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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIII, sentenza 12/02/2026, n. 2083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2083 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2083/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale: CECINELLI GUIDO, Presidente e Relatore
COLOSIMO ANTONELLO, Giudice
SELMI VINCENZO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17282/2024 depositato il 22/11/2024
proposto da
Ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense, 131 L 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 268973 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 414/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: si riporta agli atti
Resistente: si riporta alle controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso l'avviso di accertamento esecutivo in epigrafe, proponeva ricorso la Ricorrente_1 eccependo l'infondatezza della pretesa fiscale.
Si costituiva in giudizio l'Ufficio chiedendo il rigetto del ricorso e, nel contempo, rilevava di aver emesso un provvedimento di annullamento parziale per l'anno 2020 e che restava a carico della ricorrente la soma di
€ 3.692,73 a fronte della somma di € 169.316,37 richiesta con l'avviso impugnato.
All'udienza del 19-01-2026 la Corte della Giustizia Tributaria di 1° Grado di Roma dichiarava cessata la materia del contendere in ordine alla somma di € 165.621,64 rigettando il ricorso nel resto, per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avviso impugnato veniva emesso per la somma di € 169.316,37 di cui € 123.926,51 a titolo di IMU ed
€ 36.059,93 a titolo di sanzioni oltre interessi, relativamente agli immobili siti in Indirizzo_1 nn.
932/934.
Dagli atti di causa si evince che l'Ufficio non applicava l'esenzione IMU prevista dall'art. 177 del Decreto
Legge n. 34/2020 (c.d. Decreto rilancio), nonché dall'art. 78 del Decreto Legge n. 104/2020 (c.d. Decreto di Agosto) in favore dei possessori di immobili rientranti nella categoria catastale D/2, a condizione che i relativi proprietari fossero anche gestori delle attività esercitate.
In data 21-10-2024 la ricorrente presentava istanza di annullamento in autotutela, a seguito della quale l'Ufficio emetteva provvedimento di annullamento parziale in data 26-02-2025 e per l'anno d'imposta 2020 restava a carico della contribuente la somma di € 3.692,73 a fronte della somma di € 169.316,37.
La Corte, in ordine alla somma sopra detta, dichiarava la cessazione della materia del contendere.
Per quanto attiene al preteso vizio di motivazione eccepito dalla ricorrente, la Corte rileva che dall'avviso impugnato appare comprensibile l'iter logico giuridico seguito dall'Ufficio che ha consentito alla contribuente l'esercizio del proprio diritto di difesa. La doglianza deve, pertanto, essere rigettata (Cass. n. 6796/2020).
Anche la doglianza circa la mancata attivazione del contraddittorio preventivo appare infondata poiché la contribuente non ha mai presentato la dichiarazione tesa ad usufruire di una agevolazione/riduzione di imposta e, quindi, l'Ufficio non doveva attivare la procedura del contraddittorio preventivo.
Vista la parziale soccombenza di entrambe le parti, sussistono validi motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara la parziale cessazione della materia del contendere come in parte motiva. Rigetta nel resto. Spese compensate.
Roma, 19-01-2026
Il Presidente relatore
DO EC
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale: CECINELLI GUIDO, Presidente e Relatore
COLOSIMO ANTONELLO, Giudice
SELMI VINCENZO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17282/2024 depositato il 22/11/2024
proposto da
Ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense, 131 L 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 268973 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 414/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: si riporta agli atti
Resistente: si riporta alle controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso l'avviso di accertamento esecutivo in epigrafe, proponeva ricorso la Ricorrente_1 eccependo l'infondatezza della pretesa fiscale.
Si costituiva in giudizio l'Ufficio chiedendo il rigetto del ricorso e, nel contempo, rilevava di aver emesso un provvedimento di annullamento parziale per l'anno 2020 e che restava a carico della ricorrente la soma di
€ 3.692,73 a fronte della somma di € 169.316,37 richiesta con l'avviso impugnato.
All'udienza del 19-01-2026 la Corte della Giustizia Tributaria di 1° Grado di Roma dichiarava cessata la materia del contendere in ordine alla somma di € 165.621,64 rigettando il ricorso nel resto, per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avviso impugnato veniva emesso per la somma di € 169.316,37 di cui € 123.926,51 a titolo di IMU ed
€ 36.059,93 a titolo di sanzioni oltre interessi, relativamente agli immobili siti in Indirizzo_1 nn.
932/934.
Dagli atti di causa si evince che l'Ufficio non applicava l'esenzione IMU prevista dall'art. 177 del Decreto
Legge n. 34/2020 (c.d. Decreto rilancio), nonché dall'art. 78 del Decreto Legge n. 104/2020 (c.d. Decreto di Agosto) in favore dei possessori di immobili rientranti nella categoria catastale D/2, a condizione che i relativi proprietari fossero anche gestori delle attività esercitate.
In data 21-10-2024 la ricorrente presentava istanza di annullamento in autotutela, a seguito della quale l'Ufficio emetteva provvedimento di annullamento parziale in data 26-02-2025 e per l'anno d'imposta 2020 restava a carico della contribuente la somma di € 3.692,73 a fronte della somma di € 169.316,37.
La Corte, in ordine alla somma sopra detta, dichiarava la cessazione della materia del contendere.
Per quanto attiene al preteso vizio di motivazione eccepito dalla ricorrente, la Corte rileva che dall'avviso impugnato appare comprensibile l'iter logico giuridico seguito dall'Ufficio che ha consentito alla contribuente l'esercizio del proprio diritto di difesa. La doglianza deve, pertanto, essere rigettata (Cass. n. 6796/2020).
Anche la doglianza circa la mancata attivazione del contraddittorio preventivo appare infondata poiché la contribuente non ha mai presentato la dichiarazione tesa ad usufruire di una agevolazione/riduzione di imposta e, quindi, l'Ufficio non doveva attivare la procedura del contraddittorio preventivo.
Vista la parziale soccombenza di entrambe le parti, sussistono validi motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara la parziale cessazione della materia del contendere come in parte motiva. Rigetta nel resto. Spese compensate.
Roma, 19-01-2026
Il Presidente relatore
DO EC