TAR Cagliari, sez. I, sentenza 20/04/2026, n. 705
TAR
Ordinanza cautelare 19 maggio 2025
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Sentenza 20 aprile 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti

    Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso, evidenziando il difetto di istruttoria e il travisamento in cui è incorsa l'Amministrazione. Non è stata dimostrata l'urgenza né l'uso pubblico dello stradello, né la sua idoneità a soddisfare esigenze pubbliche. Manca un titolo valido a sorreggere l'affermazione di uso pubblico.

  • Accolto
    Opere contestate non abusive o non ancora realizzate

    Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso, considerando che la recinzione lato mare è provvisoria, il servizio igienico era un rudere e la chiusura dello stradello lato strada era solo prevista nel progetto e non ancora realizzata. La relazione tecnica e il progetto vanno visti in modo combinato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Cagliari, sez. I, sentenza 20/04/2026, n. 705
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
    Numero : 705
    Data del deposito : 20 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo