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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 15/07/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CHIETI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Francesco Turco, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1309 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2024 TRA (C.F. e P. I.V.A.: ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliata presso la PEC
dell'Avv. Evo Talone, che la rappresenta Email_1
e difende, come da procura in atti;
ATTRICE/OPPONENTE E (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliata in Santa Maria del Cedro (CS), Via Siciliani n. 1, presso lo studio dell'Avv. Arturo Valente, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
CONVENUTA/OPPOSTA OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI: per parte attrice: IN VIA ISTRUTTORIA La società opponente chiede di essere ammessa alla prova orale a mezzo dei testi Dott. e Testimone_1
Dott. sulle seguenti circostanze:
1. Vero che la in data Testimone_2 Parte_1
22-23.08.2024 ha provveduto al versamento delle retribuzioni del mese di luglio 2024, non corrisposte dal datore di lavoro, in favore di n. 19 dipendenti della impiegati nell'appalto di che ne avevano fatto Controparte_1 Pt_2 richiesta direttamente alla committente, per un importo complessivo di euro 45.654,00 quale risultate dai documenti prodotti sub nn. 6, 7 ed 8 che si esibiscono.
2. Vero che ad oggi la seppure richiesta, non ha Controparte_1 trasmesso alla le deleghe di pagamento e la documentazione attestante Pt_1
l'avvenuto pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi relativi ai lavoratori impiegati nell'appalto di relative al mese di luglio 2024. 3. Pt_2
Vero che la ha trasmesso alla i documenti prodotti Controparte_1 Pt_1 sub nn. 14, 15 e 16 che si esibiscono e relativi alle Concessioni delle Rateazioni richiesta dalla medesima per debiti nei confronti dell'INAIL e Controparte_1 dell'INPS. In subordine, si precisano le conclusioni così come formulate nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, che si riportano qui di seguito: Piaccia alla Giustizia del Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa: IN VIA PRINCIPALE - preso atto anche delle condizioni sospensive previste per legge e per contratto, come sopra illustrate, accertare e dichiarare l'inesistenza e/o inesigibilità del credito così come azionato in sede monitoria e per l'effetto, accogliere, in ogni caso, la presente opposizione e annullare, revocare o, comunque, dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo di cui in premessa;
- accertare e dichiarare che la opponente è creditrice nei confronti della opposta per le causali sopra esposte della somma di euro 45.654,00 e, conseguentemente, dichiarare l'intervenuta compensazione della predetta somma, o della somma minore e/o maggiore che risulterà all'esito dell'istruttoria, con il credito azionato in monitorio;
- condannare l'Appaltatore al pagamento, oltre che delle spese di lite, di una somma equitativamente determinata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. comma 3, per i motivi sopra esposti. In ogni caso con vittoria delle spese e compensi professionali di causa. Per parte convenuta: 1) rigettare l'opposizione nei termini e per le motivazioni spiegate in narrativa;
2) per l'effetto, previa adozione di ogni provvedimento opportuno, condannare la opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di € 31.420,11, ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, in ogni caso oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda sino al saldo;
3) condannare la controparte al pagamento delle spese di lite, da distrarsi ex art. 93 cpc RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 13.9.2024 la ha chiesto ingiungersi Controparte_1 alla il pagamento della somma di € 77.074,11 oltre interessi e spese Parte_1 della fase monitoria, in ragione della fattura n° 17/2024 del 31.07.2024 per i servizi di lavorazione carni prestati in favore della committente. Il decreto ingiuntivo è stato opposto dalla la quale ha eccepito che la Parte_1 fattura non era stata pagata in quanto non ancora scaduto il termine per il pagamento e che il saldo della fattura era contrattualmente condizionato (ai sensi dell'art.
6.6 del contratto) “all'inoltro, da parte dell'Appaltatore, della documentazione attestante il versamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi relativi al personale impiegato”. Peraltro, avendo i lavoratori della agito direttamente nei Controparte_1 confronti della obbligata in solido, la committente si è avvalsa anche Parte_1 della clausola risolutiva espressa. La pertanto, in data 22-23.08.2024, ha provveduto al versamento Parte_1 delle retribuzioni del mese di luglio 2024 in favore di n. 19 dipendenti per totali € 45.654,00, formulando, in subordine, eccezione di compensazione parziale. Si è costituita la la quale ha lamentato di non aver mai Controparte_1 ricevuto comunicazione del pagamento, da parte di ai propri Parte_1 dipendenti. Ancora, ha dedotto l'esistenza di una prassi per la quale le fatture venivano pagate subito in modo da permettere, a sua volta, il pagamento delle retribuzioni. Infine, in sede di conciliazione, i dipendenti della hanno Controparte_1 dichiarato di non avere nulla altro a pretendere. La ha, nella prima memoria, eccepito che il pagamento era Parte_1 subordinato anche al regolare versamento degli oneri contributivi ed assicurativi, avendo peraltro ricevuto la notifica di un verbale di accertamento della ITL di Torino (VERBALE UNICO DI ACCERTAMENTO E NOTIFICAZIONE N. 2022010939/S01 dell'11/10/2024, cfr. doc. 11), con il quale si contestavano alla società appaltatrice, in relazione al contratto siglato tra le parti ed in riferimento al periodo 1.10.2022/31.08.2024, omissioni contributive per euro 718.786,95. La con la seconda memoria istruttoria, ha eccepito che il Controparte_1 pagamento delle retribuzioni da parte sua sarebbe impossibile, in quanto già pagate dalla opponente. Ha, inoltre, depositato a) documentazione attestante il versamento delle retribuzioni e contributi previdenziali e assicurativi relativi al personale impiegato per gli anni 2022, 2023, 2024 (fino a giugno); b) modelli F24 di versamento ritenute fiscali da ottobre 2022 a giugno 2024; c) elenco dei lavoratori (con codice fiscale) impiegati nei mesi di luglio e agosto 2024. Ebbene, rileva il giudicante che l'aver la opposta dimostrato, nel corso di giudizio, di aver onorato il pagamento degli oneri previdenziali ed assicurativi, conformemente ad una interpretazione secondo buona fede del contratto porta, inevitabilmente, all'accoglimento della eccezione di compensazione parziale formulata dall'opponente. Non va, infatti, confusa, la legittima ed indiscussa risoluzione del contratto per causa imputabile all'opposta dall'indebito arricchimento che residuerebbe a favore della laddove venisse esonerata dal pagamento del residuo Parte_1 della fattura n° 17/2024 del 31.07.2024, al netto di € 45.654,00, ossia della somma versata ai dipendenti della opposta e, in definitiva, della somma di € 31.420,11. In conclusione, il decreto ingiuntivo va revocato con condanna della Parte_1 al pagamento della somma di € 31.420,11 oltre interessi, nella misura legale, dal 25.3.2025 al soddisfo (data in cui è stata versata la prova degli adempimenti contributivi ed assicurativi). Le spese di lite possono compensarsi visto l'accoglimento solo parziale della domanda monitoria.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) In parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 389/2024 del 30.09.2024 del Tribunale di Chieti;
2) condanna (C.F. e P. I.V.A.: ) al pagamento, Parte_1 P.IVA_1 in favore della (C.F.: ), della Controparte_1 P.IVA_2 somma di € 31.420,11 oltre interessi, nella misura legale, dal 25.3.2025 al soddisfo;
3) compensa le spese di lite. Così deciso in Chieti, 15.7.2025. IL GIUDICE Dott. Francesco Turco
dell'Avv. Evo Talone, che la rappresenta Email_1
e difende, come da procura in atti;
ATTRICE/OPPONENTE E (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliata in Santa Maria del Cedro (CS), Via Siciliani n. 1, presso lo studio dell'Avv. Arturo Valente, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
CONVENUTA/OPPOSTA OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI: per parte attrice: IN VIA ISTRUTTORIA La società opponente chiede di essere ammessa alla prova orale a mezzo dei testi Dott. e Testimone_1
Dott. sulle seguenti circostanze:
1. Vero che la in data Testimone_2 Parte_1
22-23.08.2024 ha provveduto al versamento delle retribuzioni del mese di luglio 2024, non corrisposte dal datore di lavoro, in favore di n. 19 dipendenti della impiegati nell'appalto di che ne avevano fatto Controparte_1 Pt_2 richiesta direttamente alla committente, per un importo complessivo di euro 45.654,00 quale risultate dai documenti prodotti sub nn. 6, 7 ed 8 che si esibiscono.
2. Vero che ad oggi la seppure richiesta, non ha Controparte_1 trasmesso alla le deleghe di pagamento e la documentazione attestante Pt_1
l'avvenuto pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi relativi ai lavoratori impiegati nell'appalto di relative al mese di luglio 2024. 3. Pt_2
Vero che la ha trasmesso alla i documenti prodotti Controparte_1 Pt_1 sub nn. 14, 15 e 16 che si esibiscono e relativi alle Concessioni delle Rateazioni richiesta dalla medesima per debiti nei confronti dell'INAIL e Controparte_1 dell'INPS. In subordine, si precisano le conclusioni così come formulate nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, che si riportano qui di seguito: Piaccia alla Giustizia del Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa: IN VIA PRINCIPALE - preso atto anche delle condizioni sospensive previste per legge e per contratto, come sopra illustrate, accertare e dichiarare l'inesistenza e/o inesigibilità del credito così come azionato in sede monitoria e per l'effetto, accogliere, in ogni caso, la presente opposizione e annullare, revocare o, comunque, dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo di cui in premessa;
- accertare e dichiarare che la opponente è creditrice nei confronti della opposta per le causali sopra esposte della somma di euro 45.654,00 e, conseguentemente, dichiarare l'intervenuta compensazione della predetta somma, o della somma minore e/o maggiore che risulterà all'esito dell'istruttoria, con il credito azionato in monitorio;
- condannare l'Appaltatore al pagamento, oltre che delle spese di lite, di una somma equitativamente determinata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. comma 3, per i motivi sopra esposti. In ogni caso con vittoria delle spese e compensi professionali di causa. Per parte convenuta: 1) rigettare l'opposizione nei termini e per le motivazioni spiegate in narrativa;
2) per l'effetto, previa adozione di ogni provvedimento opportuno, condannare la opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di € 31.420,11, ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, in ogni caso oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda sino al saldo;
3) condannare la controparte al pagamento delle spese di lite, da distrarsi ex art. 93 cpc RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 13.9.2024 la ha chiesto ingiungersi Controparte_1 alla il pagamento della somma di € 77.074,11 oltre interessi e spese Parte_1 della fase monitoria, in ragione della fattura n° 17/2024 del 31.07.2024 per i servizi di lavorazione carni prestati in favore della committente. Il decreto ingiuntivo è stato opposto dalla la quale ha eccepito che la Parte_1 fattura non era stata pagata in quanto non ancora scaduto il termine per il pagamento e che il saldo della fattura era contrattualmente condizionato (ai sensi dell'art.
6.6 del contratto) “all'inoltro, da parte dell'Appaltatore, della documentazione attestante il versamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi relativi al personale impiegato”. Peraltro, avendo i lavoratori della agito direttamente nei Controparte_1 confronti della obbligata in solido, la committente si è avvalsa anche Parte_1 della clausola risolutiva espressa. La pertanto, in data 22-23.08.2024, ha provveduto al versamento Parte_1 delle retribuzioni del mese di luglio 2024 in favore di n. 19 dipendenti per totali € 45.654,00, formulando, in subordine, eccezione di compensazione parziale. Si è costituita la la quale ha lamentato di non aver mai Controparte_1 ricevuto comunicazione del pagamento, da parte di ai propri Parte_1 dipendenti. Ancora, ha dedotto l'esistenza di una prassi per la quale le fatture venivano pagate subito in modo da permettere, a sua volta, il pagamento delle retribuzioni. Infine, in sede di conciliazione, i dipendenti della hanno Controparte_1 dichiarato di non avere nulla altro a pretendere. La ha, nella prima memoria, eccepito che il pagamento era Parte_1 subordinato anche al regolare versamento degli oneri contributivi ed assicurativi, avendo peraltro ricevuto la notifica di un verbale di accertamento della ITL di Torino (VERBALE UNICO DI ACCERTAMENTO E NOTIFICAZIONE N. 2022010939/S01 dell'11/10/2024, cfr. doc. 11), con il quale si contestavano alla società appaltatrice, in relazione al contratto siglato tra le parti ed in riferimento al periodo 1.10.2022/31.08.2024, omissioni contributive per euro 718.786,95. La con la seconda memoria istruttoria, ha eccepito che il Controparte_1 pagamento delle retribuzioni da parte sua sarebbe impossibile, in quanto già pagate dalla opponente. Ha, inoltre, depositato a) documentazione attestante il versamento delle retribuzioni e contributi previdenziali e assicurativi relativi al personale impiegato per gli anni 2022, 2023, 2024 (fino a giugno); b) modelli F24 di versamento ritenute fiscali da ottobre 2022 a giugno 2024; c) elenco dei lavoratori (con codice fiscale) impiegati nei mesi di luglio e agosto 2024. Ebbene, rileva il giudicante che l'aver la opposta dimostrato, nel corso di giudizio, di aver onorato il pagamento degli oneri previdenziali ed assicurativi, conformemente ad una interpretazione secondo buona fede del contratto porta, inevitabilmente, all'accoglimento della eccezione di compensazione parziale formulata dall'opponente. Non va, infatti, confusa, la legittima ed indiscussa risoluzione del contratto per causa imputabile all'opposta dall'indebito arricchimento che residuerebbe a favore della laddove venisse esonerata dal pagamento del residuo Parte_1 della fattura n° 17/2024 del 31.07.2024, al netto di € 45.654,00, ossia della somma versata ai dipendenti della opposta e, in definitiva, della somma di € 31.420,11. In conclusione, il decreto ingiuntivo va revocato con condanna della Parte_1 al pagamento della somma di € 31.420,11 oltre interessi, nella misura legale, dal 25.3.2025 al soddisfo (data in cui è stata versata la prova degli adempimenti contributivi ed assicurativi). Le spese di lite possono compensarsi visto l'accoglimento solo parziale della domanda monitoria.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) In parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 389/2024 del 30.09.2024 del Tribunale di Chieti;
2) condanna (C.F. e P. I.V.A.: ) al pagamento, Parte_1 P.IVA_1 in favore della (C.F.: ), della Controparte_1 P.IVA_2 somma di € 31.420,11 oltre interessi, nella misura legale, dal 25.3.2025 al soddisfo;
3) compensa le spese di lite. Così deciso in Chieti, 15.7.2025. IL GIUDICE Dott. Francesco Turco