Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VII, sentenza 28/01/2026, n. 148
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Sentenza 28 gennaio 2026

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  • Accolto
    Tempestività deposito documenti

    La Corte ha ritenuto che il mancato rispetto del termine di sessanta giorni dalla notifica del ricorso, previsto dall'art. 23 del D. Lgs. 546/92, non rende inammissibile la costituzione in giudizio del resistente, ma vanifica solo la produzione documentale depositata oltre il termine di venti giorni prima della trattazione. Ha inoltre affermato che la produzione documentale in appello è legittima in quanto il giudizio è stato instaurato prima della riforma legislativa.

  • Rigettato
    Contestazione produzione documentale

    La Corte ha ritenuto legittima la produzione degli atti in appello da parte del Comune, valutandoli nel merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VII, sentenza 28/01/2026, n. 148
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 148
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

    Testo completo