Ordinanza cautelare 19 maggio 2025
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 20/04/2026, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00705/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00034/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 34 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto dal sig. IA AN BA, sia in proprio che in qualità di legale rappresentante della Blumare di BA IA AN & C. s.a.s., rappresentato e difeso dagli avvocati Alessio Vinci e Laura Demuru, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Alessio Vinci in Cagliari, via Grazia Deledda n. 74;
contro
il Comune di Calasetta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianfranco Trullu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della sig.ra AL BO, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianmarco Tavolacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Cagliari, via Carbonia 22;
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
del sig. ID AR RA, rappresentato e difeso dall'avvocato Sara Merella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
I) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Calasetta n. 2 in data 11.1.2025, notificata al ricorrente in data 12.1.2025, avente ad oggetto “ Ordinanza ex artt. 823, 825 c.c.; 378 legge 20.03.1865, n. 2248 all. F – autotutela possessoria demanio stradale avverso spossessamento arbitrario di accesso pubblico a Spiaggia Grande ”;
- di ogni altro atto presupposto, antecedente e/o consequenziale e/o comunque connesso a quello sopra indicato;
II) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 23.4.2025:
- dell’ordinanza del Sindaco già impugnata con il ricorso introduttivo;
- dell’ordinanza di demolizione n. 8 del 20.2.2025, emessa dal Responsabile del Settore Area Lavori Pubblici e Urbanistica;
- di ogni altro atto presupposto, antecedente e/o consequenziale e/o comunque connesso a quello sopra indicato, ivi inclusi, “ove occorrer possa”, i verbali di sopralluogo della Polizia locale del Comune di Calasetta, prot. 17003 del 18.12.2024 e prot. 312 del 10.1.2025.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Calasetta e di AL BO;
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum del sig. RA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. AR RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. IA AN BA, odierno ricorrente, è proprietario di un immobile costituito da una villa con terreno circostante sito nel comune di Calasetta, Località “Spiaggia Grande”, identificato nel catasto fabbricati al foglio n. 14, mappale n. 199, avente superficie complessiva pari a 1.640 mq e acquistato con atto di compravendita del 18.7.2011, nonché socio accomandatario della società Blumare di BA IA AN & C. s.a.s. (a seguito di acquisto delle relative quote con la propria coniuge, avvenuto con rogito del 5.12.2011), a sua volta proprietaria del terreno attiguo, censito al catasto terreni al mappale n. 1 dello stesso foglio n. 14 e confinante per il lato a est con il suindicato mappale n. 199.
1.1. Espone in fatto il ricorrente:
- che in data 16.4.2024, con riferimento al suindicato mappale n. 1 e, in particolare, a una stradella situata al confine tra i due terreni sopra indicati, che consente di accedere dalla strada alla “Spiaggia Grande”, presentava al Comune di Calasetta comunicazione di inizio lavori per interventi di edilizia libera aventi ad oggetto la “ manutenzione e adeguamento della recinzione nel rispetto dei materiali e delle finiture esistenti e messa a dimora di arbusti di specie autoctone ”, da eseguirsi a cura dell’impresa “Mediterranea S.a.s.” e sotto la direzione degli ingegneri ID AR RA ed AL BO;
- che in data 6.12.2024 gli operai dell’impresa esecutrice, recatisi in cantiere per ultimare i lavori, si avvedevano del fatto che, prima del loro arrivo, ignoti avevano divelto la rete di cantiere, e nella stessa mattina si recava in loco il dott. Claudio Sinzu che, qualificatosi come Comandante della Polizia municipale di Calasetta, dichiarava agli operai ed al titolare dell’impresa di aver divelto personalmente la rete di cantiere in quanto, a suo dire, lo stradello insistente sul mappale 1 era gravato da servitù di uso pubblico;
- che l’impresa, quindi, in data 11.12.2024 sospendeva cautelativamente i lavori e il titolare dell’impresa sporgeva querela nei confronti del dott. Sinzu per danneggiamento e altri reati ravvisabili nel suo operato;
- che l’impresa, dopo aver chiesto informazioni al riguardo al Comune senza ricevere riscontro, in data 13.12.2024 riprendeva i lavori (previa comunicazione della Direzione lavori sul portale SUAPE) e, a completamento della recinzione prevista in progetto e assentita dal Comune, posizionava un cancello all’ingresso lato strada del sentiero de quo ;
- che il Sindaco di Calasetta, con ordinanza n. 2 in data 11.1.2025, ha ordinato “ di rimuovere immediatamente ogni ostacolo al libero transito nell’accesso pedonale alla Spiaggia situato tra i mappali 1 e 199 del foglio 14, in località Spiaggia Grande e ripristinare integralmente lo status quo ante illecitamente modificato ”, sulla base dell’assunto secondo cui sarebbe “ incontestabile l’urgenza e l’interesse pubblico costituito da una via di accesso a pubblica spiaggia, essenziale ed imprescindibile, come via di esodo o soccorso, in caso di emergenza, in un luogo oggetto [di] assembramenti, manifestazioni sportive, per intervenire negli sbarchi di clandestini etc., al fine di intervenire con urgenza ”.
1.2. Avverso tale ordinanza è insorto l’esponente con il ricorso introduttivo, deducendone l’illegittimità sulla base dei seguenti motivi:
I) “ Violazione degli artt. 50 e 54, d.lgs. 267/2000 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per travisamento dei presupposti ”, per inesistenza delle ragioni d’urgenza, considerato che:
- nella fattispecie si può accedere agevolmente alla spiaggia in questione sia da un’altra strada, identificata col mappale n. 1043, regolarmente manutenuta dal Comune, pavimentata ed attrezzata per i disabili e situata ad una distanza di appena 27 metri dallo stradello oggetto dell’ordinanza impugnata, sia dalla strada naturale a nord-est (rispetto alla villa), che dista appena 112 metri dalla via di accesso pavimentata sopra indicata;
- non risulta che: i) nei mesi invernali (tanto più a gennaio) vi siano nella spiaggia in questione “assembramenti”, trattandosi di arenile notoriamente frequentato nei soli mesi estivi; ii) a Calasetta si svolgano e si siano mai svolte manifestazioni sportive in spiaggia (perlomeno in mesi diversi da quelli estivi), né che vi siano in programma manifestazioni sportive nei prossimi mesi; iii) a Calasetta siano mai sbarcati (perlomeno nell’ultimo periodo) clandestini;
II) “ Incompetenza - Violazione degli artt. 823 e 825 c.c. e dell’art. 378 della legge n. 2248/1865, all. F – Violazione dell’art. 107, d.lgs. 267/2000 ”: dall’accertamento dell’insussistenza dei presupposti per l’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente, come dedotto nel precedente motivo, conseguirebbe anche il vizio di incompetenza del Sindaco, in quanto i provvedimenti di autotutela possessoria competono al dirigente del competente servizio;
III) “ Violazione dell’art. 7, l. 241/1990 – Violazione del principio del contraddittorio procedimentale ”: in mancanza delle ragioni di urgenza sarebbe del tutto ingiustificata e illegittima l’omessa comunicazione di avvio del procedimento;
IV) “ Violazione degli artt. 50 e 54, d.lgs. 267/2000 sotto il profilo dell’assenza di “contingibilità” - Violazione dell’art. 27, d.P.R. 380/2001 - Incompetenza ”, in quanto “ quand’anche lo stradello in questione fosse effettivamente destinato ad uso pubblico (e il che è da escludere), al fine di interdire l’intervento edilizio il rimedio avrebbe dovuto consistere nell’annullamento in autotutela del titolo tacitamente formatosi per effetto della presentazione della comunicazione di inizio lavori e della successiva ricevuta, rilasciata dal portale SUAPE del Comune di Calasetta, oppure nella sospensione dei lavori ex art. 27, d.P.R. 380/2001. Provvedimenti che, peraltro, sono di competenza del dirigente o del responsabile dell’ufficio tecnico e non del sindaco ”;
V) “ Violazione degli artt. 21- quinquies e 21- nonies , l. 241/1990 e del principio del contrarius actus – Incompetenza sotto diverso profilo ”, in quanto nella fattispecie il titolo edilizio del ricorrente – ossia la comunicazione di inizio lavori presentata il 16.4.2024 e protocollata il 17.4.2024, a seguito della quale il SUAPE del Comune resistente ha rilasciato ricevuta ai sensi dell’art. 34, comma 2, della l.r. n. 24/2016 – “ è stato sostanzialmente sospeso da un provvedimento di secondo grado che, tuttavia, è stato adottato dal sindaco e, dunque, da un organo diverso rispetto a quello (SUAPE) che, in base al principio del contrarius actus (imprescindibile nell’esercizio del potere di autotutela), avrebbe dovuto adottarlo ”;
VI) “ Violazione dell’art. 42 Cost. - Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità, irragionevolezza, illogicità manifesta e difetto di istruttoria – Carenza di motivazione ”: il sacrificio che il Comune pretende di imporre al ricorrente sarebbe del tutto sproporzionato perché la collettività può già fruire di due comodi accessi alla spiaggia, uno dei quali insiste persino su un mappale messo a disposizione dallo stesso ricorrente e situato a soli 27 metri dallo stradello per cui è causa;
VII) “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 823 e 825 c.c. - Eccesso di potere per travisamento dei presupposti e difetto di istruttoria ”, in quanto “ nel caso di specie, da un lato, il sindaco ha giustificato l’ordinanza sulla base di affermazioni in merito all’esistenza di un “uso pubblico” del tutto apodittiche, che denotano la totale assenza di istruttoria sul punto; dall’altro lato, non solo il Comune non ha in alcun modo assolto all’onere probatorio a suo carico circa l’uso pubblico del passaggio in questione, ma sono configurabili diverse circostanze che lo escludono ” tra cui, in particolare, il fatto che “ lo stradello oggetto del provvedimento impugnato non è mai stato utilizzato dalla collettività uti cives , ma solo dai fruitori del chiosco/bar, finché questo è esistito, e non è neppure l’unica via di accesso alla spiaggia; circostanza, questa, volutamente taciuta dal sindaco nell’ordinanza, in cui non si fa alcuna menzione degli altri due più agevoli accessi ”;
VIII) “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 7, d.lgs. 285/1992 - Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto ”: il richiamo agli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), contenuto nell’ordinanza impugnata, sarebbe erroneo in quanto il sentiero in questione non è pubblico ed inoltre non è classificabile come “strada” ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 285/1992.
1.3. Si è costituito il Comune intimato, il quale, oltre a resistere nel merito, ha eccepito l’improcedibilità del ricorso in conseguenza della sopravvenuta adozione, da parte del Responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di Calasetta, dell’ordinanza n. 8 in data 20.2.2025 “ per demolizione delle opere abusive ex art. 17 DPR 380/01 ”, inerente gli abusi di cui all’impugnata ordinanza sindacale n. 2 dell’11.1.2025.
1.4. Nell’ordinanza n. 8/2025 si premette che “ la pratica è stata presentata ” dall’interessato “ come tipologia di iter quale comunicazione a zero giorni, per interventi di edilizia libera ovvero […] mera manutenzione delle parti compromesse di arella in canne palustri con sostituzione dei pali in cls con pali di legno nel lato Sud-est, confinante con la stessa proprietà, nella restante parte di perimetrazione del lotto confinante con la strada in cui è presente sostanzialmente solo macchia mediterranea è previsto di implementare la vegetazione piantumando essenze autoctone. Infine sul lato mare si prevede di inserire nuovi sostegni in pali di legno e arella e impiantare arbusti ”.
Si rappresenta poi che “ appare evidente la discordanza tra quanto descritto in relazione tecnica [nella pratica presentata dal ricorrente] e quanto contrariamente rappresentato nelle tavole di progetto, difatti nella stessa sul lato sud-est dove insiste uno stradello pedonale, peraltro ben individuabile nell’estratto catastale, quale accesso alla spiaggia dove sarebbe prevista la sostituzione di canne ed elementi in verticale di cls per il quale non viene evidenziato ed indicato nessun intervento. Sul lato fronte mare viene rappresentata la piantumazione di alberature prevedendo la chiusura dello stradello, invece le opere in corso di esecuzione erano posizionamento di paletti zincati e rete frangivento di colore verde. Ancora sul lato strada come facilmente si evince dalla documentazione fotografica e dalla fotosimulazione, si prevede di installare nuove opere attraverso un posizionamento di canne prevedendo anche in questo caso la chiusura dello stradello. La relazione non solo non fa riferimento alla chiusura con impedimento dello stradello alla spiaggia, ma sul lato stradale non prevede neanche il posizionamento di una nuova recinzione, contrariamente nella stessa si afferma che il confine con il lato strada rimarrà lo stesso e che verranno solo implementate alberature ”.
Nell’ordinanza, ancora, oltre alla realizzazione di interventi e opere non previsti nella comunicazione a zero giorni e difformi dalla comunicazione stessa, si contesta che risulta rimossa/demolita una struttura prefabbricata a destinazione servizio igienico e che è presente una nuova recinzione verso lato mare.
Secondo quanto riportato nell’ordinanza, le aree oggetto dei lavori sono ricomprese nel Piano di Fabbricazione vigente in zona “H” di rispetto ecomorfologico dei 150 m. dal mare ed inoltre ricadono: nella perimetrazione generale del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna; nell’ambito della fascia costiera individuata dal Piano Paesaggistico Regionale (PPR), nel territorio costiero compreso in una fascia dei 150 m. dal mare, bene paesaggistico fascia costiera campi dunari e sistemi di spiaggia; in area sottoposta a vincolo paesaggistico di notevole interesse (Decreto Assessorile della Pubblica Istruzione del 6.4.1990); nella fascia di rispetto del limite demaniale di cui all’art. 55 cod.nav., in area ZSC (Zona Speciale di conservazione).
Si ravvisano dunque gli estremi delle violazioni delle norme urbanistiche e dei nulla osta rilasciati dalle competenti autorità, nonché delle norme paesaggistiche, in quanto le opere in questione sarebbero state realizzate in assenza di autorizzazione paesaggistica, ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 nonché del d.P.R. n. 31/2017, della l.r. n. 28/1998 e della l.r. n. 9/2017.
1.5. Il ricorrente, con ricorso per motivi aggiunti notificato anche ai progettisti ing. AL BO e ing. ID AR RA, in quanto cointeressati (venendo in rilievo una asserita discordanza tra gli atti da essi presentati al SUAPE su incarico del ricorrente), ha impugnato la predetta ordinanza n. 8/2025 deducendone l’illegittimità sulla base dei seguenti motivi.
I) “ Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per travisamento dei presupposti – Violazione degli artt. 96 e 109, d.lgs. 81/2008 ”, con riguardo al primo intervento contestato con l’ordinanza impugnata, concernente la recinzione lato mare, eseguita con posizionamento di paletti zincati e rete frangivento di colore verde, che secondo il Comune sarebbe diverso da quello autorizzato (consistente, come visto sopra, nella manutenzione della recinzione esistente, fatta con arella di canna palustre, estremamente degradata, attraverso la sostituzione degli elementi esistenti e compromessi con “ introduzione di nuovi paletti in legno (paletti di eucaliptus) ”).
L’assunto comunale muoverebbe da un presupposto errato, in quanto la recinzione rinvenuta in loco sul lato mare non sarebbe un’opera non autorizzata, ma sarebbe semplicemente la recinzione di cantiere, avente chiaramente natura temporanea (quindi destinata ad essere rimossa al termine dell’intervento) e finalizzata ad evitare ingressi, furti e danneggiamenti ad opera di terzi, nonché a preservare le essenze oggetto di piantumazione dagli effetti negativi del vento, dell’acqua di mare e della sabbia nelle fasi di attecchimento.
II) “ Violazione dell'allegato 1 al d.P.R. 31/2017 - Eccesso di potere per illogicità manifesta, irragionevolezza e contraddittorietà ”, con riguardo alla contestata rimozione/demolizione di “ una struttura prefabbricata a destinazione servizio igienico ”.
L’opera definita “struttura prefabbricata” sarebbe in realtà il rudere di un preesistente bagno al servizio dei fruitori di un preesistente chiosco-bar (chiuso sin dal 2017) sul mappale n. 1 di proprietà
della società del ricorrente.
III) “ Violazione degli artt. 27 e 31, d.P.R. 380/2001, e dell’art. 6, l.r. 23/1985 – Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto ”, con riguardo alla contestata “discordanza” tra relazione tecnica e tavola di progetto relativamente alla chiusura dello stradello lato strada con “posizionamento di canne” che “ si prevede di installare ”.
Si tratterebbe di intervento non ancora eseguito, con conseguente illegittimità per travisamento dell’ordine di ripristino o demolizione.
In ogni caso, come riconosciuto nella stessa ordinanza impugnata, la chiusura dello stradello sarebbe prevista nel progetto: la discordanza risiederebbe soltanto nelle modalità di chiusura perché nello stato di progetto è previsto il posizionamento di canne, mentre nella relazione tecnica sarebbe prevista l’implementazione delle alberature.
IV) “ Violazione e falsa applicazione del Piano di fabbricazione del Comune di Calasetta, del decreto del 16.10.2001 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, del PPR, del Decreto Assessorile della Pubblica Istruzione del 6.04.1990, degli artt. 139-141, d.lgs. 42/2004, dell’art. 55 del codice della navigazione e della normativa a tutela delle Zone Speciali di Conservazione ”, in quanto nessuna delle norme richiamate nell’ordinanza impedirebbe di apporre una rete meramente provvisoria di cantiere per proteggere temporaneamente la piantumazione di essenze arboree, né la demolizione di macerie di un preesistente fabbricato.
V) “ Violazione degli artt. 27 e 31, d.P.R. 380/2001, e 6, l.r. 23/1985 - Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, illogicità manifesta ” con riguardo ai verbali di sopralluogo del 18.12.2024 e del 10.1.2025, nei quali si fa riferimento ad altri interventi che non sono oggetto dell’ordine di demolizione.
1.6. Ha spiegato atto di intervento ad adiuvandum l’ing. RA, instando per l’accoglimento del gravame.
Si è costituita con memoria di stile l’ing. BO.
1.7. Il Comune, con memoria, ha eccepito l’inammissibilità dell’intervento ad adiuvandum , oltre ad insistere per la reiezione del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti.
1.8. All’esito della camera di consiglio del 14 maggio 2025 il Collegio ha respinto l’istanza cautelare con l’ordinanza n. 105 del 19 maggio 2025.
1.9. In vista dell’udienza di discussione le parti, con memorie e repliche, hanno ulteriormente argomentato a sostegno delle rispettive posizioni.
1.10. All’udienza pubblica del 19 novembre 2025 la causa è stata ampiamente discussa ed è stata quindi trattenuta in decisione.
2. In via preliminare, va respinta l’eccezione di improcedibilità del ricorso introduttivo sollevata dal Comune.
Al riguardo, occorre considerare che con l’ordinanza sindacale impugnata con il ricorso introduttivo si ordina al ricorrente di tenere aperto al pubblico lo stradello in questione, mentre con l’ordinanza del Responsabile dell’Ufficio tecnico comunale, impugnata con il ricorso per motivi aggiunti, si ordina la demolizione e il ripristino di opere asseritamente abusive (recinzione lato mare e demolizione di servizio igienico).
I due provvedimenti non sono del tutto sovrapponibili quanto al profilo dell’efficacia, sicché, come dedotto da parte ricorrente, permane l’interesse all’annullamento di entrambe le ordinanze impugnate: di quella sindacale per poter delimitare l’area di cantiere attraverso la chiusura dell’accesso allo stradello che si trova nella sua proprietà, e di quella di demolizione per poter mantenere la recinzione provvisoria lato mare e per non dover ripristinare il preesistente servizio igienico che era in realtà un rudere.
L’eccezione va quindi disattesa.
3. Ancora in via preliminare, va respinta l’eccezione di inammissibilità dell’intervento ad adiuvandum dell’ing. RA.
Posto infatti che, come visto sopra, l’ordinanza di demolizione n. 8/2025 si fonda – tra l’altro - sulla contestazione di una pretesa “ discordanza tra quanto descritto in relazione tecnica e quanto contrariamente rappresentato nelle tavole di progetto ”, è evidente che si mette in discussione la correttezza, la coerenza e la legittimità dell’operato tecnico del progettista, il quale risulta dunque effettivamente titolare di un interesse diverso, ma strettamente collegato a quello del ricorrente volto all’annullamento dei provvedimenti impugnati, che lo legittima alla proposizione dell’intervento.
Tale conclusione si pone in linea con la giurisprudenza, condivisa dal Collegio, secondo cui le condizioni che legittimano la proposizione dell’intervento adesivo nel processo amministrativo sono rappresentate: - dalla alterità dell’interesse vantato rispetto a quello che legittimerebbe alla proposizione del ricorso in via principale, visto che l’intervento è volto a tutelare un interesse diverso, ma collegato, rispetto a quello fatto valere dal ricorrente principale: con la conseguenza che la posizione dell’interessato è meramente accessoria e subordinata rispetto a quella della parte principale; - e dalla configurabilità di un vantaggio derivante, anche in via mediata e indiretta, dall’accoglimento del ricorso principale (Cons. Stato, Sez. VII, 14.1.2025, n. 258).
L’eccezione va dunque disattesa.
4. Passando al merito, il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti sono fondati, per le ragioni che di seguito si espongono nella modalità redazionale semplificata di cui all’art. 74 c.p.a.
4.1. Quanto al ricorso introduttivo, con il quale si impugna l’ordinanza sindacale, è evidente il difetto di istruttoria e il travisamento in cui è incorsa l’Amministrazione.
Da un lato, infatti, il Comune non ha considerato che l’accesso alla spiaggia in questione è già assicurato da due altre stradelle, poste – come visto sopra e comprovato dalla documentazione prodotta in giudizio - nelle vicinanze dello stradello per cui è causa.
Non si vede quale sia, quindi, la necessità, né tantomeno l’urgenza di mantenere “aperto” anche l’accesso oggetto di contesa, il quale peraltro, da quanto emerge dalle foto depositate agli atti, non risulta nemmeno in condizioni adatte al passaggio di persone disabili e di mezzi di soccorso.
D’altra parte, non risulta nemmeno dimostrato, alla luce degli atti di causa, che la predetta stradella per cui è causa sia effettivamente gravata da una servitù di uso pubblico, come preteso dalla difesa comunale.
Nemmeno il documento da ultimo depositato dal Comune (“ Richiesta di permuta con riordino fondiario ”, sub doc. 12 depositato il 6.10.2025) è idoneo a dimostrare che lo stradello de quo è ad uso pubblico, perché nello stesso atto si chiarisce che “ parte della proprietà privata sopramenzionata è ad uso pubblico ” “ per pacifica tolleranza da parte del sottoscritto ” ( id est : il ricorrente). Deve dunque escludersi che nella fattispecie ricorra una ipotesi di c.d. dicatio ad patriam , perché la dicatio ad patriam , quale modo di costituzione di una servitù di uso pubblico, per come delineato dalla giurisprudenza consiste nel comportamento del proprietario che, seppure non intenzionalmente diretto a costituire il diritto di uso pubblico, metta volontariamente, con carattere di continuità (e non di precarietà e tolleranza), un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al correlativo uso, al fine di soddisfare un’esigenza comune ai membri di tale collettività, indipendentemente dai motivi per i quali detto comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità e dallo spirito che lo anima; è, dunque, necessaria una destinazione stabile, incondizionata, univoca e definitiva del proprio bene alle esigenze della collettività indistinta (Consiglio di Stato, Sez. VI, 22.1.2025, n. 462; cfr. altresì Consiglio di Stato, Sez. IV, 22.5.2017, n. 2368; Consiglio di Stato, Sez. V, 19.1.2024, n. 620; Cassazione civile, Sez. I, 11.3.2016, n. 4851; T.A.R. Campania - Salerno, 22.2.2025, n. 351), ciò che non è rinvenibile nella vicenda che occupa.
Per consolidata giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 22.5.2025, n. 4433) l’uso pubblico di una strada può desumersi dalla presenza di tre elementi concorrenti:
“ a) dall’esercizio del passaggio e del transito jure servitutis publicae da parte di una moltitudine indistinta di persone, qualificate dall’appartenenza ad un determinato ambito territoriale. Deve trattarsi, in particolare, di una “collettività indeterminata” (Cons. Stato, sez. V, 8 gennaio 2021, n. 311; Cons. Stato, sez. II, 18 maggio 2020, n. 3158, cit.);
b) dalla concreta “idoneità” della strada a soddisfare, anche per il collegamento con la via pubblica, le esigenze di carattere generale e pubblico;
c) da un “titolo valido” a sorreggere l’affermazione del diritto di uso pubblico. È in altre parole necessario l’intervenuto acquisto, da parte dell’ente locale, della proprietà del suolo relativo per effetto di un contratto, in conseguenza di un procedimento d’esproprio, per effetto di usucapione ventennale accertato con sentenza oppure anche di un atto di disposizione del privato, quale può essere un testamento o l’istituto della dicatio ad patriam (cfr., in questa direzione: Cons. Stato, sez. V, 8 maggio 2024, n. 4131; Cons. Stato, sez. II, 18 maggio 2020, n. 3158, entrambe citate, nonché Cons. Stato, sez. VI, 8 ottobre 2013, n. 4952) ”.
Ebbene, nella fattispecie non ricorre nessuno dei predetti elementi, atteso che:
- non è dimostrato il passaggio da parte di una “collettività indeterminata”, considerata anche la presenza degli altri due accessi sopra ricordati;
- lo stradello in questione, come già visto sopra, non risulta idoneo a soddisfare le esigenze di passaggio della collettività, come emerge dalle foto depositate in giudizio (v. in particolare doc. 22 del ricorrente);
- manca qualsivoglia “titolo” (contratto, espropriazione, usucapione, testamento né- per quanto detto sopra – alcuna dicatio ad patriam ).
Tanto basta a concludere per la fondatezza del ricorso introduttivo, che va pertanto accolto, potendosi ritenere assorbito ogni altro profilo di censura.
4.2. È fondato anche il ricorso per motivi aggiunti, con cui si impugna l’ordinanza di demolizione/ripristino del Responsabile dell’Ufficio tecnico comunale, atteso che:
- i pali e la rete installati sul lato mare risultano apposti provvisoriamente (come dichiarato dal ricorrente), a protezione del cantiere e della strada dall’ingresso di terzi e a salvaguardia degli stessi, per il tempo necessario al completamento del previsto intervento di manutenzione e piantumazione, al termine del quale verranno prontamente rimossi dall’interessato;
- sarebbe illogico imporre il ripristino di un servizio igienico che si trovava ormai già in condizioni assai precarie, tanto che nella stessa ordinanza sindacale gravata con il ricorso introduttivo si afferma che “ su detto stradello era presente anche un servizio igienico, di cui sono visibili le macerie ”, un servizio igienico dunque ormai dismesso, che in passato veniva utilizzato dai clienti del chiosco/bar non più esistente da tempo;
- come già rilevato nella fase cautelare, con riguardo alla recinzione lato strada l’ordinanza fa riferimento ad opere soltanto previste nel progetto (che in ciò si discosterebbe dalla Relazione), ma non ancora realizzate, che come tali non potrebbero giustificare un ordine di demolizione;
- in ogni caso, la Relazione tecnica presentata dal ricorrente e gli elaborati progettuali allegati alla stessa vanno visti in maniera non disgiunta ma combinata, tenuto conto che nella prima si dichiara che gli “ interventi sopra descritti sono meglio identificati negli elaborati allegati, nei quali si è voluto rappresentare fotograficamente lo stato dei luoghi attuale e quello previsto in progetto ” (cfr. doc. 10 del ricorrente), con la conseguenza che la chiusura dello stradello – diversamente da quanto dedotto dalla difesa comunale – deve intendersi prevista nella pratica SUAPE in quanto prevista nella Tavola progettuale (v. Tavola 2, sub doc. 23 del Comune), alla quale – come appena detto - la Relazione tecnica espressamente rimanda.
Anche il ricorso introduttivo, pertanto, va accolto, potendosi ritenere assorbito ogni altro profilo di censura.
4.3. In conclusione, il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti vanno accolti e, per l’effetto, vanno annullate le ordinanze impugnate.
4.4. Le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza, come di norma, nella misura liquidata in dispositivo e a favore del ricorrente, mentre possono essere compensate nei confronti dell’interveniente ad adiuvandum ing. RA e dell’ing. BO, attesa la peculiarità della vicenda nei loro riguardi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione.
Condanna il Comune di Calasetta alla rifusione delle spese del giudizio in favore del ricorrente, liquidandole complessivamente in € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00), oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato, ove versato. Spese compensate nei confronti dei sigg.ri BO e RA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco LL, Presidente
AR RO, Consigliere, Estensore
Gabriele Serra, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR RO | Marco LL |
IL SEGRETARIO