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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Arezzo, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Arezzo |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 21/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AREZZO Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
GRANATA GIOVANNI, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 221/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Associazione_1 Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Arezzo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. T8DCOF100177
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Associazione_1 Ricorrente_1 rappr.ta e difesa come in atti: -
Voglia annullare l'atto impugnato, dettagliato in epigrafe, in quanto inesistente ovvero illegittimo ovvero infondato nel merito. Voglia inoltre, nel rito, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 546/1992, disporre che la causa venga trattata in pubblica udienza,
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Resistente: Ag. Entrate Direzione Provinciale Arezzo rappr.ta e difesa come in atti: -
1. rigettare il ricorso per i motivi sopra indicati, con conseguente conferma della validità dell'atto impugnato;
2. condannare il ricorrente alle spese del giudizio, come da notula allegata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate di Arezzo – Ufficio Controlli, ai sensi degli artt. 16 e 16-bis del d.lgs. 472/1997, ha emesso l'atto di contestazione n. T8DCOF100177/2025 nei confronti del Ricorrente_1
APS (codice fiscale P.IVA_1), con sede in Cavriglia (AR), località Ricorrente_1, Indirizzo_1, relativo all'anno 2025, notificato in data 01/07/2025.
Con tale atto è stata contestata la violazione dell'art. 2, comma 4, del d.lgs. 127/2015, per omessa installazione del misuratore fiscale, con applicazione della sanzione prevista dall'art. 11, comma 5, del d. lgs. 471/1997 e dall'art. 36, comma 6, del d.lgs. 173/2024, per un importo pari a euro 1.000,00.
Il provvedimento trae origine dalla violazione accertata dalla Guardia di Finanza – Compagnia di San Giovanni
Valdarno, nel Processo Verbale di Constatazione acquisito dall'Ufficio al n. 217/2025. In particolare, con P.
V.C. n. 217/2025, redatto alle ore 22:00 del 05/04/2025 nell'ambito di un controllo sugli obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui al d.lgs. 127/2015, veniva constatata l'omessa installazione del misuratore fiscale.
Entro il termine di 90 giorni dalla constatazione della violazione, l'Ufficio Controlli della Direzione Provinciale di Arezzo, ai sensi degli artt. 16 e 16-bis del d.lgs. 472/1997, provvedeva a emettere e notificare al circolo associativo il suddetto atto di contestazione, irrogando la sanzione prevista dall'art. 11, comma 5, del d.lgs.
471/1997 e dall'art. 36, comma 6, del d.lgs. 173/2024, per l'importo di euro 1.000,00.
Avverso l'atto di contestazione n. T8DCOF100177/2025, l'associazione, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Nominativo_1, presentava ricorso all'Ufficio in data 29/09/2025 e si costituiva in giudizio in data 17/10/2025, deducendo i seguenti motivi:
a) illegittimità dell'atto per carenza del presupposto e violazione del diritto al contraddittorio endoprocedimentale;
b) illegittimità della sanzione per violazione del principio di proporzionalità di cui all'art. 10-ter della legge
212/2000;
c) illegittimità dell'atto per esercizio del potere di verifica in violazione dell'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla sentenza n. 36617/18 del 6 febbraio 2025 della Corte Associazione_4, nonché dell'art. 12 della legge 212/2000;
d) illegittimità per carente motivazione, ai sensi dell'art. 7 della legge 212/2000, sia con riferimento ai presupposti della sanzione sia ai criteri di sua commisurazione, in ulteriore violazione dell'obbligo motivazionale di cui all'art. 7 del d.lgs. 472/1997;
e) illegittimità per violazione ed errata interpretazione di legge con riferimento all'art. 4 del DPR 633/1972 e alla legge 398/1991;
f) difetto di fondamento per carenza di supporto probatorio, essendo il relativo onere posto a carico della parte pubblica ai sensi dell'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. 546/1992 e dell'art. 2697 c.c.; g) violazione ed errata interpretazione di legge con riferimento agli artt. 6 e 11 del d.lgs. 471/1997, nonché all'art. 12, comma 7, del d.lgs. 472/1997, con conseguente errato calcolo dell'importo della sanzione.
L'associazione concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, in quanto inesistente, ovvero illegittimo, ovvero infondato nel merito, con vittoria di spese, diritti e onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L'odierna ricorrente è un'associazione non riconosciuta qualificabile come ente del Terzo settore e, in particolare, come associazione di promozione sociale ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. 117/2017. Tale qualifica discende dall'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), tenuto dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali e gestito, per il territorio, dalla Regione Toscana, ove l'associazione risulta censita al n. di repertorio 77652.
In coerenza con tale qualificazione, l'ente è privo di fine di lucro, è organizzato secondo principi democratici e svolge in via principale o esclusiva attività di interesse generale, secondo la definizione fornita dagli artt.
4 e 5 del d.lgs. 117/2017.
Sotto il profilo tributario, l'associazione riveste la qualifica di ente non commerciale ai sensi degli artt. 73 e
143 e ss. del TUIR e ha regolarmente assolto all'obbligo di presentazione del modello EAS di cui all'art. 30 del d.l. 185/2008. È censita in Anagrafe tributaria con codice ATECO 94.99.20 (attività di organizzazioni ricreative e culturali).
La natura mutualistica propria delle associazioni di promozione sociale, riconosciuta dagli artt. 4 e 35 del d. lgs. 117/2017, consente a tali enti di finanziare le attività di interesse generale mediante corrispettivi specifici versati dai soci per attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali. Tali proventi sono qualificati come fuori campo IVA ai sensi dell'art. 4 del DPR 633/1972 e fiscalmente irrilevanti ai fini IRES ai sensi dell'art. 148 del TUIR.
Le medesime associazioni, qualora aderenti ad organizzazioni nazionali le cui finalità siano riconosciute dal
Ministero, possono inoltre svolgere, in via complementare all'attività istituzionale e a favore dei soli soci e tesserati, attività di somministrazione di alimenti e bevande quale attività de-commercializzata, ai sensi dell'art. 148, comma 5, del TUIR e dell'art. 4 del DPR 633/1972, nelle formulazioni vigenti.
Tali misure agevolative sono state confermate nell'ambito della riforma del Terzo settore e riprodotte all'art. 85 del d.lgs. 117/2017, disposizione la cui entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2036. Il D.Lgs. n.
186 del 4 dicembre 2025 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2025) ha infatti ufficialmente prorogato a tale data l'applicazione delle nuove norme IVA per il Terzo settore, rinviando l'entrata in vigore del nuovo regime di esenzione IVA previsto dal D.L. 146/2021.
In conseguenza di ciò, fino al 31 dicembre 2035 le attività istituzionali svolte nei confronti di soci, tesserati o partecipanti continueranno a essere considerate prestazioni fuori campo IVA ai sensi dell'art. 4, comma
4, del D.P.R. 633/1972.
Parimenti, l'art. 79, comma 5-bis, del medesimo decreto – anch'esso applicabile dalla medesima data – sancisce l'irrilevanza di tali proventi ai fini della verifica della qualifica di ente non commerciale, principio già affermato nella prassi dell'Agenzia delle Entrate sin dal d.lgs. 460/1997.
In particolare, la circolare n. 124/E del 1998 ha chiarito che le associazioni di promozione sociale sono quelle che promuovono solidarietà, volontariato e aggregazione sociale mediante attività culturali e sportive, indicando, a titolo esemplificativo, realtà quali Associazione_5 e Associazione_6. Per tali associazioni, la somministrazione di alimenti e bevande è considerata non commerciale al ricorrere congiunto di tre condizioni: che l'attività sia svolta presso la sede ove si esercita l'attività istituzionale;
che sia resa nei confronti di soci, associati, partecipanti o tesserati anche di associazioni appartenenti alla medesima organizzazione locale o nazionale;
che sia strettamente complementare agli scopi istituzionali.
La stessa amministrazione finanziaria, con risoluzione n. 217/E del 17 luglio 1995, ha inoltre precisato che tale regime di non commercialità è riservato alle sole associazioni di promozione sociale, con la conseguenza che, per gli altri enti associativi, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nei bar interni ai circoli mantiene natura commerciale, anche se resa ai soli associati. Tale principio è stato ribadito anche dalla giurisprudenza (CTR Toscana, sent. n. 1506 del 21/10/2019).
Gli enti non profit possono, per eventuali attività secondarie di natura commerciale consentite dall'art. 6 del d.lgs. 117/2017, avvalersi del regime forfettario di cui alla legge 398/1991. Nel caso di specie, tuttavia,
l'associazione non svolge alcuna attività a rilevanza commerciale soggetta ad IVA.
Dagli atti di causa emerge che il Ricorrente_1 fondato l'8 ottobre 1944 quale luogo di ritrovo per i lavoratori della miniera del territorio cavrigliese, costituisce oggi un presidio sociale attivo in un'area periferica caratterizzata da criticità sotto il profilo sociale e della sicurezza.
Le attività svolte comprendono la gestione dei campi di calcetto in convenzione con il Comune di Cavriglia, la messa a disposizione di servizi di prossimità (tra cui iniziative promosse dalla CGIL), l'organizzazione di serate danzanti estive gratuite e della tombola sociale. Dal 2021 il circolo è inoltre partner del progetto “Il
Dire e il Fare”, selezionato dall'impresa sociale “Con i Bambini” nell'ambito del bando “Comunità educanti”, ospitando attività rivolte ai giovani della frazione in collaborazione con scuola, educativa di strada e amministrazione comunale.
Alla luce di tale quadro normativo e fattuale, l'associazione, quale ente non commerciale del Terzo settore, non è tenuta alla certificazione dei corrispettivi per le attività fuori campo IVA, quali quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e la somministrazione di alimenti e bevande riservata ai soci e strettamente complementare alle attività istituzionali, ai sensi dell'art. 4 del DPR 633/1972.
Il legislatore ha infatti escluso tali attività dal campo IVA proprio in ragione della loro natura non economica,
a tutela del principio di neutralità del tributo, precludendo a tali enti la possibilità di detrarre l'IVA sugli acquisti, diritto riconosciuto esclusivamente agli esercenti attività commerciali.
L'art. 4 del d.P.R. 633/1972, vigente ed applicabile al periodo in esame, esclude espressamente da IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, effettuate in conformità alle finalità istituzionali dalle associazioni di promozione sociale, anche se rese nei confronti di associazioni appartenenti alla medesima organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci e tesserati.
La medesima disposizione stabilisce inoltre che, per le associazioni di promozione sociale rientranti tra gli enti di cui all'art. 3, comma 6, lett. e), della legge 287/1991, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi istituzionali mediante bar o esercizi similari non si considera commerciale, purché strettamente complementare alle attività istituzionali e resa nei confronti dei medesimi soggetti sopra indicati.
Nel caso di specie, l'associazione non svolgeva alcuna attività a rilievo commerciale soggetta ad IVA. Ne consegue che il circolo non poteva in alcun modo essere assoggettato all'obbligo di installazione del misuratore fiscale e di certificazione dei corrispettivi, né con riferimento alle attività istituzionali, né a quelle de-commercializzate, né ad eventuali attività secondarie di natura commerciale, in quanto insussistenti.
Tale condizione avrebbe dovuto essere adeguatamente considerata nella valutazione della condotta.
L'irrogazione della sanzione in assenza di una preventiva verifica della qualifica tributaria dell'ente integra, pertanto, un'errata interpretazione ed applicazione dell'art. 4 del d.P.R. 633/1972, per mancata considerazione dell'insussistenza dell'obbligo di certificazione, ovvero un rilevante vizio motivazionale dell'atto, essendo del tutto assenti i presupposti della sanzione.
Un ulteriore profilo che emerge dagli atti riguarda l'inadeguatezza del supporto probatorio della pretesa fiscale.
L'art. 149 (già 111-bis) del d.P.R. n. 917/1986 prevede che l'ente perda la qualifica di non commerciale se esercita in via prevalente attività commerciale, individuando specifici parametri per tale valutazione.
Per gli enti associativi, l'art. 148 (già 111) esclude la natura commerciale delle attività svolte nei confronti dei soci in conformità alle finalità istituzionali, purché non rientranti nell'art. 2195 c.c. L'agevolazione presuppone quindi che l'attività sia strumentale ai fini statutari e resa esclusivamente ai soci: solo in tali condizioni i servizi, privi di organizzazione imprenditoriale e a fronte di corrispettivi non eccedenti i costi diretti, non assumono rilevanza commerciale (Cass., 13 giugno 2018, n. 15474).
L'accertamento della perdita della qualifica di ente non commerciale richiede, pertanto, una verifica rigorosa e fondata su elementi oggettivi, specifici e concordanti, idonei a dimostrare l'effettivo esercizio, in via prevalente, di attività commerciale.
Sul piano processuale, la legge 31 agosto 2022, n. 130, con l'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992, ha ribadito che l'Amministrazione deve provare le violazioni contestate e che il giudice deve annullare l'atto se la prova è mancante, contraddittoria o insufficiente.
La novella, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, non ha introdotto un principio innovativo né invertito l'onere della prova, limitandosi a codificare quanto già vigente, ossia che l'Amministrazione deve dimostrare i fatti costitutivi della pretesa, ai sensi dell'art.2697 cod. civ., mentre sul contribuente grava la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi (ex multis Cass., 27 ottobre 2022, n. 31878).
Nel caso di specie, l'Amministrazione si è limitata a recepire acriticamente il PVC della Guardia di Finanza, senza fornire elementi concreti e dirimenti idonei a comprovare l'effettivo esercizio di attività commerciale da parte del Associazione_1 Ricorrente_1.
Dalla lettura del medesimo verbale emerge, peraltro, che nel corso della verifica non sono state rilevate né contestate violazioni relative a eventuali omessi incassi per somministrazione, né omissioni nella memorizzazione di documenti fiscali di qualsivoglia importo;
inoltre, non è stata riscontrata la presenza di avventori o di soggetti estranei alla compagine associativa, né di persone sprovviste di tessera.
In assenza di tali elementi, normalmente sintomatici dello svolgimento di attività commerciale verso terzi, difetta la prova dei presupposti fattuali della pretesa impositiva, sicché l'atto impugnato risulta privo del necessario fondamento e deve essere annullato.
In considerazione della complessità della controversia, fondata sull'interpretazione coordinata di un articolato quadro normativo e sulla valutazione della struttura dell'ente, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso e compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AREZZO Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
GRANATA GIOVANNI, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 221/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Associazione_1 Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Arezzo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. T8DCOF100177
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Associazione_1 Ricorrente_1 rappr.ta e difesa come in atti: -
Voglia annullare l'atto impugnato, dettagliato in epigrafe, in quanto inesistente ovvero illegittimo ovvero infondato nel merito. Voglia inoltre, nel rito, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 546/1992, disporre che la causa venga trattata in pubblica udienza,
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Resistente: Ag. Entrate Direzione Provinciale Arezzo rappr.ta e difesa come in atti: -
1. rigettare il ricorso per i motivi sopra indicati, con conseguente conferma della validità dell'atto impugnato;
2. condannare il ricorrente alle spese del giudizio, come da notula allegata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate di Arezzo – Ufficio Controlli, ai sensi degli artt. 16 e 16-bis del d.lgs. 472/1997, ha emesso l'atto di contestazione n. T8DCOF100177/2025 nei confronti del Ricorrente_1
APS (codice fiscale P.IVA_1), con sede in Cavriglia (AR), località Ricorrente_1, Indirizzo_1, relativo all'anno 2025, notificato in data 01/07/2025.
Con tale atto è stata contestata la violazione dell'art. 2, comma 4, del d.lgs. 127/2015, per omessa installazione del misuratore fiscale, con applicazione della sanzione prevista dall'art. 11, comma 5, del d. lgs. 471/1997 e dall'art. 36, comma 6, del d.lgs. 173/2024, per un importo pari a euro 1.000,00.
Il provvedimento trae origine dalla violazione accertata dalla Guardia di Finanza – Compagnia di San Giovanni
Valdarno, nel Processo Verbale di Constatazione acquisito dall'Ufficio al n. 217/2025. In particolare, con P.
V.C. n. 217/2025, redatto alle ore 22:00 del 05/04/2025 nell'ambito di un controllo sugli obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui al d.lgs. 127/2015, veniva constatata l'omessa installazione del misuratore fiscale.
Entro il termine di 90 giorni dalla constatazione della violazione, l'Ufficio Controlli della Direzione Provinciale di Arezzo, ai sensi degli artt. 16 e 16-bis del d.lgs. 472/1997, provvedeva a emettere e notificare al circolo associativo il suddetto atto di contestazione, irrogando la sanzione prevista dall'art. 11, comma 5, del d.lgs.
471/1997 e dall'art. 36, comma 6, del d.lgs. 173/2024, per l'importo di euro 1.000,00.
Avverso l'atto di contestazione n. T8DCOF100177/2025, l'associazione, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Nominativo_1, presentava ricorso all'Ufficio in data 29/09/2025 e si costituiva in giudizio in data 17/10/2025, deducendo i seguenti motivi:
a) illegittimità dell'atto per carenza del presupposto e violazione del diritto al contraddittorio endoprocedimentale;
b) illegittimità della sanzione per violazione del principio di proporzionalità di cui all'art. 10-ter della legge
212/2000;
c) illegittimità dell'atto per esercizio del potere di verifica in violazione dell'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla sentenza n. 36617/18 del 6 febbraio 2025 della Corte Associazione_4, nonché dell'art. 12 della legge 212/2000;
d) illegittimità per carente motivazione, ai sensi dell'art. 7 della legge 212/2000, sia con riferimento ai presupposti della sanzione sia ai criteri di sua commisurazione, in ulteriore violazione dell'obbligo motivazionale di cui all'art. 7 del d.lgs. 472/1997;
e) illegittimità per violazione ed errata interpretazione di legge con riferimento all'art. 4 del DPR 633/1972 e alla legge 398/1991;
f) difetto di fondamento per carenza di supporto probatorio, essendo il relativo onere posto a carico della parte pubblica ai sensi dell'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. 546/1992 e dell'art. 2697 c.c.; g) violazione ed errata interpretazione di legge con riferimento agli artt. 6 e 11 del d.lgs. 471/1997, nonché all'art. 12, comma 7, del d.lgs. 472/1997, con conseguente errato calcolo dell'importo della sanzione.
L'associazione concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, in quanto inesistente, ovvero illegittimo, ovvero infondato nel merito, con vittoria di spese, diritti e onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L'odierna ricorrente è un'associazione non riconosciuta qualificabile come ente del Terzo settore e, in particolare, come associazione di promozione sociale ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. 117/2017. Tale qualifica discende dall'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), tenuto dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali e gestito, per il territorio, dalla Regione Toscana, ove l'associazione risulta censita al n. di repertorio 77652.
In coerenza con tale qualificazione, l'ente è privo di fine di lucro, è organizzato secondo principi democratici e svolge in via principale o esclusiva attività di interesse generale, secondo la definizione fornita dagli artt.
4 e 5 del d.lgs. 117/2017.
Sotto il profilo tributario, l'associazione riveste la qualifica di ente non commerciale ai sensi degli artt. 73 e
143 e ss. del TUIR e ha regolarmente assolto all'obbligo di presentazione del modello EAS di cui all'art. 30 del d.l. 185/2008. È censita in Anagrafe tributaria con codice ATECO 94.99.20 (attività di organizzazioni ricreative e culturali).
La natura mutualistica propria delle associazioni di promozione sociale, riconosciuta dagli artt. 4 e 35 del d. lgs. 117/2017, consente a tali enti di finanziare le attività di interesse generale mediante corrispettivi specifici versati dai soci per attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali. Tali proventi sono qualificati come fuori campo IVA ai sensi dell'art. 4 del DPR 633/1972 e fiscalmente irrilevanti ai fini IRES ai sensi dell'art. 148 del TUIR.
Le medesime associazioni, qualora aderenti ad organizzazioni nazionali le cui finalità siano riconosciute dal
Ministero, possono inoltre svolgere, in via complementare all'attività istituzionale e a favore dei soli soci e tesserati, attività di somministrazione di alimenti e bevande quale attività de-commercializzata, ai sensi dell'art. 148, comma 5, del TUIR e dell'art. 4 del DPR 633/1972, nelle formulazioni vigenti.
Tali misure agevolative sono state confermate nell'ambito della riforma del Terzo settore e riprodotte all'art. 85 del d.lgs. 117/2017, disposizione la cui entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2036. Il D.Lgs. n.
186 del 4 dicembre 2025 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2025) ha infatti ufficialmente prorogato a tale data l'applicazione delle nuove norme IVA per il Terzo settore, rinviando l'entrata in vigore del nuovo regime di esenzione IVA previsto dal D.L. 146/2021.
In conseguenza di ciò, fino al 31 dicembre 2035 le attività istituzionali svolte nei confronti di soci, tesserati o partecipanti continueranno a essere considerate prestazioni fuori campo IVA ai sensi dell'art. 4, comma
4, del D.P.R. 633/1972.
Parimenti, l'art. 79, comma 5-bis, del medesimo decreto – anch'esso applicabile dalla medesima data – sancisce l'irrilevanza di tali proventi ai fini della verifica della qualifica di ente non commerciale, principio già affermato nella prassi dell'Agenzia delle Entrate sin dal d.lgs. 460/1997.
In particolare, la circolare n. 124/E del 1998 ha chiarito che le associazioni di promozione sociale sono quelle che promuovono solidarietà, volontariato e aggregazione sociale mediante attività culturali e sportive, indicando, a titolo esemplificativo, realtà quali Associazione_5 e Associazione_6. Per tali associazioni, la somministrazione di alimenti e bevande è considerata non commerciale al ricorrere congiunto di tre condizioni: che l'attività sia svolta presso la sede ove si esercita l'attività istituzionale;
che sia resa nei confronti di soci, associati, partecipanti o tesserati anche di associazioni appartenenti alla medesima organizzazione locale o nazionale;
che sia strettamente complementare agli scopi istituzionali.
La stessa amministrazione finanziaria, con risoluzione n. 217/E del 17 luglio 1995, ha inoltre precisato che tale regime di non commercialità è riservato alle sole associazioni di promozione sociale, con la conseguenza che, per gli altri enti associativi, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nei bar interni ai circoli mantiene natura commerciale, anche se resa ai soli associati. Tale principio è stato ribadito anche dalla giurisprudenza (CTR Toscana, sent. n. 1506 del 21/10/2019).
Gli enti non profit possono, per eventuali attività secondarie di natura commerciale consentite dall'art. 6 del d.lgs. 117/2017, avvalersi del regime forfettario di cui alla legge 398/1991. Nel caso di specie, tuttavia,
l'associazione non svolge alcuna attività a rilevanza commerciale soggetta ad IVA.
Dagli atti di causa emerge che il Ricorrente_1 fondato l'8 ottobre 1944 quale luogo di ritrovo per i lavoratori della miniera del territorio cavrigliese, costituisce oggi un presidio sociale attivo in un'area periferica caratterizzata da criticità sotto il profilo sociale e della sicurezza.
Le attività svolte comprendono la gestione dei campi di calcetto in convenzione con il Comune di Cavriglia, la messa a disposizione di servizi di prossimità (tra cui iniziative promosse dalla CGIL), l'organizzazione di serate danzanti estive gratuite e della tombola sociale. Dal 2021 il circolo è inoltre partner del progetto “Il
Dire e il Fare”, selezionato dall'impresa sociale “Con i Bambini” nell'ambito del bando “Comunità educanti”, ospitando attività rivolte ai giovani della frazione in collaborazione con scuola, educativa di strada e amministrazione comunale.
Alla luce di tale quadro normativo e fattuale, l'associazione, quale ente non commerciale del Terzo settore, non è tenuta alla certificazione dei corrispettivi per le attività fuori campo IVA, quali quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e la somministrazione di alimenti e bevande riservata ai soci e strettamente complementare alle attività istituzionali, ai sensi dell'art. 4 del DPR 633/1972.
Il legislatore ha infatti escluso tali attività dal campo IVA proprio in ragione della loro natura non economica,
a tutela del principio di neutralità del tributo, precludendo a tali enti la possibilità di detrarre l'IVA sugli acquisti, diritto riconosciuto esclusivamente agli esercenti attività commerciali.
L'art. 4 del d.P.R. 633/1972, vigente ed applicabile al periodo in esame, esclude espressamente da IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, effettuate in conformità alle finalità istituzionali dalle associazioni di promozione sociale, anche se rese nei confronti di associazioni appartenenti alla medesima organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci e tesserati.
La medesima disposizione stabilisce inoltre che, per le associazioni di promozione sociale rientranti tra gli enti di cui all'art. 3, comma 6, lett. e), della legge 287/1991, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi istituzionali mediante bar o esercizi similari non si considera commerciale, purché strettamente complementare alle attività istituzionali e resa nei confronti dei medesimi soggetti sopra indicati.
Nel caso di specie, l'associazione non svolgeva alcuna attività a rilievo commerciale soggetta ad IVA. Ne consegue che il circolo non poteva in alcun modo essere assoggettato all'obbligo di installazione del misuratore fiscale e di certificazione dei corrispettivi, né con riferimento alle attività istituzionali, né a quelle de-commercializzate, né ad eventuali attività secondarie di natura commerciale, in quanto insussistenti.
Tale condizione avrebbe dovuto essere adeguatamente considerata nella valutazione della condotta.
L'irrogazione della sanzione in assenza di una preventiva verifica della qualifica tributaria dell'ente integra, pertanto, un'errata interpretazione ed applicazione dell'art. 4 del d.P.R. 633/1972, per mancata considerazione dell'insussistenza dell'obbligo di certificazione, ovvero un rilevante vizio motivazionale dell'atto, essendo del tutto assenti i presupposti della sanzione.
Un ulteriore profilo che emerge dagli atti riguarda l'inadeguatezza del supporto probatorio della pretesa fiscale.
L'art. 149 (già 111-bis) del d.P.R. n. 917/1986 prevede che l'ente perda la qualifica di non commerciale se esercita in via prevalente attività commerciale, individuando specifici parametri per tale valutazione.
Per gli enti associativi, l'art. 148 (già 111) esclude la natura commerciale delle attività svolte nei confronti dei soci in conformità alle finalità istituzionali, purché non rientranti nell'art. 2195 c.c. L'agevolazione presuppone quindi che l'attività sia strumentale ai fini statutari e resa esclusivamente ai soci: solo in tali condizioni i servizi, privi di organizzazione imprenditoriale e a fronte di corrispettivi non eccedenti i costi diretti, non assumono rilevanza commerciale (Cass., 13 giugno 2018, n. 15474).
L'accertamento della perdita della qualifica di ente non commerciale richiede, pertanto, una verifica rigorosa e fondata su elementi oggettivi, specifici e concordanti, idonei a dimostrare l'effettivo esercizio, in via prevalente, di attività commerciale.
Sul piano processuale, la legge 31 agosto 2022, n. 130, con l'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992, ha ribadito che l'Amministrazione deve provare le violazioni contestate e che il giudice deve annullare l'atto se la prova è mancante, contraddittoria o insufficiente.
La novella, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, non ha introdotto un principio innovativo né invertito l'onere della prova, limitandosi a codificare quanto già vigente, ossia che l'Amministrazione deve dimostrare i fatti costitutivi della pretesa, ai sensi dell'art.2697 cod. civ., mentre sul contribuente grava la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi (ex multis Cass., 27 ottobre 2022, n. 31878).
Nel caso di specie, l'Amministrazione si è limitata a recepire acriticamente il PVC della Guardia di Finanza, senza fornire elementi concreti e dirimenti idonei a comprovare l'effettivo esercizio di attività commerciale da parte del Associazione_1 Ricorrente_1.
Dalla lettura del medesimo verbale emerge, peraltro, che nel corso della verifica non sono state rilevate né contestate violazioni relative a eventuali omessi incassi per somministrazione, né omissioni nella memorizzazione di documenti fiscali di qualsivoglia importo;
inoltre, non è stata riscontrata la presenza di avventori o di soggetti estranei alla compagine associativa, né di persone sprovviste di tessera.
In assenza di tali elementi, normalmente sintomatici dello svolgimento di attività commerciale verso terzi, difetta la prova dei presupposti fattuali della pretesa impositiva, sicché l'atto impugnato risulta privo del necessario fondamento e deve essere annullato.
In considerazione della complessità della controversia, fondata sull'interpretazione coordinata di un articolato quadro normativo e sulla valutazione della struttura dell'ente, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso e compensa integralmente le spese processuali tra le parti.