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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VII, sentenza 28/01/2026, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 148/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente
AN IU, AT
BERARDI ANTONIO MARIA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2665/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Comune di Reggio Di Calabria - Via Michele Barillaro Pal. Ce.dir. 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_1. Serv.contenzioso Tributario - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Via Michele Barillaro Pal. Ce.dir. 89100 Reggio Di Calabria RC
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1635/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 7 e pubblicata il 26/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 5080063230063775 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 5080063230063775 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 5080063230063775 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 5080063230063775 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 72/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il rappresentante del Comune si riporta ai motivi di appello e ne chiede l'accoglimento, in riforma della sentenza di primo grado.
Resistente/Appellato: il difensore del contribuente si riporta ai propri atti difensivi ed insiste per il rigetto dell'appello e la conferma della decisione di primo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Reggio Calabria ha impugnato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado la sentenza n. 1635/2025, pubblicata il 26 febbraio 2025, con la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria aveva accolto il ricorso condannandolo alle spese di lite (euro 350,00, oltre accessori).
Il giudizio si era svolto tra Resistente_1 ed il Comune di Reggio Calabria ed aveva avuto ad oggetto l'ingiunzione di pagamento n. 5080063230063775 notificata in data 21 novembre 2023, con la quale veniva richiesto il versamento della tarsu 2012 e della tari dal 2014 al 2016, per un importo complessivo di € 4.404,01
Il Comune di Reggio Calabria interponeva appello rilevando:
1) l'illegittimità della sentenza, di cui chiedeva la riforma, stante il (tempestivo) deposito dei documenti nel giudizio R.G. 3531/2024, comunque nuovamente depositati in questo grado di grado di giudizio ex art. 58, D.L.vo n. 546/92
Nel giudizio di prime cure l'Ente si è costituito in giudizio il 07 ottobre 2024.
La costituzione sarebbe avvenuta fuori termine, atteso che l'udienza di trattazione era fissata originariamente per il 14 ottobre 2024.
Tuttavia, preliminarmente, evidenziava:
a) la tempestività della costituzione del Comune di Reggio Calabria se rapportata alla data di trattazione effettiva della causa, fissata per il 28 ottobre 2024. Infatti il primo giudice aveva differito l'udienza di trattazione, originariamente fissata al 14 ottobre 2024, al 28 ottobre 2024. L'ordinanza presidenziale che ha spostato l'udienza di trattazione è stata emessa e pubblicata in data 19 luglio 2024, ben prima che decorressero i 20 giorni per il deposito documenti. Era dunque lecito ritenere che, con lo spostamento dell'udienza, in abbondante anticipo rispetto ai termini di costituzione in giudizio, deposito documenti e deposito memorie illustrative, fossero slittati anche i termini per i relativi incombenti.
A tal proposito rilevava che la Suprema Corte di Cassazione (con la sentenza n. 8586/2020) aveva chiarito che se il termine stabilito per la prima fissazione non viene riaperto a seguito di rinvii tecnici, quali impedimenti della parte o del difensore ovvero necessità istruttorie, la documentazione e le memorie presentate dopo la scadenza del termine, seppure non espunte, non possono essere prese in considerazione da parte del giudicante, neppure se la controparte non eccepisca il mancato rispetto del termine che non viene sanato dall'acquiescenza della controparte (cfr., fra le tante, Sez. 5, Sentenza n. 29087/2018; n. 23871/2019).
Tuttavia, nel caso di specie, il rinvio è avvenuto su esclusivo input della Corte senza che vi fossero necessità istruttorie o palesate dalle parti, sicchè il differimento all'udienza del 28 ottobre 2024 deve considerarsi una mera correzione dell'udienza inizialmente fissata per il 14 ottobre 2024 e come tale lo stesso dovrebbe incidere sulla produzione documentale della parte convenuta, modificando gli originari termini. Pertanto, la costituzione del Comune di Reggio Calabria deve considerarsi tempestiva in quanto deve essere rapportata all'udienza effettiva di trattazione fissata per il 29 ottobre 2024
b) La utilizzabilità dei documenti prodotti
L'avviso di accertamento n. 2782 del 20/10/2017 (TARSU 2012) fu inviato il 05/12/2017, tramite raccomandata di Banca_1, presso la residenza della signora Resistente_1, sita a Reggio Calabria Indirizzo_1
, è stato notificato il 13/12/2017, mediante consegna ad un familiare convivente (padre) e fu inviata can.
Invece, l'avviso di accertamento n. 3716 del 20/10/2017 (TARI DAL 2014 AL 2016) fu inviato il 19/11/2018, tramite raccomandata di Poste Italian,e presso la residenza della signora Resistente_1, sita a Reggio Calabria Indirizzo_1, è stato notificato il 29/11/2018
Rilevava che il giudice di secondo grado non può dichiarare inutilizzabile la documentazione tardivamente depositata in primo grado per il solo fatto che essa sia stata prodotta oltre i termini processuali nello stesso giudizio di primo grado, dovendo invece procedere al suo esame nel merito, e a valutare quindi la documentazione già presente negli atti, indipendentemente dalle modalità e dai tempi della sua originaria produzione, verificando nel caso specifico la regolarità della notificazione degli atti prodromici sulla base della documentazione comunque acquisita al processo.
In via di estremo subordine, evidenziava che l'art. 58, nella nuova versione, consente la possibilità di ammissione di documenti nuovi, nel caso in cui «il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile».
La fattispecie in parola è tanto più applicabile al caso di specie, tenuto conto che l'udienza di trattazione originaria era fissata per il 14 ottobre 2024 ed è stata poi differita al 28 ottobre 2024.
Chiedeva la riforma e la condanna alle spese del giudizio di 2° grado
La contribuente rilevava l'inammissibilità dell'appello e contestava la documentazione prodotta dall'ente impositore
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tribunale Regionale della Calabria sezione 7, letti gli atti e valutata la documentazione prodotta, ritiene che l'appello del Comune di Reggio Calabria merita accoglimento.
Il mancato rispetto del termine di sessanta giorni dalla notifica del ricorso, previsto dall'art. 23 del D. Lgs.
546/92, non rende inammissibile la costituzione in giudizio di coloro nei cui confronti è proposto il ricorso.
La scadenza del sopra citato termine vanifica, infatti, la sola produzione documentale da essi depositata oltre l'ulteriore termine di venti giorni prima della trattazione (art. 32 del D. Lgs. 546/1992).
Tale principio è deducibile sia dal tenore letterale dell'art. 23, che non prevede, come il precedente art. 22 relativo alla costituzione del ricorrente, la sanzione dell'inammissibilità, sia dall'esigenza di salvaguardare il diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione.
La Cassazione, con l'ordinanza n. 28073 del 31 ottobre 2019 (nell'argomentare sulla possibilità delle parti di produrre in secondo grado documenti non versati nel primo), afferma il principio che la decadenza dei 20 giorni per la produzione documentale sussiste anche se l'udienza di merito è rinviata per mero rinvio. Inoltre tale decadenza è rilevabile d'ufficio dal Giudice anche se non eccepita da controparte.
Tale sentenza è rilevante perché conferma il filone giurisprudenziale che precisa, in riferimento alla produzione documentale:
i 20 giorni liberi prima dell'udienza di merito ex art. 32, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992 è perentorio anche se non indicato nella norma;
tale decadenza è rilevabile d'ufficio anche dal Giudice;
tale decadenza non è “superabile” neppure se il Giudice rinvia l'udienza ad altra data, pure per un mero rinvio interlocutorio.
Precisamente: “(…) entro il termine previsto dall'art. 32, comma1, dello stesso decreto, ossia fino a cui all'art. 24, comma 1, dovendo, peraltro, tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi previsto a pena di decadenza, rilevabile d'ufficio dal giudice anche nel caso di rinvio meramente interlocutorio dell'udienza o di mancata opposizione della controparte alla produzione tardiva” (Cass. n. 28073/2019; si veda anche Cass. n. 29087/2018; Cass. 1058/2018; Cass. n. 12396/2009
Oggi, per effetto dell'art. 58 del D.Lgs. n. 546/92, così come novellato dal D.Lgs. n. 220/2023 di riforma del contenzioso tributario, i nuovi documenti, con riferimento ai giudizi instaurati dal 05/01/2024, non risultano più producibili in appello “salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”.
Questo giudizio è stato tuttavia instaurato prima della riforma legislativa e vale una diversa regola processuale in tema di produzione di documenti nuovi, che depone per la loro legittimità ed utilizzabilità.
In primo grado il ricorso è stato proposto infatti in data 19 dicembre 2023
Ciò posto, l'appello nel merito appare fondato.
Il comune infatti ha proceduto a notificare:
a) l'avviso di accertamento n. 2782 del 20/10/2017 (tarsu 2012) fu inviato il 05/12/2017, tramite raccomandata di Banca_1, presso la residenza della signora Resistente_1, sita a Reggio Calabria Indirizzo_1, è stato notificato in data 13 dicembre 2017, mediante consegna ad un familiare convivente (padre) e fu inviata can.
b) l'avviso di accertamento n. 3716 del 20/10/2017 (tari anni 2014-2016) fu inviato il 19/11/2018, tramite raccomandata di Banca_1 presso la residenza della signora Resistente_1, sita a Reggio Calabria Via Indirizzo_1, è stato notificato il 29 novembre 2018 nelle mani del destinatario
Il primo avviso divenne definitivo in data 13 febbraio 2018; il secondo in data 29 gennaio 2019, in quanto entrambi non impugnati da parte della contribuente
La legittimità della produzione degli atti in appello e la loro valutazione da parte di questa Corte consente di pervenire ad una declaratoria di accoglimento dell'atto di appello.
L'appello può quindi essere accolto e la sentenza va riformata.
Tuttavia in considerazione del fatto che gli atti sono stati prodotti in appello nuovamente legittimamente (ma che correttamente il Giudice di prime cure era giunto a non utilizzarli perché tardivamente depositati), le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
La corte accoglie l'appello e, in riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso proposto in primo grado.
Spese dei due gradi interamente compensate.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente
AN IU, AT
BERARDI ANTONIO MARIA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2665/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Comune di Reggio Di Calabria - Via Michele Barillaro Pal. Ce.dir. 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_1. Serv.contenzioso Tributario - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Via Michele Barillaro Pal. Ce.dir. 89100 Reggio Di Calabria RC
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1635/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 7 e pubblicata il 26/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 5080063230063775 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 5080063230063775 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 5080063230063775 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 5080063230063775 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 72/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il rappresentante del Comune si riporta ai motivi di appello e ne chiede l'accoglimento, in riforma della sentenza di primo grado.
Resistente/Appellato: il difensore del contribuente si riporta ai propri atti difensivi ed insiste per il rigetto dell'appello e la conferma della decisione di primo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Reggio Calabria ha impugnato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado la sentenza n. 1635/2025, pubblicata il 26 febbraio 2025, con la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria aveva accolto il ricorso condannandolo alle spese di lite (euro 350,00, oltre accessori).
Il giudizio si era svolto tra Resistente_1 ed il Comune di Reggio Calabria ed aveva avuto ad oggetto l'ingiunzione di pagamento n. 5080063230063775 notificata in data 21 novembre 2023, con la quale veniva richiesto il versamento della tarsu 2012 e della tari dal 2014 al 2016, per un importo complessivo di € 4.404,01
Il Comune di Reggio Calabria interponeva appello rilevando:
1) l'illegittimità della sentenza, di cui chiedeva la riforma, stante il (tempestivo) deposito dei documenti nel giudizio R.G. 3531/2024, comunque nuovamente depositati in questo grado di grado di giudizio ex art. 58, D.L.vo n. 546/92
Nel giudizio di prime cure l'Ente si è costituito in giudizio il 07 ottobre 2024.
La costituzione sarebbe avvenuta fuori termine, atteso che l'udienza di trattazione era fissata originariamente per il 14 ottobre 2024.
Tuttavia, preliminarmente, evidenziava:
a) la tempestività della costituzione del Comune di Reggio Calabria se rapportata alla data di trattazione effettiva della causa, fissata per il 28 ottobre 2024. Infatti il primo giudice aveva differito l'udienza di trattazione, originariamente fissata al 14 ottobre 2024, al 28 ottobre 2024. L'ordinanza presidenziale che ha spostato l'udienza di trattazione è stata emessa e pubblicata in data 19 luglio 2024, ben prima che decorressero i 20 giorni per il deposito documenti. Era dunque lecito ritenere che, con lo spostamento dell'udienza, in abbondante anticipo rispetto ai termini di costituzione in giudizio, deposito documenti e deposito memorie illustrative, fossero slittati anche i termini per i relativi incombenti.
A tal proposito rilevava che la Suprema Corte di Cassazione (con la sentenza n. 8586/2020) aveva chiarito che se il termine stabilito per la prima fissazione non viene riaperto a seguito di rinvii tecnici, quali impedimenti della parte o del difensore ovvero necessità istruttorie, la documentazione e le memorie presentate dopo la scadenza del termine, seppure non espunte, non possono essere prese in considerazione da parte del giudicante, neppure se la controparte non eccepisca il mancato rispetto del termine che non viene sanato dall'acquiescenza della controparte (cfr., fra le tante, Sez. 5, Sentenza n. 29087/2018; n. 23871/2019).
Tuttavia, nel caso di specie, il rinvio è avvenuto su esclusivo input della Corte senza che vi fossero necessità istruttorie o palesate dalle parti, sicchè il differimento all'udienza del 28 ottobre 2024 deve considerarsi una mera correzione dell'udienza inizialmente fissata per il 14 ottobre 2024 e come tale lo stesso dovrebbe incidere sulla produzione documentale della parte convenuta, modificando gli originari termini. Pertanto, la costituzione del Comune di Reggio Calabria deve considerarsi tempestiva in quanto deve essere rapportata all'udienza effettiva di trattazione fissata per il 29 ottobre 2024
b) La utilizzabilità dei documenti prodotti
L'avviso di accertamento n. 2782 del 20/10/2017 (TARSU 2012) fu inviato il 05/12/2017, tramite raccomandata di Banca_1, presso la residenza della signora Resistente_1, sita a Reggio Calabria Indirizzo_1
, è stato notificato il 13/12/2017, mediante consegna ad un familiare convivente (padre) e fu inviata can.
Invece, l'avviso di accertamento n. 3716 del 20/10/2017 (TARI DAL 2014 AL 2016) fu inviato il 19/11/2018, tramite raccomandata di Poste Italian,e presso la residenza della signora Resistente_1, sita a Reggio Calabria Indirizzo_1, è stato notificato il 29/11/2018
Rilevava che il giudice di secondo grado non può dichiarare inutilizzabile la documentazione tardivamente depositata in primo grado per il solo fatto che essa sia stata prodotta oltre i termini processuali nello stesso giudizio di primo grado, dovendo invece procedere al suo esame nel merito, e a valutare quindi la documentazione già presente negli atti, indipendentemente dalle modalità e dai tempi della sua originaria produzione, verificando nel caso specifico la regolarità della notificazione degli atti prodromici sulla base della documentazione comunque acquisita al processo.
In via di estremo subordine, evidenziava che l'art. 58, nella nuova versione, consente la possibilità di ammissione di documenti nuovi, nel caso in cui «il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile».
La fattispecie in parola è tanto più applicabile al caso di specie, tenuto conto che l'udienza di trattazione originaria era fissata per il 14 ottobre 2024 ed è stata poi differita al 28 ottobre 2024.
Chiedeva la riforma e la condanna alle spese del giudizio di 2° grado
La contribuente rilevava l'inammissibilità dell'appello e contestava la documentazione prodotta dall'ente impositore
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tribunale Regionale della Calabria sezione 7, letti gli atti e valutata la documentazione prodotta, ritiene che l'appello del Comune di Reggio Calabria merita accoglimento.
Il mancato rispetto del termine di sessanta giorni dalla notifica del ricorso, previsto dall'art. 23 del D. Lgs.
546/92, non rende inammissibile la costituzione in giudizio di coloro nei cui confronti è proposto il ricorso.
La scadenza del sopra citato termine vanifica, infatti, la sola produzione documentale da essi depositata oltre l'ulteriore termine di venti giorni prima della trattazione (art. 32 del D. Lgs. 546/1992).
Tale principio è deducibile sia dal tenore letterale dell'art. 23, che non prevede, come il precedente art. 22 relativo alla costituzione del ricorrente, la sanzione dell'inammissibilità, sia dall'esigenza di salvaguardare il diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione.
La Cassazione, con l'ordinanza n. 28073 del 31 ottobre 2019 (nell'argomentare sulla possibilità delle parti di produrre in secondo grado documenti non versati nel primo), afferma il principio che la decadenza dei 20 giorni per la produzione documentale sussiste anche se l'udienza di merito è rinviata per mero rinvio. Inoltre tale decadenza è rilevabile d'ufficio dal Giudice anche se non eccepita da controparte.
Tale sentenza è rilevante perché conferma il filone giurisprudenziale che precisa, in riferimento alla produzione documentale:
i 20 giorni liberi prima dell'udienza di merito ex art. 32, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992 è perentorio anche se non indicato nella norma;
tale decadenza è rilevabile d'ufficio anche dal Giudice;
tale decadenza non è “superabile” neppure se il Giudice rinvia l'udienza ad altra data, pure per un mero rinvio interlocutorio.
Precisamente: “(…) entro il termine previsto dall'art. 32, comma1, dello stesso decreto, ossia fino a cui all'art. 24, comma 1, dovendo, peraltro, tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi previsto a pena di decadenza, rilevabile d'ufficio dal giudice anche nel caso di rinvio meramente interlocutorio dell'udienza o di mancata opposizione della controparte alla produzione tardiva” (Cass. n. 28073/2019; si veda anche Cass. n. 29087/2018; Cass. 1058/2018; Cass. n. 12396/2009
Oggi, per effetto dell'art. 58 del D.Lgs. n. 546/92, così come novellato dal D.Lgs. n. 220/2023 di riforma del contenzioso tributario, i nuovi documenti, con riferimento ai giudizi instaurati dal 05/01/2024, non risultano più producibili in appello “salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”.
Questo giudizio è stato tuttavia instaurato prima della riforma legislativa e vale una diversa regola processuale in tema di produzione di documenti nuovi, che depone per la loro legittimità ed utilizzabilità.
In primo grado il ricorso è stato proposto infatti in data 19 dicembre 2023
Ciò posto, l'appello nel merito appare fondato.
Il comune infatti ha proceduto a notificare:
a) l'avviso di accertamento n. 2782 del 20/10/2017 (tarsu 2012) fu inviato il 05/12/2017, tramite raccomandata di Banca_1, presso la residenza della signora Resistente_1, sita a Reggio Calabria Indirizzo_1, è stato notificato in data 13 dicembre 2017, mediante consegna ad un familiare convivente (padre) e fu inviata can.
b) l'avviso di accertamento n. 3716 del 20/10/2017 (tari anni 2014-2016) fu inviato il 19/11/2018, tramite raccomandata di Banca_1 presso la residenza della signora Resistente_1, sita a Reggio Calabria Via Indirizzo_1, è stato notificato il 29 novembre 2018 nelle mani del destinatario
Il primo avviso divenne definitivo in data 13 febbraio 2018; il secondo in data 29 gennaio 2019, in quanto entrambi non impugnati da parte della contribuente
La legittimità della produzione degli atti in appello e la loro valutazione da parte di questa Corte consente di pervenire ad una declaratoria di accoglimento dell'atto di appello.
L'appello può quindi essere accolto e la sentenza va riformata.
Tuttavia in considerazione del fatto che gli atti sono stati prodotti in appello nuovamente legittimamente (ma che correttamente il Giudice di prime cure era giunto a non utilizzarli perché tardivamente depositati), le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
La corte accoglie l'appello e, in riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso proposto in primo grado.
Spese dei due gradi interamente compensate.