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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 10/12/2025, n. 2625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2625 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio Attanasio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n.6406/23 di R.G. avente ad oggetto “opposizione a
decreto ingiuntivo”
tra
Parte_1
(rappresentati e difesi dall'avv. Francesca Tommasei,come da mandato in calce all'atto di citazione)
OPPONENTI
e
Controparte_1
(rappresentata e difesa dall'avv. Cinzia Filotico, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta)
OPPOSTA
* * * * * * *
All'udienza “cartolare” del 9.12.25, disposta ai sensi degli artt.127 ter - 128 cpc, i procuratori delle parti hanno ribadito le proprie istanze ed eccezioni in atti. Il Giudice ha poi pronunciato sentenza.
* * * * * * *
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia trae origine dalla domanda azionata in via monitoria dalla per il CP_1
pagamento della somma di euro 5.653,14 oltre interessi e spese dovuta dai coniugi Controparte_2
ex conduttori dell'unità abitativa in Palagiano alla via Stazione n.162, debitoria riveniente dalle mensilità di canone insolute, anche a titolo indennitario per mancato preavviso, e dagli oneri condominiali inevasi sino al rilascio dell'immobile, avvenuto a dicembre 2022.
La relativa ingiunzione (la n.1520/23 del 7.11.2023) è stata opposta dagli intimati, i quali,
premettendo di aver condotto in fitto l'immobile sin dal dicembre 2016 al canone di euro 400,00
mensili (rapporto locatizio celato sotto l'apparente veste di un contratto di comodato gratuito),
hanno eccepito di non essere tenuti sia al pagamento del maggior canone previsto nel contratto formalizzato l'1.10.22 - avendo versato l'effettivo importo dovuto per le mensilità di ottobre e novembre 2022 ed avendo rifiutato il pagamento del mese successivo per le limitazioni al loro diritto di godimento di alcuni ambienti (cucina e bagno), originate dalle reiterate occlusioni delle condutture di scarico idrico-fognario, invano segnalate alla proprietaria - sia al pagamento dell'indennità di mancato preavviso perché lo scioglimento anticipato del rapporto era stato concordato con la locatrice;
hanno eccepito altresì l'infondatezza della pretesa di rimborso degli oneri condominiali, puntualmente pagati nella misura pattuita;
in riconvenzionale, hanno poi reclamato un loro controcredito indennitario ex art.2041 c.c., quantificato in euro 5.000,00 - per l'illegittima ritenzione del loro mobilio ad opera della controparte - e restitutorio, non avendo ricevuto la cauzione di euro 500,00 versata all'epoca della presa in consegna del bene, creditoria da opporre eventualmente in compensazione con la pretesa altrui.
La ha contestato l'avversa rappresentazione dei fatti, sottolineando che: le intese CP_1
negoziali erano sfociate nella stipula ad ottobre 2022 del contratto di locazione con canone mensile di euro 600,00, regolante il loro rapporto sino all'anticipato scioglimento;
la documentazione prodotta da parte avversa non comprovava l'estinzione della debitoria né l'originario versamento di
2 una cauzione;
falsa e strumentale era la dedotta risoluzione consensuale del contratto, al pari dell'indebita appropriazione del mobilio.
* * * * * *
I) La domanda della va accolta per quanto di ragione. CP_1
Si evince ex actis che la locazione dell'unità abitativa è intercorsa sin dal dicembre 2016 - mal celata da un contratto di comodato gratuito, smentito univocamente dai documentati pagamenti periodici di euro 450,00, di cui euro 50,00 per oneri accessori forfetizzati (dato pacifico), eseguiti dai fruitori dell'immobile, legati al godimento dello stesso - per poi proseguire, senza soluzione di continuità, sino al dicembre 2022, allorquando i coniugi hanno rilasciato (anticipatamente) Pt_1
il bene consegnandone le chiavi alla proprietaria.
Con il contratto stipulato l'1.10.2022, anch'esso registrato, i paciscenti hanno inteso modificare (più
che novare) il rapporto locatizio e, per quel che rileva, hanno pattuito la maggiorazione del canone ad euro 600,00 mensili (l'art.4 ne regola tempi e modalità di pagamento) onerando espressamente i conduttori anche del pagamento degli oneri condominiali e delle utenze, secondo legge (art.5).
La lumeggiata simulazione relativa del contratto, con riferimento al canone pattuito, non trova puntuali riscontri, neanche indiziari (e la versione offerta dagli opponenti in sede di interpello è
affatto inverosimile al cospetto di un accordo da loro sottoscritto).
Ciò posto, è emerso che i conduttori hanno pagato parte del canone locatizio dovuto per ottobre
2022 (euro 400,00 anziché 600) mentre non hanno corrisposto le due mensilità successive sicchè il loro debito ammonta a euro 1.400,00.
I debitori invocano quale esimente la limitata fruizione di parte dell'immobile per via dell'otturazione degli scarichi idrici della cucina e del bagno ma la circostanza, oltre a non essere comprovata, non poteva comunque giustificare l'autosospensione dei pagamenti (anche in virtù di quanto pattuito sub art.4/2 del contratto), essendo previste le iniziative ed i rimedi alternativi di cui agli artt.1577 e 1583 c.c., richiamati in contratto (clausola n.12).
3 Alla spetta pure il rimborso degli oneri accessori e condominiali dovuti per quel CP_1
trimestre, ricompresi nella comunicazione inviata ai conduttori il 10.6.23 e ricavati dalla precedente rendicontazione dell'amministratore condominiale (v. allegati), non oggetto di contestazione nel termine bimestrale di cui all'art.9 legge n.392/78 (il che comporta l'automatica messa in mora dei conduttori: Cass.21/29193; Cass.19/29329).
Dalla somma ingiunta di euro 253,14 va però detratto l'importo di euro 50,00 versato (a novembre
'22) per la detta causale sicchè residua un credito di euro 203,14.
Il rapporto locatizio, che aveva naturale scadenza a settembre 2026 (salvo rinnovo), si è sciolto anticipatamente per volontà dei conduttori, i quali hanno riconsegnato l'unità abitativa a dicembre
2022.
L'art.4/2 legge n.392/78 consente al conduttore di recedere dal contratto con un preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata.
E' maturata dunque l'indennità di mancato preavviso (parametrata alla durata dello stesso) per l'anticipata cessazione del rapporto di locazione, non concordata con la . CP_1
Al riguardo, gli opponenti hanno allegato ma non provato l'intervenuto scioglimento del rapporto per mutuo consenso (non certo desumibile dalla deposizione della teste . Del resto, Tes_1
l'istruttoria ha acclarato che l'immobile è stato occupato da un nuovo conduttore (la Cooperativa
Escargo) solo da maggio 2023.
Ne discende allora che il danno per mancata percezione del corrispettivo da rifondere alla locatrice ammonta ad euro 3.000,00 (euro 600,00 x 5 mensilità).
Riassumendo, la creditoria della ammonta a complessivi euro 4.603,14. CP_1
II) Gli opponenti rivendicano un loro controcredito.
L'assunto è fondato in minima parte.
I coniugi hanno diritto alla restituzione dell'importo di euro 500,00 versato a suo tempo Pt_1
quale deposito cauzionale, come comprova l'art.8 del contratto di locazione.
4 Di contro, non spetta loro l'indennizzo richiesto.
Posto che il conduttore è tenuto a restituire la res al termine della locazione (o al momento dello scioglimento anticipato) nello stato in cui l'ha ricevuta, è evidente che i coniugi avevano il Pt_1
diritto/dovere di asportare i loro mobili dall'appartamento. Ciò non hanno fatto (non per impedimenti frapposti dalla controparte ma) d'intesa con la locatrice, come evidenzia la CA nel corso del suo interrogatorio: “…… abbiamo lasciato all'interno il mobilio relativo alla cucina e
una cameretta, il tutto in accordo con la sig.ra ..”. Parte_2
Non si configura, pertanto, la “detenzione abusiva” denunciata dagli opponenti ma l'altrui perdurante disponibilità dei beni per mera concessione dei proprietari, i quali continuano a tollerare lo stato di fatto in assenza, al momento, di (legittime) richieste volte a riprendere possesso del mobilio. Tale rappresentazione esclude in radice l'operatività dell'azione (sussidiaria) di ingiustificato arricchimento.
III) Operata la compensazione tra le reciproche partite di dare/avere, residua l'importo di euro
4.103,14 a credito della . CP_1
* * * * * * *
Visto l'esito complessivo della lite, il decreto ingiuntivo dev'essere revocato e le spese e competenze del presente giudizio (inclusa la fase monitoria) vanno poste a carico degli opponenti nella misura dei due terzi con compensazione della restante quota.
P.Q.M.
Il Tribunale, così definitivamente provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- dichiara che, per le causali in oggetto, a) ha maturato un credito nei Controparte_1
confronti di e pari ad euro 4.603,14; b) i hanno Parte_1 Parte_1 Controparte_2
diritto alla restituzione del deposito cauzionale di euro 500,00;
- operata la compensazione delle reciproche partite, condanna i al pagamento in Controparte_2
favore della della somma di euro 4.103,14; CP_1
5 - rigetta le ulteriori pretese delle parti;
- condanna gli opponenti a rifondere alla controparte i due terzi (2/3) delle spese e competenze di lite, che liquida in tal misura in euro 1.879,00 (di cui euro 97,00 per esborsi) oltre rsg, iva e cap e distrae in favore dell'avv. Cinzia Filotico, dichiaratasi antistataria, compensando tra le parti il residuo terzo.
Taranto, 10.12.2025 IL GIUDICE
(dott. Antonio Attanasio)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio Attanasio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n.6406/23 di R.G. avente ad oggetto “opposizione a
decreto ingiuntivo”
tra
Parte_1
(rappresentati e difesi dall'avv. Francesca Tommasei,come da mandato in calce all'atto di citazione)
OPPONENTI
e
Controparte_1
(rappresentata e difesa dall'avv. Cinzia Filotico, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta)
OPPOSTA
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All'udienza “cartolare” del 9.12.25, disposta ai sensi degli artt.127 ter - 128 cpc, i procuratori delle parti hanno ribadito le proprie istanze ed eccezioni in atti. Il Giudice ha poi pronunciato sentenza.
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1 MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia trae origine dalla domanda azionata in via monitoria dalla per il CP_1
pagamento della somma di euro 5.653,14 oltre interessi e spese dovuta dai coniugi Controparte_2
ex conduttori dell'unità abitativa in Palagiano alla via Stazione n.162, debitoria riveniente dalle mensilità di canone insolute, anche a titolo indennitario per mancato preavviso, e dagli oneri condominiali inevasi sino al rilascio dell'immobile, avvenuto a dicembre 2022.
La relativa ingiunzione (la n.1520/23 del 7.11.2023) è stata opposta dagli intimati, i quali,
premettendo di aver condotto in fitto l'immobile sin dal dicembre 2016 al canone di euro 400,00
mensili (rapporto locatizio celato sotto l'apparente veste di un contratto di comodato gratuito),
hanno eccepito di non essere tenuti sia al pagamento del maggior canone previsto nel contratto formalizzato l'1.10.22 - avendo versato l'effettivo importo dovuto per le mensilità di ottobre e novembre 2022 ed avendo rifiutato il pagamento del mese successivo per le limitazioni al loro diritto di godimento di alcuni ambienti (cucina e bagno), originate dalle reiterate occlusioni delle condutture di scarico idrico-fognario, invano segnalate alla proprietaria - sia al pagamento dell'indennità di mancato preavviso perché lo scioglimento anticipato del rapporto era stato concordato con la locatrice;
hanno eccepito altresì l'infondatezza della pretesa di rimborso degli oneri condominiali, puntualmente pagati nella misura pattuita;
in riconvenzionale, hanno poi reclamato un loro controcredito indennitario ex art.2041 c.c., quantificato in euro 5.000,00 - per l'illegittima ritenzione del loro mobilio ad opera della controparte - e restitutorio, non avendo ricevuto la cauzione di euro 500,00 versata all'epoca della presa in consegna del bene, creditoria da opporre eventualmente in compensazione con la pretesa altrui.
La ha contestato l'avversa rappresentazione dei fatti, sottolineando che: le intese CP_1
negoziali erano sfociate nella stipula ad ottobre 2022 del contratto di locazione con canone mensile di euro 600,00, regolante il loro rapporto sino all'anticipato scioglimento;
la documentazione prodotta da parte avversa non comprovava l'estinzione della debitoria né l'originario versamento di
2 una cauzione;
falsa e strumentale era la dedotta risoluzione consensuale del contratto, al pari dell'indebita appropriazione del mobilio.
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I) La domanda della va accolta per quanto di ragione. CP_1
Si evince ex actis che la locazione dell'unità abitativa è intercorsa sin dal dicembre 2016 - mal celata da un contratto di comodato gratuito, smentito univocamente dai documentati pagamenti periodici di euro 450,00, di cui euro 50,00 per oneri accessori forfetizzati (dato pacifico), eseguiti dai fruitori dell'immobile, legati al godimento dello stesso - per poi proseguire, senza soluzione di continuità, sino al dicembre 2022, allorquando i coniugi hanno rilasciato (anticipatamente) Pt_1
il bene consegnandone le chiavi alla proprietaria.
Con il contratto stipulato l'1.10.2022, anch'esso registrato, i paciscenti hanno inteso modificare (più
che novare) il rapporto locatizio e, per quel che rileva, hanno pattuito la maggiorazione del canone ad euro 600,00 mensili (l'art.4 ne regola tempi e modalità di pagamento) onerando espressamente i conduttori anche del pagamento degli oneri condominiali e delle utenze, secondo legge (art.5).
La lumeggiata simulazione relativa del contratto, con riferimento al canone pattuito, non trova puntuali riscontri, neanche indiziari (e la versione offerta dagli opponenti in sede di interpello è
affatto inverosimile al cospetto di un accordo da loro sottoscritto).
Ciò posto, è emerso che i conduttori hanno pagato parte del canone locatizio dovuto per ottobre
2022 (euro 400,00 anziché 600) mentre non hanno corrisposto le due mensilità successive sicchè il loro debito ammonta a euro 1.400,00.
I debitori invocano quale esimente la limitata fruizione di parte dell'immobile per via dell'otturazione degli scarichi idrici della cucina e del bagno ma la circostanza, oltre a non essere comprovata, non poteva comunque giustificare l'autosospensione dei pagamenti (anche in virtù di quanto pattuito sub art.4/2 del contratto), essendo previste le iniziative ed i rimedi alternativi di cui agli artt.1577 e 1583 c.c., richiamati in contratto (clausola n.12).
3 Alla spetta pure il rimborso degli oneri accessori e condominiali dovuti per quel CP_1
trimestre, ricompresi nella comunicazione inviata ai conduttori il 10.6.23 e ricavati dalla precedente rendicontazione dell'amministratore condominiale (v. allegati), non oggetto di contestazione nel termine bimestrale di cui all'art.9 legge n.392/78 (il che comporta l'automatica messa in mora dei conduttori: Cass.21/29193; Cass.19/29329).
Dalla somma ingiunta di euro 253,14 va però detratto l'importo di euro 50,00 versato (a novembre
'22) per la detta causale sicchè residua un credito di euro 203,14.
Il rapporto locatizio, che aveva naturale scadenza a settembre 2026 (salvo rinnovo), si è sciolto anticipatamente per volontà dei conduttori, i quali hanno riconsegnato l'unità abitativa a dicembre
2022.
L'art.4/2 legge n.392/78 consente al conduttore di recedere dal contratto con un preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata.
E' maturata dunque l'indennità di mancato preavviso (parametrata alla durata dello stesso) per l'anticipata cessazione del rapporto di locazione, non concordata con la . CP_1
Al riguardo, gli opponenti hanno allegato ma non provato l'intervenuto scioglimento del rapporto per mutuo consenso (non certo desumibile dalla deposizione della teste . Del resto, Tes_1
l'istruttoria ha acclarato che l'immobile è stato occupato da un nuovo conduttore (la Cooperativa
Escargo) solo da maggio 2023.
Ne discende allora che il danno per mancata percezione del corrispettivo da rifondere alla locatrice ammonta ad euro 3.000,00 (euro 600,00 x 5 mensilità).
Riassumendo, la creditoria della ammonta a complessivi euro 4.603,14. CP_1
II) Gli opponenti rivendicano un loro controcredito.
L'assunto è fondato in minima parte.
I coniugi hanno diritto alla restituzione dell'importo di euro 500,00 versato a suo tempo Pt_1
quale deposito cauzionale, come comprova l'art.8 del contratto di locazione.
4 Di contro, non spetta loro l'indennizzo richiesto.
Posto che il conduttore è tenuto a restituire la res al termine della locazione (o al momento dello scioglimento anticipato) nello stato in cui l'ha ricevuta, è evidente che i coniugi avevano il Pt_1
diritto/dovere di asportare i loro mobili dall'appartamento. Ciò non hanno fatto (non per impedimenti frapposti dalla controparte ma) d'intesa con la locatrice, come evidenzia la CA nel corso del suo interrogatorio: “…… abbiamo lasciato all'interno il mobilio relativo alla cucina e
una cameretta, il tutto in accordo con la sig.ra ..”. Parte_2
Non si configura, pertanto, la “detenzione abusiva” denunciata dagli opponenti ma l'altrui perdurante disponibilità dei beni per mera concessione dei proprietari, i quali continuano a tollerare lo stato di fatto in assenza, al momento, di (legittime) richieste volte a riprendere possesso del mobilio. Tale rappresentazione esclude in radice l'operatività dell'azione (sussidiaria) di ingiustificato arricchimento.
III) Operata la compensazione tra le reciproche partite di dare/avere, residua l'importo di euro
4.103,14 a credito della . CP_1
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Visto l'esito complessivo della lite, il decreto ingiuntivo dev'essere revocato e le spese e competenze del presente giudizio (inclusa la fase monitoria) vanno poste a carico degli opponenti nella misura dei due terzi con compensazione della restante quota.
P.Q.M.
Il Tribunale, così definitivamente provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- dichiara che, per le causali in oggetto, a) ha maturato un credito nei Controparte_1
confronti di e pari ad euro 4.603,14; b) i hanno Parte_1 Parte_1 Controparte_2
diritto alla restituzione del deposito cauzionale di euro 500,00;
- operata la compensazione delle reciproche partite, condanna i al pagamento in Controparte_2
favore della della somma di euro 4.103,14; CP_1
5 - rigetta le ulteriori pretese delle parti;
- condanna gli opponenti a rifondere alla controparte i due terzi (2/3) delle spese e competenze di lite, che liquida in tal misura in euro 1.879,00 (di cui euro 97,00 per esborsi) oltre rsg, iva e cap e distrae in favore dell'avv. Cinzia Filotico, dichiaratasi antistataria, compensando tra le parti il residuo terzo.
Taranto, 10.12.2025 IL GIUDICE
(dott. Antonio Attanasio)
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