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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/12/2025, n. 17700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17700 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
X SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico dott. Giuseppe Russo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta nel registro generale per gli affari contenziosi al n. 56336 dell'anno 2022 vertente
tra
(c.f. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via Sabotino n. 45, presso lo studio degli Avv.ti Stefano Pucci e
LO TT che la rappresentano e difendono in forza di procura in atti attrice
e
(c.f. , (c.f. Parte_2 CodiceFiscale_1 Parte_3 [...]
), (c.f. ), C.F._2 Parte_4 CodiceFiscale_3
(c.f. , (c.f. Parte_5 CodiceFiscale_4 Parte_6
, (c.f. , CodiceFiscale_5 Parte_7 CodiceFiscale_6
(c.f. , Parte_8 CodiceFiscale_7 Parte_9
(c.f. , (c.f. CodiceFiscale_8 Parte_10 C.F._9
), (c.f. ,
[...] Parte_11 CodiceFiscale_10 Parte_12
(c.f. ), (c.f. ), CodiceFiscale_11 Parte_13 CodiceFiscale_12
(c.f. , (c.f. Parte_14 CodiceFiscale_13 Parte_15 [...]
, (c.f. , C.F._14 Parte_16 CodiceFiscale_15
(c.f. , (c.f. Parte_17 CodiceFiscale_16 Controparte_1
, (c.f. e CodiceFiscale_17 Controparte_2 CodiceFiscale_18
(c.f. , tutti elettivamente Parte_18 CodiceFiscale_19 domiciliata in Roma alla via Gregorio VII n. 466 presso lo studio dell'Avv. Antonio Ciampi che li rappresenta e difende in forza di procura in atti convenuti
(c.f. – p.iva , in Controparte_3 P.IVA_2 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via Oslavia n. 12, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Badò che la rappresenta e difende in forza di procura in atti convenuta
(c.f. ), residente Controparte_4 CodiceFiscale_20 in Roma alla via Giovanni DR Badoero n. 67, int. 27 convenuto-contumace
Oggetto: contratto di compravendita – integrazione del prezzo per il diritto d'uso di area destinata a parcheggio ai sensi dell'art. 41 sexies della legge n. 1150/1942
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta relative all'udienza cartolare del 15 maggio 2025, le parti costituite hanno così precisato le conclusioni:
per la : Parte_1
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
a) accertare che per effetto degli accertamenti contenuti nelle sentenze definitive dei procedimenti iscritti nel Ruolo Generale del
Tribunale Civile di Roma ai nn. 52425/2012 e 26004/2013, già sopra richiamate, i titolari dei diritti d'uso di parcheggi ivi accertati sono obbligati a versare all'attrice quale Parte_1 successore universale delle loro danti causa
[...]
e le Controparte_5 Controparte_6 integrazioni dei corrispettivi già stabiliti per i rispettivi acquisti delle porzioni ad uso abitativo di cui essi medesimi sono risultati proprietari o comproprietari nell'edificio in Roma, Via
Giovanni DR Badoero 67, specificatamente commisurate ai valori dei posti auto a loro medesimi assegnati, o comunque – in via subordinata – indennizzi per l'arricchimento senza causa commisurati alle diminuzioni patrimoniali e coincidenti con gli stessi valori dei posti auto;
b) per l'effetto condannare:
- la Sig.ra in quanto già proprietaria di un Parte_2 appartamento e successore universale mortis causa – nelle more – nell'appartamento già di proprietà dei Sigg.ri e Parte_19 [...]
, a versare all'attrice l'integrazione del prezzo pari CP_7
a Euro 46.052,62 (quarantaseimilacinquantadue/62), ovvero la diversa, maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi maturati e maturandi dalla data delle acquisizioni a titolo particolare degli appartamenti di sua proprietà;
- le Sigg.re e in solido a Parte_3 Parte_4 versare all'attrice l'integrazione del prezzo pari a Euro 23.026,31
(ventitremilaventisei/31), ovvero la diversa, maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi maturati e maturandi dalla data del loro acquisto;
- i Sigg.ri e in solido a versare Parte_5 Parte_6 all'attrice l'integrazione del prezzo pari a Euro 23.026,31
(ventitremilaventisei/31), ovvero la diversa, maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi maturati e maturandi dalla data del loro acquisto;
- il Sig. a versare all'attrice l'integrazione del prezzo Parte_7 pari a Euro 23.026,31 (ventitremilaventisei/31), ovvero la diversa, maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi maturati e maturandi dalla data del suo acquisto;
- i Sigg.ri ed i Sigg.ri e Parte_8 Parte_9
, rispettivamente quali successori mortis causa del Parte_10
Sig. per la quota di 1/3 ciascuno, a versare Controparte_8 all'attrice in solido - o ciascuno entro i limiti della propria quota della comunione ereditaria - l'integrazione del prezzo pari a Euro
23.026,31 (ventitremilaventisei/31), ovvero la diversa, maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi maturati e maturandi dalla data dell'acquisto del loro de cuius;
- le Sigg.re e in solido a versare Parte_11 Parte_12 all'attrice l'integrazione del prezzo pari a Euro 23.026,31
(ventitremilaventisei/31), ovvero la diversa, maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi maturati e maturandi dalla data del loro acquisto;
- la Sig.ra a versare all'attrice l'integrazione del Parte_13 prezzo pari a Euro 23.026,31 (ventitremilaventisei/31), ovvero la diversa, maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi maturati e maturandi dalla data del suo acquisto;
- le Sigg.re e in solido a versare Parte_14 Parte_15 all'attrice l'integrazione del prezzo pari a Euro 23.026,31
(ventitremilaventisei/31), ovvero la diversa, maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi maturati e maturandi dalla data del loro acquisto;
- la Sig.ra versare all'attrice l'integrazione del Parte_16 prezzo pari a Euro 23.026,31 (ventitremilaventisei/31), ovvero la diversa, maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi maturati e maturandi dalla data del suo acquisto;
- il Sig. a versare all'attrice l'integrazione del Parte_17 prezzo pari a Euro 23.026,31 (ventitremilaventisei/31), ovvero la diversa, maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi maturati e maturandi dalla data del suo acquisto;
- la Sig.ra ed il Sig. a versare in Controparte_1 Controparte_2 solido all'attrice l'integrazione del prezzo pari a Euro 23.026,31
(ventitremilaventisei/31), ovvero la diversa, maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi maturati e maturandi dalla data dell'acquisizione dell'appartamento oggetto dei loro rispettivi diritti reali;
- la Sig.ra quale successore universale mortis causa Parte_18 del Sig. a versare all'attrice l'integrazione Parte_20 del prezzo pari a Euro 23.026,31 (ventitremilaventisei/31), ovvero la diversa, maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi maturati e maturandi dalla data dell'acquisto in capo al suo de cuius;
- il Sig. a versare all'attrice Controparte_4
l'integrazione del prezzo pari a Euro 23.026,31
(ventitremilaventisei/31), ovvero la diversa, maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi maturati e maturandi dalla data del suo acquisto;
- la società consortile in persona del suo Controparte_9 legale rappresentante pro tempore, a versare all'attrice
l'integrazione del prezzo pari a Euro 23.026,31
(ventitremilaventisei/31), ovvero la diversa, maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi maturati e maturandi dalla data del suo acquisto;
c) respingere tutte le eccezioni ed istanze avanzate dai convenuti
e le domande riconvenzionali proposte dalla convenuta CP_10
;
[...]
d) condannare in via accessoria gli odierni convenuti, in solido o ciascuno per quanto di propria competenza, a rifondere integralmente alla attrice le spese, le competenze e gli onorari del presente giudizio.”
per Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8
Parte_9 Parte_10 Parte_11 Pt_12
,
[...] Parte_13 Parte_14 Parte_15 Pt_16
, , , ,
[...] Parte_17 Controparte_1 Controparte_2 Pt_18
:
[...]
“Voglia il Tribunale adito
In via preliminare e pregiudiziale: 1) attesa la causa petendi formulata da dichiarare Parte_1 il difetto di legittimazione passiva delle Sig.re e Parte_13 [...]
per i motivi indicati sub 5 della memoria di costituzione Pt_2 rigettando quindi ogni richiesta nei loro confronti e condannare
l'attrice alle spese di lite;
2) dichiarare il difetto di legittimazione attiva della Pt_1
per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, dichiarare
[...] inammissibile la domanda attorea;
In via preliminare e nel merito:
Nella denegata ipotesi di rigetto delle eccezioni preliminari e pregiudiziali, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto alla integrazione del corrispettivo preteso dalla e Pt_1 conseguentemente rigettare la domanda formulata dall'attrice;
In via principale, nel merito: rigettare la domanda formulata dall'attrice in quanto infondata, in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa e, in accoglimento di tutte le eccezioni e difese di tutti i convenuti nel presente giudizio, dichiarando in ogni caso priva di valore probatorio la documentazione prodotta da e, comunque, la Pt_1 domanda sfornita di prova.
In via subordinata e nel merito: nella denegata ipotesi di rigetto delle eccezioni preliminari, pregiudiziali, accertare e dichiarare, nel merito, la compensazione tra il lucro derivante ai costruttori per la commercializzazione illegittima compiuta dell'autorimessa ed il credito vantato per riequilibrio del sinallagma.
In ogni caso, con condanna dell'attore alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio”.
per : Controparte_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
• nel merito, respingere ogni avversa domanda nei propri confronti in quanto inammissibile, improponibile e, comunque, destituita di ogni fondamento in fatto ed in diritto;
• in accoglimento della formulata domanda riconvenzionale, subordinata e condizionata, solo in caso di accoglimento della domanda dell'attrice, condannare, la C.F./P.IVA.: Parte_1
, con sede legale in Milano, Via Valtellina, n. 15717, P.IVA_1 in persona del legale rappresentate pro tempore, al risarcimento del danno ex art. 872, 2° comma c.c., nella misura di Euro 25.000,00
(venticinquemila/00), oltre interessi e rivalutazione dalla data di sottoscrizione dell'atto di compravendita del 28.1.2005 sino al dì del dovuto, ovvero la maggiore o minore somma meglio determinanda dal Tribunale, anche secondo equità;
• ulteriormente, condannare l'attrice per Parte_1 responsabilità ex art. 96 c.p.c., anche, ai sensi e per gli effetti di cui al 3° comma della richiamata norma;
• Con vittoria di spese, anche generali ed onorari”.
FATTO E DIRITTO
1. La ha citato in giudizio davanti al Tribunale di Parte_1
Roma la società e i sigg.ri Controparte_3 Parte_2
Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
, Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, , , , Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13 Pt_14
,
[...] Parte_15 Parte_16 Parte_17 [...]
, , e CP_1 Controparte_2 Parte_18 Controparte_4
esponendo che:
[...]
- con atto notificato il 17 agosto 2012 i Sigg.ri e Parte_19
e Parte_3 Parte_2 Parte_5 Parte_6
, , e , Parte_7 Controparte_8 Parte_12 Parte_11
e - deducendo di essere Parte_13 Parte_14 Parte_15 proprietari di singole unità immobiliari ad uso abitativo comprese nell'edificio sito in Roma alla via Giovanni DR Badoero n. 67, in forza di distinti atti di compravendita stipulati talvolta direttamente con l' Controparte_5 originaria proprietaria dell'intero edificio o con la
[...]
(succeduta a quest'ultima per effetto di Controparte_6 scissione), talaltra con aventi causa a titolo particolare dalle citate società - avevano promosso un giudizio, iscritto nel Ruolo
Generale del Tribunale Civile di Roma al n. 52425/2012, nei confronti della e della CP_11 Controparte_12
per rivendicare il diritto reale d'uso sul locale
[...] destinato ad autorimessa sito al piano secondo interrato dello stesso edificio, avente accesso da Via Caffaro n. 141, distinta nel Catasto
Fabbricati del Comune di Roma al foglio 823, particella 226, subalterno 9 in forza dell'atto d'obbligo stipulato il 17.02.1972,
a rogito del Notaio di Roma, Rep. 17344, per effetto del Per_1 quale la Immobiliare Maniero S.a.s., allora proprietaria dell'intero fabbricato, si era obbligata “a destinarla permanentemente a parcheggio”;
- secondo gli attori del citato procedimento n. 52425/2012 il vantato diritto d'uso sarebbe stato illegittimamente disconosciuto dapprima dall' ed in Controparte_5 seguito dalla la quale, dopo aver Controparte_6 proseguito nella vendita frazionata di ulteriori unità immobiliari ubicate nello stabile, e comunque prima di fondersi per incorporazione nella aveva sottoscritto un Controparte_13 aumento di capitale della (che successivamente Controparte_14 si era fusa per incorporazione nella Controparte_15 che, a sua volta, si era poi fusa per incorporazione nella CP_11
), conferendole la titolarità del ramo di azienda costituito
[...] dal proprio patrimonio immobiliare, inclusivo della proprietà dell'autorimessa de qua;
- nello stesso procedimento n. 52425/2012 erano intervenuti autonomamente i Sigg.ri Parte_16 Parte_17 [...]
, ed i quali, CP_1 Controparte_2 Parte_20 vantandosi proprietari in via esclusiva di altre unità immobiliari del medesimo edificio avente accesso principale da Via G. DR
Badoero 67 in Roma, avevano del pari rivendicato il diritto d'uso dell'autorimessa;
- il procedimento de quo si era concluso con la sentenza n. 5238 pubblicata in data 16 marzo 2017 e divenuta cosa giudicata, con cui il Giudice adito aveva accertato e dichiarato la titolarità del rivendicato diritto d'uso in capo a tutti i sopra citati attori ed intervenuti, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 41 sexies L.
1150/42, e recependo la ripartizione prospettata dall'Arch.
, quale CTU incaricato in corso di causa, aveva attribuito Pt_21
a tali effetti in uso ai singoli condomini attori ed intervenuti l'utilizzo di tanti posti auto (13) quanti erano gli appartamenti di cui essi erano proprietari o comproprietari in via esclusiva;
- con separato atto di citazione notificato in data 10 aprile 2013, la e l' CP_11 Controparte_12
erano state evocate nel diverso ed autonomo giudizio iscritto
[...] nel Ruolo Generale del Tribunale Civile di Roma con il n. 26004/2013 da un altro condomino, il quale, Controparte_4 affermandosi proprietario esclusivo di altre porzioni del medesimo edificio, aveva a sua volta rivendicato il diritto d'uso dell'autorimessa;
- nello stesso procedimento era intervenuta autonomamente la quale condomina del medesimo edificio, Controparte_3 proponendo identiche deduzioni ed istanze;
- il procedimento N.R.G. 26004/2013 si era concluso definitivamente con la sentenza n. 16834, pubblicata in data 11 settembre 2017 e divenuta cosa giudicata, che sostanzialmente aveva accertato la titolarità del controverso diritto d'uso in capo all'attore ed alla terza intervenuta e recependo la ripartizione prospettata dal CTU nominato nel corso del procedimento (sempre nella persona dell'arch. ), aveva attribuito in uso al Pt_21 Pt_22 attore ed alla terza intervenuta l'utilizzo di tanti posti auto (2) quanti erano gli appartamenti di cui essi erano proprietari dislocati nello stesso comparto 1 in cui erano ubicati i posti auto già assegnati in uso ai condomini attori ed intervenuti nel procedimento
N.R.G. 52425/2012;
- successivamente il quadro delle situazioni giuridiche accertate dalle richiamate sentenze nn. 5238/2017 e 16834/2017 del Tribunale
Civile di Roma era parzialmente mutato per effetto delle successioni mortis causa di alcune persone fisiche e segnatamente: in data 10 luglio 2019 e in data 17 settembre 2019 erano deceduti rispettivamente i coniugi Sigg.ri e Controparte_7 [...]
(già attori del procedimento N.R.G. 52425/2012) ai quali era Pt_19 succeduta a titolo universale ex lege la figlia Sig.ra Parte_2 già precedentemente proprietaria di un'altra unità immobiliare ad uso abitativo nello stesso Condominio;
in data 12 febbraio 2019 era deceduto il Sig. (già attore del procedimento Controparte_8
N.R.G. 52425/2012), al quale erano succeduti a titolo universale ex lege la coniuge sig.ra ed i figli Sigg.ri Parte_8
e ; in data 15 ottobre 2016 era Parte_10 Parte_9 deceduto il Sig. (già intervenuto nel Parte_20 procedimento N.R.G. 52425/2012), al quale era succeduta a titolo universale la coniuge Sig.ra Parte_18
Sul presupposto per cui, secondo la consolidata giurisprudenza in tema, non possa intendersi compreso nel prezzo pattuito per la vendita della sola unità immobiliare ad uso abitativo, anche il prezzo del posto auto, la affermandosi successore a Parte_1 titolo universale dell' Controparte_5
e della , ha chiesto di accertare il diritto Controparte_6 all'integrazione dei corrispettivi originariamente pattuiti per i rispettivi acquisti delle porzioni ad uso abitativo di cui gli odierni convenuti sono risultati proprietari o comproprietari nell'edificio in Roma, Via Giovanni DR Badoero 67.
Sulla base di una perizia estimativa allegata all'atto di citazione l'attrice ha quantificato in Euro 23.026,31 il valore di ciascuno dei posti auto assegnati in uso ed ha quindi chiesto la condanna dei convenuti al pagamento - a titolo di integrazione del prezzo o in subordine a titolo di indennizzo per arricchimento senza causa – della somma di Euro 23.026,31 (o della diversa somma ritenuta di giustizia) per ciascun posto auto assegnato oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi maturati e maturandi dalla data di ciascun acquisto.
2. Con comparsa depositata in data 13 gennaio 2023 si è costituita in giudizio la la quale ha contestato la Controparte_3 domanda proposta dall'attrice. La società convenuta, assumendo che la domanda di integrazione del prezzo di vendita doveva essere esercitata dal solo “originario venditore/costruttore” e nei confronti del solo “primo acquirente”, ha eccepito: il difetto di legittimazione attiva della Pt_1
, che non era il costruttore e venditore originario, indicato
[...] dalla stessa parte attrice nella società Maniero s.a.s., la quale, per stessa ammissione di controparte, aveva provveduto nell'anno
1972 a vendere l'intero fabbricato per cui è causa, compresa l'autorimessa, all' ; il Controparte_5 difetto di legittimazione passiva della , la Controparte_3 quale non era il primo acquirente dell'unità immobiliare oggetto di causa, avendolo acquistato da altro soggetto, nella specie, la
Parte_23
Nel merito la convenuta ha contestato la quantificazione del presunto prezzo da doversi integrare in quanto unilateralmente determinato dall'attrice sulla base di una perizia di parte priva di valore probatorio.
La ha inoltre eccepito l'inammissibilità Controparte_3
e l'infondatezza dell'avversa domanda subordinata di ingiustificato arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.
La società convenuta ha quindi chiesto il rigetto della domanda avversaria e, a sua volta, ha proposto domanda riconvenzionale chiedendo la condanna della al risarcimento del danno Parte_1 ex art. 872, 2° comma c.c. - quantificato in Euro 25.000,00 - per il mancato utilizzo dell'area di parcheggio di cui aveva diritto all'uso, sin dalla data di acquisto dell'immobile del 28.1.2005 nonché al risarcimento per responsabilità ex art. 96 c.p.c., anche, ai sensi e per gli effetti di cui al 3° comma della richiamata norma.
3. Con separata memoria difensiva depositata in data 6 febbraio
2023 si sono costituiti in giudizio anche i sigg.ri Parte_2
Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
, Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, , , , Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13 Pt_14
,
[...] Parte_15 Parte_16 Parte_17 [...]
, e . CP_1 Controparte_2 Parte_18 I suddetti convenuti oltre a contestare l'infondatezza della pretesa avanzata dall'attrice di integrazione del prezzo hanno eccepito: la prescrizione del diritto alla integrazione del corrispettivo, sostenendo che tale diritto poteva essere azionato sin dalla conclusione di ciascuna vendita e che, di conseguenza, il termine decennale era ormai maturato;
l'inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c., della e dei suoi danti causa Parte_1 all'obbligazione di consegnare gli spazi destinati per legge all'esercizio del parcheggio;
il difetto di titolo e di legittimazione di nel pretendere la integrazione del Parte_1 prezzo con riferimento a contratti di compravendita stipulati con soggetti diversi dalla società attrice;
il difetto di legittimazione passiva di alcuni convenuti e segnatamente di Parte_2 limitatamente all'appartamento acquistato personalmente dai Sig.ri e per atto del Notaio di Parte_24 Parte_25 Per_2
Roma del 27.6.2007 e di relativamente all'appartamento Parte_13 acquistato da e , per atto del Notaio CP_16 CP_17 [...]
di Roma del 19.3.2003; l'erroneità e l'inattendibilità Per_3 della "perizia estimativa" prodotta dall'attrice in ordine alla quantificazione dell'integrazione del prezzo;
la compensazione tra il lucro derivante ai costruttori per la commercializzazione illegittima delle aree vincolate a parcheggio compiuta sino al rilascio delle aree vincolate e il credito vantato per riequilibrio del sinallagma.
4. , pur ritualmente citato, non si Controparte_4
è costituito ed è stato dichiarato contumace.
5. Concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis) la causa è stata istruita in via documentale senza l'ammissione della prova testimoniale richiesta dalla E' stata inoltre disposta ed espletata Controparte_3 una consulenza tecnica d'ufficio finalizzata a determinare il valore del diritto d'uso dei posti auto assegnati ai convenuti diretti acquirenti dall' o Controparte_5 dalla Controparte_6 All'udienza del 15 maggio 2025, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti riportate in epigrafe rassegnate mediante il deposito di note scritte, la causa
è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per le repliche ex art. 190 c.p.c.
********
6. Preliminarmente si deve rilevare che i convenuti Sigg.ri
[...]
, Pt_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
,
[...] Parte_10 Parte_11 Parte_12 [...]
, Pt_13 Parte_14 Parte_15 Parte_16 Pt_17
, e si sono
[...] Controparte_1 Controparte_2 Parte_18 costituti tardivamente oltre il termine stabilito dall'art. 166
c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis) incorrendo così nelle decadenze previste dall'art. 167 c.p.c. anche per le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.
7. Venendo al merito le domande proposte dalla sono Parte_1 parzialmente fondate e devono essere accolte nei limiti di seguito precisati.
E' stato definitivamente accertato, con sentenze passate in giudicato, che gli odierni convenuti, quali acquirenti (o successori mortis causa di acquirenti) di unità immobiliari ad uso abitativo comprese nell'edificio sito in Roma alla via Giovanni DR Badoero
n. 67, sono titolari – in forza dell'art. 41 sexies della legge n.
1150/42 e dell'impegno che l'originario costruttore si era assunto con l'atto d'obbligo del 17.02.1972 - di un diritto reale d'uso a parcheggio, con ogni facoltà connessa, sul locale destinato ad autorimessa sito al piano secondo interrato del medesimo edificio, avente accesso da Via Caffaro n. 141 e distinta nel Catasto
Fabbricati del Comune di Roma al foglio 823, particella 226, subalterno 9.
Tale accertamento si rinviene nelle due sentenze del Tribunale di
Roma prodotte in copia da parte attrice. In particolare la sentenza n. 5238 pubblicata in data 16 marzo 2017 (all. 10) ha accertato il diritto d'uso dell'area destinata ad autorimessa in capo ai condomini e (successivamente deceduti Parte_19 Controparte_7 lasciando quale erede la figlia ), e Parte_2 Parte_3 [...]
, (in proprio), e Parte_4 Parte_2 Parte_5 [...]
, (successivamente Parte_6 Parte_7 Controparte_8 deceduto lasciando quali eredi la LI e i figli Parte_8
e , e Parte_9 Parte_10 Parte_12 [...]
, e Pt_11 Parte_13 Parte_14 Parte_15 Pt_16
, e
[...] Parte_17 Controparte_1 Controparte_2
(successivamente deceduto lasciando quale erede Parte_20 la LI . La sentenza n. 16834 pubblicata in data 11 Parte_18 settembre 2017 (all. 13) ha riconosciuto analogo diritto d'uso a parcheggio anche in favore dei condomini Controparte_4
e
[...] Controparte_3
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte con riguardo all'attuazione del vincolo di destinazione a parcheggio degli appositi spazi delle nuove costruzioni, in favore dei proprietari delle unità abitative site nei fabbricati, qualora il diritto di uso del parcheggio operi in forza di legge, in contrasto con la volontà e la dichiarazione contrattuale (come nel caso di specie), il relativo prezzo non può intendersi compreso in quello pattuito e pagato per la vendita dell'unità immobiliare, dato che questo non può intendersi riferito anche al diritto volontariamente non trasmesso;
ne deriva che il giudice, pronunziando il trasferimento dell'indicato diritto d'uso, deve anche pronunziare il riconoscimento del diritto del venditore al relativo compenso (nella misura da concordarsi tra le parti o, comunque, da determinarsi giudizialmente mediante apposita stima), in quanto all'operata integrazione dell'oggetto di una delle prestazioni contrattualmente dovute deve corrispondere la coerente integrazione dell'oggetto della controprestazione per ripristinare l'equilibrio del sinallagma funzionale del contratto, altrimenti inficiato (cfr. tra le tante Cass. S.U. 05/11/1996 n. 9631, Cass. 01/08/2001 n. 10459 e
Cass. 07/06/2002 n. 8262). La stessa Corte di Cassazione ha poi precisato che il diritto all'integrazione del prezzo, che ha la funzione di riequilibrare il sinallagma funzionale del contratto, spetta al venditore originario ma non al terzo eventuale successivo acquirente dell'area scoperta, che è estraneo al contratto intercorso tra venditori ed acquirenti
(ex multis Cass. 9/09/2003 n. 13143 e Cass. 06/09/2007 n. 18691).
Ai fini della corretta applicazione del disposto imperativo dell'art. 41 sexies L. 1150/1942 “il venditore originario” va individuato nel soggetto che, risultando proprietario dell'intero edificio, ne abbia disposto la dismissione frazionata per il tramite di atti potenzialmente lesivi dei diritti di utilizzo dei posti auto.
Quindi, nel caso in cui il costruttore dell'intero edificio abbia alienato in blocco il fabbricato ad un unico acquirente che abbia poi proceduto alla vendita frazionata delle singole unità immobiliari separatamente dalle aree destinate a parcheggio, il diritto all'integrazione del prezzo deve essere riconosciuto non già all'originario costruttore, ma al suo avente causa quale primo autore delle vendite frazionate.
Nel caso di specie per quanto documentato dall'attrice (all. 2)
l'Immobiliare Maniero s.a.s., originario costruttore dell'intero edificio sito in Roma alla via Giovanni DR Badoero n. 67, lo ha veduto in blocco all' , Controparte_5 che successivamente ha proceduto alla dismissione frazionata dell'edificio separatamente dalle aree destinate a parcheggio in violazione di quanto disposto dall'art. 41 sexies L. 1150/1942.
Pertanto, contrariamente a quanto eccepito dalla CP_3
il soggetto legittimato a chiedere l'integrazione del
[...] prezzo non è il costruttore originario, bensì l'
[...]
quale soggetto che per primo ha proceduto Controparte_5 alle vendite frazionate.
Ora, risulta documentato che con atto a rogito del Notaio Dott. in Roma stipulato in data 20.10.1998 (doc. 3 Persona_4 del fascicolo di parte attrice) l' Controparte_5 si era scissa parzialmente nella
[...] [...]
che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2506 Controparte_6 ss. c.c., era subentrata, quale beneficiaria, nel complesso immobiliare aziendale scisso, già di proprietà dell'
[...] ed aveva giocoforza acquisito Controparte_5 la piena titolarità di tutti gli inerenti rapporti attivi e passivi, ragioni e/o azioni, ove era ricompreso evidentemente anche il diritto all'integrazione del prezzo, già potenzialmente spettante all' quale originaria Controparte_5 parte venditrice, sia pure in termini di credito futuro eventuale
(la cui esistenza ed esigibilità era subordinata all'effettivo riconoscimento del diritto reale d'uso in favore degli acquirenti le singole unità immobiliari, come poi accaduto).
E' poi provato, sempre per tabulas, che con atto a rogito del
Notaio Dott. in Milano in data 5 dicembre 2000 Persona_5
(doc. 4 del fascicolo di parte attrice) la Controparte_6 era stata incorporata nella la quale aveva Controparte_13 conseguentemente assunto tutti i diritti ed obblighi e proseguito in tutti i rapporti della anteriori alla Controparte_6 fusione – inclusi quelli già derivati alla medesima società fusa dalla scissione parziale dell' Controparte_5
- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2504 bis c.c.
[...] ciò anche in ragione del chiaro ed inequivocabile disposto letterale dell'articolo 4 dello stesso atto di fusione.
Con successiva delibera assunta dall'assemblea straordinaria in data 19 febbraio 2001, verbalizzata con atto a rogito del notaio
Dott. in Milano (doc. 5 del fascicolo di parte Persona_5 attrice) la aveva mutato la propria Controparte_13 denominazione in “ . Controparte_18
Da ultimo con delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 luglio 2010, raccolta nell'atto a rogito del Notaio Persona_6 di Milano è stato disposto il mutamento della denominazione della società attrice da “ in “ Controparte_18 Pt_1
”, poi confermato con la corrispondente iscrizione nel
[...]
Registro delle Imprese di Milano eseguita il 26 ottobre 2010 con il
Prot. n. 333742/2010 (cfr. pagg. 345 e 346 della visura camerale storica della : doc. 6 del fascicolo di parte attrice). Parte_1 Deve dunque ritenersi dimostrato che la quale Parte_1 successore a titolo universale della a Controparte_6 sua volta successore a titolo universale dell'
[...]
è legittimata a rivendicare Controparte_5
l'integrazione del prezzo relativo al diritto d'uso dell'area di parcheggio riconosciuto in favore degli acquirenti diretti (e dei successori a titolo universale di acquirenti diretti) dall'
[...]
o dalla Controparte_5 Controparte_6
[...]
La stessa legittimazione non può essere estesa nei confronti di coloro che hanno acquistato altre unità immobiliari dagli aventi causa a titolo particolare dall' Controparte_5
o dalla L'attrice
[...] Controparte_6 non ha, infatti, alcun diritto a chiedere l'integrazione del prezzo relativo a contratti di compravendita rispetto ai quali essa e le sue danti causa sono del tutto estranee.
Va quindi esclusa la legittimazione passiva (intesa in senso sostanziale) dei seguenti convenuti che non hanno acquistato le rispettive unità immobiliari direttamente dall'
[...]
o dalla , ma da Controparte_5 Controparte_6 successivi aventi causa di queste ultime: la CP_3 [...]
, la quale ha acquistato la propria unità abitativa dalla CP_3 con atto notarile dell'8 gennaio 2005 Parte_23
(cfr. doc. 1 della convenuta;
Controparte_3 [...]
, la quale (oltre all'appartamento ereditato dai genitori) ha Pt_2 acquistato altra unità immobiliare dai Sig.ri e Parte_24
con atto notarile del 27/6/2007 (cfr. doc. 19A del Parte_25 fascicolo di parte attrice); , la quale ha acquistato la Parte_13 propria unità immobiliare da e , con atto CP_16 CP_17 notarile del 19/3/2003 (cfr. doc. 21A del fascicolo di parte attrice).
Le altre difese svolte dai convenuti non sono idonee a paralizzare le ragioni creditorie vantate dalla Parte_1
Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dai Sigg.ri
[...]
, Pt_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
,
[...] Parte_10 Parte_11 Parte_12 [...]
, Pt_13 Parte_14 Parte_15 Parte_16 Pt_17
, e si deve
[...] Controparte_1 Controparte_2 Parte_18 ribadire l'inammissibilità di siffatta eccezione in senso stretto per effetto della costituzione tardiva dei suddetti convenuti e della conseguente decadenza maturata ai sensi degli artt. 166 e 167 c.p.c.
In ogni caso l'eccezione è infondata anche nel merito.
In proposito è bene premettere che, secondo quanto statuito dalla
Corte di Cassazione e condiviso da questo Tribunale, “con riguardo all'attuazione del vincolo di destinazione a parcheggio degli appositi spazi delle nuove costruzioni in favore dei proprietari delle unità abitative site nei fabbricati, operante in forza della
Legge 1967 n. 765, il diritto del costruttore-venditore ad esigere il maggior compenso per il diritto d'uso dell'area di parcheggio può essere esercitato solo in presenza della domanda dell'avente diritto all'esecuzione della prestazione di cui tratta. Ne consegue che, sino al momento in cui non venga richiesta, ad opera dell'acquirente del singolo appartamento, l'attribuzione dell'uso dell'area di parcheggio, non decorre il termine di prescrizione relativo al predetto diritto del venditore” (così Cass. 4/2/2000 n. 1248).
Pertanto, il termine ordinario di prescrizione decennale non può essere fatto decorrere dalle date di stipulazione delle singole compravendite immobiliari, come infondatamente sostenuto dai convenuti, bensì dalle domande giudiziali con cui questi ultimi hanno chiesto l'attribuzione dell'uso dell'area di parcheggio e, quindi, per i Sigg.ri , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4
Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
Parte_9 Parte_10 Parte_11 Pt_12
,
[...] Parte_13 Parte_14 Parte_15 Pt_16
, e
[...] Parte_17 Controparte_1 Controparte_2 dal 17 agosto 2012 (data alla quale risale la Parte_18 notificazione dell'atto di citazione relativo al procedimento iscritto nel Ruolo Generale del Tribunale Civile di Roma con il n.
52425/2012) e per gli altri convenuti dal 10 aprile 2013 (data alla quale risale la notificazione dell'atto di citazione relativo al procedimento iscritto nel Ruolo Generale del Tribunale Civile di
Roma con il n. 26004/2013). Conseguentemente il termine prescrizionale risulta tempestivamente interrotto dalla prima notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio che risale al 9 agosto 2022.
Del pari inammissibile, perché tardiva, è l'eccezione di inadempimento sollevata ai sensi dell'art. 1460 c.c. sempre dai
Sigg.ri Parte_2 Parte_3 Parte_4
Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
Parte_9 Parte_10 Parte_11 Pt_12
,
[...] Parte_13 Parte_14 Parte_15 Pt_16
e
[...] Parte_17 Controparte_1 Controparte_2
. Parte_18
In ogni caso l'eccezione è destituita di ogni fondamento. Ed invero per quanto affermato dall'attrice e non contestato dai convenuti questi ultimi hanno già da tempo la disponibilità degli spazi a loro assegnati in uso, avendone conseguito la consegna già in data 18 luglio 2017, sicché nessun inadempimento è ascrivibile all'odierna attrice.
La costituzione tardiva dei Sigg.ri Parte_2 Parte_3
Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_7
,
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10
Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14 Pt_15
, ,
[...] Parte_16 Parte_17 Controparte_1 [...]
e rende inammissibile anche l'eccezione di CP_2 Parte_18 compensazione sollevata da questi ultimi, i quali, in ogni caso, non hanno specificamente indicato, né tanto meno hanno provato il lucro che sarebbe derivato all'attrice o ai suoi danti causa per la asserita commercializzazione delle aree vincolate a parcheggio compiuta sino al rilascio delle aree vincolate.
Occorre a questo punto quantificare l'ammontare del corrispettivo spettante all'odierna attrice per i posti auto assegnati ai convenuti
(ad esclusione di quelli assegnati alla a Controparte_3
e a in proprio). Parte_13 Parte_2 In proposito si deve richiamare l'orientamento della Corte di
Cassazione, secondo cui il diritto al corrispettivo del diritto d'uso dell'area destinata a parcheggio, in difetto di pattuizione tra le parti, va determinato in base al prezzo di mercato, avuto riguardo al tempo della conclusione del contratto, presumendosene ex art. 1474, comma 1, c.c. la coincidenza con quello normalmente praticato dall'alienante (Cass. Ordinanza n. 22154 del 12/09/2018 e
Cass. 24/12/2024 n. 34394).
Nel caso di specie il valore di mercato dei diritti d'uso di parcheggio sui posti auto assegnati ai convenuti (ad esclusione di quelli assegnati alla a in Controparte_3 Parte_2 proprio e a ) è stato determinato dal consulente d'ufficio Parte_13 nominato in corso di causa, il quale ha considerato per ogni posto auto una superficie di mq 10,35 ed ha effettuato la media aritmetica dei valori risultanti da due procedimenti di stima: con il primo procedimento il valore è stato stimato sulla base della banca dati quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate (O.M.I. –
Osservatorio Mercato Immobiliare) riferito alla data di acquisto delle singole unità immobiliari;
nel secondo procedimento il valore
è stato determinato sulla base della redditività, considerando gli eventuali guadagni prodotti dall'immobile, sempre sulla base delle analisi ufficiali dell'Agenzia delle Entrate (O.M.I.) e segnatamente sulle redditività mensili (canoni di locazione) di beni analoghi al bene oggetto di valutazione immobiliare, capitalizzando per accumulazione iniziale tali redditività con gli strumenti della matematica finanziaria.
Il CTU ha quindi determinato i seguenti valori: euro 21.610,00 per il posto auto coperto assegnato a euro 14.050,00 per Parte_2 il posto auto assegnato a e Parte_3 Parte_4 euro 14.050,00 per il posto auto assegnato a e Parte_5 [...]
; euro 14.050,00 per il posto auto assegnato a;
Parte_6 Parte_7 euro 14.335,00 per il posto auto assegnato a Parte_8
e ; euro 14.050,00 per il posto Parte_9 Parte_10 auto assegnato a e;
euro 14.050,00 per Parte_11 Parte_12 il posto auto assegnato a euro 14.050,00 per il Persona_7 posto auto assegnato a;
euro 14.050,00 per il posto Parte_16 auto assegnato a;
euro 14.050,00 per il posto auto Parte_17 assegnato a e Sig. euro 14.050,00 Controparte_1 Controparte_2 per il posto auto assegnato a euro 14.050,00 per il Parte_18 posto auto assegnato a Controparte_4
Le stime espresse dal CTU, fondate su adeguate indagini e supportate da un iter logico e argomentativo convincente ed esente da censure, sono pienamente condivise e fatte proprie da questo
Tribunale. Ed infatti i valori stimati dal consulente d'ufficio devono ritenersi congrui, in quanto basati su ricerche di mercato nella zona di riferimento e segnatamente sulle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate (Osservatorio Mercato
Immobiliare).
Per quanto fin qui esposto deve essere accertato il diritto della a ricevere l'integrazione del prezzo relativo ai posti Parte_1 auto assegnati ai convenuti (ad esclusione di quelli assegnati alla
, a e a in relazione Controparte_3 Parte_13 Parte_2 all'unità immobiliare acquistata proprio) e, per l'effetto, occorre pronunciare le seguenti condanne in favore della stessa attrice: deve essere condannata a pagare la somma di euro Parte_2
21.610,00 in relazione al solo posto auto già assegnato ai Sigg.ri e e Parte_19 Controparte_7 Parte_3 [...] devono essere condannate, in solido, a pagare la Parte_4 somma di euro 14.050,00; e devono Parte_5 Parte_6 essere condannati, in solido, a pagare la somma di euro 14.050,00; deve essere condannato a pagare la somma di euro Parte_7
14.050,00; e Parte_8 Parte_9 Parte_10
devono essere condannati, in solido, a pagare la somma di
[...] euro 14.335,00; e devono essere Parte_11 Parte_12 condannate, in solido, a pagare la somma di euro 14.050,00;
[...]
deve essere condannata a pagare la somma di euro 14.050,00; Per_7 deve essere condannata a pagare la somma di euro Parte_16
14.050,00; deve essere condannato a pagare la somma Parte_17 di euro 14.050,00; e devono essere Controparte_1 Controparte_2 condannati a pagare, in solido, la somma di euro 14.050,00; Pt_18 deve essere condannata a pagare la somma di euro 14.050,00;
[...] deve essere condannato a pagare la Controparte_4 somma di euro 14.050,00.
Gli importi sopra determinati hanno natura di debiti di valuta con la conseguenza che, trovando applicazione la disciplina dettata dall'art. 1277 c.c. e, in caso di ritardo nell'adempimento, dall'art. 1224, comma 2, c.c., gli stessi non sono suscettibili di automatica rivalutazione per effetto del processo inflattivo della moneta, né vanno accordati interessi con funzione compensativa sulle somme dovute aumentate gradualmente nell'intervallo di tempo trascorso fra la conclusione dei singoli contratti e la liquidazione operata in sentenza (cfr. in tal senso Cass. Ordinanza n.
22154 del 12/09/2018).
Va invece respinta la domanda proposta dalla nei Parte_1 confronti della e di Controparte_3 Parte_13
Da ultimo deve essere rilevata anche l'infondatezza della domanda risarcitoria avanzata in via riconvenzionale dalla CP_3
sul preteso fondamento del disposto dell'art. 872 comma
[...] secondo del c.c.
In relazione a siffatta domanda la con le note di Parte_1 trattazione scritta relative alla prima udienza di comparizione depositate in data 6 febbraio 2023, ha tempestivamente sollevato l'eccezione di prescrizione.
L'eccezione è fondata.
Le violazioni di norme di edilizia ascritte all'odierna attrice e/o alle sue danti causa si concretizzano in illeciti aventi natura extra-contrattuale e ciò anche in considerazione del fatto che la non ha intrattenuto alcun rapporto Controparte_3 contrattuale né con la né con l' Parte_1 [...]
né con la Ne Controparte_5 Controparte_6 consegue l'applicabilità del termine quinquennale di prescrizione, la cui decorrenza deve essere fatta risalire al 28/1/2005 quale data di acquisto dell'immobile da parte della La Controparte_3 prima lettera di messa in mora è datata 29/11/2019 (doc. 5 della convenuta e, dunque, è di gran lunga Controparte_3 successiva alla maturazione della prescrizione.
Pertanto va respinta la domanda riconvenzionale proposta dalla nei confronti dell'attrice. Controparte_3
5. In ragione della soccombenza i convenuti , Parte_2 Pt_3
,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
,
[...] Parte_11 Parte_12 Parte_14 Pt_15
, , ,
[...] Parte_16 Parte_17 Controparte_1 [...]
, e devono CP_2 Parte_18 Controparte_4 essere condannati, in solido, a rifondere all'attrice le spese processuali. A sua volta l'attrice, quale parte soccombente rispetto alla convenuta deve essere condannata a rifondere a Parte_13 quest'ultima le spese processuali. Le suddette spese vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi delle tariffe professionali di cui al DM n. 55/14
(così come aggiornato con D.M. n. 147 del 13.08.2022) per le cause di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00.
In ragione della reciproca soccombenza vanno, infine, compensate le spese di lite tra la e la Parte_1 Controparte_3
Non ricorrono i presupposti della lite temeraria (elemento soggettivo e prova del danno) per condannare la società attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. come chiesto dalla
Controparte_3
Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, devono essere poste definitivamente a carico dei soli convenuti soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni altra istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
− accerta il diritto della a ricevere Parte_1
l'integrazione del prezzo relativo al diritto d'uso sui posti auto assegnati ai convenuti (ad esclusione di quelli assegnati alla a in Controparte_3 Parte_2 relazione all'appartamento acquistato in proprio e a
[...] ) e, per l'effetto: a) condanna a pagare Pt_13 Parte_2 in favore della la somma di euro 21.610,00 (in Parte_1 relazione al solo posto auto già assegnato ai Sigg.ri
[...]
e ) oltre interessi legali dalla Pt_19 Controparte_7 domanda giudiziale fino al soddisfo;
b) condanna Pt_3
e , in solido, a pagare in favore
[...] Parte_4 della la somma di euro 14.050,00 oltre Parte_1 interessi legali dalla domanda giudiziale fino al soddisfo;
c) condanna e , in solido, a Parte_5 Parte_6 pagare in favore della la somma di euro Parte_1
14.050,00 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale fino al soddisfo;
d) condanna a pagare in favore Parte_7 della la somma di euro 14.050,00 oltre Parte_1 interessi legali dalla domanda giudiziale fino al soddisfo;
e) condanna e Parte_8 Parte_9
, in solido, a pagare in favore della Parte_10 Pt_1
la somma di euro 14.335,00 oltre interessi legali dalla
[...] domanda giudiziale fino al soddisfo;
f) condanna Parte_11
e , in solido, a pagare in favore della Parte_12 Pt_1
la somma di euro 14.050,00 oltre interessi legali dalla
[...] domanda giudiziale fino al soddisfo;
g) condanna
[...]
a pagare in favore della la somma di Per_7 Parte_1 euro 14.050,00 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale fino al soddisfo;
h) condanna a Parte_16 pagare in favore della la somma di euro Parte_1
14.050,00 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale fino al soddisfo;
i) condanna a pagare in Parte_17 favore della la somma di euro 14.050,00 oltre Parte_1 interessi legali dalla domanda giudiziale fino al soddisfo;
l) condanna e in solido, a Controparte_1 Controparte_2 pagare in favore della la somma di euro Parte_1
14.050,00 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale fino al soddisfo;
m) condanna a pagare in favore Parte_18 della la somma di euro 14.050,00 oltre Parte_1 interessi legali dalla domanda giudiziale fino al soddisfo;
n) condanna a pagare in favore Controparte_4 della la somma di euro 14.050,00 oltre Parte_1 interessi legali dalla domanda giudiziale fino al soddisfo;
− respinge le domande proposte dall'attrice nei confronti di e della Parte_13 Controparte_3
− respinge la domanda riconvenzionale di risarcimento danni proposta dalla nei confronti della Controparte_3
; Parte_1
− condanna Parte_2 Parte_3 Parte_4
,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
Parte_8 Parte_9 Parte_10
, , , , Parte_11 Parte_12 Parte_14 Parte_15
Parte_16 Parte_17 Controparte_1 [...]
, e , in CP_2 Parte_18 Controparte_4 solido, a rifondere all'attrice le spese di lite liquidate in complessivi euro 14.103,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
− condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le Parte_13 spese di lite liquidate in complessivi euro 14.103,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
− compensa interamente le spese processuali tra la Pt_1
e la
[...] Controparte_3
− pone le spese di CTU definitivamente a carico di
[...]
, Pt_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , , Parte_9 Parte_10 Parte_11 Pt_12
,
[...] Parte_14 Parte_15 Parte_16
, Parte_17 Controparte_1 Controparte_2 Pt_18
e
[...] Controparte_4
Roma, lì 12 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Russo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
X SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico dott. Giuseppe Russo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta nel registro generale per gli affari contenziosi al n. 56336 dell'anno 2022 vertente
tra
(c.f. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via Sabotino n. 45, presso lo studio degli Avv.ti Stefano Pucci e
LO TT che la rappresentano e difendono in forza di procura in atti attrice
e
(c.f. , (c.f. Parte_2 CodiceFiscale_1 Parte_3 [...]
), (c.f. ), C.F._2 Parte_4 CodiceFiscale_3
(c.f. , (c.f. Parte_5 CodiceFiscale_4 Parte_6
, (c.f. , CodiceFiscale_5 Parte_7 CodiceFiscale_6
(c.f. , Parte_8 CodiceFiscale_7 Parte_9
(c.f. , (c.f. CodiceFiscale_8 Parte_10 C.F._9
), (c.f. ,
[...] Parte_11 CodiceFiscale_10 Parte_12
(c.f. ), (c.f. ), CodiceFiscale_11 Parte_13 CodiceFiscale_12
(c.f. , (c.f. Parte_14 CodiceFiscale_13 Parte_15 [...]
, (c.f. , C.F._14 Parte_16 CodiceFiscale_15
(c.f. , (c.f. Parte_17 CodiceFiscale_16 Controparte_1
, (c.f. e CodiceFiscale_17 Controparte_2 CodiceFiscale_18
(c.f. , tutti elettivamente Parte_18 CodiceFiscale_19 domiciliata in Roma alla via Gregorio VII n. 466 presso lo studio dell'Avv. Antonio Ciampi che li rappresenta e difende in forza di procura in atti convenuti
(c.f. – p.iva , in Controparte_3 P.IVA_2 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via Oslavia n. 12, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Badò che la rappresenta e difende in forza di procura in atti convenuta
(c.f. ), residente Controparte_4 CodiceFiscale_20 in Roma alla via Giovanni DR Badoero n. 67, int. 27 convenuto-contumace
Oggetto: contratto di compravendita – integrazione del prezzo per il diritto d'uso di area destinata a parcheggio ai sensi dell'art. 41 sexies della legge n. 1150/1942
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta relative all'udienza cartolare del 15 maggio 2025, le parti costituite hanno così precisato le conclusioni:
per la : Parte_1
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
a) accertare che per effetto degli accertamenti contenuti nelle sentenze definitive dei procedimenti iscritti nel Ruolo Generale del
Tribunale Civile di Roma ai nn. 52425/2012 e 26004/2013, già sopra richiamate, i titolari dei diritti d'uso di parcheggi ivi accertati sono obbligati a versare all'attrice quale Parte_1 successore universale delle loro danti causa
[...]
e le Controparte_5 Controparte_6 integrazioni dei corrispettivi già stabiliti per i rispettivi acquisti delle porzioni ad uso abitativo di cui essi medesimi sono risultati proprietari o comproprietari nell'edificio in Roma, Via
Giovanni DR Badoero 67, specificatamente commisurate ai valori dei posti auto a loro medesimi assegnati, o comunque – in via subordinata – indennizzi per l'arricchimento senza causa commisurati alle diminuzioni patrimoniali e coincidenti con gli stessi valori dei posti auto;
b) per l'effetto condannare:
- la Sig.ra in quanto già proprietaria di un Parte_2 appartamento e successore universale mortis causa – nelle more – nell'appartamento già di proprietà dei Sigg.ri e Parte_19 [...]
, a versare all'attrice l'integrazione del prezzo pari CP_7
a Euro 46.052,62 (quarantaseimilacinquantadue/62), ovvero la diversa, maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi maturati e maturandi dalla data delle acquisizioni a titolo particolare degli appartamenti di sua proprietà;
- le Sigg.re e in solido a Parte_3 Parte_4 versare all'attrice l'integrazione del prezzo pari a Euro 23.026,31
(ventitremilaventisei/31), ovvero la diversa, maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi maturati e maturandi dalla data del loro acquisto;
- i Sigg.ri e in solido a versare Parte_5 Parte_6 all'attrice l'integrazione del prezzo pari a Euro 23.026,31
(ventitremilaventisei/31), ovvero la diversa, maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi maturati e maturandi dalla data del loro acquisto;
- il Sig. a versare all'attrice l'integrazione del prezzo Parte_7 pari a Euro 23.026,31 (ventitremilaventisei/31), ovvero la diversa, maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi maturati e maturandi dalla data del suo acquisto;
- i Sigg.ri ed i Sigg.ri e Parte_8 Parte_9
, rispettivamente quali successori mortis causa del Parte_10
Sig. per la quota di 1/3 ciascuno, a versare Controparte_8 all'attrice in solido - o ciascuno entro i limiti della propria quota della comunione ereditaria - l'integrazione del prezzo pari a Euro
23.026,31 (ventitremilaventisei/31), ovvero la diversa, maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi maturati e maturandi dalla data dell'acquisto del loro de cuius;
- le Sigg.re e in solido a versare Parte_11 Parte_12 all'attrice l'integrazione del prezzo pari a Euro 23.026,31
(ventitremilaventisei/31), ovvero la diversa, maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi maturati e maturandi dalla data del loro acquisto;
- la Sig.ra a versare all'attrice l'integrazione del Parte_13 prezzo pari a Euro 23.026,31 (ventitremilaventisei/31), ovvero la diversa, maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi maturati e maturandi dalla data del suo acquisto;
- le Sigg.re e in solido a versare Parte_14 Parte_15 all'attrice l'integrazione del prezzo pari a Euro 23.026,31
(ventitremilaventisei/31), ovvero la diversa, maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi maturati e maturandi dalla data del loro acquisto;
- la Sig.ra versare all'attrice l'integrazione del Parte_16 prezzo pari a Euro 23.026,31 (ventitremilaventisei/31), ovvero la diversa, maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi maturati e maturandi dalla data del suo acquisto;
- il Sig. a versare all'attrice l'integrazione del Parte_17 prezzo pari a Euro 23.026,31 (ventitremilaventisei/31), ovvero la diversa, maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi maturati e maturandi dalla data del suo acquisto;
- la Sig.ra ed il Sig. a versare in Controparte_1 Controparte_2 solido all'attrice l'integrazione del prezzo pari a Euro 23.026,31
(ventitremilaventisei/31), ovvero la diversa, maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi maturati e maturandi dalla data dell'acquisizione dell'appartamento oggetto dei loro rispettivi diritti reali;
- la Sig.ra quale successore universale mortis causa Parte_18 del Sig. a versare all'attrice l'integrazione Parte_20 del prezzo pari a Euro 23.026,31 (ventitremilaventisei/31), ovvero la diversa, maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi maturati e maturandi dalla data dell'acquisto in capo al suo de cuius;
- il Sig. a versare all'attrice Controparte_4
l'integrazione del prezzo pari a Euro 23.026,31
(ventitremilaventisei/31), ovvero la diversa, maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi maturati e maturandi dalla data del suo acquisto;
- la società consortile in persona del suo Controparte_9 legale rappresentante pro tempore, a versare all'attrice
l'integrazione del prezzo pari a Euro 23.026,31
(ventitremilaventisei/31), ovvero la diversa, maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi maturati e maturandi dalla data del suo acquisto;
c) respingere tutte le eccezioni ed istanze avanzate dai convenuti
e le domande riconvenzionali proposte dalla convenuta CP_10
;
[...]
d) condannare in via accessoria gli odierni convenuti, in solido o ciascuno per quanto di propria competenza, a rifondere integralmente alla attrice le spese, le competenze e gli onorari del presente giudizio.”
per Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8
Parte_9 Parte_10 Parte_11 Pt_12
,
[...] Parte_13 Parte_14 Parte_15 Pt_16
, , , ,
[...] Parte_17 Controparte_1 Controparte_2 Pt_18
:
[...]
“Voglia il Tribunale adito
In via preliminare e pregiudiziale: 1) attesa la causa petendi formulata da dichiarare Parte_1 il difetto di legittimazione passiva delle Sig.re e Parte_13 [...]
per i motivi indicati sub 5 della memoria di costituzione Pt_2 rigettando quindi ogni richiesta nei loro confronti e condannare
l'attrice alle spese di lite;
2) dichiarare il difetto di legittimazione attiva della Pt_1
per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, dichiarare
[...] inammissibile la domanda attorea;
In via preliminare e nel merito:
Nella denegata ipotesi di rigetto delle eccezioni preliminari e pregiudiziali, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto alla integrazione del corrispettivo preteso dalla e Pt_1 conseguentemente rigettare la domanda formulata dall'attrice;
In via principale, nel merito: rigettare la domanda formulata dall'attrice in quanto infondata, in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa e, in accoglimento di tutte le eccezioni e difese di tutti i convenuti nel presente giudizio, dichiarando in ogni caso priva di valore probatorio la documentazione prodotta da e, comunque, la Pt_1 domanda sfornita di prova.
In via subordinata e nel merito: nella denegata ipotesi di rigetto delle eccezioni preliminari, pregiudiziali, accertare e dichiarare, nel merito, la compensazione tra il lucro derivante ai costruttori per la commercializzazione illegittima compiuta dell'autorimessa ed il credito vantato per riequilibrio del sinallagma.
In ogni caso, con condanna dell'attore alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio”.
per : Controparte_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
• nel merito, respingere ogni avversa domanda nei propri confronti in quanto inammissibile, improponibile e, comunque, destituita di ogni fondamento in fatto ed in diritto;
• in accoglimento della formulata domanda riconvenzionale, subordinata e condizionata, solo in caso di accoglimento della domanda dell'attrice, condannare, la C.F./P.IVA.: Parte_1
, con sede legale in Milano, Via Valtellina, n. 15717, P.IVA_1 in persona del legale rappresentate pro tempore, al risarcimento del danno ex art. 872, 2° comma c.c., nella misura di Euro 25.000,00
(venticinquemila/00), oltre interessi e rivalutazione dalla data di sottoscrizione dell'atto di compravendita del 28.1.2005 sino al dì del dovuto, ovvero la maggiore o minore somma meglio determinanda dal Tribunale, anche secondo equità;
• ulteriormente, condannare l'attrice per Parte_1 responsabilità ex art. 96 c.p.c., anche, ai sensi e per gli effetti di cui al 3° comma della richiamata norma;
• Con vittoria di spese, anche generali ed onorari”.
FATTO E DIRITTO
1. La ha citato in giudizio davanti al Tribunale di Parte_1
Roma la società e i sigg.ri Controparte_3 Parte_2
Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
, Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, , , , Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13 Pt_14
,
[...] Parte_15 Parte_16 Parte_17 [...]
, , e CP_1 Controparte_2 Parte_18 Controparte_4
esponendo che:
[...]
- con atto notificato il 17 agosto 2012 i Sigg.ri e Parte_19
e Parte_3 Parte_2 Parte_5 Parte_6
, , e , Parte_7 Controparte_8 Parte_12 Parte_11
e - deducendo di essere Parte_13 Parte_14 Parte_15 proprietari di singole unità immobiliari ad uso abitativo comprese nell'edificio sito in Roma alla via Giovanni DR Badoero n. 67, in forza di distinti atti di compravendita stipulati talvolta direttamente con l' Controparte_5 originaria proprietaria dell'intero edificio o con la
[...]
(succeduta a quest'ultima per effetto di Controparte_6 scissione), talaltra con aventi causa a titolo particolare dalle citate società - avevano promosso un giudizio, iscritto nel Ruolo
Generale del Tribunale Civile di Roma al n. 52425/2012, nei confronti della e della CP_11 Controparte_12
per rivendicare il diritto reale d'uso sul locale
[...] destinato ad autorimessa sito al piano secondo interrato dello stesso edificio, avente accesso da Via Caffaro n. 141, distinta nel Catasto
Fabbricati del Comune di Roma al foglio 823, particella 226, subalterno 9 in forza dell'atto d'obbligo stipulato il 17.02.1972,
a rogito del Notaio di Roma, Rep. 17344, per effetto del Per_1 quale la Immobiliare Maniero S.a.s., allora proprietaria dell'intero fabbricato, si era obbligata “a destinarla permanentemente a parcheggio”;
- secondo gli attori del citato procedimento n. 52425/2012 il vantato diritto d'uso sarebbe stato illegittimamente disconosciuto dapprima dall' ed in Controparte_5 seguito dalla la quale, dopo aver Controparte_6 proseguito nella vendita frazionata di ulteriori unità immobiliari ubicate nello stabile, e comunque prima di fondersi per incorporazione nella aveva sottoscritto un Controparte_13 aumento di capitale della (che successivamente Controparte_14 si era fusa per incorporazione nella Controparte_15 che, a sua volta, si era poi fusa per incorporazione nella CP_11
), conferendole la titolarità del ramo di azienda costituito
[...] dal proprio patrimonio immobiliare, inclusivo della proprietà dell'autorimessa de qua;
- nello stesso procedimento n. 52425/2012 erano intervenuti autonomamente i Sigg.ri Parte_16 Parte_17 [...]
, ed i quali, CP_1 Controparte_2 Parte_20 vantandosi proprietari in via esclusiva di altre unità immobiliari del medesimo edificio avente accesso principale da Via G. DR
Badoero 67 in Roma, avevano del pari rivendicato il diritto d'uso dell'autorimessa;
- il procedimento de quo si era concluso con la sentenza n. 5238 pubblicata in data 16 marzo 2017 e divenuta cosa giudicata, con cui il Giudice adito aveva accertato e dichiarato la titolarità del rivendicato diritto d'uso in capo a tutti i sopra citati attori ed intervenuti, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 41 sexies L.
1150/42, e recependo la ripartizione prospettata dall'Arch.
, quale CTU incaricato in corso di causa, aveva attribuito Pt_21
a tali effetti in uso ai singoli condomini attori ed intervenuti l'utilizzo di tanti posti auto (13) quanti erano gli appartamenti di cui essi erano proprietari o comproprietari in via esclusiva;
- con separato atto di citazione notificato in data 10 aprile 2013, la e l' CP_11 Controparte_12
erano state evocate nel diverso ed autonomo giudizio iscritto
[...] nel Ruolo Generale del Tribunale Civile di Roma con il n. 26004/2013 da un altro condomino, il quale, Controparte_4 affermandosi proprietario esclusivo di altre porzioni del medesimo edificio, aveva a sua volta rivendicato il diritto d'uso dell'autorimessa;
- nello stesso procedimento era intervenuta autonomamente la quale condomina del medesimo edificio, Controparte_3 proponendo identiche deduzioni ed istanze;
- il procedimento N.R.G. 26004/2013 si era concluso definitivamente con la sentenza n. 16834, pubblicata in data 11 settembre 2017 e divenuta cosa giudicata, che sostanzialmente aveva accertato la titolarità del controverso diritto d'uso in capo all'attore ed alla terza intervenuta e recependo la ripartizione prospettata dal CTU nominato nel corso del procedimento (sempre nella persona dell'arch. ), aveva attribuito in uso al Pt_21 Pt_22 attore ed alla terza intervenuta l'utilizzo di tanti posti auto (2) quanti erano gli appartamenti di cui essi erano proprietari dislocati nello stesso comparto 1 in cui erano ubicati i posti auto già assegnati in uso ai condomini attori ed intervenuti nel procedimento
N.R.G. 52425/2012;
- successivamente il quadro delle situazioni giuridiche accertate dalle richiamate sentenze nn. 5238/2017 e 16834/2017 del Tribunale
Civile di Roma era parzialmente mutato per effetto delle successioni mortis causa di alcune persone fisiche e segnatamente: in data 10 luglio 2019 e in data 17 settembre 2019 erano deceduti rispettivamente i coniugi Sigg.ri e Controparte_7 [...]
(già attori del procedimento N.R.G. 52425/2012) ai quali era Pt_19 succeduta a titolo universale ex lege la figlia Sig.ra Parte_2 già precedentemente proprietaria di un'altra unità immobiliare ad uso abitativo nello stesso Condominio;
in data 12 febbraio 2019 era deceduto il Sig. (già attore del procedimento Controparte_8
N.R.G. 52425/2012), al quale erano succeduti a titolo universale ex lege la coniuge sig.ra ed i figli Sigg.ri Parte_8
e ; in data 15 ottobre 2016 era Parte_10 Parte_9 deceduto il Sig. (già intervenuto nel Parte_20 procedimento N.R.G. 52425/2012), al quale era succeduta a titolo universale la coniuge Sig.ra Parte_18
Sul presupposto per cui, secondo la consolidata giurisprudenza in tema, non possa intendersi compreso nel prezzo pattuito per la vendita della sola unità immobiliare ad uso abitativo, anche il prezzo del posto auto, la affermandosi successore a Parte_1 titolo universale dell' Controparte_5
e della , ha chiesto di accertare il diritto Controparte_6 all'integrazione dei corrispettivi originariamente pattuiti per i rispettivi acquisti delle porzioni ad uso abitativo di cui gli odierni convenuti sono risultati proprietari o comproprietari nell'edificio in Roma, Via Giovanni DR Badoero 67.
Sulla base di una perizia estimativa allegata all'atto di citazione l'attrice ha quantificato in Euro 23.026,31 il valore di ciascuno dei posti auto assegnati in uso ed ha quindi chiesto la condanna dei convenuti al pagamento - a titolo di integrazione del prezzo o in subordine a titolo di indennizzo per arricchimento senza causa – della somma di Euro 23.026,31 (o della diversa somma ritenuta di giustizia) per ciascun posto auto assegnato oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi maturati e maturandi dalla data di ciascun acquisto.
2. Con comparsa depositata in data 13 gennaio 2023 si è costituita in giudizio la la quale ha contestato la Controparte_3 domanda proposta dall'attrice. La società convenuta, assumendo che la domanda di integrazione del prezzo di vendita doveva essere esercitata dal solo “originario venditore/costruttore” e nei confronti del solo “primo acquirente”, ha eccepito: il difetto di legittimazione attiva della Pt_1
, che non era il costruttore e venditore originario, indicato
[...] dalla stessa parte attrice nella società Maniero s.a.s., la quale, per stessa ammissione di controparte, aveva provveduto nell'anno
1972 a vendere l'intero fabbricato per cui è causa, compresa l'autorimessa, all' ; il Controparte_5 difetto di legittimazione passiva della , la Controparte_3 quale non era il primo acquirente dell'unità immobiliare oggetto di causa, avendolo acquistato da altro soggetto, nella specie, la
Parte_23
Nel merito la convenuta ha contestato la quantificazione del presunto prezzo da doversi integrare in quanto unilateralmente determinato dall'attrice sulla base di una perizia di parte priva di valore probatorio.
La ha inoltre eccepito l'inammissibilità Controparte_3
e l'infondatezza dell'avversa domanda subordinata di ingiustificato arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.
La società convenuta ha quindi chiesto il rigetto della domanda avversaria e, a sua volta, ha proposto domanda riconvenzionale chiedendo la condanna della al risarcimento del danno Parte_1 ex art. 872, 2° comma c.c. - quantificato in Euro 25.000,00 - per il mancato utilizzo dell'area di parcheggio di cui aveva diritto all'uso, sin dalla data di acquisto dell'immobile del 28.1.2005 nonché al risarcimento per responsabilità ex art. 96 c.p.c., anche, ai sensi e per gli effetti di cui al 3° comma della richiamata norma.
3. Con separata memoria difensiva depositata in data 6 febbraio
2023 si sono costituiti in giudizio anche i sigg.ri Parte_2
Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
, Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, , , , Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13 Pt_14
,
[...] Parte_15 Parte_16 Parte_17 [...]
, e . CP_1 Controparte_2 Parte_18 I suddetti convenuti oltre a contestare l'infondatezza della pretesa avanzata dall'attrice di integrazione del prezzo hanno eccepito: la prescrizione del diritto alla integrazione del corrispettivo, sostenendo che tale diritto poteva essere azionato sin dalla conclusione di ciascuna vendita e che, di conseguenza, il termine decennale era ormai maturato;
l'inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c., della e dei suoi danti causa Parte_1 all'obbligazione di consegnare gli spazi destinati per legge all'esercizio del parcheggio;
il difetto di titolo e di legittimazione di nel pretendere la integrazione del Parte_1 prezzo con riferimento a contratti di compravendita stipulati con soggetti diversi dalla società attrice;
il difetto di legittimazione passiva di alcuni convenuti e segnatamente di Parte_2 limitatamente all'appartamento acquistato personalmente dai Sig.ri e per atto del Notaio di Parte_24 Parte_25 Per_2
Roma del 27.6.2007 e di relativamente all'appartamento Parte_13 acquistato da e , per atto del Notaio CP_16 CP_17 [...]
di Roma del 19.3.2003; l'erroneità e l'inattendibilità Per_3 della "perizia estimativa" prodotta dall'attrice in ordine alla quantificazione dell'integrazione del prezzo;
la compensazione tra il lucro derivante ai costruttori per la commercializzazione illegittima delle aree vincolate a parcheggio compiuta sino al rilascio delle aree vincolate e il credito vantato per riequilibrio del sinallagma.
4. , pur ritualmente citato, non si Controparte_4
è costituito ed è stato dichiarato contumace.
5. Concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis) la causa è stata istruita in via documentale senza l'ammissione della prova testimoniale richiesta dalla E' stata inoltre disposta ed espletata Controparte_3 una consulenza tecnica d'ufficio finalizzata a determinare il valore del diritto d'uso dei posti auto assegnati ai convenuti diretti acquirenti dall' o Controparte_5 dalla Controparte_6 All'udienza del 15 maggio 2025, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti riportate in epigrafe rassegnate mediante il deposito di note scritte, la causa
è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per le repliche ex art. 190 c.p.c.
********
6. Preliminarmente si deve rilevare che i convenuti Sigg.ri
[...]
, Pt_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
,
[...] Parte_10 Parte_11 Parte_12 [...]
, Pt_13 Parte_14 Parte_15 Parte_16 Pt_17
, e si sono
[...] Controparte_1 Controparte_2 Parte_18 costituti tardivamente oltre il termine stabilito dall'art. 166
c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis) incorrendo così nelle decadenze previste dall'art. 167 c.p.c. anche per le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.
7. Venendo al merito le domande proposte dalla sono Parte_1 parzialmente fondate e devono essere accolte nei limiti di seguito precisati.
E' stato definitivamente accertato, con sentenze passate in giudicato, che gli odierni convenuti, quali acquirenti (o successori mortis causa di acquirenti) di unità immobiliari ad uso abitativo comprese nell'edificio sito in Roma alla via Giovanni DR Badoero
n. 67, sono titolari – in forza dell'art. 41 sexies della legge n.
1150/42 e dell'impegno che l'originario costruttore si era assunto con l'atto d'obbligo del 17.02.1972 - di un diritto reale d'uso a parcheggio, con ogni facoltà connessa, sul locale destinato ad autorimessa sito al piano secondo interrato del medesimo edificio, avente accesso da Via Caffaro n. 141 e distinta nel Catasto
Fabbricati del Comune di Roma al foglio 823, particella 226, subalterno 9.
Tale accertamento si rinviene nelle due sentenze del Tribunale di
Roma prodotte in copia da parte attrice. In particolare la sentenza n. 5238 pubblicata in data 16 marzo 2017 (all. 10) ha accertato il diritto d'uso dell'area destinata ad autorimessa in capo ai condomini e (successivamente deceduti Parte_19 Controparte_7 lasciando quale erede la figlia ), e Parte_2 Parte_3 [...]
, (in proprio), e Parte_4 Parte_2 Parte_5 [...]
, (successivamente Parte_6 Parte_7 Controparte_8 deceduto lasciando quali eredi la LI e i figli Parte_8
e , e Parte_9 Parte_10 Parte_12 [...]
, e Pt_11 Parte_13 Parte_14 Parte_15 Pt_16
, e
[...] Parte_17 Controparte_1 Controparte_2
(successivamente deceduto lasciando quale erede Parte_20 la LI . La sentenza n. 16834 pubblicata in data 11 Parte_18 settembre 2017 (all. 13) ha riconosciuto analogo diritto d'uso a parcheggio anche in favore dei condomini Controparte_4
e
[...] Controparte_3
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte con riguardo all'attuazione del vincolo di destinazione a parcheggio degli appositi spazi delle nuove costruzioni, in favore dei proprietari delle unità abitative site nei fabbricati, qualora il diritto di uso del parcheggio operi in forza di legge, in contrasto con la volontà e la dichiarazione contrattuale (come nel caso di specie), il relativo prezzo non può intendersi compreso in quello pattuito e pagato per la vendita dell'unità immobiliare, dato che questo non può intendersi riferito anche al diritto volontariamente non trasmesso;
ne deriva che il giudice, pronunziando il trasferimento dell'indicato diritto d'uso, deve anche pronunziare il riconoscimento del diritto del venditore al relativo compenso (nella misura da concordarsi tra le parti o, comunque, da determinarsi giudizialmente mediante apposita stima), in quanto all'operata integrazione dell'oggetto di una delle prestazioni contrattualmente dovute deve corrispondere la coerente integrazione dell'oggetto della controprestazione per ripristinare l'equilibrio del sinallagma funzionale del contratto, altrimenti inficiato (cfr. tra le tante Cass. S.U. 05/11/1996 n. 9631, Cass. 01/08/2001 n. 10459 e
Cass. 07/06/2002 n. 8262). La stessa Corte di Cassazione ha poi precisato che il diritto all'integrazione del prezzo, che ha la funzione di riequilibrare il sinallagma funzionale del contratto, spetta al venditore originario ma non al terzo eventuale successivo acquirente dell'area scoperta, che è estraneo al contratto intercorso tra venditori ed acquirenti
(ex multis Cass. 9/09/2003 n. 13143 e Cass. 06/09/2007 n. 18691).
Ai fini della corretta applicazione del disposto imperativo dell'art. 41 sexies L. 1150/1942 “il venditore originario” va individuato nel soggetto che, risultando proprietario dell'intero edificio, ne abbia disposto la dismissione frazionata per il tramite di atti potenzialmente lesivi dei diritti di utilizzo dei posti auto.
Quindi, nel caso in cui il costruttore dell'intero edificio abbia alienato in blocco il fabbricato ad un unico acquirente che abbia poi proceduto alla vendita frazionata delle singole unità immobiliari separatamente dalle aree destinate a parcheggio, il diritto all'integrazione del prezzo deve essere riconosciuto non già all'originario costruttore, ma al suo avente causa quale primo autore delle vendite frazionate.
Nel caso di specie per quanto documentato dall'attrice (all. 2)
l'Immobiliare Maniero s.a.s., originario costruttore dell'intero edificio sito in Roma alla via Giovanni DR Badoero n. 67, lo ha veduto in blocco all' , Controparte_5 che successivamente ha proceduto alla dismissione frazionata dell'edificio separatamente dalle aree destinate a parcheggio in violazione di quanto disposto dall'art. 41 sexies L. 1150/1942.
Pertanto, contrariamente a quanto eccepito dalla CP_3
il soggetto legittimato a chiedere l'integrazione del
[...] prezzo non è il costruttore originario, bensì l'
[...]
quale soggetto che per primo ha proceduto Controparte_5 alle vendite frazionate.
Ora, risulta documentato che con atto a rogito del Notaio Dott. in Roma stipulato in data 20.10.1998 (doc. 3 Persona_4 del fascicolo di parte attrice) l' Controparte_5 si era scissa parzialmente nella
[...] [...]
che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2506 Controparte_6 ss. c.c., era subentrata, quale beneficiaria, nel complesso immobiliare aziendale scisso, già di proprietà dell'
[...] ed aveva giocoforza acquisito Controparte_5 la piena titolarità di tutti gli inerenti rapporti attivi e passivi, ragioni e/o azioni, ove era ricompreso evidentemente anche il diritto all'integrazione del prezzo, già potenzialmente spettante all' quale originaria Controparte_5 parte venditrice, sia pure in termini di credito futuro eventuale
(la cui esistenza ed esigibilità era subordinata all'effettivo riconoscimento del diritto reale d'uso in favore degli acquirenti le singole unità immobiliari, come poi accaduto).
E' poi provato, sempre per tabulas, che con atto a rogito del
Notaio Dott. in Milano in data 5 dicembre 2000 Persona_5
(doc. 4 del fascicolo di parte attrice) la Controparte_6 era stata incorporata nella la quale aveva Controparte_13 conseguentemente assunto tutti i diritti ed obblighi e proseguito in tutti i rapporti della anteriori alla Controparte_6 fusione – inclusi quelli già derivati alla medesima società fusa dalla scissione parziale dell' Controparte_5
- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2504 bis c.c.
[...] ciò anche in ragione del chiaro ed inequivocabile disposto letterale dell'articolo 4 dello stesso atto di fusione.
Con successiva delibera assunta dall'assemblea straordinaria in data 19 febbraio 2001, verbalizzata con atto a rogito del notaio
Dott. in Milano (doc. 5 del fascicolo di parte Persona_5 attrice) la aveva mutato la propria Controparte_13 denominazione in “ . Controparte_18
Da ultimo con delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 luglio 2010, raccolta nell'atto a rogito del Notaio Persona_6 di Milano è stato disposto il mutamento della denominazione della società attrice da “ in “ Controparte_18 Pt_1
”, poi confermato con la corrispondente iscrizione nel
[...]
Registro delle Imprese di Milano eseguita il 26 ottobre 2010 con il
Prot. n. 333742/2010 (cfr. pagg. 345 e 346 della visura camerale storica della : doc. 6 del fascicolo di parte attrice). Parte_1 Deve dunque ritenersi dimostrato che la quale Parte_1 successore a titolo universale della a Controparte_6 sua volta successore a titolo universale dell'
[...]
è legittimata a rivendicare Controparte_5
l'integrazione del prezzo relativo al diritto d'uso dell'area di parcheggio riconosciuto in favore degli acquirenti diretti (e dei successori a titolo universale di acquirenti diretti) dall'
[...]
o dalla Controparte_5 Controparte_6
[...]
La stessa legittimazione non può essere estesa nei confronti di coloro che hanno acquistato altre unità immobiliari dagli aventi causa a titolo particolare dall' Controparte_5
o dalla L'attrice
[...] Controparte_6 non ha, infatti, alcun diritto a chiedere l'integrazione del prezzo relativo a contratti di compravendita rispetto ai quali essa e le sue danti causa sono del tutto estranee.
Va quindi esclusa la legittimazione passiva (intesa in senso sostanziale) dei seguenti convenuti che non hanno acquistato le rispettive unità immobiliari direttamente dall'
[...]
o dalla , ma da Controparte_5 Controparte_6 successivi aventi causa di queste ultime: la CP_3 [...]
, la quale ha acquistato la propria unità abitativa dalla CP_3 con atto notarile dell'8 gennaio 2005 Parte_23
(cfr. doc. 1 della convenuta;
Controparte_3 [...]
, la quale (oltre all'appartamento ereditato dai genitori) ha Pt_2 acquistato altra unità immobiliare dai Sig.ri e Parte_24
con atto notarile del 27/6/2007 (cfr. doc. 19A del Parte_25 fascicolo di parte attrice); , la quale ha acquistato la Parte_13 propria unità immobiliare da e , con atto CP_16 CP_17 notarile del 19/3/2003 (cfr. doc. 21A del fascicolo di parte attrice).
Le altre difese svolte dai convenuti non sono idonee a paralizzare le ragioni creditorie vantate dalla Parte_1
Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dai Sigg.ri
[...]
, Pt_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
,
[...] Parte_10 Parte_11 Parte_12 [...]
, Pt_13 Parte_14 Parte_15 Parte_16 Pt_17
, e si deve
[...] Controparte_1 Controparte_2 Parte_18 ribadire l'inammissibilità di siffatta eccezione in senso stretto per effetto della costituzione tardiva dei suddetti convenuti e della conseguente decadenza maturata ai sensi degli artt. 166 e 167 c.p.c.
In ogni caso l'eccezione è infondata anche nel merito.
In proposito è bene premettere che, secondo quanto statuito dalla
Corte di Cassazione e condiviso da questo Tribunale, “con riguardo all'attuazione del vincolo di destinazione a parcheggio degli appositi spazi delle nuove costruzioni in favore dei proprietari delle unità abitative site nei fabbricati, operante in forza della
Legge 1967 n. 765, il diritto del costruttore-venditore ad esigere il maggior compenso per il diritto d'uso dell'area di parcheggio può essere esercitato solo in presenza della domanda dell'avente diritto all'esecuzione della prestazione di cui tratta. Ne consegue che, sino al momento in cui non venga richiesta, ad opera dell'acquirente del singolo appartamento, l'attribuzione dell'uso dell'area di parcheggio, non decorre il termine di prescrizione relativo al predetto diritto del venditore” (così Cass. 4/2/2000 n. 1248).
Pertanto, il termine ordinario di prescrizione decennale non può essere fatto decorrere dalle date di stipulazione delle singole compravendite immobiliari, come infondatamente sostenuto dai convenuti, bensì dalle domande giudiziali con cui questi ultimi hanno chiesto l'attribuzione dell'uso dell'area di parcheggio e, quindi, per i Sigg.ri , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4
Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
Parte_9 Parte_10 Parte_11 Pt_12
,
[...] Parte_13 Parte_14 Parte_15 Pt_16
, e
[...] Parte_17 Controparte_1 Controparte_2 dal 17 agosto 2012 (data alla quale risale la Parte_18 notificazione dell'atto di citazione relativo al procedimento iscritto nel Ruolo Generale del Tribunale Civile di Roma con il n.
52425/2012) e per gli altri convenuti dal 10 aprile 2013 (data alla quale risale la notificazione dell'atto di citazione relativo al procedimento iscritto nel Ruolo Generale del Tribunale Civile di
Roma con il n. 26004/2013). Conseguentemente il termine prescrizionale risulta tempestivamente interrotto dalla prima notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio che risale al 9 agosto 2022.
Del pari inammissibile, perché tardiva, è l'eccezione di inadempimento sollevata ai sensi dell'art. 1460 c.c. sempre dai
Sigg.ri Parte_2 Parte_3 Parte_4
Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
Parte_9 Parte_10 Parte_11 Pt_12
,
[...] Parte_13 Parte_14 Parte_15 Pt_16
e
[...] Parte_17 Controparte_1 Controparte_2
. Parte_18
In ogni caso l'eccezione è destituita di ogni fondamento. Ed invero per quanto affermato dall'attrice e non contestato dai convenuti questi ultimi hanno già da tempo la disponibilità degli spazi a loro assegnati in uso, avendone conseguito la consegna già in data 18 luglio 2017, sicché nessun inadempimento è ascrivibile all'odierna attrice.
La costituzione tardiva dei Sigg.ri Parte_2 Parte_3
Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_7
,
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10
Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14 Pt_15
, ,
[...] Parte_16 Parte_17 Controparte_1 [...]
e rende inammissibile anche l'eccezione di CP_2 Parte_18 compensazione sollevata da questi ultimi, i quali, in ogni caso, non hanno specificamente indicato, né tanto meno hanno provato il lucro che sarebbe derivato all'attrice o ai suoi danti causa per la asserita commercializzazione delle aree vincolate a parcheggio compiuta sino al rilascio delle aree vincolate.
Occorre a questo punto quantificare l'ammontare del corrispettivo spettante all'odierna attrice per i posti auto assegnati ai convenuti
(ad esclusione di quelli assegnati alla a Controparte_3
e a in proprio). Parte_13 Parte_2 In proposito si deve richiamare l'orientamento della Corte di
Cassazione, secondo cui il diritto al corrispettivo del diritto d'uso dell'area destinata a parcheggio, in difetto di pattuizione tra le parti, va determinato in base al prezzo di mercato, avuto riguardo al tempo della conclusione del contratto, presumendosene ex art. 1474, comma 1, c.c. la coincidenza con quello normalmente praticato dall'alienante (Cass. Ordinanza n. 22154 del 12/09/2018 e
Cass. 24/12/2024 n. 34394).
Nel caso di specie il valore di mercato dei diritti d'uso di parcheggio sui posti auto assegnati ai convenuti (ad esclusione di quelli assegnati alla a in Controparte_3 Parte_2 proprio e a ) è stato determinato dal consulente d'ufficio Parte_13 nominato in corso di causa, il quale ha considerato per ogni posto auto una superficie di mq 10,35 ed ha effettuato la media aritmetica dei valori risultanti da due procedimenti di stima: con il primo procedimento il valore è stato stimato sulla base della banca dati quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate (O.M.I. –
Osservatorio Mercato Immobiliare) riferito alla data di acquisto delle singole unità immobiliari;
nel secondo procedimento il valore
è stato determinato sulla base della redditività, considerando gli eventuali guadagni prodotti dall'immobile, sempre sulla base delle analisi ufficiali dell'Agenzia delle Entrate (O.M.I.) e segnatamente sulle redditività mensili (canoni di locazione) di beni analoghi al bene oggetto di valutazione immobiliare, capitalizzando per accumulazione iniziale tali redditività con gli strumenti della matematica finanziaria.
Il CTU ha quindi determinato i seguenti valori: euro 21.610,00 per il posto auto coperto assegnato a euro 14.050,00 per Parte_2 il posto auto assegnato a e Parte_3 Parte_4 euro 14.050,00 per il posto auto assegnato a e Parte_5 [...]
; euro 14.050,00 per il posto auto assegnato a;
Parte_6 Parte_7 euro 14.335,00 per il posto auto assegnato a Parte_8
e ; euro 14.050,00 per il posto Parte_9 Parte_10 auto assegnato a e;
euro 14.050,00 per Parte_11 Parte_12 il posto auto assegnato a euro 14.050,00 per il Persona_7 posto auto assegnato a;
euro 14.050,00 per il posto Parte_16 auto assegnato a;
euro 14.050,00 per il posto auto Parte_17 assegnato a e Sig. euro 14.050,00 Controparte_1 Controparte_2 per il posto auto assegnato a euro 14.050,00 per il Parte_18 posto auto assegnato a Controparte_4
Le stime espresse dal CTU, fondate su adeguate indagini e supportate da un iter logico e argomentativo convincente ed esente da censure, sono pienamente condivise e fatte proprie da questo
Tribunale. Ed infatti i valori stimati dal consulente d'ufficio devono ritenersi congrui, in quanto basati su ricerche di mercato nella zona di riferimento e segnatamente sulle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate (Osservatorio Mercato
Immobiliare).
Per quanto fin qui esposto deve essere accertato il diritto della a ricevere l'integrazione del prezzo relativo ai posti Parte_1 auto assegnati ai convenuti (ad esclusione di quelli assegnati alla
, a e a in relazione Controparte_3 Parte_13 Parte_2 all'unità immobiliare acquistata proprio) e, per l'effetto, occorre pronunciare le seguenti condanne in favore della stessa attrice: deve essere condannata a pagare la somma di euro Parte_2
21.610,00 in relazione al solo posto auto già assegnato ai Sigg.ri e e Parte_19 Controparte_7 Parte_3 [...] devono essere condannate, in solido, a pagare la Parte_4 somma di euro 14.050,00; e devono Parte_5 Parte_6 essere condannati, in solido, a pagare la somma di euro 14.050,00; deve essere condannato a pagare la somma di euro Parte_7
14.050,00; e Parte_8 Parte_9 Parte_10
devono essere condannati, in solido, a pagare la somma di
[...] euro 14.335,00; e devono essere Parte_11 Parte_12 condannate, in solido, a pagare la somma di euro 14.050,00;
[...]
deve essere condannata a pagare la somma di euro 14.050,00; Per_7 deve essere condannata a pagare la somma di euro Parte_16
14.050,00; deve essere condannato a pagare la somma Parte_17 di euro 14.050,00; e devono essere Controparte_1 Controparte_2 condannati a pagare, in solido, la somma di euro 14.050,00; Pt_18 deve essere condannata a pagare la somma di euro 14.050,00;
[...] deve essere condannato a pagare la Controparte_4 somma di euro 14.050,00.
Gli importi sopra determinati hanno natura di debiti di valuta con la conseguenza che, trovando applicazione la disciplina dettata dall'art. 1277 c.c. e, in caso di ritardo nell'adempimento, dall'art. 1224, comma 2, c.c., gli stessi non sono suscettibili di automatica rivalutazione per effetto del processo inflattivo della moneta, né vanno accordati interessi con funzione compensativa sulle somme dovute aumentate gradualmente nell'intervallo di tempo trascorso fra la conclusione dei singoli contratti e la liquidazione operata in sentenza (cfr. in tal senso Cass. Ordinanza n.
22154 del 12/09/2018).
Va invece respinta la domanda proposta dalla nei Parte_1 confronti della e di Controparte_3 Parte_13
Da ultimo deve essere rilevata anche l'infondatezza della domanda risarcitoria avanzata in via riconvenzionale dalla CP_3
sul preteso fondamento del disposto dell'art. 872 comma
[...] secondo del c.c.
In relazione a siffatta domanda la con le note di Parte_1 trattazione scritta relative alla prima udienza di comparizione depositate in data 6 febbraio 2023, ha tempestivamente sollevato l'eccezione di prescrizione.
L'eccezione è fondata.
Le violazioni di norme di edilizia ascritte all'odierna attrice e/o alle sue danti causa si concretizzano in illeciti aventi natura extra-contrattuale e ciò anche in considerazione del fatto che la non ha intrattenuto alcun rapporto Controparte_3 contrattuale né con la né con l' Parte_1 [...]
né con la Ne Controparte_5 Controparte_6 consegue l'applicabilità del termine quinquennale di prescrizione, la cui decorrenza deve essere fatta risalire al 28/1/2005 quale data di acquisto dell'immobile da parte della La Controparte_3 prima lettera di messa in mora è datata 29/11/2019 (doc. 5 della convenuta e, dunque, è di gran lunga Controparte_3 successiva alla maturazione della prescrizione.
Pertanto va respinta la domanda riconvenzionale proposta dalla nei confronti dell'attrice. Controparte_3
5. In ragione della soccombenza i convenuti , Parte_2 Pt_3
,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
,
[...] Parte_11 Parte_12 Parte_14 Pt_15
, , ,
[...] Parte_16 Parte_17 Controparte_1 [...]
, e devono CP_2 Parte_18 Controparte_4 essere condannati, in solido, a rifondere all'attrice le spese processuali. A sua volta l'attrice, quale parte soccombente rispetto alla convenuta deve essere condannata a rifondere a Parte_13 quest'ultima le spese processuali. Le suddette spese vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi delle tariffe professionali di cui al DM n. 55/14
(così come aggiornato con D.M. n. 147 del 13.08.2022) per le cause di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00.
In ragione della reciproca soccombenza vanno, infine, compensate le spese di lite tra la e la Parte_1 Controparte_3
Non ricorrono i presupposti della lite temeraria (elemento soggettivo e prova del danno) per condannare la società attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. come chiesto dalla
Controparte_3
Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, devono essere poste definitivamente a carico dei soli convenuti soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni altra istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
− accerta il diritto della a ricevere Parte_1
l'integrazione del prezzo relativo al diritto d'uso sui posti auto assegnati ai convenuti (ad esclusione di quelli assegnati alla a in Controparte_3 Parte_2 relazione all'appartamento acquistato in proprio e a
[...] ) e, per l'effetto: a) condanna a pagare Pt_13 Parte_2 in favore della la somma di euro 21.610,00 (in Parte_1 relazione al solo posto auto già assegnato ai Sigg.ri
[...]
e ) oltre interessi legali dalla Pt_19 Controparte_7 domanda giudiziale fino al soddisfo;
b) condanna Pt_3
e , in solido, a pagare in favore
[...] Parte_4 della la somma di euro 14.050,00 oltre Parte_1 interessi legali dalla domanda giudiziale fino al soddisfo;
c) condanna e , in solido, a Parte_5 Parte_6 pagare in favore della la somma di euro Parte_1
14.050,00 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale fino al soddisfo;
d) condanna a pagare in favore Parte_7 della la somma di euro 14.050,00 oltre Parte_1 interessi legali dalla domanda giudiziale fino al soddisfo;
e) condanna e Parte_8 Parte_9
, in solido, a pagare in favore della Parte_10 Pt_1
la somma di euro 14.335,00 oltre interessi legali dalla
[...] domanda giudiziale fino al soddisfo;
f) condanna Parte_11
e , in solido, a pagare in favore della Parte_12 Pt_1
la somma di euro 14.050,00 oltre interessi legali dalla
[...] domanda giudiziale fino al soddisfo;
g) condanna
[...]
a pagare in favore della la somma di Per_7 Parte_1 euro 14.050,00 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale fino al soddisfo;
h) condanna a Parte_16 pagare in favore della la somma di euro Parte_1
14.050,00 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale fino al soddisfo;
i) condanna a pagare in Parte_17 favore della la somma di euro 14.050,00 oltre Parte_1 interessi legali dalla domanda giudiziale fino al soddisfo;
l) condanna e in solido, a Controparte_1 Controparte_2 pagare in favore della la somma di euro Parte_1
14.050,00 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale fino al soddisfo;
m) condanna a pagare in favore Parte_18 della la somma di euro 14.050,00 oltre Parte_1 interessi legali dalla domanda giudiziale fino al soddisfo;
n) condanna a pagare in favore Controparte_4 della la somma di euro 14.050,00 oltre Parte_1 interessi legali dalla domanda giudiziale fino al soddisfo;
− respinge le domande proposte dall'attrice nei confronti di e della Parte_13 Controparte_3
− respinge la domanda riconvenzionale di risarcimento danni proposta dalla nei confronti della Controparte_3
; Parte_1
− condanna Parte_2 Parte_3 Parte_4
,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
Parte_8 Parte_9 Parte_10
, , , , Parte_11 Parte_12 Parte_14 Parte_15
Parte_16 Parte_17 Controparte_1 [...]
, e , in CP_2 Parte_18 Controparte_4 solido, a rifondere all'attrice le spese di lite liquidate in complessivi euro 14.103,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
− condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le Parte_13 spese di lite liquidate in complessivi euro 14.103,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
− compensa interamente le spese processuali tra la Pt_1
e la
[...] Controparte_3
− pone le spese di CTU definitivamente a carico di
[...]
, Pt_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , , Parte_9 Parte_10 Parte_11 Pt_12
,
[...] Parte_14 Parte_15 Parte_16
, Parte_17 Controparte_1 Controparte_2 Pt_18
e
[...] Controparte_4
Roma, lì 12 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Russo