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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/07/2025, n. 1265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1265 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3980/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 5273 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, promosso da:
, nata a [...] il [...] CF: ed ivi elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. Davide Mereu che la rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...], CF: ed ivi Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato, presso lo studio dell'avv. LO Chessa che lo rappresenta e difende per procura speciale,
Resistente
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica
Intervenuto per legge ^^^^^^^^^^^^^^
La causa è rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia l'I.ll.mo Tribunale così disporre: figli rimarranno affidati ad entrambi con collocamento presso la madre;
rimane invariato il tempo di permanenza della figlia presso il padre come stabilito con provvedimento del 16.06.2023; il figlio, tenuto conto dell'età, vedrà il padre quando vorrà la percepirà l'intero assegno unico Pt_1 per i figli ed il nulla dovrà corrispondere a titolo di contributo al mantenimento, avendo CP_1 rinunciato alla quota di assegno unico;
le spese straordinarie saranno sopportate dalle parti in ragione della metà;
l'indennità di frequenza per LO verrà percepita dalla;
Pt_1 spese compensate.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.08.2024, ha domandato la modifica delle disposizioni Parte_1
contenute nel decreto del 16.06.2023, con il quale, su accordo delle parti, i figli minori, avuti dalla relazione condotta more uxorio con odierno resistente, erano stati affidati ad Controparte_1
entrambi i genitori con collocamento di LO ( nato il [...]) presso il padre e di
(nata il [...]) presso la madre e con obbligo dei genitori di provvedere Per_1
direttamente al mantenimento del figlio convivente.
Ha domandato, in particolare, il collocamento del minore LO presso di sé con condanna del padre a corrispondere la somma di € 400,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei minori, oltre al 50% delle spese straordinarie ed all'indennità di frequenza di LO.
costituitosi in giudizio, ha domandato il rigetto della domanda. Controparte_1
Disposta l'audizione del minore LO, che ha confermato la volontà di vivere assieme alla madre, all'udienza del 19.02.2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo, il cui contenuto, conforme agli interessi dei minori, deve essere recepito dal Tribunale.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) affida i figli minori, LO (nato il [...]) e (nata il [...]) ad Per_1 entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
2) rimane invariato il tempo di permanenza della figlia presso il padre come stabilito con provvedimento del 16.06.2023;
3) dispone che il figlio, tenuto conto dell'età, potrà stare con il padre quando vorrà;
4) la percepirà l'intero assegno unico per i figli ed il nulla dovrà corrispondere Pt_1 CP_1
a titolo di contributo al mantenimento, avendo rinunciato alla quota di assegno unico;
le spese straordinarie saranno sopportate dalle parti in ragione della metà; l'indennità di frequenza per LO verrà percepita dalla;
Pt_1
5) dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari nella camera di Consiglio del 15.07.2025.
Il Giudice dott. Chiara Mazzaroppi Il Presidente
dott. Giorgio Latti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 5273 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, promosso da:
, nata a [...] il [...] CF: ed ivi elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. Davide Mereu che la rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...], CF: ed ivi Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato, presso lo studio dell'avv. LO Chessa che lo rappresenta e difende per procura speciale,
Resistente
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica
Intervenuto per legge ^^^^^^^^^^^^^^
La causa è rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia l'I.ll.mo Tribunale così disporre: figli rimarranno affidati ad entrambi con collocamento presso la madre;
rimane invariato il tempo di permanenza della figlia presso il padre come stabilito con provvedimento del 16.06.2023; il figlio, tenuto conto dell'età, vedrà il padre quando vorrà la percepirà l'intero assegno unico Pt_1 per i figli ed il nulla dovrà corrispondere a titolo di contributo al mantenimento, avendo CP_1 rinunciato alla quota di assegno unico;
le spese straordinarie saranno sopportate dalle parti in ragione della metà;
l'indennità di frequenza per LO verrà percepita dalla;
Pt_1 spese compensate.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.08.2024, ha domandato la modifica delle disposizioni Parte_1
contenute nel decreto del 16.06.2023, con il quale, su accordo delle parti, i figli minori, avuti dalla relazione condotta more uxorio con odierno resistente, erano stati affidati ad Controparte_1
entrambi i genitori con collocamento di LO ( nato il [...]) presso il padre e di
(nata il [...]) presso la madre e con obbligo dei genitori di provvedere Per_1
direttamente al mantenimento del figlio convivente.
Ha domandato, in particolare, il collocamento del minore LO presso di sé con condanna del padre a corrispondere la somma di € 400,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei minori, oltre al 50% delle spese straordinarie ed all'indennità di frequenza di LO.
costituitosi in giudizio, ha domandato il rigetto della domanda. Controparte_1
Disposta l'audizione del minore LO, che ha confermato la volontà di vivere assieme alla madre, all'udienza del 19.02.2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo, il cui contenuto, conforme agli interessi dei minori, deve essere recepito dal Tribunale.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) affida i figli minori, LO (nato il [...]) e (nata il [...]) ad Per_1 entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
2) rimane invariato il tempo di permanenza della figlia presso il padre come stabilito con provvedimento del 16.06.2023;
3) dispone che il figlio, tenuto conto dell'età, potrà stare con il padre quando vorrà;
4) la percepirà l'intero assegno unico per i figli ed il nulla dovrà corrispondere Pt_1 CP_1
a titolo di contributo al mantenimento, avendo rinunciato alla quota di assegno unico;
le spese straordinarie saranno sopportate dalle parti in ragione della metà; l'indennità di frequenza per LO verrà percepita dalla;
Pt_1
5) dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari nella camera di Consiglio del 15.07.2025.
Il Giudice dott. Chiara Mazzaroppi Il Presidente
dott. Giorgio Latti