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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/12/2025, n. 1848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1848 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N.948/2024 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 10.12.2025; già dichiarata la contumacia dell' CP_1
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate, pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 948 del R.G. dell'anno 2024, riservato in decisione ex art.127 ter cpc e vertente tra (11.6.1957 – c.f.: - domiciliato Parte_1 C.F._1
come in atti;
rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dall'avv. Francesco
Giampaolo del Foro di Locri) e l' in Controparte_2
persona del l.r.p.t. (contumace).
1. Il ricorso proposto da - da ritenersi correttamente incardinato ex art.615 Parte_1
c.p.c. e non quale opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. non contestandosi la mera regolarità formale degli atti di cui si discute - è fondato e va pertanto accolto per i motivi di seguito esposti.
A mezzo dello stesso, il predetto ricorrente ha chiesto dichiararsi non più dovuto il pagamento del carico contributivo portato dall'intimazione di pagamento contrassegnata dal
1 n.09420239007518760/000, notificatagli in data 31.1.2024, con specifico riferimento alla cartella di pagamento n. 09420070018907118000 relativa a contributi IVS- OTD comp. individuali anno 2005, a sua volta asseritamente notificatagli in data 10.9.2007.
L' regolarmente evocato in giudizio, è rimasto contumace. CP_1
La causa è stata decisa sulla base della sola documentazione in atti, senza necessità di attività istruttoria.
2. Tanto sinteticamente premesso, ritiene il Tribunale che il carico contributivo oggetto di causa debba considerarsi non più dovuto dal ricorrente stante il maturarsi della relativa prescrizione ex L.335/1995.
La cartella di pagamento sottesa all'intimazione oggetto di causa risulta dedotta come notificata in data 10.9.2007.
Al momento della notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420239007518760/000
(31.1.24) oggetto di causa, quindi, la prescrizione (quinquennale e non decennale: Cass., Sez.
Un., 23397/2016) ex L.335/1995 della contribuzione di cui si discute era già venuta a maturarsi non sussistendo prova della notifica di validi atti interruttivi.
Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente declaratoria di sopravvenuta non tenutezza del ricorrente al pagamento delle somme portate dall'intimazione di pagamento Parte_1
n. 09420239007518760/000 oggetto di causa, con specifico riferimento alla cartella di pagamento n. 09420070018907118000: il tutto con conseguente annullamento della prima in parte qua.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di seguito meglio specificata in dispositivo, previa liquidazione ex D.M. 55/2014 (ivi inclusa decurtazione ex art.4 co.1 per singola voce dei parametri ivi indicati, stante la natura documentale e di facile spedizione della causa;
attività: studio, introduzione, trattazione (Cass., 8571/2023), decisione;
assenza di fase istruttoria;
scaglione di valore della causa: fino ad € 52.000): il tutto, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente avv. Francesco Giampaolo, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' in persona del l.r.p.t. (contumace), Controparte_2
ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
2 - accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non tenuto al pagamento del Parte_1
carico contributivo portato dall'intimazione di pagamento n. 09420239007518760/000 con specifico riferimento alla cartella di pagamento n. 09420070018907118000;
- pone a carico dell' l'onere di rifusione delle spese di lite di parte ricorrente, che CP_1
liquida ex D.M. 55/2014 in complessivi € 4.638,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge: il tutto con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente avv. Francesco Giampaolo, dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 10.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
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