Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/03/2026, n. 10626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10626 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
Testo completo
In caso di difusione o di riproduzione del presente provvedimento per finalità di informazione giuridica, omettere le generalità e gli altri dati identificativ indicati nell'allegato provvedimento, a noga del- fart. 52 del D.Lve n. 196 del 2003. IL CANCELLIERE
10625-26
Composta da EMANUELE DI SALVO EUGENIA SERRAO
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE
-Presidente -
Sent. n. sez. 195/2026 UP - 11/02/2026 R.G.N. 37412/2025
ES D'AN
UC LORENZETTI
- Relatore -
VI LA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EZ YO (cui 062bhj6) nato in [...] l'[...]
avverso la sentenza del 08/04/2025 della Corte di appello di Firenze
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UC LORENZETTI;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Sostituto Paolo Andrea Maria FIORE, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del settimo motivo di ricorso e, per l'effetto, l'annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui ridetermina il trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze, e dichiararsi inammissibili gli altri motivi di ricorso;
udito il difensore di EZ YO, Avv. Samuele Zucchini del foro di Firenze, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
foresett
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Firenze, con la sentenza dell' 8 aprile 2025 in epigrafe, in riforma della sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di Firenze in data 19 aprile 2024, previa esclusione delle aggravanti di cui agli artt. 112 n. 4 e 625 n. 5 cod. pen. contestate al capo A) della rubrica e di quelle di cui all'art. 589-bis, quinto comma n. 2 e sesto comma, cod. pen.,contestate al capo E) della rubrica, ha rideterminato la pena applicata a YO RE in anni tre e mesi otto di reclusione, ha revocato le pene accessorie della interdizione perpetua dai pubblici uffici e della interdizione legale durante l'esecuzione della pena e ha applicato la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici per anni cinque, confermando nel resto la sentenza appellata.
2. YO RE era stato rinviato a giudizio per rispondere: A) del reato di cui agli artt. 110, 112 n. 4, 624, 625 nn. 2, 5 e 7 e 61 n. 5 cod. pen., perché, nella notte tra il 16 e il 17.10.2023, in concorso con MO OM OM TI (giudicato separatamente) e con il minore EN ZO Haitem, dell'operato del quale si avvalevano, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, con violenza sulle cose consistita nel forzare il blocchetto di accensione, si impossessavano del motoveicolo BMW 650 tg. CC41975, parcheggiato per strada a Firenze e quindi esposto alla pubblica fede, che sottraevano al proprietario LI OR;
E) del reato di cui agli artt. 113 e 589-bis, primo comma, quinto comma n. 2, sesto e ottavo comma cod. pen. per avere, nella notte tra il 16 e il 17.10.2023, cooperato nel reato contestato al capo B) della rubrica, così cagionando, non volendo, la morte di NI RE e lesioni al minore EN ZO Haitem. Cooperazione posta in essere rafforzando nell'Harathi la volontà di tenere le condotte colpose contestate ai capi B), C) e D) della rubrica che cagionavano il sinistro e segnatamente: per aver viaggiato a bordo di una moto rubata, ad alta velocità e in tre persone, concorrendo nella violazione dell'art. 53, comma 1 n. 1, cod. strada;
per essere salito a bordo della moto senza casco in violazione dell'art. 171, comma 1, cod. strada;
per esser salito a bordo della moto condotta dall'Harathi nonostante questi non avesse la patente di guida;
per aver condiviso nel tratto via Altani/via Gioberti, angolo via del. Ghirlandaio, le molteplici infrazioni commesse dall'Harathi e ciò, non solo non opponendosi, ma neppure chiedendo di scendere dalla moto, nonostante il pericolo che l'Harathi costituiva per sé e per gli altri.
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3. Il G.u.p. del Tribunale di Firenze, con sentenza pronunciata in data 19 aprile 2024 all'esito del giudizio abbreviato, dichiarava YO RE colpevole dei reati a lui ascritti ai capi A) ed E) della rubrica e, ritenuta la continuazione, lo condannava alla pena di anni cinque e mesi otto di reclusione.
4. Avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione YO RE, a mezzo del suo difensore di fiducia, articolando sette motivi di ricorso.
4.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione delle norme penali, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., nonché, cumulativamente, inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e segnatamente degli artt. 143, 178 lettera c) e 180 cod. proc. pen., ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con riferimento alla omessa traduzione della sentenza emessa dalla Corte di appello in lingua conosciuta dall'imputato.
4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione delle norme penali e segnatamente degli artt. 110 e 624 cod. pen., ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., nonché, cumulativamente, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per avere ritenuto il concorso di YO RE nel furto della moto di LI OR commesso da TI.
4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione delle norme penali, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., nonché, cumulativamente, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. in contrasto con il principio statuito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 40275 del 15 luglio 2021. 4.4. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione delle norme penali e segnatamente degli artt. 113 e 589-bis cod. pen., ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., nonché, cumulativamente, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento alla ritenuta cooperazione colposa di YO RE nel reato di omicidio stradale commesso da Harathi.
4.5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione delle norme penali e segnatamente dell'art. 114 cod. pen., ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., nonché, cumulativamente, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento al mancato riconoscimento della
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circostanza attenuante del minimo contributo eventualmente fornito da YO RE rispetto alla condotta di Harathi.
4.6. Con il sesto motivo il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione delle norme penali e segnatamente dell'art. 62 bis cod. pen., ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., nonché, cumulativamente, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
4.7. Con il settimo motivo il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione delle norme penali e segnatamente degli artt. 133 e 589-bis, primo e ottavo comma, cod. pen., ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., nonché, cumulativamente, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento al nuovo calcolo della pena base a seguito della esclusione delle aggravanti riconosciute in primo grado.
5. Il Procuratore generale, in persona del Sostituto Paolo Andrea Maria FIORE, ha depositato requisitoria scritta e ha concluso chiedendo l'accoglimento del settimo motivo di ricorso e, per l'effetto, l'annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui ridetermina il trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze, e dichiararsi inammissibili gli altri motivi di ricorso.
6. Il difensore di YO RE, Avv. Samuele Zucchini del foro di Firenze, ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è fondato e assorbente.
2. Va premesso che l'omessa traduzione della sentenza della Corte di appello in lingua conosciuta dall'imputato è circostanza accertabile da questa Corte in quanto, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, allorchè sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il sindacato del giudice di legittimità è pieno e senza limiti, potendo estendersi anche all'esame diretto degli atti processuali, mentre invece l'esame degli atti processuali è precluso se risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (Sez. U,
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forusett
mem
n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 01 e giurisprudenza ivi richiamata;
Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, Rv. 273525-01; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Rv. 255304-01).
3. Ciò posto, rileva la Corte che dagli atti risulta che l'imputato YO RE, di nazionalità tunisina, non parla e non comprende la lingua italiana, di talché tutti gli atti, tra cui la sentenza del Tribunale di Firenze e il decreto di citazione per l'udienza del 08/04/2025 davanti alla Corte di appello di Firenze, sono stati tradotti in lingua araba e all'udienza del 08/04/2025 l'imputato è stato assistito dall'interprete di lingua araba. Mentre invece la sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze non è stata tradotta nella lingua conosciuta dall'imputato.
4. Le Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione (Sez. U, n. 38306 del 29/05/2025, Ndiaye, Rv. 288798-01) hanno di recente statuito che l'omessa traduzione della sentenza di primo grado all'imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che, ove eccepita con l'atto di impugnazione o rilevata nei termini di cui all'art. 180 cod. proc. pen., comporta l'annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al primo giudice, nella fase successiva alla deliberazione, per la traduzione. Le Sezioni Unite hanno precisato che non può farsi distinzione fra sentenza di primo grado e sentenza di appello, atteso che, anche rispetto a quest'ultima pronuncia, la titolarità sostanziale del diritto di impugnazione permane in capo all'imputato, sebbene il suo concreto esercizio sia rimesso, in base all'attuale formulazione dell'art. 613 cod. proc. pen., al solo difensore. Ancora, secondo le Sezioni Unite, in presenza della violazione dell'obbligo di traduzione, deve escludersi, in via di principio, che la parte sia tenuta ad allegare un concreto ed attuale pregiudizio, essendo inesigibile per il difensore illustrare i motivi di doglianza che l'imputato, impossibilitato all'accesso all'atto in ragione della barriera linguistica, non può spiegargli. Tale onere potrebbe venire in rilievo, invece, nei casi in cui la traduzione sia stata eseguita, ma l'imputato ne censuri la tempestività ovvero la modalità esecutiva. La nullità in parola non investe, però, il giudizio, ma la "sentenza-documento" redatta esclusivamente in lingua italiana, trattandosi di vizio che non si riverbera sulla fase decisoria, bensi sul momento procedimentale successivo nel quale avviene il deposito dell'atto (Sez. U, n. 38306 del 29/05/2025, Ndiaye, Rv. 288798-01).
5. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e la sentenza-documento impugnata va pertanto annullata senza rinvio limitatamente all'omessa
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traduzione della stessa nella lingua dell'imputato, disponendosi la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Firenze ai fini della traduzione TEARATE FLALIBAAL AU'EVENTUALE ESERCILIO NELLA PATELLA STOLE ONEILL DELLE VARITY 6. In caso di diffusione del presente provvedimento, va disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza-documento impugnata limitatamente all'omessa traduzione della stessa nella lingua dell'imputato e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Firenze ai fini della traduzione.
Così deciso l'11/02/2026.
Il Consigliere estensore Luca Lorenzetti Lua forsett
DEPOSITATO IN CANCELLERIA ogg! 20/03/2026 IL FUNZIONADIZIARIO Dott.ssa Caliendo
Il Presidente Emanuele Di Salvo
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