Ordinanza cautelare 24 febbraio 2022
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00102/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00058/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 58 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Gullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso lo studio dell’avv. Pasquale Scrivo in Reggio Calabria, via D Chiesa 1 B;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento
- dell’avviso orale RC PQ00/2020/13562 dell’08.11.2021 emesso dalla Questura di Reggio Calabria, notificato il 09.11.2021 nonché di tutti gli atti presupposti;
- nonché di ogni ulteriore atto o provvedimento presupposto, connesso o conseguente, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 gennaio 2026 il dott. UI BR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Reggio Calabria di avviso orale emesso a suo carico ai sensi dell’art. 3 del d. lgs. n. 159/2011.
2. Avverso il provvedimento impugnato il ricorrente ha prospettato il seguente motivo:
- “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, lett b e c) e 3 DEL D.LGS. 159/2011. VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DI CUI ALL’ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/90. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEGALITÀ E DI TIPICITÀ DELLE FATTISPECIE RILEVANTI AI FINI DEL D.LGS. 159/2011. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE, ERRORE NEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO DEI FATTI, CONTRADDITTORIETÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ, DIFETTO DI PROPORZIONALITÀ ED ARBITRARIETÀ. PERPLESSITÀ DI COMPORTAMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA. GRAVE SVIAMENTO DI POTERE ”.
Con il mezzo così articolato, il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento impugnato perché, a suo dire, i fatti contestati sarebbero risalenti e, dunque non esprimerebbero una pericolosità attuale.
Inoltre, il ricorrente assume che il parziale riscontro all’istanza di accesso dal medesimo proposta non gli avrebbe consentito di esercitare il proprio diritto di difesa.
Infine, il provvedimento impugnato sarebbe viziato per motivazione insufficiente e comunque carente.
3. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
4. Con ordinanza del 24 febbraio 2022, n. 60, il Tribunale ha respinto la proposta istanza cautelare sulla base della seguente motivazione: “ Ritenuto che il ricorso, ad un sommario esame proprio della sede cautelare, non presenta profili che inducono ragionevolmente a prevederne l’esito favorevole, in quanto il provvedimento impugnato, alla stregua dell’ampia discrezionalità propria della P.A. in tema di misure di polizia, appare correttamente e sufficientemente motivato dal richiamo ai recenti e non contestati precedenti penali, anche di una certa gravità, del ricorrente, così come ampiamente descritti nella nota del 11.01.2022 resa accessibile in parte qua all’interessato –v. doc. 4 di parte resistente);
Considerato, peraltro, insussistente il lamentato pregiudizio grave ed irreparabile, trattandosi di un avviso orale a tenere un comportamento conforme alla legge; … ”.
5. Il ricorrente ha altresì proposto istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, a cui è stato ammesso in via provvisoria con provvedimento dell’apposita Commissione del 8 febbraio 2022, n. 28.
6. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 15 gennaio 2026 la causa è stata posta in decisione.
7. Il ricorso è manifestamente infondato sulla base delle seguenti considerazioni.
8. Deve premettersi che, in tema di avviso orale emesso dal Questore ai sensi dell’art. 3 del d. lgs. n. 159/2011, la giurisprudenza amministrativa ha fissato le seguenti coordinate ermeneutiche:
- l’avviso orale è un provvedimento monitorio, con il quale si invita il soggetto avvisato a modificare il proprio comportamento, per non incorrere in ulteriori e più gravi condotte pericolose, ovvero commettere reati; l’intervento dell’autorità di Pubblica Sicurezza ha in quest’ottica finalità lato sensu preventiva, sicché l’esercizio del potere di cui è titolare l’Amministrazione non presuppone che sia accertata la responsabilità penale dell’interessato o comunque l’esistenza di fatti configurabili come reati, potendo basarsi il giudizio di pericolosità su elementi circostanziati anche di valenza indiziaria (TAR Lombardia, I, 16 ottobre 2023, n. 2325);
- ai fini dell’applicabilità dell’avviso orale, per il giudizio sulla pericolosità sociale del soggetto avvisato, è sufficiente che l’autorità di polizia sospetti semplicemente della presenza di elementi tali da ritenere la configurabilità di una personalità propensa a seguire particolari comportamenti antigiuridici. Ne consegue che è legittimo procedere all’avviso orale anche in assenza di contestazioni sottoposte all’esame della autorità giudiziaria, purché emerga una situazione nel suo complesso rivelatrice di personalità incline a comportamenti antisociali, che ne fanno ragionevolmente ascrivere l’appartenenza ad una delle categorie di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2011. (Consiglio di Stato, III Sezione, sentenza del 8 gennaio 2026, n. 135; Consiglio di Stato, III Sezione, sentenza del 9 maggio 2016, n. 1859);
- l’avviso orale può essere basato su meri sospetti, purché ovviamente sorretti da adeguata motivazione; a differenza di quanto la legge richiede per le altre ben più invasive misure di prevenzione, la valutazione degli elementi di fatto che devono sorreggere la valutazione sottesa all’avviso orale risulta essere meno stringente, trattandosi di un provvedimento avente natura ed efficacia meramente monitoria ed infra-procedimentale che, come tale, non produce immediatamente effetti riduttivi o compressivi delle libertà individuali, diversamente da quanto accade per le altre misure di prevenzione; il giudizio sulla pericolosità sociale, che deve precedere il provvedimento di avviso orale, non richiede pertanto la sussistenza di prove compiute sulla commissione di reati, essendo sufficienti anche meri sospetti su elementi di fatto tali da indurre l’Autorità di polizia a ritenere sussistenti le condizioni di pericolosità sociale che possono dar luogo, da parte del giudice, all’applicazione delle misure di prevenzione; l’autorità amministrativa competente, peraltro, gode di ampia discrezionalità nell’accertamento e nella valutazione dei presupposti richiesti dalla legge (ossia dei sospetti), dovendo il sindacato del giudice amministrativo limitarsi solo ad aspetti di manifesta irragionevolezza od arbitrarietà dell’iter logico seguito dall’Amministrazione o della motivazione adottata (TAR Piemonte, I Sezione, sentenza del 2 dicembre 2020, n. 791);
- gli elementi presuntivi della pericolosità sociale, posti a base del provvedimento di avviso orale emesso dal Questore, devono essere valutati al momento dell’adozione dell’atto ed eventuali pronunce sopravvenute favorevoli all’interessato non possono assumere rilevanza ai fini di una illegittimità sopravvenuta, ora per allora, del provvedimento questorile (Consiglio di Stato, III Sezione, sentenza del 15 novembre 2018, n. 5447).
8.1 Nel contesto delle predette coordinate giurisprudenziali, il motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Invero, anche al netto della genericità del mezzo in scrutinio, che non si confronta con i precedenti contestati al ricorrente, deve rilevarsi che dall’ampia motivazione del provvedimento impugnato emerge un contesto fattuale che non viene attinta dalle censure in scrutinio.
In detta prospettiva, si rileva che dal provvedimento impugnato e dalla relazione in atti, ostesi all’interessato, emerge che:
- nel 2020, il ricorrente è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato previsto dall’art. 73, comma 1 bis , del d.P.R. n. 309/90 (detenzione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti);
- nel 2016, il ricorrente è stato condannato dalla Corte di Appello di Reggio Calabria per il delitto di danneggiamento seguito da incendio;
- risultano a carico del ricorrente numerosi pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio, danneggiamento, violazioni in materia di stupefacenti;
- il ricorrente è stato più volte controllato con soggetti a carico dei quali risultano pregiudizi di polizia per reati in materia di armi, stupefacenti e reati contro la persona.
8.2 Dal predetto quadro indiziario emerge come la Questura di Reggio Calabria abbia non irragionevolmente inferito che il ricorrente sia dedito a traffici delittuosi, senza che il motivo di ricorso riesca ad attingere la legittimità del decreto questorile gravato, atteso che il ricorrente non contesta alcuno degli elementi fattuali emergenti dal contesto provvedimentale in esame, limitandosi ad asserire in modo generico di avere tenuto una buona condotta.
Peraltro, l’amministrazione ha anche evaso l’istanza di accesso del ricorrente, fornendo le relazioni istruttorie da cui ha avuto scaturigine il provvedimento impugnato e il ricorrente, pur ritenendo la non esaustività del compendio attizio messogli a disposizione, non ha agito in giudizio avverso il preteso accoglimento solo parziale dell’istanza ostensiva.
9. In definitiva, il ricorso è manifestamente infondato e da rigettare.
10. Quanto all’istanza di gratuito patrocinio, a cui il ricorrente è stato ammesso in via provvisoria con delibera della Commissione per il Patrocinio a Spese dello Stato istituita presso il Tar RC del 8 febbraio 2022, n. 28, essa va respinta per la manifesta infondatezza del ricorso, ai sensi dell’art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115/2002, in base al quale: “ È, altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate. ”.
11. Tuttavia, sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta; respinge l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare ogni soggetto indicato.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OB ZZ, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
UI BR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UI BR | OB ZZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.