Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVIII, sentenza 02/01/2026, n. 10
CGT2
Sentenza 2 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Inapplicabilità art. 62 D.Lgs. 507/1993

    La Corte rileva che alla TARI sono estensibili gli orientamenti giurisprudenziali formatisi per i tributi omologhi precedenti (TARSU, TI).

  • Rigettato
    Non imponibilità superfici produttive di rifiuti speciali

    La Corte afferma che, pur escludendo la legge l'assoggettamento alla TARI delle superfici produttive di rifiuti speciali, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per l'esenzione, mediante apposita dichiarazione e documentazione comprovante l'ordinaria produzione e il trattamento dei rifiuti speciali, come previsto dal regolamento comunale.

  • Rigettato
    Disapplicazione del regolamento TARI e delle delibere tariffarie

    La Corte ritiene legittimo il contenuto del Regolamento Comunale, che prevede l'obbligo di comunicazione preventiva da parte del contribuente per le esenzioni, in quanto supportato dall'art. 1, comma 682, della Legge finanziaria per il 2014, che demanda ai Comuni la determinazione della disciplina applicativa. La mancata ottemperanza a tale onere da parte del contribuente rende infondata la richiesta.

  • Rigettato
    Inapplicabilità art. 62 D.Lgs. 507/1993

    La Corte rileva che alla TARI sono estensibili gli orientamenti giurisprudenziali formatisi per i tributi omologhi precedenti (TARSU, TI).

  • Rigettato
    Non imponibilità superfici produttive di rifiuti speciali

    La Corte afferma che, pur escludendo la legge l'assoggettamento alla TARI delle superfici produttive di rifiuti speciali, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per l'esenzione, mediante apposita dichiarazione e documentazione comprovante l'ordinaria produzione e il trattamento dei rifiuti speciali, come previsto dal regolamento comunale.

  • Rigettato
    Disapplicazione del regolamento TARI e delle delibere tariffarie

    La Corte ritiene legittimo il contenuto del Regolamento Comunale, che prevede l'obbligo di comunicazione preventiva da parte del contribuente per le esenzioni, in quanto supportato dall'art. 1, comma 682, della Legge finanziaria per il 2014, che demanda ai Comuni la determinazione della disciplina applicativa. La mancata ottemperanza a tale onere da parte del contribuente rende infondata la richiesta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVIII, sentenza 02/01/2026, n. 10
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 10
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

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