TRIB
Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/01/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 2848/2024 del Ruolo Generale, vertente
TRA
(c.f. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
04.09.2000 e residente Via Emanuele Viola n. 2, elettivamente domiciliato in
Palermo nella via Nicolò Turrisi n.59, presso lo studio dell'Avv. Barbara
Cammarata che lo rappresenta e difende per mandato in atti
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: , in persona del suo Presidente e/o legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dalla Dott.ssa Carolina
Palpacelli
Resistente
Oggetto: Collocamento mirato L. 69/99
ALL'UDIENZA DEL 14.01.2025 – AI SENSI DELL'ART. 429 – DA'
LETTURA DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Accoglie il ricorso e dichiara che ha diritto all'inserimento Parte_1
per il collocamento mirato ex L. 69/1999; Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.250,00, oltre CP_1
rimborso spese forfetario, CPA ed IVA come per legge e distrae i superiori compensi in favore dell'Avv. Barbara Cammarata, procuratore antistatario;
Pone definitivamente a carico dell' , in persona del suo legale rappresentante CP_1
pro-tempore, tutte le spese della ctu medico-legale, come liquidata con separato decreto.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Il ricorrente, giusta atto depositato il 26.02.2024, ha promosso giudizio per avere riconosciuto il diritto all'inserimento per il collocamento mirato atteso che presenta una percentuale di invalidità civile pari o superiore al 46%.
Ha premesso di avere inoltrato domanda in via amministrativa all' rimasta CP_1
priva di riscontro.
Instauratosi il contraddittorio, l' convenuto si è costituito ed ha chiesto il CP_2
rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita mediante consulenza tecnica affidata alla Dott.ssa
[...]
. Persona_1
All'esito, all'udienza di oggi, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, come da verbale, e la causa è stata posta in decisione.
* * *
Il ricorso va accolto.
Ed invero la Dott.ssa consulente d'ufficio, dopo avere Persona_1
sottoposto a visita il ricorrente, ha ritenuto lo stesso invalido nella misura del 77% attese le plurime patologie che lo affliggono.
Stante la percentuale di invalidità riconosciuta, sono sussistenti i requisiti sanitari per l'inserimento di nelle liste di collocamento mirato, Parte_1
avendone diritto chi è riconosciuto invalido nella misura del 46%. Dall'accoglimento del ricorso deriva la condanna dell' alle spese di lite che si CP_1
liquidano come in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si pongono, definitivamente, a carico dell' , in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro-tempore, le spese della ctu medico-legale, come liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo li 14.01.2025. Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 2848/2024 del Ruolo Generale, vertente
TRA
(c.f. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
04.09.2000 e residente Via Emanuele Viola n. 2, elettivamente domiciliato in
Palermo nella via Nicolò Turrisi n.59, presso lo studio dell'Avv. Barbara
Cammarata che lo rappresenta e difende per mandato in atti
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: , in persona del suo Presidente e/o legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dalla Dott.ssa Carolina
Palpacelli
Resistente
Oggetto: Collocamento mirato L. 69/99
ALL'UDIENZA DEL 14.01.2025 – AI SENSI DELL'ART. 429 – DA'
LETTURA DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Accoglie il ricorso e dichiara che ha diritto all'inserimento Parte_1
per il collocamento mirato ex L. 69/1999; Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.250,00, oltre CP_1
rimborso spese forfetario, CPA ed IVA come per legge e distrae i superiori compensi in favore dell'Avv. Barbara Cammarata, procuratore antistatario;
Pone definitivamente a carico dell' , in persona del suo legale rappresentante CP_1
pro-tempore, tutte le spese della ctu medico-legale, come liquidata con separato decreto.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Il ricorrente, giusta atto depositato il 26.02.2024, ha promosso giudizio per avere riconosciuto il diritto all'inserimento per il collocamento mirato atteso che presenta una percentuale di invalidità civile pari o superiore al 46%.
Ha premesso di avere inoltrato domanda in via amministrativa all' rimasta CP_1
priva di riscontro.
Instauratosi il contraddittorio, l' convenuto si è costituito ed ha chiesto il CP_2
rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita mediante consulenza tecnica affidata alla Dott.ssa
[...]
. Persona_1
All'esito, all'udienza di oggi, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, come da verbale, e la causa è stata posta in decisione.
* * *
Il ricorso va accolto.
Ed invero la Dott.ssa consulente d'ufficio, dopo avere Persona_1
sottoposto a visita il ricorrente, ha ritenuto lo stesso invalido nella misura del 77% attese le plurime patologie che lo affliggono.
Stante la percentuale di invalidità riconosciuta, sono sussistenti i requisiti sanitari per l'inserimento di nelle liste di collocamento mirato, Parte_1
avendone diritto chi è riconosciuto invalido nella misura del 46%. Dall'accoglimento del ricorso deriva la condanna dell' alle spese di lite che si CP_1
liquidano come in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si pongono, definitivamente, a carico dell' , in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro-tempore, le spese della ctu medico-legale, come liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo li 14.01.2025. Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente