Sentenza 6 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/06/2002, n. 8233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8233 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2002 |
Testo completo
E 0 N 8 9 O E 1 I / R T 2 4 A A / . 0 R N N 2 I T . S L I R . P I F G UBBLICA ITALIANA . , E IN NOME DEL082 3 3 / 02 C L D R L S I L A E A D , D B D I A S E T N A RTE SUPRE T E I 1 S Oggetto R N 3 1 T E E S A . T DISCIPLINARE AVVOCATI E SEZIONI UNITE CIVILI N A M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 16029/00 - Primo Presidente f.f. Dott. Vincenzo CARBONE Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere- Cron.22594 Dott. Erminio RAVAGNANI Consigliere Rep. Rel. Consigliere Dott. Roberto PREDEN Ud. 18/04/02 Consigliere - Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Dott. Ugo VITRONE Consigliere Dott. Federico ROSELLI Consigliere- Dott. Guido VIDIRI Consigliere - Consigliere Dott. Stefanomaria EVANGELISTA ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: AS BE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EZIO 19, presso lo studio dell'avvocato ALBA GIORDANO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI BUGLIOSI, giusta procura speciale per il primo del Notaio dott. Antonio Oliva, depositata in data 4 aprile 2001, in atti, per il secondo, giusta delega in 2002 calce al ricorso;
816 ricorrente - 1
contro
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA;
intimato nonchè a seguito di ordinanza dibattimentale, in data 6 aprile 2001, di integrazione del contraddittorio nei confronti di GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI PROCURATORE CASSAZIONE - intimato avverso la decisione n. 48/00 del Consiglio nazionale forense di ROMA, depositata il 05/06/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/04/02 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'avv. Berardino Massa ha proposto ricorso per cas- sazione avversO la decisione del Consiglio nazionale forense del 5.6.2000, con la quale è stato rigettato il ricorso avversO la decisione del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma che ha inflitto al ricorrente la sanzione della cancellazione dall'albo. MOTIVI DELLA DECISIONE 2 1. Il ricorso è inammissibile.
2. L'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. dispone che il ricorso per cassazione deve contenere, a pena d'inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti di causa. Il suindicato requisito, che trova applicazione anche con riguardo al ricorso avverso le decisioni del Consiglio nazionale forense (S.U., sent. n. 904/99), non risulta soddisfatto dal ricorso in esame. Il ricorso non reca indicazione alcuna delle cir- costanze che hanno dato luogo al procedimento discipli- nare ed alle specifiche contestazioni elevate dal Con- siglio dell'Ordine, così precludendo a queste Sezioni unite la compiuta cognizione sulla base del solo ri- corso, secondo il principio della sua autosufficienza dello svolgimento processuale della vicenda. Né a tali carenze supplisce il confuso contenuto dell'unico motivo di ricorso, del resto inammissibile, poiché non denuncia violazione di legge, limitandosi la censura a contestare le valutazioni compiute dalla de- cisione impugnata, ad esse contrapponendo difformi ap- prezzamenti.
3. Non vi è luogo a pronunciare sulle spese, non avendo svolto difese il Consiglio dell'Ordine e rive- stendo il Procuratore generale presso la Corte di cas- 3 sazione qualità di parte solo in senso formale.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese. Così deciso in Roma il 18.4.2002. IL PRIMO PRESIDENTE F.F. IL CONSIGLIERE EST. स्टिक *CANCELLIERE ovanni GI Depositata in Cancellers oggi. - 6 GIU, 2002 ' IL CANCELLIERE C. Gover Giambattista E R E 6 A 2 8 N . 9 N 1 I O N / I L - 4 Z P / I A B 6 2 R . C . L T S I S L R . I A P D . G . D E B R L A A E T I D A 1 R I D 3 E S 1 N T E . E T S A N N I M E A S E 4