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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVIII, sentenza 02/01/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 10/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
05/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente
PADOVANO ONOFRIO, LA
RIPA VINCENZO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 319/2020 depositato il 30/01/2020
proposto da
Dr Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di AF - Via R.ripartizion2livatino S.n.c. 74016 AF TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1175/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TARANTO sez. 2 e pubblicata il 14/06/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1073015180025693 TA 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1073015180024216 TA 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società “DR Ricorrente_1” S.r.l., in persona dell'Amministratore pro tempore, sig. Nominativo_1, con sede in AF (TA) alla Indirizzo_1., Z.I., rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. Difensore_1, presso il cui studio in Bari alla Indirizzo_2 è elettivamente domiciliato, con ricorso alla CTP di Taranto proposto nei confronti del Comune di AF impugnava, per l'annullamento dei seguenti atti:
1) avviso di accertamento n. 1073015180024216 del 25/06/2018, notificato, a mezzo posta, in data
24/07/2018, relativo alla T.A.R.I. per l'anno 2015, per un totale di €.3.379,00 oltre sanzioni, interessi e spese;
2) avviso di accertamento n. 1073015180025693 del 25/06/2018, notificato, a mezzo posta, in data
25/07/2018, relativo alla T.A.R.I. per l' anno 2016, per un totale di €.3.510,00 oltre sanzioni, interessi e spese;
per una superficie di mq. 710,00.
All'esito del giudizio, la CTP di Taranto, sez. II, con sentenza n. 1175 del 3.06.2019, depositata il 14.06.2019, rigettava il ricorso compensando le spese.
La società “DR Ricorrente_1” S.r.l., in persona dell'Amministratore pro tempore, sig. Nominativo_1, con sede in AF (TA) alla Indirizzo_1., Z.I., come innanzi rappresentata, difesa e domiciliata giusta mandato in atti, con atto di appello ritualmente notificato il 9.1.2020 al Comune di AF e depositato il 30.1.2020, impugna la sentenza di primo grado, per la riforma, per inapplicabilità dell'art.62 del d.lgs.
n.507/1993.
Ripropone, altresì, in devoluzione i seguenti motivi:
1) non imponibilità delle superfici produttive di rifiuti speciali - violazione dell'art.1, comma
649, della legge n.147/2013;
2) disapplicazione del regolamento TA e delle delibere tariffarie.
Conclude previa disapplicazione dall'art.9, II comma, del Regolamento per la Disciplina dell'Imposta Unica
Municipale, con riferimento alla TA approvato con la Deliberazione del C.C. di AF n.29 del
18.07.2014, la riforma totale della appellata sentenza, con il conseguente annullamento degli impugnati avvisi di accertamento e con condanna della parte resistente al pagamento delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
Il Comune di AF non si è costituito benché regolarmente intimato.
La Corte, all'udienza odierna, come da separato verbale, in camera di consiglio, decide la controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dalla società “DR Ricorrente_1” S.r.l. è infondato e va rigettato.
Con l'unico motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per l'inapplicabilità dell'art.62 del d.lgs.
n.507/1993 e si ripropongono, in devoluzione, quelli relativi a: 1) non imponibilità delle superfici produttive di rifiuti speciali - violazione dell'art.1, comma 649, della legge n.147/2013;
2) disapplicazione del regolamento TA e delle delibere tariffarie, motivi che possono essere trattati congiuntamente, involgendo questioni strettamente correlate.
Sostiene l'appellante che il Giudice di primo grado ha erroneamente applicato l'art. 62 del d.lgs. n.507/1993 che si riferisce alla T.A.R.S.U., mentre il Comune di AF ha richiesto la T.A.R.I., disciplinata dall'art.1, comma 649, della Legge n.147/2013.
Evidenzia che già nella previgente normativa, ossia nell'art.62, III comma, del D.L.vo n.507/1993, era prevista l'intassabilità delle superfici produttive di rifiuti speciali, mentre, solo in base al II comma dello stesso articolo, riferito alle superfici non produttive, per motivi oggettivi, di rifiuti ordinari, era previsto l'obbligo dichiarativo.
Il trattamento, ai fini T.A.R.I., dei locali e delle aree scoperte, in cui si producono rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, è delineato dall'art.1, comma 649, della Legge n.147/2013, il quale esclude dalla superficie tassabile quella in cui si producono rifiuti speciali non assimilati. Ciò in coerenza con l'obbligo, gravante sul produttore, di provvedere autonomamente al loro smaltimento, senza poterli conferire al servizio pubblico.
Rappresenta che nel corso del giudizio di primo grado ha provato l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali prodotti in conformità alla normativa vigente, avendo fornito idonea documentazione in grado di dimostrare l'esito delle operazioni di conferimento, quali i contratti di smaltimento/riciclaggio stipulati con un soggetto autorizzato e le relative fatture, richiamando il contenuto della Risoluzione n.2/DF del 09.12.2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Ne discende, secondo l'appellante che il Giudice di primo grado ha errato nel ritenere, ai fini TA.R.I., l'obbligo dichiarativo per l'intassabilità dei locali e delle aree produttive di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, come pure ha errato a non disapplicare l'art. 9, II comma, del Regolamento per la Disciplina dell'Imposta
Unica Municipale con riferimento alla TA, approvato con la Deliberazione del C.C. di AF n. 29 del
18.07.2014, perché contra legem trattandosi di una ipotesi di esclusione del presupposto impositivo ex lege.
I motivi sono infondati.
Osserva il Collegio che la Suprema Corte ha più volte già ritenuto che alla TA sono estensibili gli orientamenti di legittimità formatisi per i tributi omologhi che l'hanno preceduta, quali la AR e la TI (vedi in Cass. n.
22130 del 2017; n. 1963 del 2018; n. 12979 del 2019).
Evidenzia che ai sensi della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 641, la TA è dovuta, per la disponibilità dell'area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti;
sono poi previste dai commi successivi deroghe, riduzioni di tariffe ed agevolazioni che operano in base a diversi presupposti di fatto e di diritto, di cui è onere del contribuente dedurre e provare la relativa sussistenza per vincere la presunzione di produttività di rifiuti posta dal suindicato comma 641.
È consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte che “In materia di imposta sui rifiuti (TA), pur operando il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l'esenzione costituendo questa un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale” (Cass. n. 22130/2017; Cass. n. 12979/2019; Cass. n. 21335/2022).
Invero la L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 646, nel prevedere che per l'applicazione della TA si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, implicitamente esclude che l'esenzione collegata alle superfici produttive di rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, operi automaticamente, con l'entrata in vigore della nuova disciplina, imponendo al contribuente l'onere di una apposita dichiarazione finalizzata a variare le superficie precedentemente dichiarate ed ad indicare le superfici produttive dei rifiuti speciali, posto che l'operatività del nuovo regime giuridico presuppone dati fattuali la cui indicazione integra un onere del contribuente
(Cass., Sez. V, 7 luglio 2022, n. 21490; Cass., 13 agosto 2004, n. 15867; Cass., 17 settembre 2019, n.
23059; Cass., 3 marzo 2010, n. 5036; Cass., 15 aprile 2005, n. 7915; Cass., 23 febbraio 2018, n. 4602;
Cass., 13 settembre 2017, n. 21250; Cass., 31 luglio 2015, n. 16235; Cass., 12 dicembre 2019, n. 32741).
È, infatti, onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale. Tale onere non può non consistere, nel rigoroso rispetto delle previsioni di legge necessarie per ottenere questa esenzione, e la L. n. 147 del
2013, art. 1, comma 649, rinvia, in materia di esenzioni dal pagamento della TA, ai regolamenti comunali;
nella specie l'art. 9 (citato dalla ricorrente) del Regolamento IUM, con riferimento alla TA, del Comune di
AF approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 18.7.2014, rubricato: “Produzione di rifiuti speciali non assimilati” dispone, ai commi 1 e 2:
“1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. L'esenzione di cui al comma precedente viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 17 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo dì esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali l'esenzione di cui il comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione”.
La normativa regolamentare, quindi, esige, per godere dell'esenzione dalla suddetta imposta in ragione dell'autonomo smaltimento dei rifiuti speciali, che il contribuente debba presentare la denuncia con indicazione delle superfici produttive di rifiuti speciali con allegata idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo dì esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.), in mancanza l'esenzione non potrà avere effetto.
Tale adempimento, lungi dal costituire un inutile e sterile onere burocratico, è necessario per consentire al
Comune di accertare la sussistenza dei presupposti per le agevolazioni (Cass. 787/2016).
Quanto alla sostenuta mancata disapplicazione da parte del Giudice di prime cure dell'art. 9, II comma, con riferimento alla TA del Regolamento per la Disciplina dell'Imposta Unica Municipale, approvato con la
Deliberazione del C.C. di AF n. 29 del 18.07.2014, perché contra legem trattandosi di una ipotesi di esclusione del presupposto impositivo ex lege, osserva la Corte che il potere di disapplicare l'atto amministrativo in relazione alla decisione del caso concreto, che spetta al giudice tributario, può conseguire solo alla dimostrazione della sussistenza di ben precisi vizi di legittimità dell'atto: incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere (Cass., Sez. U, n. 6265/2006; Cass. Sez. 5, n. 7044/2014), vizi che nella fattispecie non sussistono.
Invero, l'art. 1, comma 682, della Legge finanziaria per il 2014, demanda infatti ai Comuni di determinare la disciplina per l'applicazione delle imposte sullo smaltimento dei rifiuti, con particolare riferimento all'individuazione delle categorie di attività produttive di rifiuti speciali, richiamando l'obiettiva difficoltà di delimitare esattamente le superfici ove tali rifiuti abbiano preso forma e, conseguentemente, le percentuali di riduzione della tariffa rispetto a quella dovuta per l'intera superficie dell'immobile. Pienamente legittimo, quindi, in quanto supportato dalla citata disposizione, il contenuto del
Regolamento comunale, che prevede l'obbligo di una preventiva comunicazione da parte del contribuente, e l'eventuale successiva instaurazione sul punto di un contraddittorio con il Comune.
É, pertanto, onere del contribuente provare l'esistenza delle condizioni per l'esclusione dal tributo o la riduzione della tariffa in sede di denuncia/comunicazione, e a tale onere la società contribuente non ha ottemperato. Ne consegue l'infondatezza dei motivi.
In definitiva, per le motivazioni esposte, l'appello proposto dalla società “DR Ricorrente_1” S.r.l. è infondato e va rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
Per le spese del doppio grado di giudizio nulla può essere disposto non avendo il Comune appellato svolto attività difensiva in entrambi i gradi.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, Sezione XXVIII di Taranto, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta e conferma la sentenza impugnata.
Nulla per le spese.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
05/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente
PADOVANO ONOFRIO, LA
RIPA VINCENZO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 319/2020 depositato il 30/01/2020
proposto da
Dr Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di AF - Via R.ripartizion2livatino S.n.c. 74016 AF TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1175/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TARANTO sez. 2 e pubblicata il 14/06/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1073015180025693 TA 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1073015180024216 TA 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società “DR Ricorrente_1” S.r.l., in persona dell'Amministratore pro tempore, sig. Nominativo_1, con sede in AF (TA) alla Indirizzo_1., Z.I., rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. Difensore_1, presso il cui studio in Bari alla Indirizzo_2 è elettivamente domiciliato, con ricorso alla CTP di Taranto proposto nei confronti del Comune di AF impugnava, per l'annullamento dei seguenti atti:
1) avviso di accertamento n. 1073015180024216 del 25/06/2018, notificato, a mezzo posta, in data
24/07/2018, relativo alla T.A.R.I. per l'anno 2015, per un totale di €.3.379,00 oltre sanzioni, interessi e spese;
2) avviso di accertamento n. 1073015180025693 del 25/06/2018, notificato, a mezzo posta, in data
25/07/2018, relativo alla T.A.R.I. per l' anno 2016, per un totale di €.3.510,00 oltre sanzioni, interessi e spese;
per una superficie di mq. 710,00.
All'esito del giudizio, la CTP di Taranto, sez. II, con sentenza n. 1175 del 3.06.2019, depositata il 14.06.2019, rigettava il ricorso compensando le spese.
La società “DR Ricorrente_1” S.r.l., in persona dell'Amministratore pro tempore, sig. Nominativo_1, con sede in AF (TA) alla Indirizzo_1., Z.I., come innanzi rappresentata, difesa e domiciliata giusta mandato in atti, con atto di appello ritualmente notificato il 9.1.2020 al Comune di AF e depositato il 30.1.2020, impugna la sentenza di primo grado, per la riforma, per inapplicabilità dell'art.62 del d.lgs.
n.507/1993.
Ripropone, altresì, in devoluzione i seguenti motivi:
1) non imponibilità delle superfici produttive di rifiuti speciali - violazione dell'art.1, comma
649, della legge n.147/2013;
2) disapplicazione del regolamento TA e delle delibere tariffarie.
Conclude previa disapplicazione dall'art.9, II comma, del Regolamento per la Disciplina dell'Imposta Unica
Municipale, con riferimento alla TA approvato con la Deliberazione del C.C. di AF n.29 del
18.07.2014, la riforma totale della appellata sentenza, con il conseguente annullamento degli impugnati avvisi di accertamento e con condanna della parte resistente al pagamento delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
Il Comune di AF non si è costituito benché regolarmente intimato.
La Corte, all'udienza odierna, come da separato verbale, in camera di consiglio, decide la controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dalla società “DR Ricorrente_1” S.r.l. è infondato e va rigettato.
Con l'unico motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per l'inapplicabilità dell'art.62 del d.lgs.
n.507/1993 e si ripropongono, in devoluzione, quelli relativi a: 1) non imponibilità delle superfici produttive di rifiuti speciali - violazione dell'art.1, comma 649, della legge n.147/2013;
2) disapplicazione del regolamento TA e delle delibere tariffarie, motivi che possono essere trattati congiuntamente, involgendo questioni strettamente correlate.
Sostiene l'appellante che il Giudice di primo grado ha erroneamente applicato l'art. 62 del d.lgs. n.507/1993 che si riferisce alla T.A.R.S.U., mentre il Comune di AF ha richiesto la T.A.R.I., disciplinata dall'art.1, comma 649, della Legge n.147/2013.
Evidenzia che già nella previgente normativa, ossia nell'art.62, III comma, del D.L.vo n.507/1993, era prevista l'intassabilità delle superfici produttive di rifiuti speciali, mentre, solo in base al II comma dello stesso articolo, riferito alle superfici non produttive, per motivi oggettivi, di rifiuti ordinari, era previsto l'obbligo dichiarativo.
Il trattamento, ai fini T.A.R.I., dei locali e delle aree scoperte, in cui si producono rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, è delineato dall'art.1, comma 649, della Legge n.147/2013, il quale esclude dalla superficie tassabile quella in cui si producono rifiuti speciali non assimilati. Ciò in coerenza con l'obbligo, gravante sul produttore, di provvedere autonomamente al loro smaltimento, senza poterli conferire al servizio pubblico.
Rappresenta che nel corso del giudizio di primo grado ha provato l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali prodotti in conformità alla normativa vigente, avendo fornito idonea documentazione in grado di dimostrare l'esito delle operazioni di conferimento, quali i contratti di smaltimento/riciclaggio stipulati con un soggetto autorizzato e le relative fatture, richiamando il contenuto della Risoluzione n.2/DF del 09.12.2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Ne discende, secondo l'appellante che il Giudice di primo grado ha errato nel ritenere, ai fini TA.R.I., l'obbligo dichiarativo per l'intassabilità dei locali e delle aree produttive di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, come pure ha errato a non disapplicare l'art. 9, II comma, del Regolamento per la Disciplina dell'Imposta
Unica Municipale con riferimento alla TA, approvato con la Deliberazione del C.C. di AF n. 29 del
18.07.2014, perché contra legem trattandosi di una ipotesi di esclusione del presupposto impositivo ex lege.
I motivi sono infondati.
Osserva il Collegio che la Suprema Corte ha più volte già ritenuto che alla TA sono estensibili gli orientamenti di legittimità formatisi per i tributi omologhi che l'hanno preceduta, quali la AR e la TI (vedi in Cass. n.
22130 del 2017; n. 1963 del 2018; n. 12979 del 2019).
Evidenzia che ai sensi della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 641, la TA è dovuta, per la disponibilità dell'area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti;
sono poi previste dai commi successivi deroghe, riduzioni di tariffe ed agevolazioni che operano in base a diversi presupposti di fatto e di diritto, di cui è onere del contribuente dedurre e provare la relativa sussistenza per vincere la presunzione di produttività di rifiuti posta dal suindicato comma 641.
È consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte che “In materia di imposta sui rifiuti (TA), pur operando il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l'esenzione costituendo questa un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale” (Cass. n. 22130/2017; Cass. n. 12979/2019; Cass. n. 21335/2022).
Invero la L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 646, nel prevedere che per l'applicazione della TA si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, implicitamente esclude che l'esenzione collegata alle superfici produttive di rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, operi automaticamente, con l'entrata in vigore della nuova disciplina, imponendo al contribuente l'onere di una apposita dichiarazione finalizzata a variare le superficie precedentemente dichiarate ed ad indicare le superfici produttive dei rifiuti speciali, posto che l'operatività del nuovo regime giuridico presuppone dati fattuali la cui indicazione integra un onere del contribuente
(Cass., Sez. V, 7 luglio 2022, n. 21490; Cass., 13 agosto 2004, n. 15867; Cass., 17 settembre 2019, n.
23059; Cass., 3 marzo 2010, n. 5036; Cass., 15 aprile 2005, n. 7915; Cass., 23 febbraio 2018, n. 4602;
Cass., 13 settembre 2017, n. 21250; Cass., 31 luglio 2015, n. 16235; Cass., 12 dicembre 2019, n. 32741).
È, infatti, onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale. Tale onere non può non consistere, nel rigoroso rispetto delle previsioni di legge necessarie per ottenere questa esenzione, e la L. n. 147 del
2013, art. 1, comma 649, rinvia, in materia di esenzioni dal pagamento della TA, ai regolamenti comunali;
nella specie l'art. 9 (citato dalla ricorrente) del Regolamento IUM, con riferimento alla TA, del Comune di
AF approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 18.7.2014, rubricato: “Produzione di rifiuti speciali non assimilati” dispone, ai commi 1 e 2:
“1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. L'esenzione di cui al comma precedente viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 17 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo dì esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali l'esenzione di cui il comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione”.
La normativa regolamentare, quindi, esige, per godere dell'esenzione dalla suddetta imposta in ragione dell'autonomo smaltimento dei rifiuti speciali, che il contribuente debba presentare la denuncia con indicazione delle superfici produttive di rifiuti speciali con allegata idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo dì esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.), in mancanza l'esenzione non potrà avere effetto.
Tale adempimento, lungi dal costituire un inutile e sterile onere burocratico, è necessario per consentire al
Comune di accertare la sussistenza dei presupposti per le agevolazioni (Cass. 787/2016).
Quanto alla sostenuta mancata disapplicazione da parte del Giudice di prime cure dell'art. 9, II comma, con riferimento alla TA del Regolamento per la Disciplina dell'Imposta Unica Municipale, approvato con la
Deliberazione del C.C. di AF n. 29 del 18.07.2014, perché contra legem trattandosi di una ipotesi di esclusione del presupposto impositivo ex lege, osserva la Corte che il potere di disapplicare l'atto amministrativo in relazione alla decisione del caso concreto, che spetta al giudice tributario, può conseguire solo alla dimostrazione della sussistenza di ben precisi vizi di legittimità dell'atto: incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere (Cass., Sez. U, n. 6265/2006; Cass. Sez. 5, n. 7044/2014), vizi che nella fattispecie non sussistono.
Invero, l'art. 1, comma 682, della Legge finanziaria per il 2014, demanda infatti ai Comuni di determinare la disciplina per l'applicazione delle imposte sullo smaltimento dei rifiuti, con particolare riferimento all'individuazione delle categorie di attività produttive di rifiuti speciali, richiamando l'obiettiva difficoltà di delimitare esattamente le superfici ove tali rifiuti abbiano preso forma e, conseguentemente, le percentuali di riduzione della tariffa rispetto a quella dovuta per l'intera superficie dell'immobile. Pienamente legittimo, quindi, in quanto supportato dalla citata disposizione, il contenuto del
Regolamento comunale, che prevede l'obbligo di una preventiva comunicazione da parte del contribuente, e l'eventuale successiva instaurazione sul punto di un contraddittorio con il Comune.
É, pertanto, onere del contribuente provare l'esistenza delle condizioni per l'esclusione dal tributo o la riduzione della tariffa in sede di denuncia/comunicazione, e a tale onere la società contribuente non ha ottemperato. Ne consegue l'infondatezza dei motivi.
In definitiva, per le motivazioni esposte, l'appello proposto dalla società “DR Ricorrente_1” S.r.l. è infondato e va rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
Per le spese del doppio grado di giudizio nulla può essere disposto non avendo il Comune appellato svolto attività difensiva in entrambi i gradi.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, Sezione XXVIII di Taranto, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta e conferma la sentenza impugnata.
Nulla per le spese.