Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Arezzo, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 21
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Accolto
    Inesistenza o illegittimità dell'atto

    La Corte ha ritenuto che l'associazione, in quanto ente del Terzo settore non commerciale, non fosse tenuta all'installazione del misuratore fiscale e alla certificazione dei corrispettivi per le attività svolte, escluse da IVA. Pertanto, l'atto di contestazione e la conseguente sanzione sono stati ritenuti illegittimi per errata interpretazione ed applicazione della normativa fiscale e per vizio motivazionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Arezzo, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 21
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Arezzo
    Numero : 21
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

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