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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 29/01/2026, n. 1058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1058 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1058/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
PERROTTI MASSIMO, RE
DE SIMONE DANILO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3046/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13113/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
20 e pubblicata il 24/09/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230120718064000 REC.CREDITO.IMP 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230120718064000 REC.CREDITO.IMP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 323/2026 depositato il
20/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: SI RIPORTA AGLI ATTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato alla Agenzia delle Entrate, DP II di Napoli, in data 24 marzo 2025, tempestivamente depositato il successivo 23 aprile 2025 presso la segreteria di questa CGT, Ricorrente_1 srl appella la sentenza n° 13113/2024, depositata in data 24/09/2024 dalla CGT di primo grado, che aveva rigettato il ricorso proposto avverso la cartella di pagamento n. 71 2023 01207180 64 relativa agli atti di recupero crediti nn.
TF5CRI400047-2023 TF5CRI400048-2023, notificata in data 23 novembre 2023, che richiedeva il pagamento di sanzioni ed interessi sulla debitoria relativa ai crediti d'imposta non riconosciuti per gli anni
2019, 2020.
Con l'atto di appello la società Ricorrente_1 chiede sospendersi il presente giudizio in attesa della definizione degli appelli proposti sulla sorta capitale del credito erariale.
Con atto di controdeduzioni depositato in data 23 maggio 2025 si è costituita l'Agenzia appellata, che ha chiesto il rigetto dell'appello con la condanna alle spese del grado.
All'udienza del 19 gennaio 2026 la Corte, ascoltato il rappresentante della sola parte appellata presente che si riportava ai motivi di opposti alla impugnazione, si è riunita in camera di consiglio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminati gli atti, ritiene che la decisione sostanziale impugnata non meriti censura.
Quanto a misura e criteri di calcolo degli interessi computati (motivo svolto in primo grado con il ricorso introduttivo e non riproposto con i motivi di appello e, dunque, rinunciato), dalla lettura della cartella impugnata risulta assolto l'onere motivazionale, atteso il richiamo agli atti di recupero nn. TF5CRI400047 e
TF5CRI400048 (peraltro, formanti oggetto di separata impugnativa). La cartella impugnata appare quindi contenere gli elementi conoscitivi necessari per comprendere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste a fondamento della cartella e, nel contempo, per porre il contribuente in condizione di contestare sia l'an che il quantum della somma ivi indicata. Inoltre, la cartella impugnata spiega che "Gli interessi relativi a ciascun importo a titolo di credito di imposta non spettante indicati nell'atto di recupero sono ricalcolati, ai sensi dell'art. 20 DPR n. 602 del 1973, fino alla consegna del ruolo all'Agente della riscossione. Misura del tasso annuo degli interessi: 4 per cento dal 1° ottobre 2009 (D.M. 21 maggio 2009)" e contiene l'indicazione specifica per ogni singolo credito d'imposta vantato (745O) della misura degli interessi corrispondenti (745R)”.
Quanto a tardività del recupero e decadenza dall'azione di accertamento, il motivo è del tutto nuovo ed inedito, come tale inammissibile.
Quanto ai ruoli straordinari, la tempistica della esazione appare conforme alla normativa che disciplina il tipo e la cronologia dell'agire, né è normativamente prevista la sospensione del presente giudizio, autonomo rispetto a quello relativo alla sora capitale, in attesa della definizione del giudizio sulla sorta capitale. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in euro 12.000, senza alcuna ulteriore maggiorazione, attesa la natura pubblica della parte appellata che deve d'ordinario difendersi ricorrendo all'opera professionale dei funzionari interni.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; condanna la contribuente a rifondere ad AdE la spese del grado che liquida in euro
12.000,00, senza alcuna altra maggiorazione
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
PERROTTI MASSIMO, RE
DE SIMONE DANILO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3046/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13113/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
20 e pubblicata il 24/09/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230120718064000 REC.CREDITO.IMP 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230120718064000 REC.CREDITO.IMP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 323/2026 depositato il
20/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: SI RIPORTA AGLI ATTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato alla Agenzia delle Entrate, DP II di Napoli, in data 24 marzo 2025, tempestivamente depositato il successivo 23 aprile 2025 presso la segreteria di questa CGT, Ricorrente_1 srl appella la sentenza n° 13113/2024, depositata in data 24/09/2024 dalla CGT di primo grado, che aveva rigettato il ricorso proposto avverso la cartella di pagamento n. 71 2023 01207180 64 relativa agli atti di recupero crediti nn.
TF5CRI400047-2023 TF5CRI400048-2023, notificata in data 23 novembre 2023, che richiedeva il pagamento di sanzioni ed interessi sulla debitoria relativa ai crediti d'imposta non riconosciuti per gli anni
2019, 2020.
Con l'atto di appello la società Ricorrente_1 chiede sospendersi il presente giudizio in attesa della definizione degli appelli proposti sulla sorta capitale del credito erariale.
Con atto di controdeduzioni depositato in data 23 maggio 2025 si è costituita l'Agenzia appellata, che ha chiesto il rigetto dell'appello con la condanna alle spese del grado.
All'udienza del 19 gennaio 2026 la Corte, ascoltato il rappresentante della sola parte appellata presente che si riportava ai motivi di opposti alla impugnazione, si è riunita in camera di consiglio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminati gli atti, ritiene che la decisione sostanziale impugnata non meriti censura.
Quanto a misura e criteri di calcolo degli interessi computati (motivo svolto in primo grado con il ricorso introduttivo e non riproposto con i motivi di appello e, dunque, rinunciato), dalla lettura della cartella impugnata risulta assolto l'onere motivazionale, atteso il richiamo agli atti di recupero nn. TF5CRI400047 e
TF5CRI400048 (peraltro, formanti oggetto di separata impugnativa). La cartella impugnata appare quindi contenere gli elementi conoscitivi necessari per comprendere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste a fondamento della cartella e, nel contempo, per porre il contribuente in condizione di contestare sia l'an che il quantum della somma ivi indicata. Inoltre, la cartella impugnata spiega che "Gli interessi relativi a ciascun importo a titolo di credito di imposta non spettante indicati nell'atto di recupero sono ricalcolati, ai sensi dell'art. 20 DPR n. 602 del 1973, fino alla consegna del ruolo all'Agente della riscossione. Misura del tasso annuo degli interessi: 4 per cento dal 1° ottobre 2009 (D.M. 21 maggio 2009)" e contiene l'indicazione specifica per ogni singolo credito d'imposta vantato (745O) della misura degli interessi corrispondenti (745R)”.
Quanto a tardività del recupero e decadenza dall'azione di accertamento, il motivo è del tutto nuovo ed inedito, come tale inammissibile.
Quanto ai ruoli straordinari, la tempistica della esazione appare conforme alla normativa che disciplina il tipo e la cronologia dell'agire, né è normativamente prevista la sospensione del presente giudizio, autonomo rispetto a quello relativo alla sora capitale, in attesa della definizione del giudizio sulla sorta capitale. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in euro 12.000, senza alcuna ulteriore maggiorazione, attesa la natura pubblica della parte appellata che deve d'ordinario difendersi ricorrendo all'opera professionale dei funzionari interni.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; condanna la contribuente a rifondere ad AdE la spese del grado che liquida in euro
12.000,00, senza alcuna altra maggiorazione