
In considerazione dell'esito della lite e della materia del contendere tra le altre due parti - oggetto di vivace dibattito giurisprudenziale -, si reputano sussistenti giusti motivi per compensare tra il
Cont e la le spese del giudizio. CP_1
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 23 dicembre 2025
Il G.o.p.
Dr.ssa Francesca Taormina
Prende atto delle note conclusive e delle note scritte dell'attore e del queste ultime da CP_1
valere come presenza all'udienza.
Prende atto, altresì, che non sono, allo stato, visibili note scritte della Rap.
IL G.O.P. provvede come di seguito, ad ore 15.45.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16888 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2021
TRA
Parte_1
(Avv. Loredana Di Salvo)
[...]
attore
E
, in persona del Sindaco pro-tempore, (Avv. Valentina Bellomo) Controparte_2
convenuto
E NEI CONFRONTI DI
( , in persona del legale Controparte_3 CP_4
rappresentante pro-tempore, (Avv. Maria Concetta Codiglione) terza chiamata in causa
Oggetto: Domanda di surroga ex art. 1916 c.c.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile, in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- In accoglimento delle domande spiegate dall' Parte_1
con atto di citazione del 17.12.2021, condanna il
[...] CP_2
, in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento in favore dell'attore della
[...]
complessiva somma di € 15.590,46, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal fatto al soddisfo;
- Condanna il alla rifusione in favore dell'attore delle spese di lite, Controparte_2
liquidate in complessivi € 3.843,00, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre alle spese di ctu, liquidate come da decreto in atti e poste provvisoriamente a carico dell'attore medesimo;
- Rigetta la domanda proposta dal nei confronti della Controparte_2 CP_4
- Dichiara la compensazione delle spese di lite tra il e la Controparte_2 CP_4
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve osservarsi che il presente procedimento, originariamente pendente innanzi ad altro giudice della sezione (dr.ssa Caraccia), è stato assegnato alla scrivente decidente con provvedimento del Presidente della Sezione del 23.09.2025, già pervenuto alla fase decisionale.
Ciò detto, con l'atto di citazione del 17.12.2021, l' premettendo di avere erogato, in Pt_1
dipendenza dell'infortunio verificatosi in , in data 09.12.2015, alle ore 14,00 circa, ai danni CP_2
di – dipendente della Stmicroelectronics s.r.l., con la qualifica di impiegato-ingegnere Parte_2
elettronico –, che, durante la pausa pranzo, mentre camminava sul marciapiede del Corso
Calatafimi, si procurava lesioni fisiche, cadendo a causa di un dissesto presente sul marciapiede, ha esercitato il proprio diritto di surroga ex art. 1916 c.c., invocando dal proprietario e CP_1
custode del marciapiede, il rimborso delle somme versate per le prestazioni previdenziali erogate al lavoratore infortunato.
Svolte le superiori premesse in fatto, è bene ricordare, in diritto, che la surrogazione realizza una forma di successione particolare nel credito dell'assicurato verso il responsabile del danno che, pertanto, è obbligato al risarcimento nei confronti dell'Istituto assicuratore nei limiti della somma da questo versata all'avente diritto. Conseguentemente, per effetto di essa, l'originario rapporto obbligatorio avente ad oggetto il risarcimento del danno si scinde in due diversi rapporti, che hanno sorte propria e rimangono reciprocamente indifferenti: l'uno, avente la stessa natura del rapporto originario, riguarda il dovere del terzo responsabile di corrispondere il risarcimento del danno all'assicurato o al beneficiario, nella misura eccedente le indennità a costoro già corrisposte dall'assicuratore; l'altro riguarda il dovere del terzo responsabile di rivalere l'assicuratore delle indennità corrisposte in forza del contratto di assicurazione.
In base al disposto di cui all'art. 1916 c.c., l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.
La norma costituisce notoriamente un'espressione tipica del principio indennitario applicabile, per effetto dell'estensione attuata dall'art. 1916, IV co., c.c., anche all'assicurazione contro gli infortuni di competenza dell' e persegue lo scopo di precludere all'assicurato-danneggiato il cumulo tra Pt_1
indennizzo assicurativo e risarcimento del danno.
Assolvendo indennizzo e risarcimento ad un'identica funzione, invero, la corresponsione dell'indennizzo al danneggiato-assicurato produce l'effetto di elidere in misura corrispondente il suo credito risarcitorio nei confronti del danneggiante, che, pertanto, si estingue non potendo più essere preteso né azionato;
e ciò in quanto non vi è più danno risarcibile per la parte già indennizzata dall'assicuratore.
Il limite quantitativo della surroga dell' è rappresentato dal complessivo ammontare del Pt_1
risarcimento dovuto dal responsabile civile convenuto a favore del danneggiato, secondo le norme generali di liquidazione del danno, per quelle voci di danno ricomprese nell'assicurazione Pt_1
nelle quali l' può concretamente surrogarsi, non potendo esso pretendere somme maggiori Pt_1
e/o diverse da quelle che spetterebbero all'infortunato ex artt. 2043 o 2054 c.c.
La Suprema Corte ha precisato che i presupposti della surrogazione di cui all'art. 1916 c.c. sono tre: che la vittima del fatto illecito (cioè, l'assicurato) sia titolare di un credito risarcitorio nei confronti del responsabile;
che l'assicuratore sociale abbia indennizzato il medesimo pregiudizio patito dalla vittima, e non pregiudizi diversi;
che l'assicuratore sociale abbia manifestato la volontà di surrogarsi
(ex multis, ord. n. 17407/16; sez. III, n. 13222/15). Nello specifico, l' – agendo in surrogazione del lavoratore infortunato – ha chiesto la condanna Pt_1
del alla rifusione dell'importo di € 15.590,46, di cui € 10.071,07 a titolo di indennità per CP_1
inabilità temporanea;
€ 4.609,38 a titolo di danno biologico;
€ 400,00 a titolo di aumento straordinario D.M. 27.03.2009 del 02.05.2016; € 348,93 a titolo di aumento straordinario D.M.
14.02.2014 del 02.05.2016; € 130,00 a titolo di spese protesi ed € 30,99 per visita accertamento postumi.
Secondo la prospettazione dell' attore, il si sarebbe infortunato, durante lo Pt_1 Pt_2
svolgimento della pausa pranzo, cadendo su un tratto del marciapiede del Corso Calatafimi di
, a causa della presenza di una buca. CP_2
In ordine alla responsabilità della P.A. convenuta, va osservato che la fattispecie da cui si origina il diritto surrogatorio dell'attore, va sussunta nell'alveo applicativo di cui all'art. 2051 c.c.
Secondo la Suprema Corte, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e non presunto, essendo sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.
L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima.
La deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno,
a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso.
Il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro, le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere.
Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, I co., c.c., e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (Cass.
Civ., sez. III, n. 11152/2023; ord. n. 16034/2023 e S.U., n. 20943/2022).
La responsabilità ex art. 2051 c.c. è configurabile anche in relazione agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, di cui essi sono proprietari e custodi.
Con riferimento alle strade comunali, circostanza eventualmente sintomatica della possibilità della custodia è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato il danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso comune.
Invero, ove la strada su cui avviene il sinistro sia collocata all'interno del perimetro urbano del territorio presidiato dall'autorità comunale, deve presumersi l'effettività del potere di controllo in capo a quest'ultima, in quanto proprietaria, e ciò in quanto la localizzazione in centro della strada appare indice di una maggiore possibilità di vigilanza e controllo costante da parte del CP_1
medesimo, essendo il perimetro del centro urbano dotato di una serie di altre opere di urbanizzazione e, più in generale, di pubblici servizi che, essendo - direttamente o indirettamente - sottoposti ad attività di vigilanza costante da parte del denotano la possibilità di un CP_1
effettivo controllo della zona.
Procedendo, alla luce del suesposto orientamento, al vaglio del caso di specie, deve opinarsi che gli esiti istruttori hanno sufficientemente confermato la prospettazione dei fatti descritta nell'atto di citazione.
In tal senso informano, infatti, le dichiarazioni rese, all'udienza del 05.06.2023, da Testimone_1
e testimoni oculari del sinistro, che, premettendo di essere colleghi di lavoro del Testimone_2
e di trovarsi insieme al lui al momento del sinistro, hanno affermato di avere visto il collega Pt_2
cadere al suolo, mentre tutti e tre camminavano sul Corso Calatafimi, “all'altezza della Caserma
Scianna, lato Tribunale Ecclesiastico” (teste ), a causa della presenza di un dissesto presente Tes_1
sul marciapiede.
A detta del teste , si trattava di un “avvallamento” ricoperto, al momento dell'evento, da Tes_1
“molte foglie e volantini pubblicitari”.
La dinamica del fatto, così come narrata dall'attore e corroborata da entrambi i testimoni oculari, che hanno, peraltro, riconosciuto e confermato le dichiarazioni già rese in fase stragiudiziale (cfr. docc. 3 e 4 fascicolo attoreo), induce ad opinare che l'evento sia stato così improvviso da non poter essere evitato dal danneggiato.
Pertanto, in ordine alla responsabilità ex art. 2051 c.c., è rimasto dimostrato che la cosa custodita (il marciapiede dissestato) ebbe piena efficienza causale sull'evento dannoso;
tanto basta per derivarne la presunzione di colpa in capo al soggetto che di fatto ne era il custode, e che può liberarsi soltanto fornendo la dimostrazione del caso fortuito, e cioè dell'assenza di colpa, e quindi che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con l'adeguata diligenza.
Venendo all'individuazione del responsabile, onerato, pertanto, di fornire la prova liberatoria, esso deve essere individuato nel soggetto che all'epoca aveva la strada in custodia ex art. 2051 c.c.: tale soggetto deve identificarsi sicuramente nel , proprietario e custode delle strade Controparte_2
cittadine, che avrebbe dovuto dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare l'evento dannoso occorso a parte attrice, fornendo la prova liberatoria che il danno ebbe a verificarsi in modo non prevedibile né evitabile con lo sforzo diligente dovuto in relazione alle circostanze del caso specifico, ivi compreso il fatto colposo del soggetto danneggiato. Detta prova non risulta, nel caso che ci occupa, offerta dall'Ente Civico, che si è limitato a produrre in giudizio una nota della P.M. del 09.03.2022, che attesta l'assenza di anomalie degne di nota nel sito in oggetto: siffatto documento è del tutto privo di pregio probatorio, se solo si consideri che il sopralluogo di cui si dà atto è avvenuto ben sette anni dopo il fatto, id est il 27.01.2022.
Peraltro, nessun addebito può essere mosso al per il solo fatto che l'evento lesivo si verificò Pt_2
nel primo pomeriggio, in condizioni di illuminazione ottimali, sol considerato che la presenza dell'avvallamento era occultata dalle cartacce e dal fogliame, che lo ricoprivano e ne rendevano difficilmente percepibile la presenza;
entrambi i testi hanno, invero, riferito che il dissesto, proprio perché coperto, “non si vedeva” (teste ) tanto che non lo avevano notato (teste . Tes_1 Tes_2
Tantomeno può contestarsi all'attore una qualsivoglia responsabilità per una pregressa conoscenza dello stato dei luoghi: nulla è, invero, emerso che confermasse che l'uomo percorresse quel tratto di marciapiede tante volte da poterne conoscere ogni asperità.
Vero è che, per quanto riferito dai due testimoni, i tre colleghi passeggiassero in quella zona durante la pausa pranzo, ma, a detta del , “solitamente durante la pausa pranzo passeggiavamo in Tes_1
senso contrario al percorso fatto quel giorno” e, secondo lo “facevamo queste Tes_2
passeggiate da alcune settimane e non giornalmente ma il percorso era variabile e percorrevamo anche il marciapiede in direzione opposta”.
Nondimeno, recentissimamente intervenuta sulla questione, la Suprema Corte ha osservato che la disattenzione del pedone, che abbia patito un danno cadendo in un'insidia su una via pubblica, non esclude la responsabilità dell'ente proprietario del suolo pubblico, tenuto a garantire la manutenzione dell'area a lui affidata, a meno che tale disattenzione possa ritenersi tanto
«abnorme» (Cass. Civ., ord. n. 19078/2024).
A detta del Collegio, soltanto una disattenzione “abnorme” del pedone può spezzare il legame di causa-effetto tra l'insidia stradale e le lesioni per essere considerata così come unica causa del danno.
La Corte ha richiamato un principio giuridico stabile, secondo cui la presenza di buche e dislivelli sulla strada, anche se visibili, non giustifica automaticamente l'attribuzione del danno alla negligenza del pedone, poiché l'imprudenza degli utenti della strada non è ritenuta un fattore completamente imprevedibile, ben dovendosi osservare che la gente non può camminare tenendo gli occhi fissi su dove mette i piedi ma, al contrario, si guarda avanti e molto spesso si può essere distratti da situazioni contingenti o anche essere nell'impossibilità di vedere eventuali ostacoli per la presenza di altre persone, e tante possono essere le distrazioni legittime.
Alla luce delle pregresse argomentazioni, deve acclararsi la responsabilità per l'occorso del
. Controparte_2
Passando alla disamina della domanda di rivalsa spiegata dal nei confronti della terza CP_1
chiamata, mette conto evidenziare che, in forza dell'art. 11 del contratto di servizio del 06.08.14
Cont sottoscritto dalle parti e richiamato dal convenuto, versato in atti, la “espleterà il servizio di sorveglianza e monitoraggio, emergenza, pronto intervento e manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale e dei marciapiedi di proprietà del aperti al Controparte_2
transito pedonale e/o veicolare, secondo le modalità descritte negli allegati tecnici (Allegato B)...”
(cfr. co. 1), ed “è costituita custode ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 codice civile delle strade e marciapiedi pubblici oggetto di sorveglianza, monitoraggio e manutenzione ordinaria e straordinaria siccome individuati nel superiore elenco fornito dalla pubblica amministrazione ed annualmente aggiornato” (cfr. co. 6), dovendosi ritenere responsabile in via esclusiva del risarcimento dei danni che siano diretta conseguenza di inadempimenti contrattuali relativi al servizio di tutela e manutenzione della rete stradale (cfr. co. 7).
Il secondo comma del citato art. 11 statuisce che è onere della P.A. fornire l'elenco delle strade e dei marciapiedi pubblici oggetto di sorveglianza e monitoraggio, provvedendo annualmente all'aggiornamento; detta pattuizione viene richiamata in seno all'Allegato B, che al paragrafo B.1 dispone che “il servizio sarà espletato sulla base di un elenco di strade e marciapiedi di proprietà comunale aperte al pubblico transito di veicoli e pedoni che l'Amministrazione Comunale consegnerà all'atto della stipula del contratto, aggiornandolo annualmente”.
Quanto alla frequenza, l'allegato B dispone che il servizio di monitoraggio delle superfici pedonali
“è determinato in mesi 6”.
Ebbene, in concreto, non vi è prova in atti che la P.A abbia fornito, come era suo onere contrattuale,
l'elenco delle strade e dei marciapiedi oggetto del servizio di monitoraggio. A ben vedere, il ha, in atto di citazione, svolto generiche difese, richiamando la CP_1
Cont responsabilità della per non avere adempiuto all'obbligo contrattuale di custodia, manutenzione e sorveglianza delle strade cittadine.
E dunque, posto che l'obbligazione di custodia contrattualmente prevista deve farsi ricadere sulla
Cont esclusivamente per gli interventi effettuati a seguito della predetta programmazione e non già indistintamente per i sinistri verificatisi su tutta la superficie viaria della città di e CP_2
considerato che non vi è prova alcuna che l'intervento di cui si discute sia mai stato posto in
Cont programmazione dalla P.A., sì da onerare la al ripristino della sede stradale, non può che escludersi la responsabilità di quest'ultima e rigettarsi la domanda di manleva formulata dal nei confronti della società che ha chiamato in causa. CP_1
Venendo, dunque, alle singole voci di danno patito dal danneggiato, possono condividersi le conclusioni cui è pervenuto, all'esito di un'indagine coerente e lineare, condotta sulla base di precise risultanze dell'esame obiettivo, avvalorate dal tenore dei documenti clinici in atti e sorrette da argomentazioni coerenti e immuni da errori logici e scientifici atte a renderle attendibili e rilevanti anche -è bene precisarlo- in punto di nesso eziologico tra l'evento e le lesioni, il nominato consulente d'ufficio, che ha ritenuto residuati a carico di postumi di lieve entità Parte_2
quantificati con la percentuale del 5%.
Il Ctu, riferendo che il ha riportato una “distorsione alla caviglia destra”, ha ritenuto, “alla Pt_2
luce della dinamica prospettata, sussistente il nesso causale tra l'evento e le lesioni evidenziate durante l'iter clinico”.
Le argomentazioni e conclusioni del Ctu sono condivisibili anche in punto di quantificazione della durata del periodo di inabilità temporanea procurata al danneggiato dalle lesioni patite (20 giorni di
I.T.P. al 75% e 30 giorni di I.T.P. al 50%).
Passando alla quantificazione del danno non patrimoniale, mette conto premettere che, recentemente intervenuta sulla questione, la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui, in tema di liquidazione del danno, la fattispecie del danno morale, da intendersi come “voce” integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale, trova rinnovata espressione in recenti interventi normativi (e, segnatamente, nel D.P.R. 3 marzo 2009, n. 37 e nel D.P.R. 30 ottobre 2009,
n. 181), che distinguono, concettualmente, ancor prima che giuridicamente, tra la “voce” di danno c.d. biologico, da un canto, e la “voce” di danno morale, dall'altro, con la conseguenza che di siffatta distinzione, in quanto recata da fonte abilitata a produrre diritto, il giudice del merito non può prescindere nella liquidazione del danno non patrimoniale (Cass. Civ., sez. III, n. 18641/11).
Secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. offerta dal Supremo
Collegio, nella sua più autorevole composizione (Cass. Civ., S.U., nn. 26972-26975/2008), invero, il danno non patrimoniale costituisce una categoria generale unitaria, non suscettibile di suddivisione in sottocategorie, tipicamente configurabile, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, anche nei casi di lesione di interessi o valori della persona di rilievo costituzionale non suscettibili di valutazione economica, e cioè in presenza di un'ingiustizia costituzionalmente qualificata.
E così, merita certamente ristoro il danno c.d. biologico, inteso quale pregiudizio del diritto inviolabile e costituzionalmente protetto (art. 32 Cost.) alla salute o integrità psicofisica della persona in sé considerata, suscettibile di accertamento medico-legale e che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato indipendenti da eventuali ripercussioni sulla capacità reddituale, e, dunque, nella sua accezione pluridimensionale, comprensivo, anche in accordo alle argomentazioni delle succitate Sezioni
Unite, degli aspetti esistenziali e dinamico-relazionali della vita della persona danneggiata, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie.
Poste dette premesse in diritto, con riferimento al danno biologico permanente, considerata l'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, conseguente all'indirizzo giurisprudenziale di cui alle citate sentenze del novembre 2008 delle Sezioni Unite, questo Decidente ritiene di doversi conformare ad un criterio equitativo e di prendere, per la sua liquidazione, a parametro i valori elaborati in base alla liquidazione fatta dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di
Milano, facendo applicazione delle tabelle milanesi, in ossequio al principio di recente consacrato dalla III sezione della Corte di Cassazione nella pronuncia del 7 giugno 2011 n. 12408: con la statuizione in parola, infatti, il Supremo Consesso ha affermato che nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari, aggiungendo che tale uniformità di trattamento viene garantita dal criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale e rispetto al quale la Cassazione medesima, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
In particolare, secondo la Corte, il principio di diritto cui attenersi è quello secondo cui, poiché
l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l'art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto (Cass. Civ., sez. III, n.
12408/11).
Alla luce delle chiare indicazioni contenute nella sentenza della Cassazione n. 12408/2011 – che esclude, peraltro, in caso di lesioni micro-permanenti, per sinistri non connessi alla circolazione stradale, la possibilità di ricorrere, in via analogica, ai valori dettati dal codice delle assicurazioni per i sinistri stradali –, il danno non patrimoniale da lesione del diritto inviolabile alla salute, c.d. danno biologico, va liquidato secondo il “sistema tabellare”, con particolare riferimento alle tabelle elaborate ed in uso presso il Tribunale di Milano, che ricomprendono e liquidano congiuntamente al biologico anche il c.d. danno morale soggettivo, ossia le sofferenze psichiche, la sofferenza morale determinata dal non poter fare quelle attività, la frazione c.d. morale del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente (Cass. Civ., S.U.,
n. 26972/08).
E così, in concreto, tenuto conto dei postumi permanenti accertati (5%), sulla base del valore-punto adeguato all'età (45 anni) del soggetto all'epoca del fatto e al livello dell'invalidità, e considerato che non è possibile ritenere la sussistenza di circostanze soggettive comportanti una personalizzazione del danno biologico con riguardo al suo aspetto dinamico relazionale, competerebbe a la somma, riconosciuta all'attualità, di € 6.792,00 a titolo di danno Parte_2
biologico.
Quanto al danno derivante dall'inabilità temporanea, alla luce dei su richiamati criteri ed in considerazione della quantificazione operata nelle citate tabelle del Tribunale di Milano
(recentemente aggiornate e riferite all'anno 2024) in una forbice giornaliera da un minimo di €
115,00 ad un massimo del +50%, apparendo equa una quantificazione giornaliera corrispondente all'importo minimo di € 115,00, l'importo riconoscibile al danneggiato assommerebbe ad €
3.450,00 (di cui € 1.725,00 per I.T.P. al 75% ed € 1.725,00 per I.T.P. al 50%), sempre con valutazione all'attualità.
Le spese rimborsabili ammontano, infine, ad € 130,00.
In conclusione, la somma spettante al lavoratore infortunato per i danni patiti liquidati secondo criteri civilistici è pari ad € 6.792,00 a titolo di danno biologico, € 3.450,00 a titolo di invalidità temporanea parziale ed € 130,00 per spese.
E dunque, accertato il credito risarcitorio della vittima dell'illecito ( nei confronti del Parte_2
responsabile civile (il ), risultano dimostrati anche gli altri due presupposti della Controparte_2
surrogazione, id est l'avvenuto indennizzo da parte dell'assicuratore e la manifestazione da parte di quest'ultimo della volontà di surrogarsi.
Invero, se, sotto il primo profilo, non è mai stato contestato il pagamento delle somme indicate dall' nella documentazione prodotta;
sotto il secondo, è provato dalle note di pari data del Pt_1
04.05.2016, ricevute il 10.05.2016, che l'Istituto ha comunicato sia al (assicurato) che al Pt_2
Comune (responsabile) l'intervenuta surroga, diffidando gli stessi dallo stipulare accordi transattivi in pregiudizio dell'azione di rivalsa (cfr. docc. 14 e 17 fascicolo attoreo).
Ora, come risulta dalla documentazione prodotta dall' , quest'ultimo, dopo avere accertato la Pt_1
sussistenza in capo al di un danno biologico nella misura del 7%, ha erogato al lavoratore un Pt_2
indennizzo in capitale, comprensivo degli aumenti straordinari ex D.M. 27.03.2019 e 14.02.2014, per una somma complessivamente pari ad € 5.358,40 – somma che è anzi inferiore a quella riconoscibile civilisticamente al danneggiato e che gli va interamente rimborsata. Il ha ricevuto dall' altresì, la somma complessiva di € 10.071,07 a titolo di indennità di Pt_2 Pt_1
temporanea per 142 giorni (dal 13.12.2015 al 02.05.2016), ritenendo la totale impossibilità dello stesso ad esercitare la sua attività di impiegato (ingegnere elettronico), oltre ad € 130,00 per le spese per protesi.
La Suprema Corte ha statuito che il diritto di surroga dell' dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 23 Pt_1
febbraio 2000, n. 38, che ha disposto la cd. "socializzazione" del danno biologico, può avere ad oggetto soltanto le somme corrisposte a titolo di danno patrimoniale e di danno biologico permanente, non anche quelle corrisposte a titolo di danno non patrimoniale di diversa specie
(danno biologico temporaneo, danno morale ecc.), le quali integrano componenti del complessivo risarcimento liquidato in favore del danneggiato che non possono formare oggetto di indennizzo in sede previdenziale (Cass. Civ., III sez., n. 13393/2018).
Con la sentenza n. 14982/2022, la Corte di Cassazione ha pure affermato che l' ha sempre Pt_1
diritto di surrogarsi nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. sia per le somme pagate a titolo di indennità giornaliera che per quelle anticipate a titolo di spese di cura;
a tal fine, non rileva che la vittima dell'illecito non abbia patito alcun pregiudizio alla capacità di lavoro, né che l'infortunio si sia verificato prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 38/2000 (in seguito al quale è previsto l'indennizzo del danno biologico).
Ancor più specificatamente, l' ha sempre diritto di surrogarsi nei confronti del terzo Pt_1
responsabile di un infortunio per le somme pagate a titolo di indennità giornaliera (art. 68, co. 1 del
D.P.R. n. 1124/1965), così come per quelle anticipate a titolo di spese di cura (artt. 86 e ss. del
D.P.R. n. 1124/1965) perché tali indennizzi non possono essere erogati se non a fronte di fatti
(l'assenza dal lavoro, la necessità di curarsi) che per la vittima costituiscono pregiudizi teoricamente risarcibili e che di conseguenza fanno sorgere in capo ad essa il diritto ad esserne risarcita, diritto che, per effetto della percezione dell'indennizzo da parte dell'assicuratore sociale, si trasferisce in capo a quest'ultimo, ai sensi dell'art. 1916 c.c., a nulla rilevando, a tal fine, che la vittima dell'illecito non abbia patito alcun pregiudizio alla capacità di lavoro od altri pregiudizi patrimoniali di sorta (Cass. Civ., VI sez., ord. n. 3296/2018).
Come da ultimo ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, in relazione al diritto al rimborso dell'indennità giornaliera corrisposta ai sensi dell'art. 68, comma primo, d.P.R. n. 1124 del 1965, il giudice di merito è tenuto ad accertare l'effettivo pagamento di detta indennità e che questo sia avvenuto a fronte di una effettiva assenza dal lavoro da parte dell'infortunato (Cass. Civ., III Sez., ord. n. 9101/2025).
In concreto, non sono mai stati contestati né l'erogazione dell'indennità né l'effettiva assenza dell'infortunato dal lavoro per il periodo indicato dall' Pt_1
Sulla scorta delle pregresse argomentazioni, vanno riconosciute all'attore le somme corrisposte al in dipendenza dall'infortunio subito il 09.12.2015 nella misura oggetto di domanda. Pt_2
Il va, dunque, condannato a pagare all' la somma di € 15.590,46, sulla quale vanno CP_1 Pt_1
computati la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal fatto al soddisfo.
Secondo la regola generale, infatti, il credito vantato dall'assicuratore contro i danni che si sia surrogato al proprio assicurato nei diritti di quest'ultimo verso il terzo responsabile ha natura di obbligazione di valore, costituendo la surrogazione una successione a titolo particolare nel diritto del danneggiato verso il responsabile, che non ne muta la natura.
Da ciò consegue che all'assicuratore il quale agisca in surrogazione spetta la rivalutazione monetaria del credito maturata tra il pagamento dell'indennizzo e la sentenza;
in particolare, il credito dell' Pt_1
verso il responsabile dell'infortunio è credito di valore e non di valuta e come tale è suscettibile di aggiornamento nel corso dello stesso processo attraverso la semplice elevazione della domanda, senza necessità di instaurare un diverso ed autonomo giudizio in merito alla sua quantificazione.
Conclusivamente, in ossequio al principio della soccombenza, il va condannato a rifondere CP_1
all'Istituto attore le spese sostenute in giudizio, che vanno liquidate, sulla base dei parametri introdotti (in attuazione dell'art. 13, VI co., L. 247/12) dal D.M. 55/14, aggiornati al D.M. n.
147/22, e applicabili a tutte le liquidazioni successive alla data di entrata in vigore (23.10.22), in complessivi € 3.843,00, di cui € 289,14 per spese, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre le spese relative alla espletata ctu, liquidate come da decreto in atti e poste provvisoriamente a carico dell'attore medesimo.
In considerazione dell'esito della lite e della materia del contendere tra le altre due parti - oggetto di vivace dibattito giurisprudenziale -, si reputano sussistenti giusti motivi per compensare tra il
Cont e la le spese del giudizio. CP_1
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 23 dicembre 2025
Il G.o.p.
Dr.ssa Francesca Taormina