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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 147/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
02/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CA BE NC, Presidente
AN AN, RE
ASSANDRI PIETRO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 494/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Imperia - Via Garessio N. 17 18100 Imperia IM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 185/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado IMPERIA sez. 1
e pubblicata il 02/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL50102009072023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 91/2026 depositato il 04/02/2026 Richieste delle parti:
L'ufficio insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza di primo grado che aveva confermato, salvo rideterminazione numerica, l'avviso di accertamento emesso nei suoi confronti per l'anno d'imposta 2017, con cui l'Agenzia delle Entrate gli aveva imputato, quale socio unico della Società_1 Srl, la totalità degli utili extracontabili accertati in capo alla società.
L'appellante deduce che l'atto sia nullo perché lesivo del diritto di difesa e fondato esclusivamente su presunzioni semplici, sostenendo di non aver avuto alcuna possibilità di conoscere o incidere sulle vicende societarie rilevanti, poiché già dal febbraio 2018 non era più amministratore e non aveva partecipato alla formazione o al deposito del bilancio 2017, redatto anni dopo da terzi.
Afferma inoltre che nessun atto relativo all'accertamento societario gli era stato notificato e che l'Amministrazione si sarebbe limitata ad applicare una presunzione automatica di distribuzione di utili extra- bilancio, senza dimostrare la loro effettiva esistenza né la sua consapevolezza.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate sostenendo la piena legittimità dell'avviso e richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nelle società a ristretta base partecipativa – e a maggior ragione in presenza di socio unico – opera la presunzione semplice che gli utili extracontabili accertati in capo alla società siano stati distribuiti ai soci, salvo rigorosa prova contraria.
L'Ufficio evidenzia che tale prova non è stata fornita, poiché l'appellante, oltre ad essere stato amministratore nell'anno accertato, ha mantenuto la qualità di socio unico fino al 2020 e poteva, in quanto tale, esercitare i diritti informativi previsti dal Codice civile.
Sottolinea inoltre che la cessazione dalla carica gestoria o la mancata sottoscrizione dei documenti contabili non valgono a escludere la presunzione, la quale si fonda non su elementi gestionali, ma sull'assetto societario ristretto, ritenuto sufficiente a rendere probabile la percezione da parte del socio degli utili extracontabili non dichiarati.
All'odierna udienza di discussione è comparso il solo rappresentante dell'Ufficio appellato, mentre nessuno
è comparso per la parte appellante. Si precisa che quest'ultima aveva presentato istanza per procedere con
UA (Udienza a distanza); tuttavia, tale istanza è stata depositata tardivamente in data 23.1.2026, quando era già scaduto il termine di dieci giorni liberi prima dell'udienza (fissata al 2.2.2026), previsto dall'art. 34- bis d.lgs. 546/1992.
Pertanto, l'udienza di trattazione è stata svolta in presenza, secondo le norme di rito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dal contribuente non è fondato. La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili al socio unico, applicata dall'Amministrazione finanziaria, trova pieno fondamento nel consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nelle società di capitali a ristretta base partecipativa – e a maggior ragione in presenza di un unico socio – l'esistenza di utili non dichiarati comporta la presunzione semplice che tali somme siano state attribuite al socio, salva rigorosa prova contraria.
Nel caso di specie, l'appellante non ha fornito elementi idonei a superare tale presunzione, limitandosi a dedurre la propria cessazione dalla carica di amministratore dopo l'anno d'imposta accertato e la mancata conoscenza delle vicende societarie successive. Tali circostanze, tuttavia, non escludono la sua posizione soggettiva di socio unico, né valgono a dimostrare l'estraneità alla gestione o la mancata percezione degli utili extracontabili, essendo egli titolare dei diritti di informazione e controllo previsti dall'ordinamento per la compagine sociale ristretta.
Non assume rilievo nemmeno la mancata notificazione all'appellante degli atti relativi all'accertamento societario, poiché l'atto impugnato trae origine da un accertamento divenuto definitivo nei confronti della società, e l'eventuale irregolarità nella fase societaria non incide sulla validità dell'accertamento emesso nei confronti del socio, giacché i due giudizi restano autonomi.
Parimenti infondata è la censura relativa alla pretesa natura meramente presuntiva dell'accertamento, posto che la ricostruzione del reddito della società – seppur induttiva – costituisce un presupposto sufficiente a fondare la presunzione di distribuzione, la quale non si fonda sui maggiori ricavi accertati, bensì sul dato oggettivo della compagine sociale unipersonale. In assenza di prova rigorosa contraria, che nella specie non è stata offerta, la presunzione deve ritenersi operante.
Ne consegue che la sentenza impugnata, la quale ha correttamente applicato i principi giurisprudenziali in materia e ha rideterminato la pretesa nei limiti derivanti dall'autotutela, deve essere confermata.
L'appello deve pertanto essere rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado liquidate in euro
4500,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
02/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CA BE NC, Presidente
AN AN, RE
ASSANDRI PIETRO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 494/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Imperia - Via Garessio N. 17 18100 Imperia IM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 185/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado IMPERIA sez. 1
e pubblicata il 02/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL50102009072023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 91/2026 depositato il 04/02/2026 Richieste delle parti:
L'ufficio insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza di primo grado che aveva confermato, salvo rideterminazione numerica, l'avviso di accertamento emesso nei suoi confronti per l'anno d'imposta 2017, con cui l'Agenzia delle Entrate gli aveva imputato, quale socio unico della Società_1 Srl, la totalità degli utili extracontabili accertati in capo alla società.
L'appellante deduce che l'atto sia nullo perché lesivo del diritto di difesa e fondato esclusivamente su presunzioni semplici, sostenendo di non aver avuto alcuna possibilità di conoscere o incidere sulle vicende societarie rilevanti, poiché già dal febbraio 2018 non era più amministratore e non aveva partecipato alla formazione o al deposito del bilancio 2017, redatto anni dopo da terzi.
Afferma inoltre che nessun atto relativo all'accertamento societario gli era stato notificato e che l'Amministrazione si sarebbe limitata ad applicare una presunzione automatica di distribuzione di utili extra- bilancio, senza dimostrare la loro effettiva esistenza né la sua consapevolezza.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate sostenendo la piena legittimità dell'avviso e richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nelle società a ristretta base partecipativa – e a maggior ragione in presenza di socio unico – opera la presunzione semplice che gli utili extracontabili accertati in capo alla società siano stati distribuiti ai soci, salvo rigorosa prova contraria.
L'Ufficio evidenzia che tale prova non è stata fornita, poiché l'appellante, oltre ad essere stato amministratore nell'anno accertato, ha mantenuto la qualità di socio unico fino al 2020 e poteva, in quanto tale, esercitare i diritti informativi previsti dal Codice civile.
Sottolinea inoltre che la cessazione dalla carica gestoria o la mancata sottoscrizione dei documenti contabili non valgono a escludere la presunzione, la quale si fonda non su elementi gestionali, ma sull'assetto societario ristretto, ritenuto sufficiente a rendere probabile la percezione da parte del socio degli utili extracontabili non dichiarati.
All'odierna udienza di discussione è comparso il solo rappresentante dell'Ufficio appellato, mentre nessuno
è comparso per la parte appellante. Si precisa che quest'ultima aveva presentato istanza per procedere con
UA (Udienza a distanza); tuttavia, tale istanza è stata depositata tardivamente in data 23.1.2026, quando era già scaduto il termine di dieci giorni liberi prima dell'udienza (fissata al 2.2.2026), previsto dall'art. 34- bis d.lgs. 546/1992.
Pertanto, l'udienza di trattazione è stata svolta in presenza, secondo le norme di rito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dal contribuente non è fondato. La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili al socio unico, applicata dall'Amministrazione finanziaria, trova pieno fondamento nel consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nelle società di capitali a ristretta base partecipativa – e a maggior ragione in presenza di un unico socio – l'esistenza di utili non dichiarati comporta la presunzione semplice che tali somme siano state attribuite al socio, salva rigorosa prova contraria.
Nel caso di specie, l'appellante non ha fornito elementi idonei a superare tale presunzione, limitandosi a dedurre la propria cessazione dalla carica di amministratore dopo l'anno d'imposta accertato e la mancata conoscenza delle vicende societarie successive. Tali circostanze, tuttavia, non escludono la sua posizione soggettiva di socio unico, né valgono a dimostrare l'estraneità alla gestione o la mancata percezione degli utili extracontabili, essendo egli titolare dei diritti di informazione e controllo previsti dall'ordinamento per la compagine sociale ristretta.
Non assume rilievo nemmeno la mancata notificazione all'appellante degli atti relativi all'accertamento societario, poiché l'atto impugnato trae origine da un accertamento divenuto definitivo nei confronti della società, e l'eventuale irregolarità nella fase societaria non incide sulla validità dell'accertamento emesso nei confronti del socio, giacché i due giudizi restano autonomi.
Parimenti infondata è la censura relativa alla pretesa natura meramente presuntiva dell'accertamento, posto che la ricostruzione del reddito della società – seppur induttiva – costituisce un presupposto sufficiente a fondare la presunzione di distribuzione, la quale non si fonda sui maggiori ricavi accertati, bensì sul dato oggettivo della compagine sociale unipersonale. In assenza di prova rigorosa contraria, che nella specie non è stata offerta, la presunzione deve ritenersi operante.
Ne consegue che la sentenza impugnata, la quale ha correttamente applicato i principi giurisprudenziali in materia e ha rideterminato la pretesa nei limiti derivanti dall'autotutela, deve essere confermata.
L'appello deve pertanto essere rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado liquidate in euro
4500,00 oltre accessori di legge.