Art. 7.
All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in lire 22 miliardi, si provvede mediante riduzione del Fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in lire 22 miliardi, si provvede mediante riduzione del Fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.