CASS
Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/11/2024, n. 40800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40800 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sull'istanza proposta nell'interesse di: GH ET, n. in Romania il 06/04/1970, con la quale si chiede la restituzione nel termine per impugnare la sentenza n. 1494/2017 emessa in data 17/07/2017 dalla Corte di Appello di Ancona, nella contumacia dell'imputato, irrevocabile il 4/11/2017; visti gli atti, l'istanza, con allegati, la sentenza irrevocabile e quella di primo grado;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
letta la requisitoria scritta del Pubblico ministero, dott. Luigi Cuomo, che ha concluso per il rigetto. 1. Penale Sent. Sez. 2 Num. 40800 Anno 2024 Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 25/10/2024 RITENUTO IN FATTO Con sentenza in data 16 aprile 2016, il Tribunale di Ancona, nella già dichiarata contumacia dell'imputato, riconosceva la penale responsabilità di RI HE per il reato di invasione abusiva di edifici in concorso e lo condannava alla pena un mese di reclusione. In data 17 luglio 2017, la Corte di appello di Ancona, decidendo sugli appelli degli imputati (tutti difesi di ufficio da difensore comune, presente in udienza, che aveva impugnato la sentenza di primo grado), confermava la sentenza impugnata e condannava gli imputati al pagamento delle spese processuali;
detta sentenza diveniva irrevocabile, per mancata impugnazione, in data 4 novembre 2017. In data 10 maggio 2024 il Pubblico ministero presso il Tribunale di Ancona emetteva provvedimento di esecuzione di pene concorrenti nei confronti dell'odierno istante, determinando la pena residua da espiare in anni uno e giorni 28 di reclusione. In data 23 maggio 2024 la polizia giudiziaria notificava per l'esecuzione l'ordine del Pubblico ministero, che recava indicazione delle diverse sentenze irrevocabili da eseguire e traduceva in carcere il condannato. L'esecuzione dei detti provvedimenti era sospesa, su istanza del condannato, dal giudice dell'esecuzione ed il P.m. ordinava l'immediata scarcerazione dell'istante. 1. Il condannato, avuto accesso solo il 4 giugno 2024 agli atti indicati nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti (che indicava solo gli estremi atti alla identificazione delle sentenze da eseguire), veniva a conoscenza dei contenuti della sentenza n. 1494, emessa in data 17/07/2017 dalla Corte di appello di Ancona nella contumacia dell'imputato, della quale estraeva copia. Tale deve quindi intendersi, a giudizio del ricorrente, il dies a quo di decorrenza del termine di trenta giorni previsto dall'art. 175, comma 2 bis, cod. proc. pen. per la richiesta di rimessione nel termine per impugnare la sentenza divenuta irrevocabile ed emessa, a giudizio del ricorrente, nella incolpevole assenza dell'imputato (erroneamente dichiarato contumace, sia in primo che in secondo grado), che -difeso di ufficio- non aveva sin dall'origine avuto contezza della pendenza del processo a suo carico, non avendo ricevuto notifica del decreto di citazione diretta a giudizio, della pendenza del processo di primo grado, dell'appello proposto sua sponte dal difensore di ufficio, della pendenza del giudizio di appello e della sentenza emessa all'esito, poi divenuta irrevocabile per mancata impugnazione. 1.1. Sulla base di questi presupposti procedimentali ET HE, a ministero del difensore di fiducia nominato, in data 2 luglio 2024, proponeva a questa Corte istanza di rimessione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, irrevocabile il 4 novembre 2017. Chiedeva altresì sospendersi l'esecuzione della sentenza ancora parzialmente in corso di esecuzione. 2 2. In data 4 settembre 2024, il Procuratore generale presso questa Corte concludeva per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, giacché intempestivo. L'art. 175, comma 2 bis, cod. proc. pen. indica in trenta giorni il termine per proporre istanza di rimessione nei termini per impugnare la sentenza emessa nell'assenza incolpevole dell'imputato (art. 175, comma 2.1 cod. proc. pen.). Tale termine decorre dalla data di "effettiva conoscenza" del provvedimento che si intende impugnare. 1.1. Lo stesso ricorrente dichiara di aver avuto effettiva conoscenza della sentenza di appello, per la quale ha inoltrato a questa Corte richiesta di rimessione in termini ex art. 175 cod. proc. pen., in data 23 maggio 2024, allorquando fu notificato l'ordine di esecuzione del Pubblico ministero, che includeva (indicandone gli estremi) la sentenza di appello in data 17 luglio 2017, irrevocabile il 4 novembre 2017. 1.2. Orbene, ritiene il Collegio che per "effettiva conoscenza del provvedimento" non può che intendersi conoscenza dei dati identificativi dello stesso, non certo conoscenza del contenuto della sentenza documento, giacché la doglianza -da proporre con l'istanza di rimessione nel termine- non attiene al contenuto motivazionale della stessa, ma alla ignoranza (incolpevole) della emissione di quel titolo, emesso all'esito di un processo celebrato erroneamente in assenza dell'imputato. Il dies a quo del termine di trenta giorni previsto -a pena di inammissibilità- per la presentazione della richiesta, può pertanto individuarsi solo nella data di notificazione dell'ordine di esecuzione (23 maggio 2024), con la conseguenza che la richiesta presentata il 2 luglio 2024, è da considerarsi certamente intempestiva (Sez. 2, n. 2608 del 14 dicembre 2023, dep. 2024, n.m.; Sez. 1, n. 32267 del 30/10/2020, Scimone, Rv. 279994; Sez. 3, n. 29592 del 20/05/2021, Rv. 281765). 2. Per vero, va pure precisato che, essendo stata emessa sentenza di primo grado in data 16 aprile 2016, la Corte di appello non avrebbe dovuto dichiarare la contumacia dell'imputato, bensì verificare i presupposti della assenza, volontaria ed informata, ed eventualmente procedere in assenza dell'imputato appellante. Con la conseguenza che il rimedio doveva meglio individuarsi nella rescissione del giudicato ex art. 629 bis cod proc. pen. (Sez. 3, n. 14631 del 11/01/2024, Rv. 286194), da proporsi comunque nel medesimo termine di decadenza (30 giorni) già elasso. 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità- al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 ottobre 2024.
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
letta la requisitoria scritta del Pubblico ministero, dott. Luigi Cuomo, che ha concluso per il rigetto. 1. Penale Sent. Sez. 2 Num. 40800 Anno 2024 Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 25/10/2024 RITENUTO IN FATTO Con sentenza in data 16 aprile 2016, il Tribunale di Ancona, nella già dichiarata contumacia dell'imputato, riconosceva la penale responsabilità di RI HE per il reato di invasione abusiva di edifici in concorso e lo condannava alla pena un mese di reclusione. In data 17 luglio 2017, la Corte di appello di Ancona, decidendo sugli appelli degli imputati (tutti difesi di ufficio da difensore comune, presente in udienza, che aveva impugnato la sentenza di primo grado), confermava la sentenza impugnata e condannava gli imputati al pagamento delle spese processuali;
detta sentenza diveniva irrevocabile, per mancata impugnazione, in data 4 novembre 2017. In data 10 maggio 2024 il Pubblico ministero presso il Tribunale di Ancona emetteva provvedimento di esecuzione di pene concorrenti nei confronti dell'odierno istante, determinando la pena residua da espiare in anni uno e giorni 28 di reclusione. In data 23 maggio 2024 la polizia giudiziaria notificava per l'esecuzione l'ordine del Pubblico ministero, che recava indicazione delle diverse sentenze irrevocabili da eseguire e traduceva in carcere il condannato. L'esecuzione dei detti provvedimenti era sospesa, su istanza del condannato, dal giudice dell'esecuzione ed il P.m. ordinava l'immediata scarcerazione dell'istante. 1. Il condannato, avuto accesso solo il 4 giugno 2024 agli atti indicati nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti (che indicava solo gli estremi atti alla identificazione delle sentenze da eseguire), veniva a conoscenza dei contenuti della sentenza n. 1494, emessa in data 17/07/2017 dalla Corte di appello di Ancona nella contumacia dell'imputato, della quale estraeva copia. Tale deve quindi intendersi, a giudizio del ricorrente, il dies a quo di decorrenza del termine di trenta giorni previsto dall'art. 175, comma 2 bis, cod. proc. pen. per la richiesta di rimessione nel termine per impugnare la sentenza divenuta irrevocabile ed emessa, a giudizio del ricorrente, nella incolpevole assenza dell'imputato (erroneamente dichiarato contumace, sia in primo che in secondo grado), che -difeso di ufficio- non aveva sin dall'origine avuto contezza della pendenza del processo a suo carico, non avendo ricevuto notifica del decreto di citazione diretta a giudizio, della pendenza del processo di primo grado, dell'appello proposto sua sponte dal difensore di ufficio, della pendenza del giudizio di appello e della sentenza emessa all'esito, poi divenuta irrevocabile per mancata impugnazione. 1.1. Sulla base di questi presupposti procedimentali ET HE, a ministero del difensore di fiducia nominato, in data 2 luglio 2024, proponeva a questa Corte istanza di rimessione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, irrevocabile il 4 novembre 2017. Chiedeva altresì sospendersi l'esecuzione della sentenza ancora parzialmente in corso di esecuzione. 2 2. In data 4 settembre 2024, il Procuratore generale presso questa Corte concludeva per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, giacché intempestivo. L'art. 175, comma 2 bis, cod. proc. pen. indica in trenta giorni il termine per proporre istanza di rimessione nei termini per impugnare la sentenza emessa nell'assenza incolpevole dell'imputato (art. 175, comma 2.1 cod. proc. pen.). Tale termine decorre dalla data di "effettiva conoscenza" del provvedimento che si intende impugnare. 1.1. Lo stesso ricorrente dichiara di aver avuto effettiva conoscenza della sentenza di appello, per la quale ha inoltrato a questa Corte richiesta di rimessione in termini ex art. 175 cod. proc. pen., in data 23 maggio 2024, allorquando fu notificato l'ordine di esecuzione del Pubblico ministero, che includeva (indicandone gli estremi) la sentenza di appello in data 17 luglio 2017, irrevocabile il 4 novembre 2017. 1.2. Orbene, ritiene il Collegio che per "effettiva conoscenza del provvedimento" non può che intendersi conoscenza dei dati identificativi dello stesso, non certo conoscenza del contenuto della sentenza documento, giacché la doglianza -da proporre con l'istanza di rimessione nel termine- non attiene al contenuto motivazionale della stessa, ma alla ignoranza (incolpevole) della emissione di quel titolo, emesso all'esito di un processo celebrato erroneamente in assenza dell'imputato. Il dies a quo del termine di trenta giorni previsto -a pena di inammissibilità- per la presentazione della richiesta, può pertanto individuarsi solo nella data di notificazione dell'ordine di esecuzione (23 maggio 2024), con la conseguenza che la richiesta presentata il 2 luglio 2024, è da considerarsi certamente intempestiva (Sez. 2, n. 2608 del 14 dicembre 2023, dep. 2024, n.m.; Sez. 1, n. 32267 del 30/10/2020, Scimone, Rv. 279994; Sez. 3, n. 29592 del 20/05/2021, Rv. 281765). 2. Per vero, va pure precisato che, essendo stata emessa sentenza di primo grado in data 16 aprile 2016, la Corte di appello non avrebbe dovuto dichiarare la contumacia dell'imputato, bensì verificare i presupposti della assenza, volontaria ed informata, ed eventualmente procedere in assenza dell'imputato appellante. Con la conseguenza che il rimedio doveva meglio individuarsi nella rescissione del giudicato ex art. 629 bis cod proc. pen. (Sez. 3, n. 14631 del 11/01/2024, Rv. 286194), da proporsi comunque nel medesimo termine di decadenza (30 giorni) già elasso. 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità- al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 ottobre 2024.