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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Imperia, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Imperia |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di IMPERIA Sezione 1, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LONGARINI PASQUALE, Presidente
BURLO PAOLO, TO
PREVOSTO ALDO, Giudice
in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 146/2023 depositato il 27/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Imperia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL5010200699/2022 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL5010200699/2022 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL5010200699/2022 IRAP 2016
- sul ricorso n. 144/2024 depositato il 23/04/2024 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Imperia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL5010200868/2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL5010200868/2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL5010200868/2023 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL5010200868/2023 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL5010200868/2023 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso. Con vittoria delle spese di lite.
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso. Con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con i ricorsi di cui in epigrafe, riuniti per ragione di connessione soggettiva ed oggettiva, il contribuente esercente l'attività di notaio, ha impugnato, eccependone l'illegittimità, gli avvisi di accertamento nn.
TL5010200699/2022 e TL5010200868/2023, con i quali l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Imperia, ha accertato per l'anno 2016, a fini Irpef, costi indeducibili pari ad € 61.754; a fini Irap, componenti negativi indeducibili pari ad € 52.372 e, a fini Iva, una maggior Iva indetraibile pari ad € 984, per l'anno 2017,
a fini Irpef, costi indeducibili pari ad € 46.451,48; a fini Irap, componenti negativi indeducibili pari ad
€ 46.451,48 e, a fini Iva, una maggior iva detraibile pari ad € 108,20.
Il ricorrente ha contestato: a) la violazione dell' art. 12 legge 27 luglio 2000, n. 212, c.d. Statuto del contribuente. La verifica ha avuto una durata superiore ai termini previsti dalla legge;
b) il rilievo su “interessi passivi”; c) il rilievo su “costi locazione appartamento a Roma”. Violazione art. 109 D.P.R. 22 dicembre 1986,
n. 917 (T.U.I.R.). Violazione art. 53 Cost.; d) il rilievo su “costi documentati da fatture con descrizione generica”.
Violazione art. 109 d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 e art. 21 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; e) l'irrogazione sanzioni per non debenza dell'imposta.
In sede di controdeduzioni, l'Ufficio si è opposto all'accoglimento del ricorso, sostenendo l'infondatezza delle eccezioni ex adverso formulate.
All'udienza del 24.07.2025, il contribuente ha proposto all'Agenzia delle entrate di conciliare la controversia, proponendo di accettare, senza riconoscimento alcuno, tutti i rilievi dell'Ufficio ad eccezione di quelli inerenti le riprese riferite alle fatture emesse al Notaio Nominativo_1 da parte dei suoi figli, Nominativo_2 e Nominativo_3, in allora avvocati, che, nel periodo d'imposta accertato.
Tale proposta non è stata accettata da controparte.
Nel corso del processo le parti hanno depositato memorie.
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, ha deciso come in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia ritiene parzialmente fondato il ricorso.
Risulta fondato il motivo del ricorso relativo al mancato riconoscimento dei costi documentati con descrizione generica ammontanti ad euro 42.026,00 per il periodo d'imposta 2016 ed euro 45.959,68 per il periodo d'imposta 2017.
L'Ufficio non ha riconosciuto la deducibilità dei citati costi, sia perché la genericità delle fatture emesse dagli Avvocati Amadeo Nominativo_2 e Nominativo_1 non consente la deduzione del relativo costo, sia perché per il periodo d'imposta 2015, il ricorrente aveva aderito alla proposta di mediazione, che escludeva la deducibilità dei costi relativi alle fatture emesse con oggetto generico da parte dell'Avv. Nominativo_1.
Al riguardo, va osservato che la genericità di una fattura non preclude alla parte di dimostrare di avere effettivamente sostenuto il costo.
Nella fattispecie in esame il ricorrente ha allegato ai ricorsi (cfr. docc. 6 e 7) le dettagliate relazioni effettuate dagli Avv.ti Aldo e Nominativo_1, nelle quali in modo analitico sono state indicate le specifiche prestazioni svolte dagli stessi a favore del Notaio Nominativo_1 nel corso degli anni 2016 e 2017.
Pertanto, la difesa con tali produzioni, non contestate “ex adverso”, ha puntualmente adempiuto agli oneri specificati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “nel caso in cui la fattura sia inidonea, per la sua genericità, a conclamare i costi deducibili, in assenza di contratto sottostante, l'inerenza e, quindi, la deducibilità dei costi può comunque essere desunta dalla documentazione integrativa esibita dal contribuente” – cfr. Cass., Sez. V, 7 giugno 2018, n. 14858, pag. 5 della motivazione -. E ancora: “in caso di genericità della fattura, l'Ufficio deve valutare se la documentazione complementare eventualmente fornita dal soggetto passivo supplisca al vizio riscontrato, evidenziando entità, natura ed epoca dell'operazione.
L'incompleta, imprecisa o parzialmente erronea descrizione non comporta, infatti, l'automatica indetraibilità dell'IVA addebitata al cliente se viene dimostrato, con documenti accessori, che sussistono i requisiti sostanziali dell'operazione” – cfr. Cass., Sez. V. 31 maggio 2018, n. 13882, pagg. 9 e 10 della motivazione
-.
Inoltre, si condivide l'obiezione del contribuente secondo cui, l'adesione riferita ad un precedente periodo d'imposta “non fa stato” e non comporta alcuna preclusione su quelli successivi.
Infatti, recentemente la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, “In materia tributaria, l'accertamento con adesione vincola l'amministrazione finanziaria e il contribuente solo per il periodo d'imposta interessato dall'accordo, che costituisce il limite oggettivo della definizione concordata fra le parti. Per gli altri periodi d'imposta, l'accertamento con adesione non ha carattere vincolante” – cfr. Cass., Sez. V, 20 gennaio 2025,
n. 1285, pag.6 della motivazione-.
Quanto agli altri costi indeducibili, gli stessi sono stati correttamente determinati dall'Ufficio, anche in considerazione del fatto che il ricorrente non ha fornito una idonea prova contraria diretta al riconoscimento di detti costi.
Infine, si ritiene che la verifica abbia avuto una durata conforme ai termini previsti dalla legge, condividendo in toto e richiamandole le argomentazioni sviluppate sul punto dall'Ufficio in sede controdeduzioni.
Alla luce delle precedenti osservazioni, vanno dunque ritenuti deducibili i costi per l'importo di euro 42.026,00 per il periodo d'imposta 2016 ed euro 45.959,68 per il periodo d'imposta 2017.
Le spese di lite vanno compensate, atteso il parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia, in parziale accoglimento dei ricorsi riuniti, riconosce deducibili i costi per l'importo di euro 42.026,00 per il periodo d'imposta 2016 ed euro 45.959,68 per il periodo d'imposta 2017. Spese processuali compensate.
Imperia, 27.11.2025
Il TO Il Presidente
PA BU Dott LE GA
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di IMPERIA Sezione 1, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LONGARINI PASQUALE, Presidente
BURLO PAOLO, TO
PREVOSTO ALDO, Giudice
in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 146/2023 depositato il 27/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Imperia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL5010200699/2022 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL5010200699/2022 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL5010200699/2022 IRAP 2016
- sul ricorso n. 144/2024 depositato il 23/04/2024 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Imperia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL5010200868/2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL5010200868/2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL5010200868/2023 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL5010200868/2023 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL5010200868/2023 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso. Con vittoria delle spese di lite.
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso. Con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con i ricorsi di cui in epigrafe, riuniti per ragione di connessione soggettiva ed oggettiva, il contribuente esercente l'attività di notaio, ha impugnato, eccependone l'illegittimità, gli avvisi di accertamento nn.
TL5010200699/2022 e TL5010200868/2023, con i quali l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Imperia, ha accertato per l'anno 2016, a fini Irpef, costi indeducibili pari ad € 61.754; a fini Irap, componenti negativi indeducibili pari ad € 52.372 e, a fini Iva, una maggior Iva indetraibile pari ad € 984, per l'anno 2017,
a fini Irpef, costi indeducibili pari ad € 46.451,48; a fini Irap, componenti negativi indeducibili pari ad
€ 46.451,48 e, a fini Iva, una maggior iva detraibile pari ad € 108,20.
Il ricorrente ha contestato: a) la violazione dell' art. 12 legge 27 luglio 2000, n. 212, c.d. Statuto del contribuente. La verifica ha avuto una durata superiore ai termini previsti dalla legge;
b) il rilievo su “interessi passivi”; c) il rilievo su “costi locazione appartamento a Roma”. Violazione art. 109 D.P.R. 22 dicembre 1986,
n. 917 (T.U.I.R.). Violazione art. 53 Cost.; d) il rilievo su “costi documentati da fatture con descrizione generica”.
Violazione art. 109 d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 e art. 21 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; e) l'irrogazione sanzioni per non debenza dell'imposta.
In sede di controdeduzioni, l'Ufficio si è opposto all'accoglimento del ricorso, sostenendo l'infondatezza delle eccezioni ex adverso formulate.
All'udienza del 24.07.2025, il contribuente ha proposto all'Agenzia delle entrate di conciliare la controversia, proponendo di accettare, senza riconoscimento alcuno, tutti i rilievi dell'Ufficio ad eccezione di quelli inerenti le riprese riferite alle fatture emesse al Notaio Nominativo_1 da parte dei suoi figli, Nominativo_2 e Nominativo_3, in allora avvocati, che, nel periodo d'imposta accertato.
Tale proposta non è stata accettata da controparte.
Nel corso del processo le parti hanno depositato memorie.
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, ha deciso come in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia ritiene parzialmente fondato il ricorso.
Risulta fondato il motivo del ricorso relativo al mancato riconoscimento dei costi documentati con descrizione generica ammontanti ad euro 42.026,00 per il periodo d'imposta 2016 ed euro 45.959,68 per il periodo d'imposta 2017.
L'Ufficio non ha riconosciuto la deducibilità dei citati costi, sia perché la genericità delle fatture emesse dagli Avvocati Amadeo Nominativo_2 e Nominativo_1 non consente la deduzione del relativo costo, sia perché per il periodo d'imposta 2015, il ricorrente aveva aderito alla proposta di mediazione, che escludeva la deducibilità dei costi relativi alle fatture emesse con oggetto generico da parte dell'Avv. Nominativo_1.
Al riguardo, va osservato che la genericità di una fattura non preclude alla parte di dimostrare di avere effettivamente sostenuto il costo.
Nella fattispecie in esame il ricorrente ha allegato ai ricorsi (cfr. docc. 6 e 7) le dettagliate relazioni effettuate dagli Avv.ti Aldo e Nominativo_1, nelle quali in modo analitico sono state indicate le specifiche prestazioni svolte dagli stessi a favore del Notaio Nominativo_1 nel corso degli anni 2016 e 2017.
Pertanto, la difesa con tali produzioni, non contestate “ex adverso”, ha puntualmente adempiuto agli oneri specificati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “nel caso in cui la fattura sia inidonea, per la sua genericità, a conclamare i costi deducibili, in assenza di contratto sottostante, l'inerenza e, quindi, la deducibilità dei costi può comunque essere desunta dalla documentazione integrativa esibita dal contribuente” – cfr. Cass., Sez. V, 7 giugno 2018, n. 14858, pag. 5 della motivazione -. E ancora: “in caso di genericità della fattura, l'Ufficio deve valutare se la documentazione complementare eventualmente fornita dal soggetto passivo supplisca al vizio riscontrato, evidenziando entità, natura ed epoca dell'operazione.
L'incompleta, imprecisa o parzialmente erronea descrizione non comporta, infatti, l'automatica indetraibilità dell'IVA addebitata al cliente se viene dimostrato, con documenti accessori, che sussistono i requisiti sostanziali dell'operazione” – cfr. Cass., Sez. V. 31 maggio 2018, n. 13882, pagg. 9 e 10 della motivazione
-.
Inoltre, si condivide l'obiezione del contribuente secondo cui, l'adesione riferita ad un precedente periodo d'imposta “non fa stato” e non comporta alcuna preclusione su quelli successivi.
Infatti, recentemente la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, “In materia tributaria, l'accertamento con adesione vincola l'amministrazione finanziaria e il contribuente solo per il periodo d'imposta interessato dall'accordo, che costituisce il limite oggettivo della definizione concordata fra le parti. Per gli altri periodi d'imposta, l'accertamento con adesione non ha carattere vincolante” – cfr. Cass., Sez. V, 20 gennaio 2025,
n. 1285, pag.6 della motivazione-.
Quanto agli altri costi indeducibili, gli stessi sono stati correttamente determinati dall'Ufficio, anche in considerazione del fatto che il ricorrente non ha fornito una idonea prova contraria diretta al riconoscimento di detti costi.
Infine, si ritiene che la verifica abbia avuto una durata conforme ai termini previsti dalla legge, condividendo in toto e richiamandole le argomentazioni sviluppate sul punto dall'Ufficio in sede controdeduzioni.
Alla luce delle precedenti osservazioni, vanno dunque ritenuti deducibili i costi per l'importo di euro 42.026,00 per il periodo d'imposta 2016 ed euro 45.959,68 per il periodo d'imposta 2017.
Le spese di lite vanno compensate, atteso il parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia, in parziale accoglimento dei ricorsi riuniti, riconosce deducibili i costi per l'importo di euro 42.026,00 per il periodo d'imposta 2016 ed euro 45.959,68 per il periodo d'imposta 2017. Spese processuali compensate.
Imperia, 27.11.2025
Il TO Il Presidente
PA BU Dott LE GA