CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VII, sentenza 06/02/2026, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 705/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
BLATTI CARMELO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1098/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina
Difeso da
-Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8608 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 18 gennaio 2025, il Sig. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. 8608 emesso dal Comune di Messina per il recupero della tassa rifiuti (TARI) relativa all'anno d'imposta
2019, per un importo complessivo di € 399,00. A sostegno del gravame, il ricorrente eccepiva l'assenza del presupposto impositivo, deducendo di non essere più proprietario né residente nell'immobile oggetto di tassazione già dal 2018, come comprovato dall'atto di vendita e dal certificato storico di residenza prodotti in atti.
Si costituiva in giudizio il Comune di Messina, rappresentando di aver preso atto delle argomentazioni difensive e di aver provveduto, in data successiva alla notifica del ricorso, all'annullamento d'ufficio dell'atto impugnato. L'Ente resistente depositava il provvedimento di sgravio in autotutela e richiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/92, con compensazione delle spese di lite.
All'udienza odierna la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti, rileva che il Comune di Messina ha proceduto all'annullamento integrale dell'atto impugnato mediante provvedimento di autotutela, depositato in allegato alle controdeduzioni. Nello specifico, il Dirigente del Dipartimento Servizi Tributari ha attestato l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 8608 del 20/09/2024, riconoscendo la fondatezza delle motivazioni addotte dal contribuente nel ricorso.
L'intervenuto annullamento dell'atto impositivo soddisfa pienamente la pretesa del ricorrente, facendo venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 46, comma 3, del D.
Lgs. n. 546/1992, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, stante l'insussistenza di ulteriori ragioni di contrasto tra le parti.
In ordine alle spese di giudizio, non è stata data prova della comunicazione del provvedimento di sgravio al ricorrente prima della notifica del ricorso. Ne consegue che in forza del principio della soccombenza virtuale le spese del giudizio devono essere poste a carico della parte resistente, conformemente a quanto richiesto dal ricorrente all'odierna udienza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina, definitivamente pronunciando:
1. Dichiara cessata la materia del contendere per intervenuto annullamento dell'atto impugnato;
2. Condanna il Comune di Messina a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, liquidate in
€ 250,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Messina, addì 3.2.2026.
Il Giudice Estensore
CA BL
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
BLATTI CARMELO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1098/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina
Difeso da
-Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8608 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 18 gennaio 2025, il Sig. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. 8608 emesso dal Comune di Messina per il recupero della tassa rifiuti (TARI) relativa all'anno d'imposta
2019, per un importo complessivo di € 399,00. A sostegno del gravame, il ricorrente eccepiva l'assenza del presupposto impositivo, deducendo di non essere più proprietario né residente nell'immobile oggetto di tassazione già dal 2018, come comprovato dall'atto di vendita e dal certificato storico di residenza prodotti in atti.
Si costituiva in giudizio il Comune di Messina, rappresentando di aver preso atto delle argomentazioni difensive e di aver provveduto, in data successiva alla notifica del ricorso, all'annullamento d'ufficio dell'atto impugnato. L'Ente resistente depositava il provvedimento di sgravio in autotutela e richiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/92, con compensazione delle spese di lite.
All'udienza odierna la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti, rileva che il Comune di Messina ha proceduto all'annullamento integrale dell'atto impugnato mediante provvedimento di autotutela, depositato in allegato alle controdeduzioni. Nello specifico, il Dirigente del Dipartimento Servizi Tributari ha attestato l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 8608 del 20/09/2024, riconoscendo la fondatezza delle motivazioni addotte dal contribuente nel ricorso.
L'intervenuto annullamento dell'atto impositivo soddisfa pienamente la pretesa del ricorrente, facendo venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 46, comma 3, del D.
Lgs. n. 546/1992, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, stante l'insussistenza di ulteriori ragioni di contrasto tra le parti.
In ordine alle spese di giudizio, non è stata data prova della comunicazione del provvedimento di sgravio al ricorrente prima della notifica del ricorso. Ne consegue che in forza del principio della soccombenza virtuale le spese del giudizio devono essere poste a carico della parte resistente, conformemente a quanto richiesto dal ricorrente all'odierna udienza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina, definitivamente pronunciando:
1. Dichiara cessata la materia del contendere per intervenuto annullamento dell'atto impugnato;
2. Condanna il Comune di Messina a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, liquidate in
€ 250,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Messina, addì 3.2.2026.
Il Giudice Estensore
CA BL