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Sentenza 13 giugno 2024
Sentenza 13 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/06/2024, n. 23717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23717 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: KU IL nato il [...] TT IM KO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VALENTINA MANUALI che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi. udito il difensore L'avv. PANCALDI Fabio conclude riportandosi ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. L'avv. CUOZZO Michele conclude associandosi alle conclusioni del codifensore. L'avv. BRUZZESE Fausto conclude si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 1 Num. 23717 Anno 2024 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Data Udienza: 14/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 20 novembre 2019, il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Bologna, in esito a giudizio abbreviato, dichiarava LI MA e IM KO IE colpevoli di omicidio preterintenzionale, commesso, in concorso tra loro, ai danni di CU LÀ, capo "A" della rubrica, delitto aggravato dai futili motivi, di cui all'art. 61, n. 1, cod. pen., e dalla minorata difesa, di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen. Il Giudice, inoltre, condannava KO IE per i reati, ritenuti avvinti dalla continuazione, di detenzione illegale di un proiettile, capo "B", e di porto illegale di un manganello telescopico, capo "C". Ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle predette aggravanti e alla recidiva, computata la diminuente per la scelta del rito il Giudice condannava MA alla pena di otto di reclusione anni per il capo "A" e IE alla pena di nove anni di reclusione per il capo "A" e di otto mesi di arresto ed euro mille di ammenda per i capi "B" e "C". 2. Gli imputati proponevano gravami che venivano rigettati dalla Corte di assise di appello di Bologna con sentenza del 28 ottobre 2020, di conferma della sentenza di primo grado. 3. Gli imputati proponevano ricorsi per cassazione. Con sentenza del 17 giugno 2022, n. 28681/2022, la Quinta Sezione penale della Corte di cassazione annullava la sentenza di appello limitatamente al riconoscimento dell'aggravante dei futili motivi, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Bologna. Per il resto, i ricorsi degli imputati venivano dichiarati inammissibili. 4. Con sentenza del 3 marzo 2023, la Corte di assise di appello di Bologna, pronunciando in esito al giudizio di rinvio, confermava la sentenza di primo grado quanto alla ricorrenza dell'aggravante dei futili motivi contestata a ciascuno degli imputati. Dalle sentenze di merito emerge che il fatto si svolse in due fasi tra di loro distinte. In una prima fase, svoltasi presso un bar, LÀ minacciò IE appoggiandogli un cutter alla gola, ma IE riuscì facilmente a liberarsi e aggredì LÀ colpendolo con pugni, facendolo cadere a terra e assestandogli una sequenza di calci che portavano al sanguinamento di LÀ. IE fu fermato da HA AK e LÀ si allontanò. IE, quindi, si accorse che aveva riportato un graffio al fianco e che i vestiti di marca che indossava erano stati danneggiati durante la colluttazione e riferì quanto accaduto all'amico MA, che 2 prima era stato assente. Nella seconda fase del fatto, IE e MA andarono alla ricerca di LÀ, lo trovarono e lo aggredirono procurandogli varie lesioni in conseguenza delle quali morì nonostante le cure. 5. Le difese degli imputati hanno proposto ricorso per cassazione. 6. La difesa di LI MA ha proposto ricorso per cassazione in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazioni di legge e vizi di motivazione, con riferimento alla riconosciuta sussistenza dell'aggravante dei futili motivi, di cui all'art. 61, n. 1, cod. pen. 6.1. In primo luogo, la difesa afferma che la Corte di cassazione aveva rilevato, nella sentenza di annullamento, che il giudice di appello non aveva chiarito come il gesto di LÀ, che aveva portato un cutter alla gola di IE mentre costui si trovava di spalle, potesse costituire quello stimolo lieve e banale dell'azione criminosa, richiesto dalla giurisprudenza per la configurabilità dell'aggravante dei motivi futili. Il giudice del rinvio, secondo il ricorrente, non avrebbe individuato le ragioni in base alle quali l'atteggiamento di LÀ potesse dirsi completamente o quasi del tutto neutralizzato nella sua portata stimolante. Il giudice del rinvio avrebbe individuato un nuovo e mai rilevato stimolo della condotta, cioè il danno riportato dagli indumenti di marca di IE. Per la difesa, tale causale non sarebbe stata accertata, poiché il fatto che IE mostrò i tagli dei vestiti sarebbe, piuttosto, segno della volontà di far notare la violenza commessa da LÀ in danno dello stesso IE. Quindi, la seconda aggressione sarebbe stata animata dalla violenza dapprima realizzata da LÀ e non dal mero danno subito da IE per i vestiti rovinati. D'altra parte, lo stesso giudice avrebbe indicato un ingestibile stato di collera di IE, che, secondo la difesa, sarebbe stato determinato da un fatto ingiusto altrui. Ad avviso del ricorrente, secondo un giudizio controfattuale, in assenza della condotta di LÀ, la seconda aggressione non sarebbe stata realizzata;
la causale del secondo pestaggio sarebbe stata, quindi, la prima minaccia subita da IE, non affatto banale, considerato che il coltello cutter fu puntato al collo di IE. La Corte di assise di appello non avrebbe individuato alcun elemento che potesse corroborare la causale del comportamento di IE. Con riferimento alla posizione di MA, la difesa sottolinea il fatto che costui arrivò solo successivamente alla prima lite e nota che la circostanza aggravante dei motivi futili, essendo di natura soggettiva, necessiterebbe, ai fini dell'estensione a un concorrente, la prova dell'adesione alla realizzazione dell'evento; per la difesa, il danno agli indumenti sarebbe uno stimolo interno e non recepibile dal concorrente, tenendo anche conto del fatto che l'omicidio fu 3 preterintenzionale, per cui MA agì con dolo di percuotere e ledere, non con quello di uccidere la vittima. Per la difesa, MA, piuttosto, avrebbe reagito a sostegno dell'amico IE. 6.2. La difesa evidenzia come nel caso in esame si tratti di una reazione ad una spinta provocatoria, per cui, ai fini della configurazione dell'aggravante contestata, sarebbe stato necessario un approfondito esame sul movente che determinò la prima aggressione. Per la difesa sarebbe insufficiente evidenziare il mero sentimento di vendetta, piuttosto collegabile alla precedente offesa ricevuta. Ebbene, per la difesa, il giudice del rinvio avrebbe dovuto analizzare la dinamica della prima minaccia da parte di LÀ, legata al successivo pestaggio, tenendo anche conto delle modalità di tale minaccia, atteso che LÀ puntò alla gola di IE un coltello cutter. 7. La difesa di IM KO IE ha proposto ricorso per cassazione, lamentando vizio di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento .alla riconosciuta aggravante dei futili motivi. La difesa evidenzia come il giudice di rinvio non si sarebbe adeguato alle indicazioni espresse dalla Corte di cassazione in sede di giudizio rescissorio. Sarebbe mancato, in sede di rinvio, un giudizio positivo relativo alle dichiarazioni confessorie di IE, rese nell'immediatezza dei fatti e avallate dagli astanti, interrogati successivamente. In secondo luogo, per la difesa, il giudice del rinvio non avrebbe considerato il fare minaccioso di LÀ, il quale era stato invitato da IE ad allontanarsi dal bar, ma LÀ prima si allontanò e dopo pochi minuti tornò al bar armato di un coltello, che puntò alla gola di IE. Solo mediante una manovra di disarmo, tutt'altro che agevole, IE era riuscito ad evitare il peggio. Di conseguenza, resterebbe indimostrata la sussistenza della circostanza aggravante dei futili motivi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi presentati nell'interesse degli imputati possono ricevere trattazione unitaria, in quanto attengono alla medesima questione, la sussistenza della circostanza aggravante a ciascuno contestata dei motivi futili, di cui all'art. 61, n. 1, cod. pen., sia sotto il profilo della violazione di legge che del vizio di motivazione. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che la circostanza aggravante dei futili motivi sussiste ove la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che 4 una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo ad un impulso violento (Sez. 5, n. 25940 del 30/06/2020, Rv. 280103-02). Inoltre, l'accertamento della circostanza aggravante dei futili motivi, dovendo svolgersi con metodo bifasico, richiede la duplice verifica del dato oggettivo, costituito dalla sproporzione tra il reato concretamente realizzato e il motivo che lo ha determinato, e del dato soggettivo, costituito dalla possibilità di connotare detta sproporzione quale espressione di un moto interiore assolutamente ingiustificato, tale da configurare lo stimolo esterno come mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale (Sez. 5, n. 45138 del 27/06/2019, Rv. 277641-01). È stato affermato, poi, che la circostanza aggravante dei motivi abietti e futili, pur avendo natura soggettiva, è estensibile al concorrente che, con il proprio volontario contributo, abbia dato adesione alla realizzazione dell'evento, rappresentandosi e condividendo gli sviluppi dell'azione esecutiva posta in essere dall'autore materiale del delitto e, perciò, maturando e facendo propria la particolare intensità del dolo che abbia assistito quest'ultima (Sez. 1, n. 50405 del 10/07/2018, Rv. 274538- 01). 1.2. In applicazione dei richiamati principi di diritto, pienamente condivisibili, deve affermarsi, con riferimento al caso specifico ora in esame, che la sentenza emessa in esito al giudizio di rinvio è immune dai vizi lamentati e che i ricorsi proposti sono infondati. Le doglianze difensive non colgono nel segno, poiché il giudice del rinvio, senza incorrere nei vizi rilevati dalle difese, ha correttamente osservato i principi espressi in sede di giudizio rescissorio dalla Quinta Sezione Penale della Corte di cassazione. Segnatamente, il giudice del rinvio, all'esito di una approfondita indagine, ha ritenuto sproporzionato il rapporto tra il reato concretamente realizzato e la ragione soggettiva che lo aveva determinato, evidenziando così quel giudizio di maggior riprovevolezza dell'agire e di maggior pericolosità degli agenti, tale da confermare la sussistenza dell'aggravante dei futili motivi. In particolare, il giudice del rinvio ha evidenziato la sproporzione esistente tra l'iniziale minaccia perpetrata da LÀ nei confronti di IE e il successivo letale pestaggio, attuato congiuntamente da IE e MA. Peraltro, con congrua e adeguata motivazione, la Corte di assise di appello ha ritenuto il pur intimidatorio gesto di LÀ pienamente neutralizzato, in tutta la sua carica provocatoria, dalla reazione e dal primo pestaggio realizzato da IE, concretizzatosi con modalità spiccatamente violente. D'altra parte, va precisato che il dolo d'impeto non è incompatibile con la circostanza aggravante dei motivi abietti e futili. 1.3. La prospettazione difensiva circa la inestensibilità, nel caso concreto, dell'aggravante dei futili motivi al correo MA, è infondata, poiché il giudice del rinvio ha evidenziato la piena condivisione, da parte del concorrente imputato, 5 Iv delle ragioni dell'aggressione. In particolare, il giudice del rinvio ha notato che • MA aveva ben colto la ragione della frustrazione subita dall'amico, decidendo così di accompagnarlo nella spedizione punitiva da compiere nei confronti di LÀ. 1.4. Il giudice del rinvio ha coerentemente motivato sulla sussistenza dell'aggravante dei futili motivi, seguendo un iter logico giuridico non affetto dai vizi rilevati dalle difese nei motivi di ricorso, che, piuttosto, trasmodano in una richiesta di inammissibile rilettura dei singoli elementi fondanti le argomentazioni fornite in sede di giudizio rescissorio;
tale valutazione non può essere devoluta in sede di giudizio di legittimità, ove il vizio di motivazione è parametrato rispetto ai criteri della logicità e della non contraddittorietà. 2. In conclusione, i ricorsi devono essere rigettati e, conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 14 dicembre 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VALENTINA MANUALI che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi. udito il difensore L'avv. PANCALDI Fabio conclude riportandosi ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. L'avv. CUOZZO Michele conclude associandosi alle conclusioni del codifensore. L'avv. BRUZZESE Fausto conclude si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 1 Num. 23717 Anno 2024 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Data Udienza: 14/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 20 novembre 2019, il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Bologna, in esito a giudizio abbreviato, dichiarava LI MA e IM KO IE colpevoli di omicidio preterintenzionale, commesso, in concorso tra loro, ai danni di CU LÀ, capo "A" della rubrica, delitto aggravato dai futili motivi, di cui all'art. 61, n. 1, cod. pen., e dalla minorata difesa, di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen. Il Giudice, inoltre, condannava KO IE per i reati, ritenuti avvinti dalla continuazione, di detenzione illegale di un proiettile, capo "B", e di porto illegale di un manganello telescopico, capo "C". Ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle predette aggravanti e alla recidiva, computata la diminuente per la scelta del rito il Giudice condannava MA alla pena di otto di reclusione anni per il capo "A" e IE alla pena di nove anni di reclusione per il capo "A" e di otto mesi di arresto ed euro mille di ammenda per i capi "B" e "C". 2. Gli imputati proponevano gravami che venivano rigettati dalla Corte di assise di appello di Bologna con sentenza del 28 ottobre 2020, di conferma della sentenza di primo grado. 3. Gli imputati proponevano ricorsi per cassazione. Con sentenza del 17 giugno 2022, n. 28681/2022, la Quinta Sezione penale della Corte di cassazione annullava la sentenza di appello limitatamente al riconoscimento dell'aggravante dei futili motivi, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Bologna. Per il resto, i ricorsi degli imputati venivano dichiarati inammissibili. 4. Con sentenza del 3 marzo 2023, la Corte di assise di appello di Bologna, pronunciando in esito al giudizio di rinvio, confermava la sentenza di primo grado quanto alla ricorrenza dell'aggravante dei futili motivi contestata a ciascuno degli imputati. Dalle sentenze di merito emerge che il fatto si svolse in due fasi tra di loro distinte. In una prima fase, svoltasi presso un bar, LÀ minacciò IE appoggiandogli un cutter alla gola, ma IE riuscì facilmente a liberarsi e aggredì LÀ colpendolo con pugni, facendolo cadere a terra e assestandogli una sequenza di calci che portavano al sanguinamento di LÀ. IE fu fermato da HA AK e LÀ si allontanò. IE, quindi, si accorse che aveva riportato un graffio al fianco e che i vestiti di marca che indossava erano stati danneggiati durante la colluttazione e riferì quanto accaduto all'amico MA, che 2 prima era stato assente. Nella seconda fase del fatto, IE e MA andarono alla ricerca di LÀ, lo trovarono e lo aggredirono procurandogli varie lesioni in conseguenza delle quali morì nonostante le cure. 5. Le difese degli imputati hanno proposto ricorso per cassazione. 6. La difesa di LI MA ha proposto ricorso per cassazione in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazioni di legge e vizi di motivazione, con riferimento alla riconosciuta sussistenza dell'aggravante dei futili motivi, di cui all'art. 61, n. 1, cod. pen. 6.1. In primo luogo, la difesa afferma che la Corte di cassazione aveva rilevato, nella sentenza di annullamento, che il giudice di appello non aveva chiarito come il gesto di LÀ, che aveva portato un cutter alla gola di IE mentre costui si trovava di spalle, potesse costituire quello stimolo lieve e banale dell'azione criminosa, richiesto dalla giurisprudenza per la configurabilità dell'aggravante dei motivi futili. Il giudice del rinvio, secondo il ricorrente, non avrebbe individuato le ragioni in base alle quali l'atteggiamento di LÀ potesse dirsi completamente o quasi del tutto neutralizzato nella sua portata stimolante. Il giudice del rinvio avrebbe individuato un nuovo e mai rilevato stimolo della condotta, cioè il danno riportato dagli indumenti di marca di IE. Per la difesa, tale causale non sarebbe stata accertata, poiché il fatto che IE mostrò i tagli dei vestiti sarebbe, piuttosto, segno della volontà di far notare la violenza commessa da LÀ in danno dello stesso IE. Quindi, la seconda aggressione sarebbe stata animata dalla violenza dapprima realizzata da LÀ e non dal mero danno subito da IE per i vestiti rovinati. D'altra parte, lo stesso giudice avrebbe indicato un ingestibile stato di collera di IE, che, secondo la difesa, sarebbe stato determinato da un fatto ingiusto altrui. Ad avviso del ricorrente, secondo un giudizio controfattuale, in assenza della condotta di LÀ, la seconda aggressione non sarebbe stata realizzata;
la causale del secondo pestaggio sarebbe stata, quindi, la prima minaccia subita da IE, non affatto banale, considerato che il coltello cutter fu puntato al collo di IE. La Corte di assise di appello non avrebbe individuato alcun elemento che potesse corroborare la causale del comportamento di IE. Con riferimento alla posizione di MA, la difesa sottolinea il fatto che costui arrivò solo successivamente alla prima lite e nota che la circostanza aggravante dei motivi futili, essendo di natura soggettiva, necessiterebbe, ai fini dell'estensione a un concorrente, la prova dell'adesione alla realizzazione dell'evento; per la difesa, il danno agli indumenti sarebbe uno stimolo interno e non recepibile dal concorrente, tenendo anche conto del fatto che l'omicidio fu 3 preterintenzionale, per cui MA agì con dolo di percuotere e ledere, non con quello di uccidere la vittima. Per la difesa, MA, piuttosto, avrebbe reagito a sostegno dell'amico IE. 6.2. La difesa evidenzia come nel caso in esame si tratti di una reazione ad una spinta provocatoria, per cui, ai fini della configurazione dell'aggravante contestata, sarebbe stato necessario un approfondito esame sul movente che determinò la prima aggressione. Per la difesa sarebbe insufficiente evidenziare il mero sentimento di vendetta, piuttosto collegabile alla precedente offesa ricevuta. Ebbene, per la difesa, il giudice del rinvio avrebbe dovuto analizzare la dinamica della prima minaccia da parte di LÀ, legata al successivo pestaggio, tenendo anche conto delle modalità di tale minaccia, atteso che LÀ puntò alla gola di IE un coltello cutter. 7. La difesa di IM KO IE ha proposto ricorso per cassazione, lamentando vizio di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento .alla riconosciuta aggravante dei futili motivi. La difesa evidenzia come il giudice di rinvio non si sarebbe adeguato alle indicazioni espresse dalla Corte di cassazione in sede di giudizio rescissorio. Sarebbe mancato, in sede di rinvio, un giudizio positivo relativo alle dichiarazioni confessorie di IE, rese nell'immediatezza dei fatti e avallate dagli astanti, interrogati successivamente. In secondo luogo, per la difesa, il giudice del rinvio non avrebbe considerato il fare minaccioso di LÀ, il quale era stato invitato da IE ad allontanarsi dal bar, ma LÀ prima si allontanò e dopo pochi minuti tornò al bar armato di un coltello, che puntò alla gola di IE. Solo mediante una manovra di disarmo, tutt'altro che agevole, IE era riuscito ad evitare il peggio. Di conseguenza, resterebbe indimostrata la sussistenza della circostanza aggravante dei futili motivi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi presentati nell'interesse degli imputati possono ricevere trattazione unitaria, in quanto attengono alla medesima questione, la sussistenza della circostanza aggravante a ciascuno contestata dei motivi futili, di cui all'art. 61, n. 1, cod. pen., sia sotto il profilo della violazione di legge che del vizio di motivazione. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che la circostanza aggravante dei futili motivi sussiste ove la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che 4 una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo ad un impulso violento (Sez. 5, n. 25940 del 30/06/2020, Rv. 280103-02). Inoltre, l'accertamento della circostanza aggravante dei futili motivi, dovendo svolgersi con metodo bifasico, richiede la duplice verifica del dato oggettivo, costituito dalla sproporzione tra il reato concretamente realizzato e il motivo che lo ha determinato, e del dato soggettivo, costituito dalla possibilità di connotare detta sproporzione quale espressione di un moto interiore assolutamente ingiustificato, tale da configurare lo stimolo esterno come mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale (Sez. 5, n. 45138 del 27/06/2019, Rv. 277641-01). È stato affermato, poi, che la circostanza aggravante dei motivi abietti e futili, pur avendo natura soggettiva, è estensibile al concorrente che, con il proprio volontario contributo, abbia dato adesione alla realizzazione dell'evento, rappresentandosi e condividendo gli sviluppi dell'azione esecutiva posta in essere dall'autore materiale del delitto e, perciò, maturando e facendo propria la particolare intensità del dolo che abbia assistito quest'ultima (Sez. 1, n. 50405 del 10/07/2018, Rv. 274538- 01). 1.2. In applicazione dei richiamati principi di diritto, pienamente condivisibili, deve affermarsi, con riferimento al caso specifico ora in esame, che la sentenza emessa in esito al giudizio di rinvio è immune dai vizi lamentati e che i ricorsi proposti sono infondati. Le doglianze difensive non colgono nel segno, poiché il giudice del rinvio, senza incorrere nei vizi rilevati dalle difese, ha correttamente osservato i principi espressi in sede di giudizio rescissorio dalla Quinta Sezione Penale della Corte di cassazione. Segnatamente, il giudice del rinvio, all'esito di una approfondita indagine, ha ritenuto sproporzionato il rapporto tra il reato concretamente realizzato e la ragione soggettiva che lo aveva determinato, evidenziando così quel giudizio di maggior riprovevolezza dell'agire e di maggior pericolosità degli agenti, tale da confermare la sussistenza dell'aggravante dei futili motivi. In particolare, il giudice del rinvio ha evidenziato la sproporzione esistente tra l'iniziale minaccia perpetrata da LÀ nei confronti di IE e il successivo letale pestaggio, attuato congiuntamente da IE e MA. Peraltro, con congrua e adeguata motivazione, la Corte di assise di appello ha ritenuto il pur intimidatorio gesto di LÀ pienamente neutralizzato, in tutta la sua carica provocatoria, dalla reazione e dal primo pestaggio realizzato da IE, concretizzatosi con modalità spiccatamente violente. D'altra parte, va precisato che il dolo d'impeto non è incompatibile con la circostanza aggravante dei motivi abietti e futili. 1.3. La prospettazione difensiva circa la inestensibilità, nel caso concreto, dell'aggravante dei futili motivi al correo MA, è infondata, poiché il giudice del rinvio ha evidenziato la piena condivisione, da parte del concorrente imputato, 5 Iv delle ragioni dell'aggressione. In particolare, il giudice del rinvio ha notato che • MA aveva ben colto la ragione della frustrazione subita dall'amico, decidendo così di accompagnarlo nella spedizione punitiva da compiere nei confronti di LÀ. 1.4. Il giudice del rinvio ha coerentemente motivato sulla sussistenza dell'aggravante dei futili motivi, seguendo un iter logico giuridico non affetto dai vizi rilevati dalle difese nei motivi di ricorso, che, piuttosto, trasmodano in una richiesta di inammissibile rilettura dei singoli elementi fondanti le argomentazioni fornite in sede di giudizio rescissorio;
tale valutazione non può essere devoluta in sede di giudizio di legittimità, ove il vizio di motivazione è parametrato rispetto ai criteri della logicità e della non contraddittorietà. 2. In conclusione, i ricorsi devono essere rigettati e, conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 14 dicembre 2023.