Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 07/04/2026, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00970/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01625/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1625 del 2025, proposto da NZ Lo UE, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Picone e Simona Fulco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
per l’ottemperanza
alla sentenza n. 617/2025 emessa il 30/04/2025 dal Tribunale di Agrigento, notificata in data 1/05/2025, nell'ambito del proc. n. 373/2025 r.g.
Visto l'art. 72 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 il dott. UC RA e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, notificato e depositato il 12 settembre 2052, il ricorrente ha chiesto che sia dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe che riconosce diritti economici pari ad € 1.531,28, oltre interessi e rivalutazione monetaria, connessi alla retribuzione professionale del docente.
Risulta in atti che, nonostante le notifiche e i successivi solleciti, l’Amministrazione è rimasta inerte.
Il Ministero intimato, costituitosi con atto di mera forma, non ha depositato atti idonei a dimostrare l’avvenuta esecuzione dei titoli esecutivi, né ha rappresentato circostanze ostative.
Alla camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Il ricorso è ammissibile e fondato.
Va, innanzitutto, osservato che ai sensi dell’art. 112, co. 2, lett. c), cod. proc. amm., è ammissibile il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata.
Nel caso di specie, la pretesa fatta valere si fonda su sentenza definitiva del Tribunale di Agrigento il cui passaggio in giudicato è stato attestato dalla competente cancelleria in data 10 settembre 2025.
Risultano, inoltre, rispettati gli ulteriori adempimenti cui il legislatore subordina la proponibilità dell’azione di ottemperanza. Più in dettaglio, è stato rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L.669/1996, dato che la sentenza è stata notificata all’amministrazione in data 1° maggio 2025.
Stante l’inadempimento del Ministero, il ricorso è fondato nel merito e va dunque accolto con conseguente ordine rivolto al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe attraverso il pagamento delle somme ivi indicate, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione o dalla notifica a cura dell’interessato se anteriore o della presente sentenza.
Per l’ipotesi di perdurante inadempimento del Ministero debitore, è nominato sin d'ora, quale commissario ad acta, Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV), operante nell’ambito del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dell’Ufficio medesimo, che provvederà, su istanza della parte interessata e nell’ulteriore termine di giorni sessanta (60), al compimento degli atti necessari all’esecuzione del titolo esecutivo nei termini di cui in motivazione, senza ulteriore compenso in virtù del principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale (infatti, la disposizione di cui all’art. 5-sexies, comma8, l. n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, l. n. 208/2015,ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della l.n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del non elevato livello di complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
a) ordina all’Amministrazione resistente di dare esecuzione al giudicato in epigrafe nei modi e nei termini di cui in motivazione;
b) dispone l’intervento sostitutivo nei modi e nei termini di cui in motivazione;
c) condanna l’Amministrazione soccombente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 500,00 (euro cinquecento/00), oltre accessori come per legge, in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO RU, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere
UC RA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC RA | CO RU |
IL SEGRETARIO