Sentenza 25 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/01/2002, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2002 |
Testo completo
O 2 L 7 L - 0 O 1 - B 6 I 2 L D E D A 2 T 4 S . 6 . O REPUBBLICA ITALIANA p R P . s P CORTE SUP0 0866 02 . M I D E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO B A . l l D a . E b T a t N getto 7 E 2 S . t E r SEZIONE PRIMA CIVILE a Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente R.G.N. 23778/99 Cron.2376 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Rel. Consigliere Rep. 253 Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Dott. Walter CELENTANO Consigliere Ud. 09/10/01 Dott. Francesco FELICETTI Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S ENT ENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3.10 CARUSO MARIA CONSIGLIA, CARUSO ANTONIO, CARUSO per diritti 2.5 GEN. 2002 MICHELARCANGELO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA IL CANCELLIERE ANTONINO PIO 65, presso l'avvocato GIUSEPPE SERVILLO, rappresentati e difesi dall'avvocato PAOLO ROSSI, giusta delega a margine del ricorso;
3000 LLERIA ricorrenti
contro
COMUNE DI CAIVANO, in persona del Sindaco pro tempore, DFD12592 elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOSUE' BORSI 3, presso l'avvocato GIOVANNI IMBERGAMO, rappresentato e dall'avvocato VITTORIO CHEF, giusta mandato in 2001 difeso calce al ricorso notificato;
2073 DF012593 -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE controricorrente Richiesta copia esecutiva avverso la sentenza n. 2156/98 della Corte d'Appello dal Sig. per diritti € 8.26×2 di NAPOLI, depositata il 27/10/98; il 17/06/03 IL CANCELLIERE udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/2001 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito ilper resistente, l'Avvocato Chef, che ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con allo di citazione notificato in data 20.6.1996 IA LI CA, IO CA e LO CA convenivano in giudizio avanti alla Corte d'Appello di Napoli il Comune di IV per la determinazione delle indennità di occupazione e di espropriazione del loro fondo di mq. 3410, distinto al foglio 20 particella 78, di cui il Comune aveva disposto l'occupazione per la realizzazione di un programma di edilizia в scolastica con decreto del 25.2.1991 limitatamente a mq.2.300, ridotti poi a mq. 1520, per la durata di tre anni dalla data di immissione in possesso avvenuta il 4.4.1991 e successivamente prorogata fino al 4.4.1996 con decreto del 22.3.1994. Al riguardo sostenevano che l'indennità di espropriazione, determinata con provvedimento del 27.10.1993 in £ 20.718.360, oltre a £ 5.885.600 per i danni subiti dai manufatti, era del tutto si era tenuto conto del inadeguata in quanto non edificatorio del suolo, del deprezzamento valore subito dall'area residua e del valore delle colture e dei manufatti esistenti, mentre l'indennità di occupazione legittima non era stata liquidata. Chiedevano pertanto, oltre alla liquidazione 3 di dette indennità, da determinarsi mediante C.T.LY con ali interessi € la svalutazione monetaria, anche il risarcimento del danno per la perdita delle colture e dei manufatti. Si costituiva il Comune che, dopo alcune eccezioni di rito non riproposte in questa sede, chiedeva il rigetto della domanda. All'esito del giudizio, nel corso del quale veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio, la Corte d'Appello di Napoli con sentenza del 16- 27.10.1998 rigettava la domanda relativa all'indennità di espropriazione ed accoglieva quella riguardante l'indennità di occupazione legittima, ordinando al Comune di depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti per tale titolo la somma di £ 6.650.990, oltre agli interessi con decorrenza dall'1.4.1996 e compensando le spese. Rilevava al riguardo la Corte d'Appello che, trattandosi di espropriazione successiva all'entrata in vigore della Legge 421/92, istitutiva dell'ICI, e del D.L.vo 30.12.1992 n.504, trovava applicazione l'art. 16 di detto D.L.vo in base al quale "in caso di di espropriazione di area l'indennità è ridotta ad un importofabbricabile pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o 4 denuncia presentata dall'espropriate ai fini dell'applicazione dell'imposta qualora il valore dichiarato risulti inferiore all'indennità di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti". Riteneva consequentemente che, risultando dall'importo corrisposto per tale imposta un valore imponibile dell'area inferiore a quello già indennità riconosciuto a titolo di di riguardo,espropriazione, nulla era dovuto al mentre l'indennità per il periodo di occupazione legittima, non risultando depositata, era da determinarsi in £. 6.650.990, pari al 5% annuo dell'importo determinato in via amministrativa per il periodo Aprile 1991-Aprile 1996, data di emissione del decreto di espropriazione (£ 26.603.960 x 0,05 x 1/12 x 60 mesi). Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione IA LI CA, IO CA e LO CA, deducendo un unico articolato motivo di censura. Resiste con controricorso il Comune di IV che eccepisce pregiudizialmente l'inesistenza о l'inammissibilità del ricorso. Entrambe le parti hanno presentato memoria. 5 Il Comune ha fatto pervenire note d'udienza ai sensi dell'art. 379 comma 4 C.P.C.. MOTIVI DELLA DECISIONE Pregiudizialmente devono esaminate le due eccezioni di carattere processuale sollevate dal controricorrente Comune. Entrambe devono ritenersi infondate e vanno quindi rigettate. Quanto alla prima, relativa alla notifica del ricorso che sarebbe avvenuta non presso il procuratore del Comune (Avv. Vincenzo Pagano) nel suo domicilio di IV (Corso Umberto n.409), ma presso il Comune а mani dell'impiegato TI CH, risulta invece dalla relata che la notifica è stata effettuata presso il domicilio del difensore a mani del sig. TI CH, impiegato addetto alla ricezione atti". Ora una tale attestazione, essendo espressione una diretta percezione da parte dell'Ufficiale di Giudiziario il quale ha dichiarato di essersi recato presso il domicilio del difensore e di aver consegnato la copia dell'atto а persona che ha constatato essere addetto alla ricezione degli atti, fa fede fino a querela di falso, con la conseguenza che la veridicità del suo contenuto non 6 12con può essere legittimamente contestata semplice allegazione di una prova contraria. Ne deriva l'inammissibilità del controricorso per essere stato notificato oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso previsto dall'art. 370 comma 1 C.P.C., come del resto ha ammesso lo stesso ricorrente nel chiedere in subordine la "riammissione in termini", certamente però non consentita. в Per quanto riguarda la seconda eccezione, con la quale è stata dedotta la mancanza di certezza in ordine all'epoca del rilascio della procura ed alla effettiva volontà della parte di ricorrere, va rilevato che la sua stretta inerenza materiale al ricorso e l'espresso riferimento al giudizio "di cui al presente ricorso" avanti а questa Corte costituiscono elementi sufficienti per conferire alla procura il requisito di specialità richiesto dall'art. 365 C.P.C. e per ritenere che la stessa sia stata rilasciata dopo la sentenza impugnata. Con L'unico motivo di ricorso IA LI CA, LOIO CA e CA denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 16 del D.L.vo 30.12.1992 n.504 e dell'art. 5 bis della Legge 8.8.1992 n. 359 nonché 7 insufficiente ☺ contraddittoria motivazione in colazione all'art. 360 nn.3 e 5 C.P.C.. Sostengono che, non ricorrendo il presupposto della edificabilità in quanto trattasi di "area per le attrezzature integrate in sigla vai" di interesse comune (istruzione, parcheggi ecc.), come accertato dal C.T.U., erroneamente la Corte d'Appello ha applicato l'art. 16 del D.L.vo 504/92 che alle aree edificabili indefettibilmente invece si riferisce. l'inapplicabilità della Sostengono altresì che в richiamata normativa sull'ICI dipende anche dal fatto che il terreno espropriato era stato occupato dal Comune in data 4.4.1991, vale a dire prima della sua entrata in vigore, risultando in tal modo i proprietari esentati dalla denuncia ai fini di tale imposta e dal pagamento. Deducono che deve applicazione invece l'art. 5 bis dellatrovare Legge 8.8.1992 n.359, presentando il terreno caratteristiche di edificabilità di fatto da cui deve considerarsi estranea la disciplina del richiamato art. 16 e che il degrado subito dalle parti residue, calcolato dal C.T.U. nella misura del 20% del valore, deve essere valutato nella maggiore percentuale del 40% in quanto una porzione era rimasta interamente interclusa e non consente g lo sfruttamento nemmeno ai fini agricoli. Lamentano infine che non era stato tenuto conto del valore del pozzo che può determinarsi in £ 3.500.000 e che nel calcolo degli interessi per la determinazione dell'indennità di occupazione non era stato considerato il tasso del 10% per il periodo 16.12.1991-31.12.1996. Il motivo di ricorso in esame va accolto solo relativamente all'ultima delle varie questioni prospettate, riguardante l'entità del tasso d'interesse considerato ai fini della в determinazione dell'indennità di occupazione. Dipendendo però la relativa base di calcolo anche dall'indennità di espropriazione, prioritario è l'esame delle varie censure dedotte al riguardo. inammissibile la primaOrbene, è certamente con cui, nell'inten to di dimostrare la inapplicabilità dell'art. 16 del D.L.vo 504/92, richiamato invece dall'impugnata sentenza, si sostiene che l'area espropriata non è edificabile. Con l'atto introduttivo infatti gli attuali ricorrenti avevano sostenuto la natura edificatoria del suolo e su tali basi si è svolto il giudizio avanti alla Corte d'Appello che ne ha tratto poi le dovute conseguenze con riferimento alla normativa 9 dell'ICI. Pertanto deve ritenersi procluse in a base della censura dei questa sede porre presupposti di fatto e di diritto diversi da quelli ritenuti pacifici ed incontestati in sede di merito dalla stessa parte. con cui Giuridicamente infondata è poi la tesi l'applicabilità dell'art. 5 bis viene richiesta comma 3 della Legge 359/92 anziché dell'art. 16 in esame sul presupposto che trattasi di mera edificabilità di fatto. Proprio tale art. 5 bis infatti, facendo della riferimento ai fini della determinazione "possibilità legali ed natura dell'area alle effettive di edificazione....' con l'evidente intento di evitare che l'abusivismo finisca per trasformare l'area in zona edificabile, ha negato sostanzialmente rilevanza alla mera edificabilità di fatto alla quale può essere attribuito solo un valore residuale limitato e cioè in via suppletiva in mancanza di uno strumento urbanistico, sebbene nei limiti posti dalla Legge n.10 del 1977, ovvero in via complementare ai fini della sua incidenza sul concreto valore di mercato di un'area già compresa in zona prevista come edificabile dallo strumento urbanistico (fra le tante e da ultimo 10 Sez.Un 172/011 Consequentemente non può che farsi riferimento al criterio della edificabilità legale sia in bis che con riguardo, neirelazione all'art. congrui casi, al richiamato art. 16 e proprio sotto tale profilo dell'accertata edificabilità legale del terreno la Corte d'Appello ha correttamente ritenuto di poter applicare tale seconda normativa che correla la determinazione dell'indennità di espressi nellaespropriazione con i valori f dichiarazione ICI e che è stata già sottoposta al vaglio di costituzionalità del giudice delle leggi che ne ha confermato la legittimità (C.Cost. 25.7.2000 n.351). Né rileva ai fini in esame che il terreno fosse stato occupato dal Comune prima dell'entrata in vigore della legge che ha istituito tale imposta. Anche a sequito dell'occupazione dell'area e fino all'emissione del decreto di espropriazione i proprietari sono da considerarsi, in quanto tali, soggetti passivi dell'imposta e quindi tenuti al relativo pagamento ai sensi dell'art. 3 del D.L.vo 504/92 in esame. Pertanto, dovendosi l'indennità di esproprio 11 determinare con riferimento al valore dell'er a al momento dell'emissione del relativo decreto ed essendo risultato che ā tale data (1.4.1996) era già entrato in vigore detto D.L.vo istitutivo dell'ICI, legittimamente la Corte d'Appello ha fatto applicazione dell'art. 16 - che prevede la riduzione dell'indennità di espropriazione per le aree edificabili ad un importo pari al valore - dopo aver dichiarato nell'ultima dichiarazione inferiore alla somma già accertato che esso è liquidata dal Comune in sede amministrativa per l'espropriazione dell'area. Risulta in tal modo assorbita la censura riguardante la perdita di valore della parte residua in quanto il raffronto con la dichiarazione effettuata ai fini dell'ICI è stato operato dalla Corte d'Appello tenendo presente l'intero fondo e 1'importo ben superiore depositato dal Comune, comprensivo del degrado subito. Risulta altresì assorbita anche quella relativa al valore del pozzo che insiste sul terreno e di cui non si sarebbe tenuto conto. Va invece accolta, come è stato già rilevato, la censura riguardante la misura del tasso degli interessi preso in considerazione per la 12 determinazione dell'indennità di occupazione in quanto calcolato al 5% anziché al 10%, vigente per il periodo di occupazione in virtù dell'art. 1 della Legge 20.11.1990 n.353 che ne aveva disposto l'aumento in tale misura con decorrenza dal 16.12.1990. L'impugnata sentenza deve essere pertanto cassata sul punto. Non essendo necessari al riguardo ulteriori accertamenti e potendosi quindi decidere nel merito 6 ai sensi dell'art. 384 comma 1 C.P.C., 1'indennità di occupazione che il Comune è tenuto a depositare, tenuto conto dell'indennità di espropriazione di £ 26.603.960 liquidata in via amministrativa e presa in considerazione dalla Corte d'Appello nonché del tasso del 10% per l'intero periodo dell'occupazione (Aprile 1991-Aprile 1996), ammonta in £ 13.301.980 cui vanno aggiunti gli interessi legali con la indicata nell'impugnata sentenza decorrenza (1.4.1996). L'accoglimento solo parziale del ricorso giustifica la totale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 13 Accoglie per quanto di ragione 11 ricorso. Cassa in relazione alla consura accolta la sentenza decidendo nel merito ai sensi impugnata e, dell'art. 384 comma 1 C.P.C., ordina al Comune di depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti а titolo di indennità di occupazione la somma di £ 13.301.980 con gli interessi legali dall'1.4.1996. Dichiara inammissibile il controricorso. Compensa fra le parti le spese del presente giudizio di cassazione. Roma, 9.10.2001 Il Consigliere est. Il Presidente Mgo Riccard 109T 129,11 456T TOT. 128,11 JLCAVELL RE 70656,00 Andrea Bianchi il 135,11 IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'Agenzia Si attesta la registrazione 11.1.2012 serie 4 al n. 1374 versate € 135.11 delle Entrate di Roma 2 i! apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 14