Sentenza 7 ottobre 2011
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del delitto di introduzione nello Stato e di commercio di prodotti con segni falsi è sufficiente che prima della consumazione del reato sia stata depositata la domanda tesa ad ottenere la registrazione del segno distintivo di cui si assume la falsificazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/10/2011, n. 48534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48534 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 07/10/2011
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 2344
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - N. 43676/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) JA IA, N. IL 08/11/1959;
avverso la sentenza n. 7300/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del 23/02/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/10/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Monetti Vito, che ha concluso per l'inammissibilità.
udito il difensore avv. Aterno.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione JA AN avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in data 23 febbraio 2010 con la quale è stata confermata quella di primo grado di condanna per il reato di cui all'art. 474 c.p., accertato il 24 aprile 2003. L'imputato era stato sorpreso nell'atto di importare parti di giocattoli trottole col marchio contraffatto "babyblade". Deduce la violazione dell'art. 474 c.p. e il correlato vizio di motivazione.
Il marchio che si assume contraffatto non era stato ancora registrato all'atto dell'accertamento del presunto reato.
Tale situazione aveva dato luogo alla non configurabilità del reato come già affermato dalla giurisprudenza della Cassazione nella sentenza n. 6418 del 1998. Il ricorso è fondato nei termini che si indicheranno. La parte invoca la applicazione di un principio che è rimasto isolato nella giurisprudenza di legittimità.
L'opposto e maggioritario orientamento - cui ha correttamente prestato adesione il giudice a quo- sostiene, al contrario che la presentazione della domanda di brevetto, con la specificazione delle singole rivendicazioni e con la descrizione dei modelli, vale ad individuare l'oggetto materiale della tutela penale. Ed invero, dal momento della presentazione della domanda conoscibile dal pubblico diventa possibile l'illecita riproduzione del modello, sicché l'anticipazione dell'efficacia del brevetto al momento della presentazione della domanda ha una sua peculiare e specifica rilevanza proprio ai fini della tutela penale del modello (Rv. 214653).
Nella successiva e conforme sentenza della Sez. 2, n. 6323 del 1/11/2006 Cc. (dep. 14/02/2007) Rv. 235713, si osserva che "il quesito fondamentale ...è se la tutela penale, contenuta negli artt.473 e 474 c.p., dispieghi la propria efficacia fin dalla domanda ovvero se debba decorrere esclusivamente dalla data della avvenuta registrazione. L'art. 473 c.p., comma 3, dispone che le disposizioni dei precedenti commi si applicano "sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale". Dal canto suo, il D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 38, al comma 1 dispone che "i diritti esclusivi sui disegni e modelli sono attribuiti con la registrazione"; al comma 4, che "gli effetti della registrazione decorrono dalla data in cui la domanda, con la relativa documentazione, è resa accessibile al pubblico" e ancora, al comma 5, che "l'ufficio italiano brevetti e marchi pone a disposizione del pubblico la domanda di registrazione con le riproduzioni grafiche...".
Ha ritenuto la decisione richiamata dal ricorrente (n. 6418 del 1998)"- ( e richiamata anche nel presente ricorso)-, "che l'art. 473 c.p., contiene una clausola (comma 3) che circoscrive l'applicabilità delle relative incriminazioni ai soli marchi registrati, dovendosi intendere che l'osservanza delle "norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale" deve comprendere l'intero iter brevettale e non la sola domanda iniziale. La tutela penale presupporrebbe, quindi,ha ritenuto la citata sentenza, che il marchio sia stato depositato, registrato e brevettato nelle forme di legge. Questo collegio ritiene, viceversa, che il richiamo operato dall'art.473 c.p., non può che far riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 38, commi 4 e 5, nel loro complesso ("i diritti esclusivi sui disegni e modelli sono attribuiti con la registrazione", "gli effetti della registrazione decorrono dalla data in cui la domanda, con la relativa documentazione, è resa accessibile al pubblico", "l'ufficio italiano brevetti e marchi pone a disposizione del pubblico la domanda di registrazione con le riproduzioni grafiche..."), con conseguente anticipazione della tutela penale delle condotte di contraffazione ed alterazione fin dal momento della presentazione della domanda, anticipazione riconosciuta (ovviamente) solo quando i modelli risultino conoscibili da pubblico (comma 5), e, quindi, anche prima della registrazione. Sotto il profilo penalistico, infatti, con la semplice presentazione della domanda e con la descrizione dei relativi modelli di cui si rivendica l'esclusiva, si individua l'oggetto materiale della tutela penale perché fin da quel momento (conoscibilità al pubblico) ne diventa possibile l'illecita riproduzione.
Come ha affermato questa Corte con la successiva sentenza n. 8758 del 1999, l'art. 473 c.p., ha come oggetto giuridico esclusivamente la fede pubblica mentre il diritto di proprietà o di esclusiva riceve protezione solo in via indiretta: ne consegue che la tutela immediata apprestata dalla norma riguarda esclusivamente l'interesse sociale di impedire che si abusi della pubblica fede (come si ricava dalla stessa Relazione ministeriale)".
Correttamente, quindi, la Corte di appello di Roma ha ritenuto che l'art. 474 c.p., accordi tutela fin dal momento della presentazione della domanda resa conoscibile al pubblico in quanto la disposizione penale non mira a garantire il diritto di esclusiva del privato ma tende a impedire che possano essere immessi sul mercato modelli illecitamente riprodotti.
Quanto fin qui osservato non impedisce di rilevare, stante comunque la mera infondatezza del motivo per l'esistenza del pur risalente contrasto giurisprudenziale rilevato, che è maturato, nelle more il termine di prescrizione del reato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011