CASS
Sentenza 31 luglio 2023
Sentenza 31 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/07/2023, n. 33480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33480 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA nei confronti di AF VI OC, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 28/02/2023 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci;
sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PI LI, che ha chiesto l'accoglimento, parziale, del ricorso in riferimento al primo, quinto, sesto e settimo motivo, con rigetto nel resto;
sentiti i difensori dell'indagato, Avvocati Pasqualino Patanè e Giovanni Vecchio, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Catanzaro con ordinanza emessa in data 28 febbraio 2023 (motivazione depositata il successivo 27 marzo) ha confermato l'ordinanza genetica, adottata dal Gip del Tribunale di Catanzaro il precedente 10 Penale Sent. Sez. 6 Num. 33480 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 07/06/2023 gennaio 2023, con la quale è stata applicata all'indagato AF VI OC la custodia cautelare in carcere in relazione agli addebiti provvisori di cui ai capi: H1] - tentata estorsione in concorso, aggravata dalla "mafiosità", ai danni di MA DA AO ES, direttore pro tempore del TUI AG IF di Pizzo - struttura alberghiera, villaggio turistico - resort;
L1] - estorsione in concorso, aggravata dalla "mafiosità", sempre ai danni del MA e relativa alla costrizione del predetto a non rivolgersi al mercato secondo criteri di libera concorrenza, ma ad affidare di fatto. il servizio di lavanderia, per il tramite di una società riconducibile ad esponente 'ndranghetista, ad altra società, non rispondente agli standards richiesti dal direttore del villaggio turistico che era perciò costretto a rivolgersi ad un'altra ditta;
Ml] - traffico di influenze illecite, aggravato ex art. 416 bis c.p., in relazione al coinvolgimento di soggetto, tale AS, già dirigente della Regione Calabria nel Dipartimento Turismo e beni culturali, che sfruttando la rete intessuta con i vertici dell'Ente nel corso della ultra quarantennale attività lavorativa, si faceva indebitamente promettere dall'indagato AF - referente della 'ndrangheta del vibonese per lo specifico affare - ingenti somme di denaro da elargirsi a mezzo "consulenza" prestata a favore del TouroperatorTUI e della direzione del già citato AG IF di Pizzo, quale prezzo per la sua mediazione illecita nei confronti dei vari apparati regionali finalizzata alla predisposizione, pubblicazione e successiva selezione delle procedure di evidenza pubblica già avviate e da bandire. Capo A - ter] - concorso esterno in associazione mafiosa, di natura 'ndranghetista, in particolare per aver favorito, nella sua qualità di imprenditore attivo nel settore incoming, l'infiltrazione del sodalizio criminoso in iniziative e progetti nel settore turistico alberghiero. 2. Avverso l'ordinanza del riesame, l'indagato - a mezzo dei propri difensori - ha presentato due ricorsi (il primo in data 13 aprile e il secondo il 18 aprile 2023, nei quali si deducono i motivi di seguito sinteticamente riportati: 2.1. primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria riferita alla contestazione di cui al Capo H1] - tentativo di estorsione aggravata - fondata sulla erronea lettura delle dichiarazioni rese dal MA, in particolare in data 16 gennaio 2020, dalle quali emerge che l'indagato non ha posto in essere alcuna condotta minacciosa (come peraltro risulta dalla trascrizione della intercettazione ambientale relativa all'incontro tra l'indagato, il responsabile del brand AG IF LI e il MA, allegata al ricorso e non considerata dall'ordinanza impugnata, dalla quale si evince che AF fece solo un generico riferimento alla possibilità che l'iniziativa imprenditoriale potesse suscitare gli "interessi" della criminalità organizzata); viene anche evidenziato che il - lecito - rapporto contrattuale di consulenza tra il 2 AF e la TUI AG IF non dissimulava - contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale - alcuna ingerenza illecita dell'indagato, per conto della cosca di `ndrangheta, nella gestione del villaggio turistico;
2.2. secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla contestata circostanza aggravante della "mafiosità", relativa a detta tentata estorsione, eccependosi l'insussistenza sia del supposto utilizzo del "metodo mafioso" sia di qualsivoglia intento di favorire l'associazione criminale alla quale, si evidenzia, il AF, incensurato e mai coinvolto in vicende criminali, è del tutto estraneo;
ciò è dimostrato dalle circostanze che il MA ha riferito di avere subito minacce da due soggetti, anch'essi ritenuti dai provvedimenti cautelari 'ndranghetisti, che intendevano sostituirsi al AF nello svolgimento del servizio navetta per il villaggio, e di avere assistito ad altri episodi nei quali questi due soggetti hanno animatamente discusso con il predetto e minacciato un suo autista mentre era impegnato nel servizio di navetta;
2.3. terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla contestata estorsione aggravata che sarebbe stata commessa in merito al conferimento dell'appalto per il servizio lavanderia;
sul punto si rileva che, da un lato, si tratta di legittima attribuzione di un'attività necessaria per le attività del villaggio turistico (avente ad oggetto numerosi servizi - non solo quello di lavanderia) e che la segnalazione della ditta da parte dei soggetti proprietari della struttura, affidata in gestione alla TUI, e il successivo subappalto da parte di questa non può integrare alcuna illecita pressione nei confronti del MA;
dall'altro lato, che il legittimo affidamento del subappalto è stato deciso dalla società alla quale l'appalto era stato conferito, di tal che non si comprende in che modo si sarebbe svolta l'attività estorsiva;
viene poi ribadita - quarto motivo - l'insussistenza della circostanza aggravante della "mafiosità", richiamando le argomentazioni già prima riportate;
2.4. quinto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità e gravità indiziaria per la contestazione di traffico di influenze;
al riguardo, si evidenzia: l'illogicità di ritenere l'AS - da tempo ormai in pensione - come un "intraneo di fatto all'Amministrazione regionale"; l'inconfigurabilità della fattispecie contestata che, alla luce della giurisprudenza di legittimità, richiede che comunque l'intermediazione verso i PP.UU. (in ipotesi posta in essere dall'AS verso la promessa di illecita remunerazione da parte dell'indagato) sia finalizzata alla commissione di un qualche delitto contro la P.A., nella specie neppure ipotizzata;
anche in questo caso - sesto motivo - censurandosi la ritenuta configurabilità della "mafiosità"; 2.5. settimo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di gravità indiziaria riferita alla contestazione di concorso 3 esterno in associazione mafiosa (capo A-ter); ciò in quanto, l'ordinanza impugnata non ha tenuto conto dell'inesistenza di alcun elemento indiziario idoneo ad avvalorare l'ipotesi che il AF sia un "imprenditore colluso", ipotesi che, anzi, va esclusa sulla base di plurimi elementi, quali le già riferite minacce subite dal AF da soggetti ritenuti esponenti 'ndranghetisti che lo volevano sostituire nel servizio navetta (che tra l'altro sequestravano un suo autista sottraendogli le chiavi del mezzo) e la condotta dell'indagato che disse al MA di liberarsi di detti personaggi che, a seguito delle richieste del proprietario della struttura, erano stati assunti presso il villaggio;
2.6. infine - ottavo motivo - si censura l'ordinanza in tema di esigenze cautelari e scelta della misura, atteso che l'indagato, al quale è stata sequestrata l'azienda "Destinazione Calabria" tramite la quale avrebbe posto in essere le ipotizzate condotte illecite e non ha da tempo alcun rapporto con il MA, non è certamente in grado di reiterare gli illeciti, risultando in ogni caso del tutto adeguata misura meno afflittiva di quella carceraria. 3. In data 12 aprile e 22 maggio 2023 i difensori dell'indagato hanno depositato memorie recanti "motivi aggiunti" nei quali reiterano e approfondiscono le considerazioni contenute nei ricorsi originari;
in quella del 22 maggio - relativa in particolare alla contestazione di "concorso esterno" - è allegata una nota della Questura di Vibo Valentia del 21 marzo 2018 inviata alla DDA di Catanzaro e relativa alla richiesta di autorizzare le intercettazioni ambientali e telefoniche a carico di coindagato (NZ CO) dalla quale - secondo la prospettazione difensiva - si deduce che AF era in contrasto con gli esponenti della cosca "Accorinti", il che rende ancor più illogica la deduzione dell'ordinanza impugnata in ordine alla contestazione associativa. CONSIDERATO IN DIRITTI) 1. Il ricorso è fondato. 2. Gli elementi indiziari posti a sostegno delle contestazioni relative al "concorso esterno" in associazione ex art. 416 bis cod. pen., alle due estorsioni (tentata e consumata) e al traffico di influenze non raggiungono il livello di gravità necessario a supportare la misura cautelare. E' pacifico nella giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Sez. 1, n. 30415 del 25/09/2020, Castagnella, Rv. 279789 - 01) che in sede cautelare il controllo di legittimità è limitato all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e dell'assenza d'illogicità evidente, ossia dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai 4 canoni della logica e al principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (tra le altre, Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012; Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, Borragine, Rv. 221001; Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828), avuto, altresì, riguardo alla diversità di oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato, rispetto a quella demandata al giudizio di merito, che è intesa invece all'acquisizione della certezza processuale della colpevolezza dell'imputato (Sez.1, n.1951 dell'1/04/2010, Rv.247206). 3. Iniziando dalla contestazione di "concorso esterno" addebitato al AF al capo A-ter], gli elementi individuati dal Tribunale del riesame sono ambigui e non concludenti. Certamente l'indagato conosce esponenti 'ndranghetisti ed opera in area in cui operano associazioni 'ndranghetiste, ma il provvedimento non evidenzia in modo congruo quale sarebbe stato il contributo da lui prestato idoneo a supportare, a livello indiziario, l'addebito cautelare. L'ordinanza impugnata non chiarisce i rapporti tra l'indagato e la consorteria 'ndranghetista. In un passaggio, egli è definito quale "tessuto cartilagineo tra il settore turistico alberghiero e le consorterie 'ndranghetíste" (pag. 3); successivamente viene indicato che "il contesto fattuale di riferimento, unitamente alle dichiarazioni accusatorie di MA, conduce, con credibilità razionale, a ritenere come l'attività del AF fosse teleologicamente determinata ad avere un margine di operatività ampio sia in relazione ai compensi destinati, strettamente, sia per la "tassa" da corrispondere alle consorterie locali. La lettura complessiva degli elementi investigativi testè citati lascia inferire come il AF si fosse accreditato presso le consorterie locali come la figura imprenditoriale "di mezzo", giacchè come consulente della TUI avrebbe potuto stringere rapporti commerciali con il tour operator e contestualmente veicolare quota parte dei propri compensi alla criminalità organizzata" (pag. 7). Peraltro, tale ricostruzione - che vedrebbe il AF come elemento di cerniera tra la cosca ‘ndranghetista e il MA, per conto del tour operator, avente il compito di veicolare le pretese mafiose - contrasta con le contestazioni cautelari (a carico di tali ST AV e GE SA, soggetti ritenuti intranei al sodalizio e assunti presso il resort a seguito delle richieste dei proprietari della struttura locata al TUI) aventi ad oggetto un'estorsione aggravata a carico del MA;
essa sarebbe stata realizzata (come confermato dal predetto MA, nel verbale di s.i.t. del 16 gennaio 2020) con violenza consistita nel sequestro di uno dei mezzi del AF, adibito al trasporto dei clienti del resort, e nelle percosse a danno dell'autista, dipendente dell'indagato. Sul punto, l'ordinanza impugnata non fornisce alcuna 5 spiegazione idonea a chiarire la compatibilità di dette contestazioni (nel cui ambito AF assume la posizione di soggetto offeso) con il ruolo di "concorrente esterno" attribuito all'indagato. Inoltre, sempre il MA, nel predetto verbale (foglio 5), ha dichiarato che nei primi giorni di aprile del 2019 vide i due - ST e GE - "affrontare il AF all'interno del villaggio vicino alla guardiola", fatto per il quale AF gli venne a parlare rappresentando "che era stato affrontato molto duramente". Ancora, in quel medesimo verbale, MA riferisce che in una occasione SA (GE) "insinuò che se le cose non fossero cambiate sarebbe successo qualcosa. Non fu chiaro in merito, facendo riferimento al fatto che ci trovassimo in Calabria e che se non avessero ottenuto il servizio richiesto ci sarebbero state delle conseguenze, credo si riferisse a CALAFATI)"; sempre MA ha chiarito che AF gli suggerì di liberarsi dei due. Da tali elementi emerge che i ST e ER, ritenuti intranei al sodalizio 'ndranghetista, intendevano sostituirsi al AF nello svolgimento del servizio navetta per conto del villaggio vacanze, e per far ciò hanno posto in essere ripetute minacce sia al MA che allo stesso AF. Condotte, queste, che non si comprende come possano conciliarsi con il ruolo di concorrente esterno che viene attribuito all'indagato; così come non trova spiegazione la circostanza che questi, ove in effetti "vicino" alla cosca, non si sia rivolto alla stessa per far cessare le condotte minacciose;
senza tralasciare che, alla fine, la gestione del villaggio - e quindi il MA - ha interrotto, di propria iniziativa, il rapporto con AF senza che da ciò gli sia derivata alcuna conseguenza negativa. Ulteriori elementi valorizzati dalla ordinanza del riesame, a sostegno dell'addebito in esame, consistonoi nella intercettazione di una conversazione (peraltro verificatasi molto tempo prima dei fatti in contestazione, ossia il 6 febbraio 2013) nella quale il capo cosca SO Pantaleone dà mandato ai suoi accoliti di far sì che un certo personaggio (tale SS) venisse tranquillizzato circa la affidabilità di AF;
nell'occasione SO utilizza l'espressione "lo possono portare dove vogliono che a lui lo tengo sempre nel cotone", ma non è chiaro a chi il capo clan si riferisca (lo stesso SS o AF?) e altresì non si comprende se SO intendesse dire che l'indagato fosse intraneo o "vicino" alla cosca o invece che non potesse dire di no alle "richieste" da lui avallate. Questi essendo gli elementi indiziari in merito alla contestazione cautelare in oggetto, rileva il Collegio che, per integrare la fattispecie di concorso esterno in associazione di tipo mafioso a carico dell'imprenditore "colluso", è necessario accertare che costui «senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale, instauri con questo un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e nel far ottenere all'organizzazione risorse, servizi o utilità» (Sez. 6, n. 32384 del 27/03/2019, 6 Putrino, Rv. 276474 - 01). Elementi che, per quanto sopra evidenziato, non risultano, a livello indiziario, sussistenti nel caso in esame. 4. In riferimento alla contestazione relativa alla tentata estorsione a danno del MA (Capo H1) rileva il Collegio che, a prescindere dalla trascrizione dell'intercettazione allegata al ricorso (giacchè non vi è certezza che si tratta della medesima conversazione riferita dal MA), le dichiarazioni della persona offesa non risultano idonee a corroborare l'ipotesi di una minaccia mafiosa posta in essere da parte dell'indagato. E' pacifico che tra la società del TA e il MA, in qualità di gestore del resort, per conto della TUI, sia stato stipulato un regolare contratto di consulenza, successivamente non rinnovato. Sempre con il TA MA ha posto in essere un rapporto contrattuale avente ad oggetto il trasporto dei clienti al resort, anch'esso infine risolto. In tale contesto, si colloca un colloquio intercorso a settembre del 2018, nel corso del quale, secondo l'ordinanza impugnata, TA si è fatto tramite della pretesa estorsiva da parte della cosca, spiegando - così ha riferito MA in sede di s.i.t. rilasciate il 21 marzo 2019 - che "per gestire tranquillamente il villaggio avrei dovuto pagare qualcosa alla criminalità organizzata. Quantificò l'importo da corrispondere in 10/15 mila euro al mese. Avrei dovuto versare i soldi direttamente al TA perché li veicolasse alla 'ndrangheta". Già il tenore di dette dichiarazioni rende dubbia la giuridica configurabilità del delitto di estorsione, non avendo il MA riferito di minacce - neppur implicite - riferite dall'indagato come provenienti da una qualche cosca e potendo, non innplausibilmente, il discorso interpretarsi come una indicazione, da parte del consulente (che bene conosceva il territorio nel quale doveva operare il villaggio vacanze) della opportunità, in caso tali minacce fossero state poste in essere, di "pagare il pizzo" per poter lavorare tranquilli;
indicazione che, seppur eticamente criticabile, non può integrare, in assenza di ulteriori elementi, un tentativo di estorsione. Nel successivo verbale di s.i.t., rese il 16 gennaio 2020 dinanzi alla Questura di Vibo Valentia (allegato al ricorso), emerge un quadro ancora meno indicativo della sussistenza della minaccia estorsiva. MA spiega che "TA lavora con TUI da vent'anni e conosce i vertici del gruppo. La sua presenza sul territorio agevola quindi i miei titolari, che non parlano italiano, per tutte le pratiche di avvio del villaggio" (foglio 3); inoltre (foglio 6), pur confermando il tenore della conversazione precedentemente riferita, precisa che NS [lui e il suo superiore NE Manuel, responsabile del brand AG IF, anch'egli presente al colloquio] anche che il denaro poteva essere intascato direttamente dal TA, ma poi non tornammo più sul discorso, anche perché ho allentato i rapporti con lui" (dal che i ricorrenti, non implausibilnnente, deducono che MA e NE avessero ipotizzato che il discorso dell'indagato era più 7 che altro una messinscena per lucrare l'ingente somma di denaro con il pretesto di dover far fronte a eventuali "richieste mafiose"). MA conclude le sue dichiarazioni (foglio 8) chiarendo - in risposta alla domanda degli operanti che gli chiedevano di confermare quanto nel precedente verbale riferito circa "il timore concreto per la sua incolumità" - che "Avverto ancora quel timore, ma in maniera meno pressante. La percezione che avevamo della "mafia" in Germania era molto più dura E' per questo si rendeva necessario il contributo di CALAFATI per orientarci in Calabria. C'è stato un momento in cui dubitavo delle persone che mi giravano intorno ed avevo davvero una sensazione di paura. Oggi sono diventato più padrone della situazione e non sento più la necessità di servirmi neppure del supporto di CALAFATI". Dichiarazioni dalle quali emerge che il rapporto con l'indagato era funzionale ad avvalersi di un soggetto - da tempo in rapporti con la TUI - che, per la sua conoscenza del territorio, potesse agevolare l'avvio dell'attività. Che AF abbia ritenuto di poter "lucrare" vantaggi eccedenti il compenso pattuito è ben possibile ma, da un lato, non vi sono elementi indicativi che ciò sia realmente avvenuto, dall'altro lato, comunque ciò non corroborerebbe l'addebito di estorsione tentata. 5. Ugualmente insufficienti risultano gli elementi indiziari relativi al capo LI.] che riguarda l'addebito di estorsione consumata, aggravata dalla "mafiosità", contestata all'indagato in merito al conferimento da parte del MA dell'appalto per il servizio lavanderia a società riconducibile alla cosca di 'ndrangheta. Sul punto, l'ordinanza del Riesame (pag. 9) rileva che AF, in concorso con AN IO (facente parte del gruppo familiare proprietario della struttura locata alla TUI) e FA AN, imprenditore, avrebbe costretto MA "a non rivolgersi al libero mercato secondo criteri di libera concorrenza, ma ad affidare di fatto il servizio lavanderia, per il tramite della Plumeria s.r.I., del gruppo AN, alla società Kairon s.r.I., riferibile al FA, soggetto giuridico, la Kairon, non rispondente agli standard richiesti dal direttore del villaggio, tant'è che NZ (rectius MA) per non dipendere strategicamente dalla Kairon, sarà costretto a rivolgersi ad un'altra ditta". Già la semplice lettura dell'addebito cautelare solleva seri dubbi in merito alla configurabilità della contestazione in oggetto. Il rapporto contrattuale è intercorso tra AG IF e la società Plunneria, alla quale era stata attribuita la facoltà di sub appalto (concesso appunto alla Kairon). In ogni caso, dalle dichiarazioni del MA - sempre in sede di s.i.t. del gennaio 2020 - non risulta alcuna concreta minaccia posta in essere nei confronti del predetto;
questi, riferisce (pag. 2) di poter "valutare che il comportamento degli AN costituisca piuttosto un atteggiamento ... non sono stato mai vincolato nelle mie scelte. Credo sia piuttosto un modo di fare". L'ordinanza impugnata ha ritenuto di poter superare tale dato richiamando le precedenti 8 dichiarazione del marzo del 2019 nelle quali MA "aveva fatto riferimento a forti pressioni veicolate dallo stesso AN in ordine all'erogazione di altri servizi all'interno della struttura (si allude al servizio di facchinaggio e ai trasferimenti dei clienti su gomma)"; argomentazione non logica dal momento che dall'esistenza di "forti pressioni" (peraltro non qualificate come aventi natura "minacciosa") relative a servizi differenti non può dedursi che analoghe "pressioni" avessero riguardato anche il servizio lavanderia. Non connotata da sufficiente gravità indiziaria risulta, infine, neppure la conversazione intercettata del 27 settembre 2019 tra AF e MA e NE, nella quale l'indagato riferisce che lo AN - che, si ripete, era uno dei proprietari della struttura e, quindi, aveva certamente una certa "voce in capitolo" - voleva in esclusiva il servizio pulizia, spiegando agli interlocutori che "lui insiste per la lavanderia perché ... glie lo chiedono altri, hai capito?! ... lo chiedo altri a lui e lui lo chiede al genero"; frase dalla quale non si evince alcuna valenza minacciosa. 6. Conclusivamente, si tratta, in riferimento a entrambe le contestazioni di estorsione aggravata (tentata e consumata), di un quadro indiziario quantomeno incerto, tale da non dimostrare la plausibile ricorrenza degli addebiti a carico dell'indagato. Invero, «La valutazione dei gravi indizi di colpevolezza a fini cautelari deve tener conto della regola di giudizio a favore dell'imputato nel caso di dubbio, in quanto, se due significati possono ugualmente essere attribuiti a un dato probatorio, deve privilegiarsi quello più favorevole all'imputato, che può essere accantonato solo ove risulti inconciliabile con altri univoci elementi di segno opposto» (Sez. 6, n. 44963 del 22/09/2016, Caparrotta, Rv. 268128 - 01). 7. Infine, insufficiente risulta anche la piattaforma indiziaria relativa alla contestazione del traffico di influenze. Oltre alla oggettiva contraddittorietà tra il pensionamento dell'AS e la qualificazione, operata dal Tribunale del Riesame, come "persona intranea all'amministrazione seppure di fatto", l'ordinanza impugnata non indica a quale illecita attività degli organi della Regione sarebbe stata finalizzata la mediazione remunerata affidata allo stesso AS. Sul punto, il provvedimento del riesame ritiene (pag. 16) che "l'accordo era finalizzato a incidere, attraverso le entrature dell'ex dirigente e mediante la sua capacità di orientare la redazione dei bandi pubblici, direttamente sulla discrezionalità amministrativa, sviando il potere pubblico per il raggiungimento del proprio tornaconto economico, interloquendo con la TUI per apportare eventuali modifiche al bando che potessero essere gradite agli imprenditori tedeschi"; aggiungendo che dalle conversazioni tra AF e AS emerge "un costante lavorio dell'AS per persuadere i vertici dell'istituzione e per approvare in tempo utile il bando congegnato specificamente per concludere l'affare con gli imprenditori tedeschi, falsando in tal modo la libertà di concorrenza quale principio cardine che 9 Il Consigliere estensore dovrebbe permeare la categoria delle procedure ad evidenza pubblica". Affermazioni apodittiche, dalle quali non si evince quale fine illecito avrebbero precisamente perseguito gli indagati. In tal modo, il Tribunale del riesame non ha tenuto adeguatamente conto del principio - affermato da questa Sezione: sent. n.1182 del 14/10/2021 - dep. 2022, Guarnieri, Rv. 282453 - 01 - secondo cui «In tema di traffico di influenze, la mediazione onerosa è illecita se l'accordo tra il committente ed il mediatore è finalizzato alla commissione di un illecito penale idoneo a produrre vantaggi indebiti al primo, non assumendo rilievo l'illegittimità negoziale per difformità dal contratto tipico di mediazione ovvero il mero uso di una relazione personale, preesistente o potenziale, tra il mediatore ed il pubblico agente per il conseguimento di un fine lecito». 8. Per le suesposte considerazioni, atteso che la motivazione del provvedimento "de libertate" si appalesa totalmente carente in punto di gravi indizi di colpevolezza e non utilmente integrabile, va disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e di quella genetica;
ciò in conformità al principio della ragionevole durata del processo sancito dall'art. 111 Cost., in quanto, l'ulteriore sacrificio della libertà individuale, implicito in un annullamento con rinvio del provvedimento cautelare, sarebbe nella specie ingiustificato alla luce dei principi sanciti dall'art. 13 Cost. (Sez. 2, n. 52448 del 05/10/2018, Maesano, Rv. 275066 - 01). Segue l'immediata liberazione dell'indagato, se non detenuto per altra causa. La cancelleria è incaricata delle relative comunicazioni.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché quella emessa dal Gip del Tribunale di Catanzaro in data 10/01/2023, disponendo l'immediata liberazione di VI OC AF se non detenuto per altra causa. Manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 626 cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 7 giugno 2023 Il Pre idente
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci;
sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PI LI, che ha chiesto l'accoglimento, parziale, del ricorso in riferimento al primo, quinto, sesto e settimo motivo, con rigetto nel resto;
sentiti i difensori dell'indagato, Avvocati Pasqualino Patanè e Giovanni Vecchio, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Catanzaro con ordinanza emessa in data 28 febbraio 2023 (motivazione depositata il successivo 27 marzo) ha confermato l'ordinanza genetica, adottata dal Gip del Tribunale di Catanzaro il precedente 10 Penale Sent. Sez. 6 Num. 33480 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 07/06/2023 gennaio 2023, con la quale è stata applicata all'indagato AF VI OC la custodia cautelare in carcere in relazione agli addebiti provvisori di cui ai capi: H1] - tentata estorsione in concorso, aggravata dalla "mafiosità", ai danni di MA DA AO ES, direttore pro tempore del TUI AG IF di Pizzo - struttura alberghiera, villaggio turistico - resort;
L1] - estorsione in concorso, aggravata dalla "mafiosità", sempre ai danni del MA e relativa alla costrizione del predetto a non rivolgersi al mercato secondo criteri di libera concorrenza, ma ad affidare di fatto. il servizio di lavanderia, per il tramite di una società riconducibile ad esponente 'ndranghetista, ad altra società, non rispondente agli standards richiesti dal direttore del villaggio turistico che era perciò costretto a rivolgersi ad un'altra ditta;
Ml] - traffico di influenze illecite, aggravato ex art. 416 bis c.p., in relazione al coinvolgimento di soggetto, tale AS, già dirigente della Regione Calabria nel Dipartimento Turismo e beni culturali, che sfruttando la rete intessuta con i vertici dell'Ente nel corso della ultra quarantennale attività lavorativa, si faceva indebitamente promettere dall'indagato AF - referente della 'ndrangheta del vibonese per lo specifico affare - ingenti somme di denaro da elargirsi a mezzo "consulenza" prestata a favore del TouroperatorTUI e della direzione del già citato AG IF di Pizzo, quale prezzo per la sua mediazione illecita nei confronti dei vari apparati regionali finalizzata alla predisposizione, pubblicazione e successiva selezione delle procedure di evidenza pubblica già avviate e da bandire. Capo A - ter] - concorso esterno in associazione mafiosa, di natura 'ndranghetista, in particolare per aver favorito, nella sua qualità di imprenditore attivo nel settore incoming, l'infiltrazione del sodalizio criminoso in iniziative e progetti nel settore turistico alberghiero. 2. Avverso l'ordinanza del riesame, l'indagato - a mezzo dei propri difensori - ha presentato due ricorsi (il primo in data 13 aprile e il secondo il 18 aprile 2023, nei quali si deducono i motivi di seguito sinteticamente riportati: 2.1. primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria riferita alla contestazione di cui al Capo H1] - tentativo di estorsione aggravata - fondata sulla erronea lettura delle dichiarazioni rese dal MA, in particolare in data 16 gennaio 2020, dalle quali emerge che l'indagato non ha posto in essere alcuna condotta minacciosa (come peraltro risulta dalla trascrizione della intercettazione ambientale relativa all'incontro tra l'indagato, il responsabile del brand AG IF LI e il MA, allegata al ricorso e non considerata dall'ordinanza impugnata, dalla quale si evince che AF fece solo un generico riferimento alla possibilità che l'iniziativa imprenditoriale potesse suscitare gli "interessi" della criminalità organizzata); viene anche evidenziato che il - lecito - rapporto contrattuale di consulenza tra il 2 AF e la TUI AG IF non dissimulava - contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale - alcuna ingerenza illecita dell'indagato, per conto della cosca di `ndrangheta, nella gestione del villaggio turistico;
2.2. secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla contestata circostanza aggravante della "mafiosità", relativa a detta tentata estorsione, eccependosi l'insussistenza sia del supposto utilizzo del "metodo mafioso" sia di qualsivoglia intento di favorire l'associazione criminale alla quale, si evidenzia, il AF, incensurato e mai coinvolto in vicende criminali, è del tutto estraneo;
ciò è dimostrato dalle circostanze che il MA ha riferito di avere subito minacce da due soggetti, anch'essi ritenuti dai provvedimenti cautelari 'ndranghetisti, che intendevano sostituirsi al AF nello svolgimento del servizio navetta per il villaggio, e di avere assistito ad altri episodi nei quali questi due soggetti hanno animatamente discusso con il predetto e minacciato un suo autista mentre era impegnato nel servizio di navetta;
2.3. terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla contestata estorsione aggravata che sarebbe stata commessa in merito al conferimento dell'appalto per il servizio lavanderia;
sul punto si rileva che, da un lato, si tratta di legittima attribuzione di un'attività necessaria per le attività del villaggio turistico (avente ad oggetto numerosi servizi - non solo quello di lavanderia) e che la segnalazione della ditta da parte dei soggetti proprietari della struttura, affidata in gestione alla TUI, e il successivo subappalto da parte di questa non può integrare alcuna illecita pressione nei confronti del MA;
dall'altro lato, che il legittimo affidamento del subappalto è stato deciso dalla società alla quale l'appalto era stato conferito, di tal che non si comprende in che modo si sarebbe svolta l'attività estorsiva;
viene poi ribadita - quarto motivo - l'insussistenza della circostanza aggravante della "mafiosità", richiamando le argomentazioni già prima riportate;
2.4. quinto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità e gravità indiziaria per la contestazione di traffico di influenze;
al riguardo, si evidenzia: l'illogicità di ritenere l'AS - da tempo ormai in pensione - come un "intraneo di fatto all'Amministrazione regionale"; l'inconfigurabilità della fattispecie contestata che, alla luce della giurisprudenza di legittimità, richiede che comunque l'intermediazione verso i PP.UU. (in ipotesi posta in essere dall'AS verso la promessa di illecita remunerazione da parte dell'indagato) sia finalizzata alla commissione di un qualche delitto contro la P.A., nella specie neppure ipotizzata;
anche in questo caso - sesto motivo - censurandosi la ritenuta configurabilità della "mafiosità"; 2.5. settimo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di gravità indiziaria riferita alla contestazione di concorso 3 esterno in associazione mafiosa (capo A-ter); ciò in quanto, l'ordinanza impugnata non ha tenuto conto dell'inesistenza di alcun elemento indiziario idoneo ad avvalorare l'ipotesi che il AF sia un "imprenditore colluso", ipotesi che, anzi, va esclusa sulla base di plurimi elementi, quali le già riferite minacce subite dal AF da soggetti ritenuti esponenti 'ndranghetisti che lo volevano sostituire nel servizio navetta (che tra l'altro sequestravano un suo autista sottraendogli le chiavi del mezzo) e la condotta dell'indagato che disse al MA di liberarsi di detti personaggi che, a seguito delle richieste del proprietario della struttura, erano stati assunti presso il villaggio;
2.6. infine - ottavo motivo - si censura l'ordinanza in tema di esigenze cautelari e scelta della misura, atteso che l'indagato, al quale è stata sequestrata l'azienda "Destinazione Calabria" tramite la quale avrebbe posto in essere le ipotizzate condotte illecite e non ha da tempo alcun rapporto con il MA, non è certamente in grado di reiterare gli illeciti, risultando in ogni caso del tutto adeguata misura meno afflittiva di quella carceraria. 3. In data 12 aprile e 22 maggio 2023 i difensori dell'indagato hanno depositato memorie recanti "motivi aggiunti" nei quali reiterano e approfondiscono le considerazioni contenute nei ricorsi originari;
in quella del 22 maggio - relativa in particolare alla contestazione di "concorso esterno" - è allegata una nota della Questura di Vibo Valentia del 21 marzo 2018 inviata alla DDA di Catanzaro e relativa alla richiesta di autorizzare le intercettazioni ambientali e telefoniche a carico di coindagato (NZ CO) dalla quale - secondo la prospettazione difensiva - si deduce che AF era in contrasto con gli esponenti della cosca "Accorinti", il che rende ancor più illogica la deduzione dell'ordinanza impugnata in ordine alla contestazione associativa. CONSIDERATO IN DIRITTI) 1. Il ricorso è fondato. 2. Gli elementi indiziari posti a sostegno delle contestazioni relative al "concorso esterno" in associazione ex art. 416 bis cod. pen., alle due estorsioni (tentata e consumata) e al traffico di influenze non raggiungono il livello di gravità necessario a supportare la misura cautelare. E' pacifico nella giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Sez. 1, n. 30415 del 25/09/2020, Castagnella, Rv. 279789 - 01) che in sede cautelare il controllo di legittimità è limitato all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e dell'assenza d'illogicità evidente, ossia dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai 4 canoni della logica e al principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (tra le altre, Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012; Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, Borragine, Rv. 221001; Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828), avuto, altresì, riguardo alla diversità di oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato, rispetto a quella demandata al giudizio di merito, che è intesa invece all'acquisizione della certezza processuale della colpevolezza dell'imputato (Sez.1, n.1951 dell'1/04/2010, Rv.247206). 3. Iniziando dalla contestazione di "concorso esterno" addebitato al AF al capo A-ter], gli elementi individuati dal Tribunale del riesame sono ambigui e non concludenti. Certamente l'indagato conosce esponenti 'ndranghetisti ed opera in area in cui operano associazioni 'ndranghetiste, ma il provvedimento non evidenzia in modo congruo quale sarebbe stato il contributo da lui prestato idoneo a supportare, a livello indiziario, l'addebito cautelare. L'ordinanza impugnata non chiarisce i rapporti tra l'indagato e la consorteria 'ndranghetista. In un passaggio, egli è definito quale "tessuto cartilagineo tra il settore turistico alberghiero e le consorterie 'ndranghetíste" (pag. 3); successivamente viene indicato che "il contesto fattuale di riferimento, unitamente alle dichiarazioni accusatorie di MA, conduce, con credibilità razionale, a ritenere come l'attività del AF fosse teleologicamente determinata ad avere un margine di operatività ampio sia in relazione ai compensi destinati, strettamente, sia per la "tassa" da corrispondere alle consorterie locali. La lettura complessiva degli elementi investigativi testè citati lascia inferire come il AF si fosse accreditato presso le consorterie locali come la figura imprenditoriale "di mezzo", giacchè come consulente della TUI avrebbe potuto stringere rapporti commerciali con il tour operator e contestualmente veicolare quota parte dei propri compensi alla criminalità organizzata" (pag. 7). Peraltro, tale ricostruzione - che vedrebbe il AF come elemento di cerniera tra la cosca ‘ndranghetista e il MA, per conto del tour operator, avente il compito di veicolare le pretese mafiose - contrasta con le contestazioni cautelari (a carico di tali ST AV e GE SA, soggetti ritenuti intranei al sodalizio e assunti presso il resort a seguito delle richieste dei proprietari della struttura locata al TUI) aventi ad oggetto un'estorsione aggravata a carico del MA;
essa sarebbe stata realizzata (come confermato dal predetto MA, nel verbale di s.i.t. del 16 gennaio 2020) con violenza consistita nel sequestro di uno dei mezzi del AF, adibito al trasporto dei clienti del resort, e nelle percosse a danno dell'autista, dipendente dell'indagato. Sul punto, l'ordinanza impugnata non fornisce alcuna 5 spiegazione idonea a chiarire la compatibilità di dette contestazioni (nel cui ambito AF assume la posizione di soggetto offeso) con il ruolo di "concorrente esterno" attribuito all'indagato. Inoltre, sempre il MA, nel predetto verbale (foglio 5), ha dichiarato che nei primi giorni di aprile del 2019 vide i due - ST e GE - "affrontare il AF all'interno del villaggio vicino alla guardiola", fatto per il quale AF gli venne a parlare rappresentando "che era stato affrontato molto duramente". Ancora, in quel medesimo verbale, MA riferisce che in una occasione SA (GE) "insinuò che se le cose non fossero cambiate sarebbe successo qualcosa. Non fu chiaro in merito, facendo riferimento al fatto che ci trovassimo in Calabria e che se non avessero ottenuto il servizio richiesto ci sarebbero state delle conseguenze, credo si riferisse a CALAFATI)"; sempre MA ha chiarito che AF gli suggerì di liberarsi dei due. Da tali elementi emerge che i ST e ER, ritenuti intranei al sodalizio 'ndranghetista, intendevano sostituirsi al AF nello svolgimento del servizio navetta per conto del villaggio vacanze, e per far ciò hanno posto in essere ripetute minacce sia al MA che allo stesso AF. Condotte, queste, che non si comprende come possano conciliarsi con il ruolo di concorrente esterno che viene attribuito all'indagato; così come non trova spiegazione la circostanza che questi, ove in effetti "vicino" alla cosca, non si sia rivolto alla stessa per far cessare le condotte minacciose;
senza tralasciare che, alla fine, la gestione del villaggio - e quindi il MA - ha interrotto, di propria iniziativa, il rapporto con AF senza che da ciò gli sia derivata alcuna conseguenza negativa. Ulteriori elementi valorizzati dalla ordinanza del riesame, a sostegno dell'addebito in esame, consistonoi nella intercettazione di una conversazione (peraltro verificatasi molto tempo prima dei fatti in contestazione, ossia il 6 febbraio 2013) nella quale il capo cosca SO Pantaleone dà mandato ai suoi accoliti di far sì che un certo personaggio (tale SS) venisse tranquillizzato circa la affidabilità di AF;
nell'occasione SO utilizza l'espressione "lo possono portare dove vogliono che a lui lo tengo sempre nel cotone", ma non è chiaro a chi il capo clan si riferisca (lo stesso SS o AF?) e altresì non si comprende se SO intendesse dire che l'indagato fosse intraneo o "vicino" alla cosca o invece che non potesse dire di no alle "richieste" da lui avallate. Questi essendo gli elementi indiziari in merito alla contestazione cautelare in oggetto, rileva il Collegio che, per integrare la fattispecie di concorso esterno in associazione di tipo mafioso a carico dell'imprenditore "colluso", è necessario accertare che costui «senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale, instauri con questo un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e nel far ottenere all'organizzazione risorse, servizi o utilità» (Sez. 6, n. 32384 del 27/03/2019, 6 Putrino, Rv. 276474 - 01). Elementi che, per quanto sopra evidenziato, non risultano, a livello indiziario, sussistenti nel caso in esame. 4. In riferimento alla contestazione relativa alla tentata estorsione a danno del MA (Capo H1) rileva il Collegio che, a prescindere dalla trascrizione dell'intercettazione allegata al ricorso (giacchè non vi è certezza che si tratta della medesima conversazione riferita dal MA), le dichiarazioni della persona offesa non risultano idonee a corroborare l'ipotesi di una minaccia mafiosa posta in essere da parte dell'indagato. E' pacifico che tra la società del TA e il MA, in qualità di gestore del resort, per conto della TUI, sia stato stipulato un regolare contratto di consulenza, successivamente non rinnovato. Sempre con il TA MA ha posto in essere un rapporto contrattuale avente ad oggetto il trasporto dei clienti al resort, anch'esso infine risolto. In tale contesto, si colloca un colloquio intercorso a settembre del 2018, nel corso del quale, secondo l'ordinanza impugnata, TA si è fatto tramite della pretesa estorsiva da parte della cosca, spiegando - così ha riferito MA in sede di s.i.t. rilasciate il 21 marzo 2019 - che "per gestire tranquillamente il villaggio avrei dovuto pagare qualcosa alla criminalità organizzata. Quantificò l'importo da corrispondere in 10/15 mila euro al mese. Avrei dovuto versare i soldi direttamente al TA perché li veicolasse alla 'ndrangheta". Già il tenore di dette dichiarazioni rende dubbia la giuridica configurabilità del delitto di estorsione, non avendo il MA riferito di minacce - neppur implicite - riferite dall'indagato come provenienti da una qualche cosca e potendo, non innplausibilmente, il discorso interpretarsi come una indicazione, da parte del consulente (che bene conosceva il territorio nel quale doveva operare il villaggio vacanze) della opportunità, in caso tali minacce fossero state poste in essere, di "pagare il pizzo" per poter lavorare tranquilli;
indicazione che, seppur eticamente criticabile, non può integrare, in assenza di ulteriori elementi, un tentativo di estorsione. Nel successivo verbale di s.i.t., rese il 16 gennaio 2020 dinanzi alla Questura di Vibo Valentia (allegato al ricorso), emerge un quadro ancora meno indicativo della sussistenza della minaccia estorsiva. MA spiega che "TA lavora con TUI da vent'anni e conosce i vertici del gruppo. La sua presenza sul territorio agevola quindi i miei titolari, che non parlano italiano, per tutte le pratiche di avvio del villaggio" (foglio 3); inoltre (foglio 6), pur confermando il tenore della conversazione precedentemente riferita, precisa che NS [lui e il suo superiore NE Manuel, responsabile del brand AG IF, anch'egli presente al colloquio] anche che il denaro poteva essere intascato direttamente dal TA, ma poi non tornammo più sul discorso, anche perché ho allentato i rapporti con lui" (dal che i ricorrenti, non implausibilnnente, deducono che MA e NE avessero ipotizzato che il discorso dell'indagato era più 7 che altro una messinscena per lucrare l'ingente somma di denaro con il pretesto di dover far fronte a eventuali "richieste mafiose"). MA conclude le sue dichiarazioni (foglio 8) chiarendo - in risposta alla domanda degli operanti che gli chiedevano di confermare quanto nel precedente verbale riferito circa "il timore concreto per la sua incolumità" - che "Avverto ancora quel timore, ma in maniera meno pressante. La percezione che avevamo della "mafia" in Germania era molto più dura E' per questo si rendeva necessario il contributo di CALAFATI per orientarci in Calabria. C'è stato un momento in cui dubitavo delle persone che mi giravano intorno ed avevo davvero una sensazione di paura. Oggi sono diventato più padrone della situazione e non sento più la necessità di servirmi neppure del supporto di CALAFATI". Dichiarazioni dalle quali emerge che il rapporto con l'indagato era funzionale ad avvalersi di un soggetto - da tempo in rapporti con la TUI - che, per la sua conoscenza del territorio, potesse agevolare l'avvio dell'attività. Che AF abbia ritenuto di poter "lucrare" vantaggi eccedenti il compenso pattuito è ben possibile ma, da un lato, non vi sono elementi indicativi che ciò sia realmente avvenuto, dall'altro lato, comunque ciò non corroborerebbe l'addebito di estorsione tentata. 5. Ugualmente insufficienti risultano gli elementi indiziari relativi al capo LI.] che riguarda l'addebito di estorsione consumata, aggravata dalla "mafiosità", contestata all'indagato in merito al conferimento da parte del MA dell'appalto per il servizio lavanderia a società riconducibile alla cosca di 'ndrangheta. Sul punto, l'ordinanza del Riesame (pag. 9) rileva che AF, in concorso con AN IO (facente parte del gruppo familiare proprietario della struttura locata alla TUI) e FA AN, imprenditore, avrebbe costretto MA "a non rivolgersi al libero mercato secondo criteri di libera concorrenza, ma ad affidare di fatto il servizio lavanderia, per il tramite della Plumeria s.r.I., del gruppo AN, alla società Kairon s.r.I., riferibile al FA, soggetto giuridico, la Kairon, non rispondente agli standard richiesti dal direttore del villaggio, tant'è che NZ (rectius MA) per non dipendere strategicamente dalla Kairon, sarà costretto a rivolgersi ad un'altra ditta". Già la semplice lettura dell'addebito cautelare solleva seri dubbi in merito alla configurabilità della contestazione in oggetto. Il rapporto contrattuale è intercorso tra AG IF e la società Plunneria, alla quale era stata attribuita la facoltà di sub appalto (concesso appunto alla Kairon). In ogni caso, dalle dichiarazioni del MA - sempre in sede di s.i.t. del gennaio 2020 - non risulta alcuna concreta minaccia posta in essere nei confronti del predetto;
questi, riferisce (pag. 2) di poter "valutare che il comportamento degli AN costituisca piuttosto un atteggiamento ... non sono stato mai vincolato nelle mie scelte. Credo sia piuttosto un modo di fare". L'ordinanza impugnata ha ritenuto di poter superare tale dato richiamando le precedenti 8 dichiarazione del marzo del 2019 nelle quali MA "aveva fatto riferimento a forti pressioni veicolate dallo stesso AN in ordine all'erogazione di altri servizi all'interno della struttura (si allude al servizio di facchinaggio e ai trasferimenti dei clienti su gomma)"; argomentazione non logica dal momento che dall'esistenza di "forti pressioni" (peraltro non qualificate come aventi natura "minacciosa") relative a servizi differenti non può dedursi che analoghe "pressioni" avessero riguardato anche il servizio lavanderia. Non connotata da sufficiente gravità indiziaria risulta, infine, neppure la conversazione intercettata del 27 settembre 2019 tra AF e MA e NE, nella quale l'indagato riferisce che lo AN - che, si ripete, era uno dei proprietari della struttura e, quindi, aveva certamente una certa "voce in capitolo" - voleva in esclusiva il servizio pulizia, spiegando agli interlocutori che "lui insiste per la lavanderia perché ... glie lo chiedono altri, hai capito?! ... lo chiedo altri a lui e lui lo chiede al genero"; frase dalla quale non si evince alcuna valenza minacciosa. 6. Conclusivamente, si tratta, in riferimento a entrambe le contestazioni di estorsione aggravata (tentata e consumata), di un quadro indiziario quantomeno incerto, tale da non dimostrare la plausibile ricorrenza degli addebiti a carico dell'indagato. Invero, «La valutazione dei gravi indizi di colpevolezza a fini cautelari deve tener conto della regola di giudizio a favore dell'imputato nel caso di dubbio, in quanto, se due significati possono ugualmente essere attribuiti a un dato probatorio, deve privilegiarsi quello più favorevole all'imputato, che può essere accantonato solo ove risulti inconciliabile con altri univoci elementi di segno opposto» (Sez. 6, n. 44963 del 22/09/2016, Caparrotta, Rv. 268128 - 01). 7. Infine, insufficiente risulta anche la piattaforma indiziaria relativa alla contestazione del traffico di influenze. Oltre alla oggettiva contraddittorietà tra il pensionamento dell'AS e la qualificazione, operata dal Tribunale del Riesame, come "persona intranea all'amministrazione seppure di fatto", l'ordinanza impugnata non indica a quale illecita attività degli organi della Regione sarebbe stata finalizzata la mediazione remunerata affidata allo stesso AS. Sul punto, il provvedimento del riesame ritiene (pag. 16) che "l'accordo era finalizzato a incidere, attraverso le entrature dell'ex dirigente e mediante la sua capacità di orientare la redazione dei bandi pubblici, direttamente sulla discrezionalità amministrativa, sviando il potere pubblico per il raggiungimento del proprio tornaconto economico, interloquendo con la TUI per apportare eventuali modifiche al bando che potessero essere gradite agli imprenditori tedeschi"; aggiungendo che dalle conversazioni tra AF e AS emerge "un costante lavorio dell'AS per persuadere i vertici dell'istituzione e per approvare in tempo utile il bando congegnato specificamente per concludere l'affare con gli imprenditori tedeschi, falsando in tal modo la libertà di concorrenza quale principio cardine che 9 Il Consigliere estensore dovrebbe permeare la categoria delle procedure ad evidenza pubblica". Affermazioni apodittiche, dalle quali non si evince quale fine illecito avrebbero precisamente perseguito gli indagati. In tal modo, il Tribunale del riesame non ha tenuto adeguatamente conto del principio - affermato da questa Sezione: sent. n.1182 del 14/10/2021 - dep. 2022, Guarnieri, Rv. 282453 - 01 - secondo cui «In tema di traffico di influenze, la mediazione onerosa è illecita se l'accordo tra il committente ed il mediatore è finalizzato alla commissione di un illecito penale idoneo a produrre vantaggi indebiti al primo, non assumendo rilievo l'illegittimità negoziale per difformità dal contratto tipico di mediazione ovvero il mero uso di una relazione personale, preesistente o potenziale, tra il mediatore ed il pubblico agente per il conseguimento di un fine lecito». 8. Per le suesposte considerazioni, atteso che la motivazione del provvedimento "de libertate" si appalesa totalmente carente in punto di gravi indizi di colpevolezza e non utilmente integrabile, va disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e di quella genetica;
ciò in conformità al principio della ragionevole durata del processo sancito dall'art. 111 Cost., in quanto, l'ulteriore sacrificio della libertà individuale, implicito in un annullamento con rinvio del provvedimento cautelare, sarebbe nella specie ingiustificato alla luce dei principi sanciti dall'art. 13 Cost. (Sez. 2, n. 52448 del 05/10/2018, Maesano, Rv. 275066 - 01). Segue l'immediata liberazione dell'indagato, se non detenuto per altra causa. La cancelleria è incaricata delle relative comunicazioni.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché quella emessa dal Gip del Tribunale di Catanzaro in data 10/01/2023, disponendo l'immediata liberazione di VI OC AF se non detenuto per altra causa. Manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 626 cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 7 giugno 2023 Il Pre idente