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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 23/02/2026, n. 1255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1255 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1255/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
ZZ PE, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5875/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250018412769000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 550/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alla controparte e depositato il 17.10.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione per conto dell'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria, relativa a IRPEF per l'anno 2021, per un valore di causa di €. 3.394,00.
Parte ricorrente eccepiva la nullità del provvedimento per carente motivazione;
contestava poi nel merito la pretesa tributaria portata dal provvedimento impugnato.
In data 5.12.2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria, depositando proposta di accordo di conciliazione fuori udienza sottoscritta per accettazione da parte ricorrente. Chiedeva applicarsi la disposizione di cui all'art. 48 Dlgs N. 546/1992, con compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il Collegio che, con il deposito dell'accordo di conciliazione fuori udienza, a definizione della presente controversia, non vi è più ragione del contendere. Pertanto, avuto riguardo a quanto sopra rappresentato, devesi dichiarare l'estinzione del giudizio per essere cessata la materia del contendere.
Le spese devono essere compensate fra le parti, come dalle stesse convenuto.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
ZZ PE, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5875/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250018412769000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 550/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alla controparte e depositato il 17.10.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione per conto dell'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria, relativa a IRPEF per l'anno 2021, per un valore di causa di €. 3.394,00.
Parte ricorrente eccepiva la nullità del provvedimento per carente motivazione;
contestava poi nel merito la pretesa tributaria portata dal provvedimento impugnato.
In data 5.12.2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria, depositando proposta di accordo di conciliazione fuori udienza sottoscritta per accettazione da parte ricorrente. Chiedeva applicarsi la disposizione di cui all'art. 48 Dlgs N. 546/1992, con compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il Collegio che, con il deposito dell'accordo di conciliazione fuori udienza, a definizione della presente controversia, non vi è più ragione del contendere. Pertanto, avuto riguardo a quanto sopra rappresentato, devesi dichiarare l'estinzione del giudizio per essere cessata la materia del contendere.
Le spese devono essere compensate fra le parti, come dalle stesse convenuto.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.