CGT1
Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 406/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SCILLITANI ROBERTO, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1131/2025 depositato il 20/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK050400187-2025 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 84/2026 depositato il 25/02/2026
Richieste delle parti:
si riportano agli scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato Ricorrente_1 impugnava –chiedendone l'annullamento con vittoria di spese- l'avviso di accertamento sopra specificato per maggiori redditi da lavoro dipendente relativi all'anno di imposta 2020.
Assumeva il ricorrente l'illegittimità dell'avviso per difetto di sottoscrizione, per difetto di notifica e di contraddittorio preventivo, per mancanza di adeguata motivazione e, nel merito, per insussistenza del maggior reddito percepito.
Agenzia delle Entrate, costituita, contestava le avverse doglianze concludendo perciò per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Con memoria di replica la difesa del ricorrente ribadiva le argomentazioni a sostengo del ricorso e all'odierna udienza la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si esaminano preliminarmente le doglianze relative al difetto di motivazione e di dell'atto impugnato e di prova del maggior reddito ipotizzato, assorbenti e fondate.
Invero, va anzitutto rilevato che il presupposto dell'atto impugnato, costituito da un PVC della Guardia di
Finanza non risulta allegato ed appare solo genericamente richiamato, senza alcuna specifica indicazione del contenuto del foglio denominato “rimborso spese” che costituisce l'unico presupposto in forza del quale è stato emesso l'avviso di accertamento.
Inoltre, dall'attenta lettura della motivazione emerge che il foglio c.d. rimborso spese sarebbe accluso alla busta paga “nella quasi totalità dei casi” e quindi non in tutti i casi, cioè non per tutti i lavoratori e per tutte le buste paga.
Nessun riscontro l'Ufficio ha indicato circa la circostanza, oggetto di ferma contestazione, relativa all'effettiva percezione da parte della ricorrente delle somme oggetto della ripresa fiscale.
In altre parole, la resistente è incorsa in una palese violazione dell'art. 7 L. 212/00, che prevede espressamente che, se nella motivazione di un atto impositivo si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato a quello che lo richiama.
Inoltre, l'art. 42 DPR 600/73 prevede che se la motivazione dell'avviso di accertamento fa riferimento ad un atto non conosciuto, né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
Invero, in base ad un condivisibile orientamento della Corte di Cassazione l'obbligo di l'allegazione dell'atto indicato nella motivazione tende a realizzare l'effettività del contraddittorio e a garantire il diritto di difesa.
Ciò comporta che è necessario che l'atto richiamato sia effettivamente conosciuto o che l'atto che effettua il richiamo ne riproduca il contenuto in maniera tale da garantire il diritto di difesa (cfr. Cass. 2014/9452;
Cass. 2010/18532).
Tale vizio di motivazione ha fatto in modo che il ricorrente si sia trovato nell'impossibilità di sollevare critiche o motivi di censura rispetto all'assunto dell'Ufficio, non essendo neppure state dedotte dall'ufficio impositore le specifiche circostanze relative ai rimborsi spese percepiti (cioè in relazione a quali trasferte, agli importi singolarmente percepiti in relazione a ciascuna delle stesse, alle modalità di erogazione degli importi medesimi). Tali argomentazioni risultano del resto già espresse da questo ufficio in analoghe controversie, tra le quali quella decisa con sentenza n. 2557/2024 del 23.12.2024.
Il ricorso merita perciò di essere accolto, sebbene le particolarità del caso trattato inducano a compensare interamente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e compensa le spese
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SCILLITANI ROBERTO, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1131/2025 depositato il 20/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK050400187-2025 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 84/2026 depositato il 25/02/2026
Richieste delle parti:
si riportano agli scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato Ricorrente_1 impugnava –chiedendone l'annullamento con vittoria di spese- l'avviso di accertamento sopra specificato per maggiori redditi da lavoro dipendente relativi all'anno di imposta 2020.
Assumeva il ricorrente l'illegittimità dell'avviso per difetto di sottoscrizione, per difetto di notifica e di contraddittorio preventivo, per mancanza di adeguata motivazione e, nel merito, per insussistenza del maggior reddito percepito.
Agenzia delle Entrate, costituita, contestava le avverse doglianze concludendo perciò per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Con memoria di replica la difesa del ricorrente ribadiva le argomentazioni a sostengo del ricorso e all'odierna udienza la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si esaminano preliminarmente le doglianze relative al difetto di motivazione e di dell'atto impugnato e di prova del maggior reddito ipotizzato, assorbenti e fondate.
Invero, va anzitutto rilevato che il presupposto dell'atto impugnato, costituito da un PVC della Guardia di
Finanza non risulta allegato ed appare solo genericamente richiamato, senza alcuna specifica indicazione del contenuto del foglio denominato “rimborso spese” che costituisce l'unico presupposto in forza del quale è stato emesso l'avviso di accertamento.
Inoltre, dall'attenta lettura della motivazione emerge che il foglio c.d. rimborso spese sarebbe accluso alla busta paga “nella quasi totalità dei casi” e quindi non in tutti i casi, cioè non per tutti i lavoratori e per tutte le buste paga.
Nessun riscontro l'Ufficio ha indicato circa la circostanza, oggetto di ferma contestazione, relativa all'effettiva percezione da parte della ricorrente delle somme oggetto della ripresa fiscale.
In altre parole, la resistente è incorsa in una palese violazione dell'art. 7 L. 212/00, che prevede espressamente che, se nella motivazione di un atto impositivo si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato a quello che lo richiama.
Inoltre, l'art. 42 DPR 600/73 prevede che se la motivazione dell'avviso di accertamento fa riferimento ad un atto non conosciuto, né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
Invero, in base ad un condivisibile orientamento della Corte di Cassazione l'obbligo di l'allegazione dell'atto indicato nella motivazione tende a realizzare l'effettività del contraddittorio e a garantire il diritto di difesa.
Ciò comporta che è necessario che l'atto richiamato sia effettivamente conosciuto o che l'atto che effettua il richiamo ne riproduca il contenuto in maniera tale da garantire il diritto di difesa (cfr. Cass. 2014/9452;
Cass. 2010/18532).
Tale vizio di motivazione ha fatto in modo che il ricorrente si sia trovato nell'impossibilità di sollevare critiche o motivi di censura rispetto all'assunto dell'Ufficio, non essendo neppure state dedotte dall'ufficio impositore le specifiche circostanze relative ai rimborsi spese percepiti (cioè in relazione a quali trasferte, agli importi singolarmente percepiti in relazione a ciascuna delle stesse, alle modalità di erogazione degli importi medesimi). Tali argomentazioni risultano del resto già espresse da questo ufficio in analoghe controversie, tra le quali quella decisa con sentenza n. 2557/2024 del 23.12.2024.
Il ricorso merita perciò di essere accolto, sebbene le particolarità del caso trattato inducano a compensare interamente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e compensa le spese