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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/12/2025, n. 39776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39776 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ZA NT AR nato a [...] il [...] avverso l’ordinanza del Tribunale di Lecce del 03/07/2025 Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LU GO;
sentito il Sostituto Procuratore generale, AR Patarnello, che ha chiesto che la Corte di cassazione dichiari inammissibile il ricorso;
sentito il difensore, avv. Francesco Vergine del foro di Lecce, che ha concluso insistendo nei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 3 luglio 2025 il Tribunale di Lecce, pronunciando in sede di rinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione, in accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce del 8 novembre 2024, ha disposto nei confronti di ON AR EN la misura cautelare della custodia in carcere anche con riferimento ai reati di cui all’art. 416-bis cod. pen. per la partecipazione alla Sacra Corona Unita, frangia facente capo a Pepe CR, EN ON e IA AN (capo 1), e agli artt. 110, 648-ter.1, 416-bis.1 cod. pen. (capi 119, 134 e 136). Penale Sent. Sez. 2 Num. 39776 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 25/11/2025 2 1.1. La sentenza rescindente, accogliendo il primo motivo di ricorso relativo ai gravi indizi di colpevolezza, aveva rilevato che gli elementi valorizzati dal Tribunale nell’ordinanza impositiva della misura, in conformità con la richiesta del Pubblico Ministero appellante, documentavano attività realizzate in data antecedente alla sentenza di condanna di ON AR EN per la partecipazione al sodalizio mafioso di cui al capo 1); sentenza, emessa in data 11 giugno 2021 (cd. indagine Final Blow), che aveva determinato la cessazione della permanenza del reato associativo. Riguardo a tali attività, il Tribunale non si era posto il problema della loro collocazione temporale, non avendo spiegato perché esse potessero integrare gli estremi della gravità indiziaria circa l’intraneità del EN allo stesso sodalizio mafioso anche in data successiva alla sua condanna, con conseguente incertezza sulla violazione del ne bis in idem. Inoltre, nessuna risposta era stata data al rilievo, sollevata dalla difesa, sulla insussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., contestata con riguardo ai reati di cui ai capi 119), 134), e 136). 1.2. Pronunciando in sede di rinvio, il Tribunale ha ritenuto la prosecuzione delle condotte di matrice mafiosa oltre il mese di giugno 2021, evidenziando che la precedente ordinanza aveva indicato gli episodi a tal fine rilevanti, omettendo tuttavia di indicare i riferimenti temporali, per cui era necessaria una rivalutazione più accurata in ordine alla datazione e alla rilevanza degli episodi stessi (pagine da 60 a 96 del provvedimento impugnato). 2. Avverso l’ordinanza di rinvio propone nuovamente ricorso per cassazione l’indagato, tramite il difensore di fiducia, articolando quattro motivi di ricorso, con i quali si eccepisce: -la mancanza di motivazione con riferimento al contenuto di una memoria difensiva tesa a contestare l’estraneità al perimetro del giudizio di rinvio degli elementi di novità introdotti dal Pubblico Ministero e valutati dal Tribunale (atti di indagini espletate in altro procedimento penale, cd. Operazione Sud-Est; dichiarazioni del collaboratore di giustizia CR TE); -la violazione di legge (artt. 627 e 125, comma 3, cod. proc. pen.) per avere il Tribunale disatteso le indicazioni della sentenza rescindente, riproponendo gli argomenti dell’ordinanza annullata circa la sussistenza del sodalizio, non risultando dalle dichiarazioni del collaboratore TE alcun elemento idoneo a dimostrare una riorganizzazione mafiosa;
anche le vicende relative all’autovettura BMW (pag.60), alle dichiarazioni di NI SA (pag. 78), alle condotte di ON TO (pag. 80) e agli interessi nel settore degli olii esausti (pag.88) erano già stati analiticamente affrontati nel provvedimento in precedenza impugnato;
3 -l’erronea applicazione dell’art. 416-bis cod. pen. per la carenza dei requisiti individuati dalla giurisprudenza per la tipizzazione della fattispecie associativa, in quanto, non solo non erano stati contestati reati-fine commessi dopo il 2021, ma non era stato neanche individuato lo scopo concretamente perseguito dal sodalizio, posto che la tesi secondo cui il PA e i sodali ponevano in essere condotte intimidatorie nei confronti di commercianti ed imprenditori non era stata corroborata da alcun dato investigativo;
anche l’affermato coinvolgimento del ricorrente nei contrasti fra i clan cittadini, basato su un dato dichiarativo captato, male interpretato, era rimasto privo di riscontri e attestavano, al contrario, che le diatribe riguardavano il traffico di stupefacenti e non la prosecuzione di attività mafiose. Infine, le dichiarazioni del collaboratore TE dovevano ritenersi per varie ragioni inattendibili (il rapporto con il PA si era interrotto nel 2021, allorché lo TE aveva deciso di intrattenere relazioni con il gruppo rivale, mentre gli episodi indicati si riferivano ad un periodo precedente, nell’ambito del controllo del mercato del narcotraffico); -l’erronea applicazione dell’art. 416-bis.1 cod. pen. in quanto non vi era alcun elemento investigativo che consentisse di affermare che i capitali reimpiegati nella società ER e nell’attività di MA RI costituissero il profitto di illeciti commessi dal EN e di ritenere che gli utili avrebbero agevolato l’organizzazione mafiosa, confluendo nelle casse del sodalizio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché presentato per motivi privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e, comunque, manifestamente infondati. 2. La sentenza di annullamento ha dato atto dell’esistenza di un clan mafioso Pepe – EN fino alla data dell’11 giugno 2021, data della sentenza di condanna di primo grado che aveva determinato la cessazione della permanenza rispetto al giudizio penale a carico del EN, iniziato nel 2017; ha tuttavia rilevato che il Tribunale, affermando l’intraneità del ricorrente allo stesso sodalizio mafioso anche in data successiva, non aveva collocato temporalmente le attività integranti i gravi indizi di colpevolezza, omettendo altresì di illustrare adeguatamente le ragioni in base alle quali il controllo del territorio non fosse limitato al traffico di sostanze stupefacenti ma esteso a svariati settori. L’ordinanza di rinvio ha colmato la lacuna motivazionale con argomentazioni che il ricorrente ritiene insufficienti, alla stregua dei criteri indicati nella pronuncia 4 rescindente e dei principi di diritto relativi all’applicazione dell’art. 416-bis cod. pen. (primi tre motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente). Le censure, tuttavia, non superano la soglia di ammissibilità, in quanto non si confrontano in termini critici con la struttura della motivazione e con la valutazione complessiva degli indizi di colpevolezza. 3. È opportuno richiamare alcuni principi di diritto, nell’ambito dei quali valutare la rilevanza degli elementi investigativi che supportano la affermata prosecuzione della partecipazione del ricorrente al sodalizio mafioso;
intraneità per la quale ha riportato condanna con riferimento al periodo 2017/giugno 2021. Innanzitutto, va riaffermato che in tema di associazione mafiosa, i gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare possono dedursi dalla precedente condanna del soggetto per l'adesione al medesimo sodalizio e dal ruolo assunto all'interno dell'organizzazione, valutati congiuntamente agli ulteriori elementi acquisiti a sostegno della perdurante partecipazione relativamente al periodo successivo a quello cui è riferita la condanna (Sez. 6, n. 3508 del 24/10/2019, dep. 2020, Ammendola, Rv. 278221-01). In particolare, si è ritenuto che la valutazione della prova della continuità dell'adesione al sodalizio di un soggetto già condannato per lo stesso reato possa essere tratta da elementi di fatto che, autonomamente considerati, potrebbero anche non essere sufficienti a fondare un'accusa originaria di partecipazione (Sez. 2, n. 43094 del 26/06/2013, P.C., Rv. 257427-01, in fattispecie in cui la Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva condannato per il delitto di associazione mafiosa, per un periodo temporale successivo a quello coperto da altra condanna irrevocabile, sulla scorta, fra l'altro, di alcuni riferimenti contenuti in intercettazioni che dimostravano il coinvolgimento nelle dinamiche criminali e dei contatti epistolari dell'imputato con esponenti di vertice di sodalizi mafiosi idonei a dimostrare un significativo livello di interlocuzione e una posizione dominante nell'ambito del gruppo). Inoltre, in tema di impugnazioni cautelari, il Tribunale del riesame, in sede di rinvio, può legittimamente acquisire nuovi elementi prodotti dalle parti e fondare su di essi la propria decisione (Sez. 6, 29689 del 29/09/2020, D’Angelo, Rv. 279695-01); nella fattispecie, il Tribunale ha correttamente valutato le ulteriori acquisizioni, prodotte dal Pubblico Ministero in udienza e sottoposte al contraddittorio delle parti (l’informativa del Comando Provinciale Carabinieri di Lecce relativa alle indagini nell’inchiesta denominata “Sud Est”; le dichiarazioni rese da CR TE in vari interrogatori in veste di collaboratore di giustizia - pagine 77 e seguenti dell’ordinanza impugnata). 5 Inoltre, va ribadito che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di cassazione spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01). Corollario di tale principio è l’affermazione giurisprudenziale secondo cui debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841-01), con la conseguenza che la censura sul mancato esame di una memoria difensive tesa a confutare le dichiarazioni del collaboratore di giustizia (primo motivo di ricorso) è generica, perché, da un lato, si basa su brevi stralci di un interrogatorio e, dall’altro, non esamina il più ampio complesso indiziario oggetto di valutazione da parte del Tribunale. 4. Alla luce di tali principi ermeneutici, deve ritenersi che il giudice del rinvio abbia adeguatamente colmato la lacuna motivazionale che aveva condotto all’annullamento della precedente ordinanza, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla sentenza rescindente, valorizzando un ampio ventaglio di elementi che hanno consentito di ritenere sussistente la gravità indiziaria a carico dell’indagato. Tali elementi, da considerare non già in maniera isolata, ma secondo una lettura organica e complessiva del quadro investigativo, sono consistiti, in particolare, nella collocazione temporale degli episodi, già oggetto di esame nell’ordinanza annullata, ad epoca successiva al giugno 2021: -la pretesa del ricorrente, in occasione del sequestro dell’autovettura della moglie RO EG, nel settembre 2021, di ritirare da un autosalone, gestito da AR AN, moglie di ON LÀ, un veicolo di valore, con condotta prevaricatrice, ritenuta sintomatica del perdurante controllo esercitato sulle attività economiche del territorio, in qualità di vertice dell’associazione mafiosa (in tale occasione il EN aveva anche esternato il proprio disappunto per la scarsa assistenza fornita alla moglie dai sodali e lasciava intendere di avere un potere 6 impositivo sull’attività imprenditoriale della LÀ-AN, come emerso anche nell’ambito delle indagini della inchiesta cd. BA MA RI); -la condotta serbata in occasione del tentato furto della vettura della figlia Gaia, risalente a luglio 2021 (“tu devi mettere il documento mio nella macchina tua, così chi la vede, chi la prende sa che è nostra, che sei figlia mia e te la riporta a casa”), con disinvolta impartizione di ordini a persone in posizione subordinata;
-gli esiti dell’indagine nell’inchiesta denominata “Sud Est”, in cui AR EN risulta promotore di un’associazione di stampo mafioso dal maggio 2020 con permanenza, unitamente a AN IA, coadiuvato da soggetti già coinvolti nella consorteria mafiosa (AF OC e MO IA), evidenziandosi come il EN, già condannato nell’indagine Final Blow per fatti commessi sino al giugno del 2021, avrebbe dato continuità al gruppo, incrementando il volume dei traffici illeciti sia nel settore del traffico di stupefacenti sia in ordine al controllo di attività economiche, avvalendosi soprattutto della collaborazione di ON TO (per l’analisi più dettagliata dell’informativa del 30 novembre 2023 redatta nell’indagine “Sud Est”, si rinvia alle pagine da 78 a 83 dell’ordinanza impugnata); -le dichiarazioni di CR TE, appartenente al clan di AR EN, il quale ha narrato non solo il rito di affiliazione ma vicende successive al giugno del 2021, di cui egli era a conoscenza in veste di associato, in stretto legame con ON TO, referente sul territorio per conto del EN, sottolineando altresì, in termini ritenuti attendibili, che per operare nel settore degli stupefacenti, era necessaria l’affiliazione al sovraordinato clan mafioso, anche al fine di evitare contrasti con un sodalizio rivale, attivo in altra zona della città di Lecce (contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, le dichiarazioni del collaboratore, auto ed etero – accusatorie, sono state sottoposte a vaglio di credibilità intrinseca e riscontrate da obiettivi elementi di valutazione - pagine da 86 a 90); -il contenuto della lettera inviata il 7 luglio 2021 al sodale AN IA, con un destinatario fittizio, dalla quale emergono riferimenti ad un patto di non belligeranza tra cosche mafiose contrapposte (pagine da 92 a 96). In definitiva, risulta immune da censure sul piano logico e coerente con i dati investigativi analizzati la conclusione secondo cui le vicende esaminate in sede di rinvio si saldano senza soluzione di continuità con l’attività delittuosa del ricorrente oggetto della precedente condanna, consentendo di rilevare il quadro di gravità indiziaria anche a partire dal giugno 2021 con permanenza. 5. Quanto, infine, alla doglianza relativa all’aggravante dell’agevolazione mafiosa per i reati di cui ai capi 119, 134 e 136 (art. 648-ter.1 cod. pen.), la motivazione dell’ordinanza di riesame appare ugualmente immune da vizi logici e giuridici, avendo il Tribunale ampiamente rilevato come, mediante il reimpiego dei 7 proventi illeciti in plurime attività commerciali, l’indagato abbia direttamente contribuito al rafforzamento della compagine mafiosa sotto il profilo del controllo economico e imprenditoriale del territorio leccese: è richiamata a tal fine l’attività di mediazione di ON BA e ON LÀ nell’acquisizione di realtà produttive nelle quali investire i proventi illeciti non solo nell’interesse del EN ma anche di altri sodali (ON TA e lo stesso collaboratore CR TE), con la finalità anche di agevolare l’associazione mafiosa nel suo complesso. Con tali argomentazioni le difese si confrontano solo apparentemente, deducendo censure aspecifiche e tendenti a prospettare una lettura alternativa del materiale probatorio, in quanto tali estranee al sindacato di legittimità. 6. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 25 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente LU GO RE LL
udita la relazione svolta dal Consigliere LU GO;
sentito il Sostituto Procuratore generale, AR Patarnello, che ha chiesto che la Corte di cassazione dichiari inammissibile il ricorso;
sentito il difensore, avv. Francesco Vergine del foro di Lecce, che ha concluso insistendo nei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 3 luglio 2025 il Tribunale di Lecce, pronunciando in sede di rinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione, in accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce del 8 novembre 2024, ha disposto nei confronti di ON AR EN la misura cautelare della custodia in carcere anche con riferimento ai reati di cui all’art. 416-bis cod. pen. per la partecipazione alla Sacra Corona Unita, frangia facente capo a Pepe CR, EN ON e IA AN (capo 1), e agli artt. 110, 648-ter.1, 416-bis.1 cod. pen. (capi 119, 134 e 136). Penale Sent. Sez. 2 Num. 39776 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 25/11/2025 2 1.1. La sentenza rescindente, accogliendo il primo motivo di ricorso relativo ai gravi indizi di colpevolezza, aveva rilevato che gli elementi valorizzati dal Tribunale nell’ordinanza impositiva della misura, in conformità con la richiesta del Pubblico Ministero appellante, documentavano attività realizzate in data antecedente alla sentenza di condanna di ON AR EN per la partecipazione al sodalizio mafioso di cui al capo 1); sentenza, emessa in data 11 giugno 2021 (cd. indagine Final Blow), che aveva determinato la cessazione della permanenza del reato associativo. Riguardo a tali attività, il Tribunale non si era posto il problema della loro collocazione temporale, non avendo spiegato perché esse potessero integrare gli estremi della gravità indiziaria circa l’intraneità del EN allo stesso sodalizio mafioso anche in data successiva alla sua condanna, con conseguente incertezza sulla violazione del ne bis in idem. Inoltre, nessuna risposta era stata data al rilievo, sollevata dalla difesa, sulla insussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., contestata con riguardo ai reati di cui ai capi 119), 134), e 136). 1.2. Pronunciando in sede di rinvio, il Tribunale ha ritenuto la prosecuzione delle condotte di matrice mafiosa oltre il mese di giugno 2021, evidenziando che la precedente ordinanza aveva indicato gli episodi a tal fine rilevanti, omettendo tuttavia di indicare i riferimenti temporali, per cui era necessaria una rivalutazione più accurata in ordine alla datazione e alla rilevanza degli episodi stessi (pagine da 60 a 96 del provvedimento impugnato). 2. Avverso l’ordinanza di rinvio propone nuovamente ricorso per cassazione l’indagato, tramite il difensore di fiducia, articolando quattro motivi di ricorso, con i quali si eccepisce: -la mancanza di motivazione con riferimento al contenuto di una memoria difensiva tesa a contestare l’estraneità al perimetro del giudizio di rinvio degli elementi di novità introdotti dal Pubblico Ministero e valutati dal Tribunale (atti di indagini espletate in altro procedimento penale, cd. Operazione Sud-Est; dichiarazioni del collaboratore di giustizia CR TE); -la violazione di legge (artt. 627 e 125, comma 3, cod. proc. pen.) per avere il Tribunale disatteso le indicazioni della sentenza rescindente, riproponendo gli argomenti dell’ordinanza annullata circa la sussistenza del sodalizio, non risultando dalle dichiarazioni del collaboratore TE alcun elemento idoneo a dimostrare una riorganizzazione mafiosa;
anche le vicende relative all’autovettura BMW (pag.60), alle dichiarazioni di NI SA (pag. 78), alle condotte di ON TO (pag. 80) e agli interessi nel settore degli olii esausti (pag.88) erano già stati analiticamente affrontati nel provvedimento in precedenza impugnato;
3 -l’erronea applicazione dell’art. 416-bis cod. pen. per la carenza dei requisiti individuati dalla giurisprudenza per la tipizzazione della fattispecie associativa, in quanto, non solo non erano stati contestati reati-fine commessi dopo il 2021, ma non era stato neanche individuato lo scopo concretamente perseguito dal sodalizio, posto che la tesi secondo cui il PA e i sodali ponevano in essere condotte intimidatorie nei confronti di commercianti ed imprenditori non era stata corroborata da alcun dato investigativo;
anche l’affermato coinvolgimento del ricorrente nei contrasti fra i clan cittadini, basato su un dato dichiarativo captato, male interpretato, era rimasto privo di riscontri e attestavano, al contrario, che le diatribe riguardavano il traffico di stupefacenti e non la prosecuzione di attività mafiose. Infine, le dichiarazioni del collaboratore TE dovevano ritenersi per varie ragioni inattendibili (il rapporto con il PA si era interrotto nel 2021, allorché lo TE aveva deciso di intrattenere relazioni con il gruppo rivale, mentre gli episodi indicati si riferivano ad un periodo precedente, nell’ambito del controllo del mercato del narcotraffico); -l’erronea applicazione dell’art. 416-bis.1 cod. pen. in quanto non vi era alcun elemento investigativo che consentisse di affermare che i capitali reimpiegati nella società ER e nell’attività di MA RI costituissero il profitto di illeciti commessi dal EN e di ritenere che gli utili avrebbero agevolato l’organizzazione mafiosa, confluendo nelle casse del sodalizio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché presentato per motivi privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e, comunque, manifestamente infondati. 2. La sentenza di annullamento ha dato atto dell’esistenza di un clan mafioso Pepe – EN fino alla data dell’11 giugno 2021, data della sentenza di condanna di primo grado che aveva determinato la cessazione della permanenza rispetto al giudizio penale a carico del EN, iniziato nel 2017; ha tuttavia rilevato che il Tribunale, affermando l’intraneità del ricorrente allo stesso sodalizio mafioso anche in data successiva, non aveva collocato temporalmente le attività integranti i gravi indizi di colpevolezza, omettendo altresì di illustrare adeguatamente le ragioni in base alle quali il controllo del territorio non fosse limitato al traffico di sostanze stupefacenti ma esteso a svariati settori. L’ordinanza di rinvio ha colmato la lacuna motivazionale con argomentazioni che il ricorrente ritiene insufficienti, alla stregua dei criteri indicati nella pronuncia 4 rescindente e dei principi di diritto relativi all’applicazione dell’art. 416-bis cod. pen. (primi tre motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente). Le censure, tuttavia, non superano la soglia di ammissibilità, in quanto non si confrontano in termini critici con la struttura della motivazione e con la valutazione complessiva degli indizi di colpevolezza. 3. È opportuno richiamare alcuni principi di diritto, nell’ambito dei quali valutare la rilevanza degli elementi investigativi che supportano la affermata prosecuzione della partecipazione del ricorrente al sodalizio mafioso;
intraneità per la quale ha riportato condanna con riferimento al periodo 2017/giugno 2021. Innanzitutto, va riaffermato che in tema di associazione mafiosa, i gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare possono dedursi dalla precedente condanna del soggetto per l'adesione al medesimo sodalizio e dal ruolo assunto all'interno dell'organizzazione, valutati congiuntamente agli ulteriori elementi acquisiti a sostegno della perdurante partecipazione relativamente al periodo successivo a quello cui è riferita la condanna (Sez. 6, n. 3508 del 24/10/2019, dep. 2020, Ammendola, Rv. 278221-01). In particolare, si è ritenuto che la valutazione della prova della continuità dell'adesione al sodalizio di un soggetto già condannato per lo stesso reato possa essere tratta da elementi di fatto che, autonomamente considerati, potrebbero anche non essere sufficienti a fondare un'accusa originaria di partecipazione (Sez. 2, n. 43094 del 26/06/2013, P.C., Rv. 257427-01, in fattispecie in cui la Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva condannato per il delitto di associazione mafiosa, per un periodo temporale successivo a quello coperto da altra condanna irrevocabile, sulla scorta, fra l'altro, di alcuni riferimenti contenuti in intercettazioni che dimostravano il coinvolgimento nelle dinamiche criminali e dei contatti epistolari dell'imputato con esponenti di vertice di sodalizi mafiosi idonei a dimostrare un significativo livello di interlocuzione e una posizione dominante nell'ambito del gruppo). Inoltre, in tema di impugnazioni cautelari, il Tribunale del riesame, in sede di rinvio, può legittimamente acquisire nuovi elementi prodotti dalle parti e fondare su di essi la propria decisione (Sez. 6, 29689 del 29/09/2020, D’Angelo, Rv. 279695-01); nella fattispecie, il Tribunale ha correttamente valutato le ulteriori acquisizioni, prodotte dal Pubblico Ministero in udienza e sottoposte al contraddittorio delle parti (l’informativa del Comando Provinciale Carabinieri di Lecce relativa alle indagini nell’inchiesta denominata “Sud Est”; le dichiarazioni rese da CR TE in vari interrogatori in veste di collaboratore di giustizia - pagine 77 e seguenti dell’ordinanza impugnata). 5 Inoltre, va ribadito che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di cassazione spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01). Corollario di tale principio è l’affermazione giurisprudenziale secondo cui debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841-01), con la conseguenza che la censura sul mancato esame di una memoria difensive tesa a confutare le dichiarazioni del collaboratore di giustizia (primo motivo di ricorso) è generica, perché, da un lato, si basa su brevi stralci di un interrogatorio e, dall’altro, non esamina il più ampio complesso indiziario oggetto di valutazione da parte del Tribunale. 4. Alla luce di tali principi ermeneutici, deve ritenersi che il giudice del rinvio abbia adeguatamente colmato la lacuna motivazionale che aveva condotto all’annullamento della precedente ordinanza, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla sentenza rescindente, valorizzando un ampio ventaglio di elementi che hanno consentito di ritenere sussistente la gravità indiziaria a carico dell’indagato. Tali elementi, da considerare non già in maniera isolata, ma secondo una lettura organica e complessiva del quadro investigativo, sono consistiti, in particolare, nella collocazione temporale degli episodi, già oggetto di esame nell’ordinanza annullata, ad epoca successiva al giugno 2021: -la pretesa del ricorrente, in occasione del sequestro dell’autovettura della moglie RO EG, nel settembre 2021, di ritirare da un autosalone, gestito da AR AN, moglie di ON LÀ, un veicolo di valore, con condotta prevaricatrice, ritenuta sintomatica del perdurante controllo esercitato sulle attività economiche del territorio, in qualità di vertice dell’associazione mafiosa (in tale occasione il EN aveva anche esternato il proprio disappunto per la scarsa assistenza fornita alla moglie dai sodali e lasciava intendere di avere un potere 6 impositivo sull’attività imprenditoriale della LÀ-AN, come emerso anche nell’ambito delle indagini della inchiesta cd. BA MA RI); -la condotta serbata in occasione del tentato furto della vettura della figlia Gaia, risalente a luglio 2021 (“tu devi mettere il documento mio nella macchina tua, così chi la vede, chi la prende sa che è nostra, che sei figlia mia e te la riporta a casa”), con disinvolta impartizione di ordini a persone in posizione subordinata;
-gli esiti dell’indagine nell’inchiesta denominata “Sud Est”, in cui AR EN risulta promotore di un’associazione di stampo mafioso dal maggio 2020 con permanenza, unitamente a AN IA, coadiuvato da soggetti già coinvolti nella consorteria mafiosa (AF OC e MO IA), evidenziandosi come il EN, già condannato nell’indagine Final Blow per fatti commessi sino al giugno del 2021, avrebbe dato continuità al gruppo, incrementando il volume dei traffici illeciti sia nel settore del traffico di stupefacenti sia in ordine al controllo di attività economiche, avvalendosi soprattutto della collaborazione di ON TO (per l’analisi più dettagliata dell’informativa del 30 novembre 2023 redatta nell’indagine “Sud Est”, si rinvia alle pagine da 78 a 83 dell’ordinanza impugnata); -le dichiarazioni di CR TE, appartenente al clan di AR EN, il quale ha narrato non solo il rito di affiliazione ma vicende successive al giugno del 2021, di cui egli era a conoscenza in veste di associato, in stretto legame con ON TO, referente sul territorio per conto del EN, sottolineando altresì, in termini ritenuti attendibili, che per operare nel settore degli stupefacenti, era necessaria l’affiliazione al sovraordinato clan mafioso, anche al fine di evitare contrasti con un sodalizio rivale, attivo in altra zona della città di Lecce (contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, le dichiarazioni del collaboratore, auto ed etero – accusatorie, sono state sottoposte a vaglio di credibilità intrinseca e riscontrate da obiettivi elementi di valutazione - pagine da 86 a 90); -il contenuto della lettera inviata il 7 luglio 2021 al sodale AN IA, con un destinatario fittizio, dalla quale emergono riferimenti ad un patto di non belligeranza tra cosche mafiose contrapposte (pagine da 92 a 96). In definitiva, risulta immune da censure sul piano logico e coerente con i dati investigativi analizzati la conclusione secondo cui le vicende esaminate in sede di rinvio si saldano senza soluzione di continuità con l’attività delittuosa del ricorrente oggetto della precedente condanna, consentendo di rilevare il quadro di gravità indiziaria anche a partire dal giugno 2021 con permanenza. 5. Quanto, infine, alla doglianza relativa all’aggravante dell’agevolazione mafiosa per i reati di cui ai capi 119, 134 e 136 (art. 648-ter.1 cod. pen.), la motivazione dell’ordinanza di riesame appare ugualmente immune da vizi logici e giuridici, avendo il Tribunale ampiamente rilevato come, mediante il reimpiego dei 7 proventi illeciti in plurime attività commerciali, l’indagato abbia direttamente contribuito al rafforzamento della compagine mafiosa sotto il profilo del controllo economico e imprenditoriale del territorio leccese: è richiamata a tal fine l’attività di mediazione di ON BA e ON LÀ nell’acquisizione di realtà produttive nelle quali investire i proventi illeciti non solo nell’interesse del EN ma anche di altri sodali (ON TA e lo stesso collaboratore CR TE), con la finalità anche di agevolare l’associazione mafiosa nel suo complesso. Con tali argomentazioni le difese si confrontano solo apparentemente, deducendo censure aspecifiche e tendenti a prospettare una lettura alternativa del materiale probatorio, in quanto tali estranee al sindacato di legittimità. 6. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 25 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente LU GO RE LL