CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 26/02/2026, n. 1256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1256 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1256/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GR EP, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1293/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 Me 1 S.p.a In Liquidazione - Difensore_4
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035409416000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035409416000 TARSU/TIA 2009 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035409416000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035409416000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035409416000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 535/2026 depositato il
04/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 agisce nei confronti di Agenzia delle entrate riscossione e Società_1 spa in liquidazione per l'annullamento della catella di pagamento n. 29520240035409416000 TARSU/TIA
2008,2009, 2010, 2011 e 2012, notificata il 6/2/2025.
Il ricorrente eccepisce la prescrizione quinquennale della pretesa non avendo mai ricevuto alcun atto interruttivo e il difetto di motivazione.
Si è costituita Agenzia delle entrate riscossione eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
Si è costituito l'Società_1 spa in liquidazione, chiedendo il rigetto del ricorso allegando la documentazione sul ricevimento da parte del ricorrente di tutti gli atti presupposti e precisando l'operativita del termine di proroga covid.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Dall'esame degli atti processuali deve evidenziarsi la decorrenza del termina prescrizionale quinquennale di cui all'art. 1 comma 161 della legge 296/2006, poichè, essendo l'ulttima notifica di un atto presupposto mediante raccomandata semplice avvenuta il 24/9/2019, con un avviso di intimazione avente natura di atto interruttivo, deve ritenersi decorso il suddetto termine quinquennale di prescrizione, atteso che la cartella è stata notificata il 6/2/2025, e non può operare la sospensione prevista dalla disciplina covid, essendo il ruolo stato consegnato all'agente della riscossione nel 2024, al di fuori di detta proroga.
Spese come da dispositivo.
P.Q.M.
La CT1 di Messina sez.VIII Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e per gli effetti annulla l'atto impugnato. Condanna l'Società_1 spa in liquidazione al rimborso delle spese processuali in favore del ricorrente che liquida in €500,00 oltre iva e cp con distrazione al difensore.
IL giudice unico monocratico
Dott. Giuseppe Grasso
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GR EP, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1293/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 Me 1 S.p.a In Liquidazione - Difensore_4
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035409416000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035409416000 TARSU/TIA 2009 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035409416000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035409416000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035409416000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 535/2026 depositato il
04/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 agisce nei confronti di Agenzia delle entrate riscossione e Società_1 spa in liquidazione per l'annullamento della catella di pagamento n. 29520240035409416000 TARSU/TIA
2008,2009, 2010, 2011 e 2012, notificata il 6/2/2025.
Il ricorrente eccepisce la prescrizione quinquennale della pretesa non avendo mai ricevuto alcun atto interruttivo e il difetto di motivazione.
Si è costituita Agenzia delle entrate riscossione eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
Si è costituito l'Società_1 spa in liquidazione, chiedendo il rigetto del ricorso allegando la documentazione sul ricevimento da parte del ricorrente di tutti gli atti presupposti e precisando l'operativita del termine di proroga covid.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Dall'esame degli atti processuali deve evidenziarsi la decorrenza del termina prescrizionale quinquennale di cui all'art. 1 comma 161 della legge 296/2006, poichè, essendo l'ulttima notifica di un atto presupposto mediante raccomandata semplice avvenuta il 24/9/2019, con un avviso di intimazione avente natura di atto interruttivo, deve ritenersi decorso il suddetto termine quinquennale di prescrizione, atteso che la cartella è stata notificata il 6/2/2025, e non può operare la sospensione prevista dalla disciplina covid, essendo il ruolo stato consegnato all'agente della riscossione nel 2024, al di fuori di detta proroga.
Spese come da dispositivo.
P.Q.M.
La CT1 di Messina sez.VIII Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e per gli effetti annulla l'atto impugnato. Condanna l'Società_1 spa in liquidazione al rimborso delle spese processuali in favore del ricorrente che liquida in €500,00 oltre iva e cp con distrazione al difensore.
IL giudice unico monocratico
Dott. Giuseppe Grasso