Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 23/03/2026, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00759/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01261/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1261 del 2024, proposto collettivamente da
IL Di LL, nato a [...] il [...] e IA NA UL, nata a [...] il [...], entrambi rappresentati e difesi dall’avvocato Giuseppe Lanza, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Termini Imerese (Pa), via Garibaldi n. 33;
contro
Comune di Termini Imerese, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Cruciano Valvo, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, via Terrasanta n. 93;
per l’annullamento
- del provvedimento prot. 41253, notificato il 28.05.2024, del Dirigente del III^ Settore – Lavori Pubblici – Pianificazione Territoriale ed ZI – Manutenzione, con cui è stato notificato il verbale di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione n. 113/2022 ed acquisite le opere abusive al patrimonio comunale;
- e di ogni altro atto, conseguente o presupposto, ancorché non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Termini Imerese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il dott. MA IO come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1.1) Con atto di gravame incardinato ritualmente dinanzi questo Tribunale i ricorrenti, agendo collettivamente, hanno domandato l’annullamento delle determinazioni specificate in epigrafe, prospettandone l’illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 3 legge n. 241/1990; vizio di motivazione sotto il profilo dell’omessa istruttoria in ordine ai presupposti per la fiscalizzazione dell’abuso ai sensi dell’art. 33, comma 2, d.P.R. n. 380/2001.
1.2) Per quel che concerne i fatti oggetto del decidere hanno premesso di essere i proprietari di un fabbricato nel territorio di Termini Imerese, contrada Impalastro , in Z.T.O. E1 verde agricolo ; censito in catasto al foglio 17, part. n. 1482; regolarizzato con Concessione edilizia in sanatoria n. 12/2007.
Una successiva istanza di accertamento di conformità presentata ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 (protocollo n. 51788 del 24.11.2021) è stata invece rigettata per silentium a seguito dell’infruttuoso decorso dei termini di legge per esitarla.
Di talché i manufatti, per i quali tale richiesta di regolarizzazione edilizia era stata inoltrata, sono stati oggetto di un’ingiunzione di demolizione ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 (ordinanza del Comune di Termini Imerese n. 113/2022).
I ricorrenti hanno aggiunto inoltre che tanto il diniego sull’istanza di accertamento di conformità, che la pedissequa ingiunzione di demolizione, sono state impugnate dinanzi al Presidente della Regione Siciliana con ricorso notificato il 23.05.2022, respinto tuttavia con decreto presidenziale n. 153/2024.
Stante la mancata ottemperanza spontanea all’ordine di riduzione in pristino dei luoghi, l’Amministrazione intimata, con le determinazioni oggetto del decidere, ha proceduto quindi all’acquisizione a titolo gratuito al patrimonio comunale dei manufatti abusivi e compiuto i pedissequi incombenti di legge.
1.3) In ordine ai profili d’illegittimità prospettati in gravame i ricorrenti hanno dedotto, dalla mancata ponderazione del particolare stato dei luoghi, che sarebbe tale da rendere impossibile la demolizione dei manufatti abusivi senza pregiudicare le opere costruite in modo regolare, l’illegittimità delle determinazioni impugnate, laddove il Comune intimato non ha valutato, come era invece suo dovere fare, la possibilità di accordare la cd. fiscalizzazione dell’abuso ai sensi di quanto disposto dall’art. 33, comma 2, d.P.R. n. 380/2001.
2) Costituitasi in giudizio l’Amministrazione intimata, all’udienza pubblica del 27.01.2026 questo Tribunale ha rilevato di ufficio ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm. (come da avviso riportato al verbale di udienza) la tardività della memoria difensiva versata in atti dai ricorrenti il 21.01.2026, quando i termini a tal fine concessi dall’art. 73, comma 1, cod. proc. amm. erano ormai decorsi. Quindi il giudizio è stato trattenuto in decisone.
3) In via preliminare questo Tribunale, stante la tardività della suddetta memoria difensiva, ne dichiara l’inutilizzabilità ai fini del decidere.
Posta tale premessa, la manifesta infondatezza nel merito dell’impugnazione consente al Tribunale di prescindere dai profili in rito, connessi alla dubbia ammissibilità dell’azione di annullamento avverso un atto, che, come quello di acquisizione a titolo gratuito al patrimonio comunale di opere abusive, non possiede natura costitutiva, ma meramente dichiarativa di un effetto già verificatosi ex lege (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., sent. 11.10.2023, n. 16).
Invero, compulsando la documentazione versata in atti dai ricorrenti, è possibile evincere che il pregresso ordine di demolizione dei manufatti abusivi, oggetto dei fatti di causa, è stato adottato dall’Amministrazione intimata ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, recante il T.U. ZI (recepito in ambito regionale mercé l’art. 1 legge reg. n. 16/2016) il quale così disponeva nel testo vigente ratione temporis :
“1) Sono interventi eseguiti in totale difformità dal Permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, plano/volumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del Permesso stesso, ovvero l’esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile. 2) Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l’esecuzione di interventi in assenza di Permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell’articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l’area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3. 3) Se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L’area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita. 4) L’accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all’interessato, costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente. 4 bis) L’autorità competente, constatata l’inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell’articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo/contabile del dirigente e del funzionario inadempiente. 4 ter) I proventi delle sanzioni di cui al comma 4 bis spettano al Comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all’acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico. 4 quater) Ferme restando le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, le Regioni a statuto ordinario possono aumentare l’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 4 bis e stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora permanga l’inottemperanza all’ordine di demolizione. 5) L’opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell’abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l’esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico. 6) Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l’acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle Amministrazioni cui compete la vigilanza sull’osservanza del vincolo. Tali Amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l’acquisizione si verifica a favore del patrimonio del Comune. 7) Il Segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell’albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione e trasmette i dati anzidetti all’autorità giudiziaria competente, al Presidente della Giunta regionale e, tramite l’Ufficio Territoriale del Governo, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. 8) In caso d’inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 dell’art. 27, ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dal comma 3 del medesimo art. 27, il competente organo regionale, nei successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla competente autorità giudiziaria ai fini dell’esercizio dell'azione penale. 9) Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita. 9 bis) Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all’art. 23, comma 1”.
È evidente dal chiaro tenore della disposizione prefata che la legge non prevedeva affatto – così come non prevede nel testo attualmente in vigore - in questa particolare ipotesi di abusivismo edilizio, la possibilità di fiscalizzare l’abuso.
Invero, come di recente chiarito da questo Tribunale con considerazioni, che l’odierno Collegio condivide e fa proprie, “l’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 disciplina gli abusi più gravemente sanzionati. L’assenza di Permesso consiste nella sua insussistenza oggettiva per l’opera autorizzata. Accanto al caso del Permesso mai rilasciato, vi sono i casi nei quali il titolo è stato rilasciato, ma è privo (o è divenuto privo) di effetti giuridici. L’art. 31, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 prevede anche una figura di mancanza sostanziale del Permesso, che si verifica quando vi è difformità totale dell’opera rispetto a quanto previsto nel titolo, pur sussistente. Si ha difformità totale quando sia realizzato un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, architettoniche ed edilizie; integralmente diverso per caratteristiche plano/volumetriche, e cioè nella forma, nella collocazione e distribuzione dei volumi; integralmente diverso per caratteristiche di utilizzazione (la destinazione d’uso derivante dai caratteri fisici dell’organismo edilizio stesso); integralmente diverso perché comportante la costituzione di volumi nuovi ed autonomi. […] La nozione di parziale difformità, invece,…(cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 1° marzo 2021, n. 1743; sez. II, 23 ottobre 2020, n. 6432) presuppone che un determinato intervento costruttivo, pur se contemplato dal titolo autorizzatorio rilasciato dall’Autorità amministrativa, venga realizzato secondo modalità diverse da quelle previste e autorizzate a livello progettuale, quando le modificazioni incidano su elementi particolari e non essenziali della costruzione e si concretizzino in divergenze qualitative e quantitative non incidenti sulle strutture essenziali dell’opera; mentre si è in presenza di difformità totale del manufatto o di variazioni essenziali, sanzionabili con la demolizione, quando i lavori riguardino un’opera diversa da quella prevista dall’atto di concessione per conformazione, strutturazione, destinazione, ubicazione (Consiglio di Stato, sez. II, sentenza n. 906 del 29 gennaio 2024)…L’ordine di ripristino non può essere, pertanto, sostituito dalla sanzione pecuniaria, prevista solo nelle ipotesi derogatorie ed eccezionali disciplinate (dagli)…articoli 33 e 34 del d.P.R. 380/2001 (cfr. ex multis TAR Napoli, sez. III sentenza n. 277 del 12 gennaio 2023) e non anche allorché, come nel caso in esame, l’intervento edilizio debba essere ricondotto alle più gravi ipotesi previste e disciplinate dall’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001” (T.A.R.S. Catania, Sez. I, sent. 03.02.2025, n. 383).
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, il gravame di parte ricorrente deve essere rigettato perché infondato.
4) Infine, in ordine al regolamento delle spese di lite, la non particolare complessità delle questioni trattate consente al Tribunale di disporne la compensazione tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
TO VA, Presidente
MA IO, Referendario, Estensore
Marco IA Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA IO | TO VA |
IL SEGRETARIO