CASS
Sentenza 28 aprile 2023
Sentenza 28 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/04/2023, n. 17994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17994 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di SI NO, nato il [...], contro l'ordinanza del Tribunale di Bari del 22.9.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrocca;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Cuomo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza del 22.9.2022 il Tribunale di Bari ha respinto l'appello che era stato proposto nell'interesse di NO SI contro il provvedimento con cui il GIP, in data 1.4.2022, aveva a sua volta rigettato l'istanza di revoca del sequestro preventivo disposto sul conto corrente ed aveva solo parzialmente accolto l'istanza di restituzione della somma di euro 1.503 ivi accreditata a titolo di stipendio;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 17994 Anno 2023 Presidente: PARDO IGNAZIO Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 11/04/2023 2. inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 178, lett. b) e 321, comma 2, cod. proc. pen.; inosservanza o erronea applicazione di legge per assoluta mancanza di motivazione e/o motivazione apparente;
inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione all'art. 321 cod. proc. pen.: rileva che, con istanza al GIP, il ricorrente aveva chiesto la revoca del sequestro "per equivalente" disposto sul c/c acceso presso la filiale di Brandate del BPM in quanto destinato a ricevere l'accredito gli stipendi e, in subording.. la restituzione dello stipendio di febbraio;
rileva che, all'esito del provvedimento del GIP, la PG, con iniziativa autonoma, aveva eseguito il sequestro presso il datore di lavoro e che il Tribunale del Riesame ha equivocato la doglianza articolata con l'atto di appello e che lo stesso GIP aveva provveduto anche su beni futuri ed in assenza di domanda;
3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per il rigetto del ricorso: richiama, in primo luogo, l'arresto delle SS.UU. del 24.2.2022 in ordine alla applicabilità, anche alla confisca per equivalente, dei limiti alla pignorabilità stabiliti per le somme dovute a titolo di stipendio, salario o altre indennità legate al rapporto di lavoro, ovvero a titolo di pensione o che tengano luogo della pensione, limite che nel caso di specie è stato rispettato;
richiama, inoltre, il disposto degli artt. 104 disp. att. cod., proc. pen., relativo alle modalità di sequestro dei crediti, l'art. 543 cod. proc. civ., relativo al pignoramento dei crediti del debitore, gli artt. 546, 547, 553, cod. proc. civ., dalla cui complessiva lettura è possibile inferire che il sequestro, a fini di confisca, di denaro costituente saldo attivo di rapporti bancari, attiene anche alle somme pervenute dopo la notificazione del provvedimento e la prima dichiarazione del terzo, e sino al raggiungimento dell'importo oggetto del vincolo. 4. Il ricorso è infondato. Il GIP aveva disposto il sequestro "... sui beni di qualunque natura, rapporti finanziari, quote societarie, che risultino intestati agli indagati" fino all'ammontare ivi indicato, non contestato;
di qui, secondo il Tribunale, la conclusione per cui "il sequestro ha ad oggetto l'intero rapporto di conto corrente con tutte le rimesse che vi accedono ...". Le SS.UU. del 2021 hanno definitivamente chiarito che la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, ivi compresi i saldi positivi dei conti correnti, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione 2 l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione (cfr., Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037 - 01). Le stesse SS.UU., inoltre, hanno recentemente risolto un risalente contrasto stabilendo che i limiti di impignorabilità delle somme spettanti a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a titolo di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione o di assegno di quiescenza, previsti dall'art. 545 cod. proc. civ., si applicano anche alla confisca per equivalente ed al sequestro ad essa finalizzato (cfr., Sez. U - , n. 26252 del 24/02/2022, Cinaglia, Rv. 283245 - 01). Tanto premesso, erra la difesa nel ritenere che il GIP, con il provvedimento impugnato ed in carenza di domanda cautelare, abbia inteso estendere il sequestro ai beni "futuri" in quanto il decreto originario aveva ad oggetto l'apprensione di tutti i beni, quote societarie e "rapporti finanziari" sino alla concorrenza di oltre 18 milioni di euro da riferirsi, stante la ontologica fungibilità del denaro, anche alle somme affluite sui conti in un momento successivo alla data di esecuzione del decreto di sequestro, non comportando tale specificazione alcuna novazione dell'originario provvedimento "... stante l'irrilevanza della fonte del sequestro perché l'oggetto della misura cautelare è sempre quella del decreto originario, che tra l'altro non è stata oggetto di contestazione, e cioè l'esistenza di disponibilità monetarie della percipiente ... che si sono accresciute del profitto del reato, legittimando così la confisca diretta del relativo importo, ovunque e presso chiunque custodito e quindi anche di quello pervenuto sui conti e/o depositi in data successiva all'esecuzione del provvedimento genetico. (cfr., in tal senso, Sez. 2, n. 29923 del 12.4.2018, non massimata). Va da sé, inoltre, che, una volta eseguito il sequestro presso terzi, la medesima somma non potrà essere attinta sul conto corrente su cui confluiscano gli importi non pignorabili.
P.Q.M.
sn rigetta il ricorso e condanna L.W.: ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 1'11.4.2023 o
udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrocca;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Cuomo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza del 22.9.2022 il Tribunale di Bari ha respinto l'appello che era stato proposto nell'interesse di NO SI contro il provvedimento con cui il GIP, in data 1.4.2022, aveva a sua volta rigettato l'istanza di revoca del sequestro preventivo disposto sul conto corrente ed aveva solo parzialmente accolto l'istanza di restituzione della somma di euro 1.503 ivi accreditata a titolo di stipendio;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 17994 Anno 2023 Presidente: PARDO IGNAZIO Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 11/04/2023 2. inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 178, lett. b) e 321, comma 2, cod. proc. pen.; inosservanza o erronea applicazione di legge per assoluta mancanza di motivazione e/o motivazione apparente;
inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione all'art. 321 cod. proc. pen.: rileva che, con istanza al GIP, il ricorrente aveva chiesto la revoca del sequestro "per equivalente" disposto sul c/c acceso presso la filiale di Brandate del BPM in quanto destinato a ricevere l'accredito gli stipendi e, in subording.. la restituzione dello stipendio di febbraio;
rileva che, all'esito del provvedimento del GIP, la PG, con iniziativa autonoma, aveva eseguito il sequestro presso il datore di lavoro e che il Tribunale del Riesame ha equivocato la doglianza articolata con l'atto di appello e che lo stesso GIP aveva provveduto anche su beni futuri ed in assenza di domanda;
3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per il rigetto del ricorso: richiama, in primo luogo, l'arresto delle SS.UU. del 24.2.2022 in ordine alla applicabilità, anche alla confisca per equivalente, dei limiti alla pignorabilità stabiliti per le somme dovute a titolo di stipendio, salario o altre indennità legate al rapporto di lavoro, ovvero a titolo di pensione o che tengano luogo della pensione, limite che nel caso di specie è stato rispettato;
richiama, inoltre, il disposto degli artt. 104 disp. att. cod., proc. pen., relativo alle modalità di sequestro dei crediti, l'art. 543 cod. proc. civ., relativo al pignoramento dei crediti del debitore, gli artt. 546, 547, 553, cod. proc. civ., dalla cui complessiva lettura è possibile inferire che il sequestro, a fini di confisca, di denaro costituente saldo attivo di rapporti bancari, attiene anche alle somme pervenute dopo la notificazione del provvedimento e la prima dichiarazione del terzo, e sino al raggiungimento dell'importo oggetto del vincolo. 4. Il ricorso è infondato. Il GIP aveva disposto il sequestro "... sui beni di qualunque natura, rapporti finanziari, quote societarie, che risultino intestati agli indagati" fino all'ammontare ivi indicato, non contestato;
di qui, secondo il Tribunale, la conclusione per cui "il sequestro ha ad oggetto l'intero rapporto di conto corrente con tutte le rimesse che vi accedono ...". Le SS.UU. del 2021 hanno definitivamente chiarito che la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, ivi compresi i saldi positivi dei conti correnti, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione 2 l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione (cfr., Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037 - 01). Le stesse SS.UU., inoltre, hanno recentemente risolto un risalente contrasto stabilendo che i limiti di impignorabilità delle somme spettanti a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a titolo di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione o di assegno di quiescenza, previsti dall'art. 545 cod. proc. civ., si applicano anche alla confisca per equivalente ed al sequestro ad essa finalizzato (cfr., Sez. U - , n. 26252 del 24/02/2022, Cinaglia, Rv. 283245 - 01). Tanto premesso, erra la difesa nel ritenere che il GIP, con il provvedimento impugnato ed in carenza di domanda cautelare, abbia inteso estendere il sequestro ai beni "futuri" in quanto il decreto originario aveva ad oggetto l'apprensione di tutti i beni, quote societarie e "rapporti finanziari" sino alla concorrenza di oltre 18 milioni di euro da riferirsi, stante la ontologica fungibilità del denaro, anche alle somme affluite sui conti in un momento successivo alla data di esecuzione del decreto di sequestro, non comportando tale specificazione alcuna novazione dell'originario provvedimento "... stante l'irrilevanza della fonte del sequestro perché l'oggetto della misura cautelare è sempre quella del decreto originario, che tra l'altro non è stata oggetto di contestazione, e cioè l'esistenza di disponibilità monetarie della percipiente ... che si sono accresciute del profitto del reato, legittimando così la confisca diretta del relativo importo, ovunque e presso chiunque custodito e quindi anche di quello pervenuto sui conti e/o depositi in data successiva all'esecuzione del provvedimento genetico. (cfr., in tal senso, Sez. 2, n. 29923 del 12.4.2018, non massimata). Va da sé, inoltre, che, una volta eseguito il sequestro presso terzi, la medesima somma non potrà essere attinta sul conto corrente su cui confluiscano gli importi non pignorabili.
P.Q.M.
sn rigetta il ricorso e condanna L.W.: ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 1'11.4.2023 o