CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 1200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1200 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1200/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
27/10/2025 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3754/2025 depositato il 02/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Giorgione 106 00147 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420130029819039000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420130029819039000 IVA-ALTRO 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6346/2025 depositato il
29/10/2025 Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09420249013603872000, notificata da Agenzia delle Entrate – Riscossione in data 21.3.2025, opposta limitatamente ed esclusivamente con riferimento alla sottesa cartella di pagamento n. 09420130029819039000 (indicata come notificata il
25.2.2014), portante pretesa per crediti erariali 2010.
Parte ricorrente deduce:
1. Violazione di Legge. Violazione del D.p.r. n. 602/1973 per omessa notifica della cartella esattoriale.
Inesistenza dei titoli esecutivi sottesi alla formazione degli atti impugnati. Difetto dei presupposti;
2. Omessa notifica degli avvisi di accertamento e degli atti prodromici. Difetto dei presupposti.
Insussistenza della prova della corretta formazione del ruolo esattoriale;
3. Decadenza- Violazione dell'art. 25 dpr 602/1973 sotto il profilo della inosservanza di tale termine perentorio decadenziale per la notifica della cartella esattoriale - Violazione dell'art. 3 dello Statuto del
Contribuente (L. 212/2000). Tardiva iscrizione a ruolo;
4. Prescrizione estintiva del diritto di credito, delle sanzioni e degli interessi;
5. Violazione di Legge. Omesso Invio dell'Avviso Bonario - Violazione dell'art. 6, comma V, dello Statuto del Contribuente (L.212/2000);
6. Violazione dell'art. 7, comma II, della Legge n. 212/2000 e dei precetti ivi indicati;
7. Violazione della Legge n. 212/2000 - Mancanza di chiarezza nel calcolo degli interessi.
Ha presentato controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate, eccependo la regolare notifica della cartella, nonché la successiva notifica delle intimazioni di pagamento n. 09420169004246305000 il 31/03/2016, n.
09420219000529545000 il 21/03/2022 e n. 09420239007044864000 il 29/08/2023.
Deduce, inoltre, l'infondatezza delle altre censure formulate con il ricorso.
Non si è costituita in giudizio Agenzia delle Entrate – Riscossione.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, per cui va rigettato.
La resistente Agenzia ha idoneamente dimostrato la notifica della cartella, nonché di successivi atti interruttivi del termine prescrizionale, con produzione documentale poi non contestata da parte ricorrente;
ne deriva, perciò, l'infondatezza della censura sull'omessa notifica dell'atto, nonché della correlata censura sulla prescrizione e/o decadenza, tenuto anche conto che si controverte di crediti con termine prescrizionale decennale.
Infondate sono, inoltre, le doglianze centrate, sotto vari profili, sulla motivazione dell'atto impugnato:
l'intimazione opposta, infatti, deriva da pregressi atti (la cartella e le successive intimazioni) legalmente portati a conoscenza del contribuente, per cui è da considerarsi adeguatamente motivata, avendo consentito al ricorrente di ben comprendere le ragioni della pretesa esercitata, nonchè di avversarla nella presente sede giurisdizionale.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 300,00 (trecento).
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
27/10/2025 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3754/2025 depositato il 02/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Giorgione 106 00147 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420130029819039000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420130029819039000 IVA-ALTRO 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6346/2025 depositato il
29/10/2025 Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09420249013603872000, notificata da Agenzia delle Entrate – Riscossione in data 21.3.2025, opposta limitatamente ed esclusivamente con riferimento alla sottesa cartella di pagamento n. 09420130029819039000 (indicata come notificata il
25.2.2014), portante pretesa per crediti erariali 2010.
Parte ricorrente deduce:
1. Violazione di Legge. Violazione del D.p.r. n. 602/1973 per omessa notifica della cartella esattoriale.
Inesistenza dei titoli esecutivi sottesi alla formazione degli atti impugnati. Difetto dei presupposti;
2. Omessa notifica degli avvisi di accertamento e degli atti prodromici. Difetto dei presupposti.
Insussistenza della prova della corretta formazione del ruolo esattoriale;
3. Decadenza- Violazione dell'art. 25 dpr 602/1973 sotto il profilo della inosservanza di tale termine perentorio decadenziale per la notifica della cartella esattoriale - Violazione dell'art. 3 dello Statuto del
Contribuente (L. 212/2000). Tardiva iscrizione a ruolo;
4. Prescrizione estintiva del diritto di credito, delle sanzioni e degli interessi;
5. Violazione di Legge. Omesso Invio dell'Avviso Bonario - Violazione dell'art. 6, comma V, dello Statuto del Contribuente (L.212/2000);
6. Violazione dell'art. 7, comma II, della Legge n. 212/2000 e dei precetti ivi indicati;
7. Violazione della Legge n. 212/2000 - Mancanza di chiarezza nel calcolo degli interessi.
Ha presentato controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate, eccependo la regolare notifica della cartella, nonché la successiva notifica delle intimazioni di pagamento n. 09420169004246305000 il 31/03/2016, n.
09420219000529545000 il 21/03/2022 e n. 09420239007044864000 il 29/08/2023.
Deduce, inoltre, l'infondatezza delle altre censure formulate con il ricorso.
Non si è costituita in giudizio Agenzia delle Entrate – Riscossione.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, per cui va rigettato.
La resistente Agenzia ha idoneamente dimostrato la notifica della cartella, nonché di successivi atti interruttivi del termine prescrizionale, con produzione documentale poi non contestata da parte ricorrente;
ne deriva, perciò, l'infondatezza della censura sull'omessa notifica dell'atto, nonché della correlata censura sulla prescrizione e/o decadenza, tenuto anche conto che si controverte di crediti con termine prescrizionale decennale.
Infondate sono, inoltre, le doglianze centrate, sotto vari profili, sulla motivazione dell'atto impugnato:
l'intimazione opposta, infatti, deriva da pregressi atti (la cartella e le successive intimazioni) legalmente portati a conoscenza del contribuente, per cui è da considerarsi adeguatamente motivata, avendo consentito al ricorrente di ben comprendere le ragioni della pretesa esercitata, nonchè di avversarla nella presente sede giurisdizionale.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 300,00 (trecento).