CASS
Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/12/2024, n. 44342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44342 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da LO RO nata il [...] a [...]; RI IE nato il [...] a [...]; TI AN nato il [...] a [...]; nel procedimento a carico dei medesimi;
avverso la sentenza del 06/07/2023 della Corte di Appello di Cagliari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
udita la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. Giulio Monferini che ha chiesto il rigetto del ricorso nell'interesse di TI AN e la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi proposti da LO e RI;
udite le conclusioni del difensore della parte civile, avv.to Pisano Emanuele che ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
udite le conclusioni dei difensori dell'imputato, avv.to Fortunato Mario Pasquale, OL IA, AR NT che hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza sopra indicata, la Corte di appello di Cagliari confermava la sentenza del tribunale di Cagliari con cui LO RO, RI IE e TI AN erano stati condannati in ordine al delitto ex artt. 110 c.p. 260 Dlgs. 152/06 rectius, attualmente, 452 quaterdecies c.p. 2. Avverso la predetta sentenza LO RO, RI IE e TI AN mediante il rispettivo difensore propongono ricorsi per cassazione Penale Sent. Sez. 3 Num. 44342 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 13/11/2024 deducendo RI IE e LO RO due comuni motivi di impugnazione e TI AN tre motivi. 3. LO RO e RI IE rappresentano con il primo vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. con riferimento al requisito dell'ingente quantitativo di rifiuti di cui all'art. 260 Dlgs. 152 /06 attualmente 452 quaterdecies c.p. in quanto non risulterebbe dagli atti processuali disponibili alcun elemento idoneo a individuare e quantificare i rifiuti contestati, non essendosi verificata la consistenza né la proporzione tra oggetti nuovi, oggetti sanificati dalla Caritas e quelli trasportati dagli imputati. Inoltre il rischio di inquinamento e per la salute quale parametro da considerare ai fini in questione sarebbe stato insussistente, in quanto gli indumenti sarebbero giunti a destinazione presso la sede di una società di Casoria abilitata a trattarli. 4. Con il secondo motivo deducono vizi di violazione di legge e di contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 260 del Dlgs. 152/06 per la mancata applicazione in favore di LO RO del vincolo della continuazione tra il reato di cui al capo a) ex art. 260 citato e il reato "ex art. 260 comma 10 in relazione agli artt. 256 e 259 del Dlgs. 152/06" di cui ad altra sentenza di condanna del 19.2.2020 della Corte di appello di Cagliari divenuta irrevocabile il 5 marzo 2021. Il vincolo della continuazione avrebbe dovuto essere riconosciuto trattandosi di fatti sovrapponibili per luoghi, omogeneità del bene giuridico tutelato e modalità di condotta. Si contesta il rilievo formulato dalla Corte di appello per escludere la continuazione e relativo alla mancata produzione, da parte della interessata, della sentenza invocata per la concessione del regime in parola, atteso che la Corte di appello, trattandosi di sentenza emessa dalla stessa, avrebbe potuto reperire la medesima facilmente, nel periodo intercorrente tra la discussione della difesa del 26 giugno e la data del 6 luglio in cui i giudici si sono ritirati in camera di consiglio. 5. TI AN con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 14 della legge n. 166 del 2016 per avere la Corte di appello non rilevato la mancanza di offensività di cui all'art. 49 comma 2 c.p. Si riporta uno stralcio dell'atto di appello con cui il ricorrente evidenzia di avere rappresentato una diversa lettura dei fatti di causa con particolare riferimento al ruolo svolto dal ricorrente all'interno della Caritas, mentre la corte avrebbe omesso ogni valutazione dei motivi di appello, nulla altresì dicendo sui risultati probatori dibattimentali e sul ruolo del ricorrente. 6. Con il secondo motivo rappresenta vizi di motivazione Si sostiene alla luce anche della lettura dell'art. 14 della L. 166/2016 che dall'indagine sarebbe emerso 2 che gli abiti rinvenuti erano capi di abbigliamento conferiti direttamente a Enti come la Caritas Diocesana e capaci di procedere ad una nuova utilizzazione così da non potersi definire rifiuti. Posto altresì che vi era un conferimento diretto, sarebbe da escludere la applicazione della disciplina sui rifiuti essendosi altresì provato che l'imputato solo seguiva ordini della Caritas. 7. Con il terzo motivo deduce la intervenuta prescrizione del reato al momento della pubblicazione della sentenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo proposto da LO RO e RI IE, relativo al tema della sussistenza o meno del requisito dell'ingente quantitativo di rifiuti di cui all'art. 260 Dlgs. 152 /06, attualmente 452 quaterdecies c.p., è manifestamente infondato. Si premette che in tema di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, la nozione di ingente quantitativo deve essere riferita al quantitativo di materiale complessivamente gestito attraverso una pluralità di operazioni che, se considerate singolarmente, potrebbero essere di entità modesta;
tale requisito non può peraltro essere desunto automaticamente dalla stessa organizzazione e continuità dell'abusiva gestione di rifiuti. (Sez. 3 -, n. 39952 del 16/04/2019 Rv. 278531 - 01; Sez. 3, n. 12433 del 15/11/2005 Rv. 234009 - 01). La decisione della Corte, che ha individuato in circa 20 tonnellate di tessili dismessi il requisito dell'ingente quantitativo con riguardo alla complessiva condotta ascritta agli imputati, è in linea con le indicazioni giurisprudenziali sopra riportate. Né trovano fondamento le ulteriori considerazioni critiche, per cui la quantità del materiale interessato non emergerebbe dagli atti processuali disponibili, non essendosi verificata la consistenza né la proporzione tra oggetti nuovi, oggetti sanificati dalla Caritas e quelli trasportati dagli imputati e perché il rischio di inquinamento e per la salute, quale parametro da considerare ai fini in questione, sarebbe stato insussistente. Ciò per plurime ragioni, posto che, da una parte, il requisito della rilevante quantità è di per sé idoneo ad integrare la fattispecie contribuendo, in presenza di tutti gli elementi tipici richiesti, di per sé all'offensività tipica del reato, posto che come già ribadito da questa Corte, la inosservanza delle disposizioni che regolano la gestione dei rifiuti non produce, quale unica conseguenza, un risparmio di costi, ma pone altresì a rischio o danneggia l'ambiente e la salute delle persone (Sez. 3 - , n. 16056 del 28/02/2019 Cc. (dep. 12/04/2019 ) Rv. 275399 - 01) che la predisposizione di una rigorosa disciplina tende a tutelare, senza quindi che la presunta regolarità di una fase della complessiva attività, pure accennata in ricorso, possa escludere tali circostanze. Cosicchè ogni altra disquisizione sul pericolo per l'ambiente può, al più, attenere 3 al tema, diverso, della speciale tenuità del fatto, non sollevato in questa sede. Deve peraltro rammentarsi che già sotto la vigenza dell'originaria forma di attività organizzata di rifiuti qui in esame questa Corte aveva osservato che, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 53 bis D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, (attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti), non è necessario un danno ambientale né la minaccia grave di danno ambientale, atteso che la previsione di ripristino ambientale contenuta nel comma quarto del citato articolo non muta la natura del reato, da reato di pericolo presunto a reato di danno (Sez. 3, Sentenza n. 4503 del 16/12/2005 Cc. (dep. 03/02/2006 ) Rv. 233294 - 01). In linea con tale prospettiva si è poi affermato, con riguardo alla analoga e subentrante previsione ex art. 260 Dlgs. 152/06, che ai fini della integrazione della fattispecie prevista dall'art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non sono necessari un danno ambientale né la minaccia grave di esso, atteso che la previsione di ripristino ambientale contenuta nel comma quarto del citato articolo si riferisce alla sola eventualità in cui il pregiudizio o il pericolo si siano effettivamente verificati e, pertanto, non è idonea a mutare la natura della fattispecie da reato di pericolo presunto a reato di danno (Sez. 3, n. 19018 del 20/12/2012 Ud. (dep. 02/05/2013 ) Rv. 255395 - 01). La natura di reato di pericolo si impone anche per la nuova e corrispondente fattispecie ex art. 452 quaterdecies c.p., strutturalmente riconducibile alle precedenti, per cui non può che ribadirsi l'irrilevanza, ai fini della tipicità penale della fattispecie in esame, della verifica della sussistenza di un danno. Dall'altra parte, inoltre, va aggiunto che le sollevate questioni in ordine alla mancata verificata della consistenza o proporzione tra oggetti nuovi, oggetti sanificati dalla Caritas e quelli trasportati dagli imputati, oltre a non essere in alcun modo supportate da allegazioni ( secondo il noto principio di autosufficienza del ricorso per cassazione), attengono al merito, e si traducono, quindi, in una mera rivalutazione degli elementi raccolti, come tale inammissibile, atteso che l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). 2. Quanto al secondo motivo, proposto per la mancata applicazione, in favore di LO RO, del vincolo della continuazione tra il reato di cui al capo a) ex art. 260 citato e altro reato di cui ad altra sentenza di condanna del 19.2.2020 4 z della Corte di appello di Cagliari, divenuta irrevocabile il 5 marzo 2021, è anche esso inammissibile, a fronte di una richiesta avanzata senza alcuna produzione della sentenza e in sede di conclusioni, ovvero al termine della fase dibattimentale e quindi ordinariamente acquisitiva. Così che non è dato rinvenire alcuna disposizione che sia stata violata con conseguente nullità correlata. 3. Il primo motivo proposto da TI AN è relativo alla violazione dell'art. 14 della legge n. 166 del 2016, per avere la Corte di appello non rilevato la mancanza di offensività di cui all'art. 49 comma 2 c.p. e si riporta uno stralcio dell'atto di appello con cui il ricorrente evidenzia di avere rappresentato una diversa lettura dei fatti di causa, con particolare riferimento al ruolo svolto dal ricorrente all'interno della Caritas, mentre la corte avrebbe omesso ogni valutazione dei motivi di appello, nulla altresì dicendo sui risultati probatori dibattimentali e sul ruolo del ricorrente. Si tratta di un motivo redatto secondo modalità estranee alla tipica redazione di un ricorso per cassazione, riducendosi, in sostanza, nella mera riproduzione di parte dell'atto di appello, accompagnata dalla mera asserzione, in alcun modo specificamente illustrata, di omissioni motivazionali e di una intervenuta violazione di legge. In proposito, è sufficiente osservare che nella giurisprudenza di questa Corte si è avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito, ineludibile, della specificità dei motivi, implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cfr. tra le altre, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907, Sez. 4, n. 24054 del 01/04/2004, Distante, Rv. 228586; Sez. 2, n. 8803 del 08/07/1999, Albanese, Rv. 214249). Né è sufficiente rimandare semplicemente ai motivi di appello, atteso che in tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione, da parte del giudice dell'appello, dei motivi articolati con l'atto di gravame, onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 (dep. 25/02/2019) Rv. 275853 - 02). 4. Inammissibile è anche il secondo motivo, con cui si rappresentano vizi di motivazione sul rilievo per cui, alla luce anche della lettura dell'art. 14 della L. 166/2016 sarebbe emerso che gli abiti rinvenuti erano capi di abbigliamento 5 conferiti direttamente a Enti come la Caritas Diocesana e capaci di procedere ad una nuova utilizzazione, così da non potersi definire rifiuti. E posto altresì che vi era un conferimento diretto, sarebbe da escludere la applicazione della disciplina sui rifiuti, essendosi altresì provato che l'imputato solo seguiva ordini della Caritas. E' evidente, da una parte, il carattere rivalutativo del motivo, inammissibile in questa sede, dall'altra, la assenza di ogni allegazione a sostegno di quanto sostenuto, dall'altra ancora, il mancato confronto, ancorchè critico, con la sentenza impugnata, in cui si dà conto, sul piano fattuale, di circostanze del tutto diverse rispetto a quelle sostenute in ricorso, quanto innanzitutto alla mancata consegna diretta tra coloro che dismettevano i materiali tessili e l'ente donatario dei medesimi (Caritas), con la costante presenza, piuttosto, nella diretta gestione complessiva, degli imputati condannati, del tutto estranei alla originaria titolarità degli indumenti oggetto di dismissione. Con conseguente coerente applicazione della disciplina dettata in materia di rifiuti, come illustrata in sentenza, quanto anche alla insussistenza dei requisiti ex art. 14 L. n. 166 del 2016 - a partire dalla assenza di ogni selezione, con complessiva gestione, piuttosto, degli stessi, come rifiuti inviati in continente presso ditte specializzate per il relativo trattamento finale -, utili per escludere il carattere di rifiuti degli indumenti in esame, e non confutata in questo quadro prospettico. 5. Anche l'ultimo motivo è inammissibile, sia per la genericità conseguente alla mancata illustrazione delle ragioni della dedotta prescrizione, sia in considerazione del fatto per cui, a fronte di una sentenza impugnata pubblicata il 6 luglio 2023, il delitto contestato deve ritersi commesso, alla luce della contestazione inerente ad una condotta decorrente dal "2015 a tutt'oggi" e in assenza di ogni confutazione sul punto, fino alla prima sentenza di primo grado, del 30.6.2022. 6. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Questa Corte inoltre condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3700,00 oltre accessori di legge. 6 e
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3700, oltre accessori di legge. Così deciso, il 13.11.2024.
avverso la sentenza del 06/07/2023 della Corte di Appello di Cagliari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
udita la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. Giulio Monferini che ha chiesto il rigetto del ricorso nell'interesse di TI AN e la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi proposti da LO e RI;
udite le conclusioni del difensore della parte civile, avv.to Pisano Emanuele che ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
udite le conclusioni dei difensori dell'imputato, avv.to Fortunato Mario Pasquale, OL IA, AR NT che hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza sopra indicata, la Corte di appello di Cagliari confermava la sentenza del tribunale di Cagliari con cui LO RO, RI IE e TI AN erano stati condannati in ordine al delitto ex artt. 110 c.p. 260 Dlgs. 152/06 rectius, attualmente, 452 quaterdecies c.p. 2. Avverso la predetta sentenza LO RO, RI IE e TI AN mediante il rispettivo difensore propongono ricorsi per cassazione Penale Sent. Sez. 3 Num. 44342 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 13/11/2024 deducendo RI IE e LO RO due comuni motivi di impugnazione e TI AN tre motivi. 3. LO RO e RI IE rappresentano con il primo vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. con riferimento al requisito dell'ingente quantitativo di rifiuti di cui all'art. 260 Dlgs. 152 /06 attualmente 452 quaterdecies c.p. in quanto non risulterebbe dagli atti processuali disponibili alcun elemento idoneo a individuare e quantificare i rifiuti contestati, non essendosi verificata la consistenza né la proporzione tra oggetti nuovi, oggetti sanificati dalla Caritas e quelli trasportati dagli imputati. Inoltre il rischio di inquinamento e per la salute quale parametro da considerare ai fini in questione sarebbe stato insussistente, in quanto gli indumenti sarebbero giunti a destinazione presso la sede di una società di Casoria abilitata a trattarli. 4. Con il secondo motivo deducono vizi di violazione di legge e di contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 260 del Dlgs. 152/06 per la mancata applicazione in favore di LO RO del vincolo della continuazione tra il reato di cui al capo a) ex art. 260 citato e il reato "ex art. 260 comma 10 in relazione agli artt. 256 e 259 del Dlgs. 152/06" di cui ad altra sentenza di condanna del 19.2.2020 della Corte di appello di Cagliari divenuta irrevocabile il 5 marzo 2021. Il vincolo della continuazione avrebbe dovuto essere riconosciuto trattandosi di fatti sovrapponibili per luoghi, omogeneità del bene giuridico tutelato e modalità di condotta. Si contesta il rilievo formulato dalla Corte di appello per escludere la continuazione e relativo alla mancata produzione, da parte della interessata, della sentenza invocata per la concessione del regime in parola, atteso che la Corte di appello, trattandosi di sentenza emessa dalla stessa, avrebbe potuto reperire la medesima facilmente, nel periodo intercorrente tra la discussione della difesa del 26 giugno e la data del 6 luglio in cui i giudici si sono ritirati in camera di consiglio. 5. TI AN con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 14 della legge n. 166 del 2016 per avere la Corte di appello non rilevato la mancanza di offensività di cui all'art. 49 comma 2 c.p. Si riporta uno stralcio dell'atto di appello con cui il ricorrente evidenzia di avere rappresentato una diversa lettura dei fatti di causa con particolare riferimento al ruolo svolto dal ricorrente all'interno della Caritas, mentre la corte avrebbe omesso ogni valutazione dei motivi di appello, nulla altresì dicendo sui risultati probatori dibattimentali e sul ruolo del ricorrente. 6. Con il secondo motivo rappresenta vizi di motivazione Si sostiene alla luce anche della lettura dell'art. 14 della L. 166/2016 che dall'indagine sarebbe emerso 2 che gli abiti rinvenuti erano capi di abbigliamento conferiti direttamente a Enti come la Caritas Diocesana e capaci di procedere ad una nuova utilizzazione così da non potersi definire rifiuti. Posto altresì che vi era un conferimento diretto, sarebbe da escludere la applicazione della disciplina sui rifiuti essendosi altresì provato che l'imputato solo seguiva ordini della Caritas. 7. Con il terzo motivo deduce la intervenuta prescrizione del reato al momento della pubblicazione della sentenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo proposto da LO RO e RI IE, relativo al tema della sussistenza o meno del requisito dell'ingente quantitativo di rifiuti di cui all'art. 260 Dlgs. 152 /06, attualmente 452 quaterdecies c.p., è manifestamente infondato. Si premette che in tema di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, la nozione di ingente quantitativo deve essere riferita al quantitativo di materiale complessivamente gestito attraverso una pluralità di operazioni che, se considerate singolarmente, potrebbero essere di entità modesta;
tale requisito non può peraltro essere desunto automaticamente dalla stessa organizzazione e continuità dell'abusiva gestione di rifiuti. (Sez. 3 -, n. 39952 del 16/04/2019 Rv. 278531 - 01; Sez. 3, n. 12433 del 15/11/2005 Rv. 234009 - 01). La decisione della Corte, che ha individuato in circa 20 tonnellate di tessili dismessi il requisito dell'ingente quantitativo con riguardo alla complessiva condotta ascritta agli imputati, è in linea con le indicazioni giurisprudenziali sopra riportate. Né trovano fondamento le ulteriori considerazioni critiche, per cui la quantità del materiale interessato non emergerebbe dagli atti processuali disponibili, non essendosi verificata la consistenza né la proporzione tra oggetti nuovi, oggetti sanificati dalla Caritas e quelli trasportati dagli imputati e perché il rischio di inquinamento e per la salute, quale parametro da considerare ai fini in questione, sarebbe stato insussistente. Ciò per plurime ragioni, posto che, da una parte, il requisito della rilevante quantità è di per sé idoneo ad integrare la fattispecie contribuendo, in presenza di tutti gli elementi tipici richiesti, di per sé all'offensività tipica del reato, posto che come già ribadito da questa Corte, la inosservanza delle disposizioni che regolano la gestione dei rifiuti non produce, quale unica conseguenza, un risparmio di costi, ma pone altresì a rischio o danneggia l'ambiente e la salute delle persone (Sez. 3 - , n. 16056 del 28/02/2019 Cc. (dep. 12/04/2019 ) Rv. 275399 - 01) che la predisposizione di una rigorosa disciplina tende a tutelare, senza quindi che la presunta regolarità di una fase della complessiva attività, pure accennata in ricorso, possa escludere tali circostanze. Cosicchè ogni altra disquisizione sul pericolo per l'ambiente può, al più, attenere 3 al tema, diverso, della speciale tenuità del fatto, non sollevato in questa sede. Deve peraltro rammentarsi che già sotto la vigenza dell'originaria forma di attività organizzata di rifiuti qui in esame questa Corte aveva osservato che, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 53 bis D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, (attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti), non è necessario un danno ambientale né la minaccia grave di danno ambientale, atteso che la previsione di ripristino ambientale contenuta nel comma quarto del citato articolo non muta la natura del reato, da reato di pericolo presunto a reato di danno (Sez. 3, Sentenza n. 4503 del 16/12/2005 Cc. (dep. 03/02/2006 ) Rv. 233294 - 01). In linea con tale prospettiva si è poi affermato, con riguardo alla analoga e subentrante previsione ex art. 260 Dlgs. 152/06, che ai fini della integrazione della fattispecie prevista dall'art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non sono necessari un danno ambientale né la minaccia grave di esso, atteso che la previsione di ripristino ambientale contenuta nel comma quarto del citato articolo si riferisce alla sola eventualità in cui il pregiudizio o il pericolo si siano effettivamente verificati e, pertanto, non è idonea a mutare la natura della fattispecie da reato di pericolo presunto a reato di danno (Sez. 3, n. 19018 del 20/12/2012 Ud. (dep. 02/05/2013 ) Rv. 255395 - 01). La natura di reato di pericolo si impone anche per la nuova e corrispondente fattispecie ex art. 452 quaterdecies c.p., strutturalmente riconducibile alle precedenti, per cui non può che ribadirsi l'irrilevanza, ai fini della tipicità penale della fattispecie in esame, della verifica della sussistenza di un danno. Dall'altra parte, inoltre, va aggiunto che le sollevate questioni in ordine alla mancata verificata della consistenza o proporzione tra oggetti nuovi, oggetti sanificati dalla Caritas e quelli trasportati dagli imputati, oltre a non essere in alcun modo supportate da allegazioni ( secondo il noto principio di autosufficienza del ricorso per cassazione), attengono al merito, e si traducono, quindi, in una mera rivalutazione degli elementi raccolti, come tale inammissibile, atteso che l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). 2. Quanto al secondo motivo, proposto per la mancata applicazione, in favore di LO RO, del vincolo della continuazione tra il reato di cui al capo a) ex art. 260 citato e altro reato di cui ad altra sentenza di condanna del 19.2.2020 4 z della Corte di appello di Cagliari, divenuta irrevocabile il 5 marzo 2021, è anche esso inammissibile, a fronte di una richiesta avanzata senza alcuna produzione della sentenza e in sede di conclusioni, ovvero al termine della fase dibattimentale e quindi ordinariamente acquisitiva. Così che non è dato rinvenire alcuna disposizione che sia stata violata con conseguente nullità correlata. 3. Il primo motivo proposto da TI AN è relativo alla violazione dell'art. 14 della legge n. 166 del 2016, per avere la Corte di appello non rilevato la mancanza di offensività di cui all'art. 49 comma 2 c.p. e si riporta uno stralcio dell'atto di appello con cui il ricorrente evidenzia di avere rappresentato una diversa lettura dei fatti di causa, con particolare riferimento al ruolo svolto dal ricorrente all'interno della Caritas, mentre la corte avrebbe omesso ogni valutazione dei motivi di appello, nulla altresì dicendo sui risultati probatori dibattimentali e sul ruolo del ricorrente. Si tratta di un motivo redatto secondo modalità estranee alla tipica redazione di un ricorso per cassazione, riducendosi, in sostanza, nella mera riproduzione di parte dell'atto di appello, accompagnata dalla mera asserzione, in alcun modo specificamente illustrata, di omissioni motivazionali e di una intervenuta violazione di legge. In proposito, è sufficiente osservare che nella giurisprudenza di questa Corte si è avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito, ineludibile, della specificità dei motivi, implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cfr. tra le altre, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907, Sez. 4, n. 24054 del 01/04/2004, Distante, Rv. 228586; Sez. 2, n. 8803 del 08/07/1999, Albanese, Rv. 214249). Né è sufficiente rimandare semplicemente ai motivi di appello, atteso che in tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione, da parte del giudice dell'appello, dei motivi articolati con l'atto di gravame, onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 (dep. 25/02/2019) Rv. 275853 - 02). 4. Inammissibile è anche il secondo motivo, con cui si rappresentano vizi di motivazione sul rilievo per cui, alla luce anche della lettura dell'art. 14 della L. 166/2016 sarebbe emerso che gli abiti rinvenuti erano capi di abbigliamento 5 conferiti direttamente a Enti come la Caritas Diocesana e capaci di procedere ad una nuova utilizzazione, così da non potersi definire rifiuti. E posto altresì che vi era un conferimento diretto, sarebbe da escludere la applicazione della disciplina sui rifiuti, essendosi altresì provato che l'imputato solo seguiva ordini della Caritas. E' evidente, da una parte, il carattere rivalutativo del motivo, inammissibile in questa sede, dall'altra, la assenza di ogni allegazione a sostegno di quanto sostenuto, dall'altra ancora, il mancato confronto, ancorchè critico, con la sentenza impugnata, in cui si dà conto, sul piano fattuale, di circostanze del tutto diverse rispetto a quelle sostenute in ricorso, quanto innanzitutto alla mancata consegna diretta tra coloro che dismettevano i materiali tessili e l'ente donatario dei medesimi (Caritas), con la costante presenza, piuttosto, nella diretta gestione complessiva, degli imputati condannati, del tutto estranei alla originaria titolarità degli indumenti oggetto di dismissione. Con conseguente coerente applicazione della disciplina dettata in materia di rifiuti, come illustrata in sentenza, quanto anche alla insussistenza dei requisiti ex art. 14 L. n. 166 del 2016 - a partire dalla assenza di ogni selezione, con complessiva gestione, piuttosto, degli stessi, come rifiuti inviati in continente presso ditte specializzate per il relativo trattamento finale -, utili per escludere il carattere di rifiuti degli indumenti in esame, e non confutata in questo quadro prospettico. 5. Anche l'ultimo motivo è inammissibile, sia per la genericità conseguente alla mancata illustrazione delle ragioni della dedotta prescrizione, sia in considerazione del fatto per cui, a fronte di una sentenza impugnata pubblicata il 6 luglio 2023, il delitto contestato deve ritersi commesso, alla luce della contestazione inerente ad una condotta decorrente dal "2015 a tutt'oggi" e in assenza di ogni confutazione sul punto, fino alla prima sentenza di primo grado, del 30.6.2022. 6. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Questa Corte inoltre condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3700,00 oltre accessori di legge. 6 e
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3700, oltre accessori di legge. Così deciso, il 13.11.2024.