Sentenza 16 luglio 2009
Massime • 1
Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto è ammesso solo a favore del condannato, sicché non può avere ad oggetto le decisioni della corte di cassazione di annullamento con rinvio, che, non determinando la formazione del giudicato, non trasformano la condizione giuridica dell'imputato in quella di condannato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/07/2009, n. 40171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40171 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMATO Alfonso - Presidente - del 16/07/2009
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - SENTENZA
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - N. 1023
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 16104/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TE RA, N. IL 23/07/1948;
avverso SENTENZA del 23/09/2008 PRIMA SEZ. CORTE CASSAZIONE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SAVANI PIERO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dott. SALZANO F., per l?inammissibilita?;
udito il difensore avv. MARIANTI DI BS.
IN FATTO E DIRITTO
TE NC propone, ai sensi dell?art. 625 bis c.p.p., ricorso straordinario per errore di fatto nei riguardi della sentenza n. 1167/08 in data 23 settembre 2008 della prima sezione di questa Corte che, in accoglimento del ricorso del Procuratore Generale presso la Corte d?Appello di Brescia, aveva annullato la sentenza di quella Corte del 2 ottobre 2007 che aveva dichiarato l?estinzione per prescrizione dei reati di bancarotta documentale lui ascritti. Rileva il ricorrente che la Corte di Cassazione aveva proceduto alla discussione del ricorso del Procuratore Generale nonostante il difensore avesse tempestivamente dedotto e dimostrato un legittimo impedimento a comparire all?udienza, impedimento in merito al quale non era stata adottata dalla Corte alcuna deliberazione, come risultava dal verbale di udienza.
Osserva il Collegio che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perche? e? rivolto contro una sentenza della Corte di cassazione di annullamento, con rinvio per nuovo giudizio, di una decisione di proscioglimento dell?imputato, non riconducibile alla tipologia delle sentenze suscettibili di impugnazione straordinaria. Infatti, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che, poiche?
l?art. 625 bis c.p.p. ammette il ricorso soltanto "a favore del condannato" (comma 1) e limita la legittimazione all?impugnazione straordinaria al Procuratore Generale e al "condannato" (comma 2), oggetto del ricorso straordinario possono essere soltanto le sentenze della Corte di legittimita? che hanno l?effetto di rendere irrevocabili pronunce di condanna (Cass., Sez. Un., 27 marzo 2002, De Lorenzo).
Il carattere eccezionale della normativa ed il divieto di interpretazione analogica rendono evidente che l?ammissibilita? del ricorso straordinario per errore di fatto deve essere esclusa non solo contro le decisioni emesse all?interno di procedimenti incidentali, ma anche contro le decisioni di annullamento con rinvio, dato che queste non determinano la formazione della cosa giudicata e, quindi, non trasformano la condizione giuridica dell?imputato in quella di condannato, che la legge processuale ha elevato a presupposto imprescindibile della legittimazione attiva alla proposizione della impugnazione straordinaria (cfr. per tutte, Cass. Sez. 1, ord. n. 4975 del 28/1/2004, Rv. 227335, ric: Rauzzino). Il difensore del ricorrente ha sostenuto nella discussione orale che la posizione del TE sarebbe in ogni caso quella del condannato, posto che nel presente procedimento era intervenuta la sentenza di questa sezione in data 27 ottobre 2006, n. 37624 che, dopo aver annullato senza rinvio la sentenza 6 ottobre 2005 della Corte d?appello di Brescia, per non avere l?imputato commesso il fatto limitatamente alla bancarotta fraudolenta di cui al capo A6), aveva rigettato il ricorso quanto ai restanti fatti di bancarotta documentale contestati ai capi Abis) e Cbis), disponendo il rinvio ad altra sezione della medesima Corte territoriale solo "per la rideterminazione della pena", prima fissata in continuazione per tutte le ipotesi di bancarotta fraudolenta originariamente contestate;
il successivo annullamento con rinvio (disposto con la sentenza oggetto del presente ricorso) della sentenza del primo giudice di rinvio, che aveva dichiarato l?estinzione dei reati per prescrizione, avrebbe determinato il rivivere della sua posizione di condannato, per gli episodi di bancarotta documentale residui, posizione che legittimerebbe il ricorso straordinario. Il ricorrente trascura tuttavia la circostanza che nei riguardi della sopra citata sentenza di questa sezione, di rigetto del suo ricorso sulla sussistenza delle ipotesi di bancarotta residue, egli aveva gia? proposto ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p. con cui lamentava che la Corte di legittimita?, per errore di fatto, non si sarebbe avveduta che quei reati erano gia? prescritti, e che il ricorso era stato dichiarato inammissibile dalla prima sezione di questa Corte con sentenza n. 24659 del 15 giugno 2007 nella quale era stata affrontata espressamente la questione portata di nuovo all?attenzione della Corte con il presente ricorso. In particolare la sentenza citata, premesso che il ricorso per Cassazione per errore materiale o di fatto ex art. 625 bis c.p.p., si configura come mezzo di impugnazione "straordinario", ammesso percio?
solo "a favore del condannato", avverso il provvedimento irrevocabile pronunciato dalla Corte di Cassazione, aveva rilevato che la irrevocabilita? e la esecutivita? della sentenza penale di condanna debbono necessariamente riguardare il capo di imputazione nella sua interezza, poiche? la realizzabilita? della pretesa punitiva dello Stato richiede la formazione di un giudicato di condanna che sia incompatibile con il permanere della qualifica di imputato in capo al soggetto, secondo il principio, piu? volte espresso nella giurisprudenza di legittimita?, per il quale "non si e? in presenza di una condanna allorche? e? stata accertata soltanto la responsabilita? dell?imputato, ma non e? ancora stata applicata la pena relativa" (cfr., in termini, C. Cost., ord. n. 367 del 1996). Aveva poi osservato la Corte che, nel caso in esame, pur avendo l?impugnata sentenza della Corte di Cassazione efficacia di giudicato parziale in ordine alla responsabilita? dell?imputato, quest?ultimo non risultava, per contro, avere ancora assunto la veste di "condannato" a seguito di pronuncia irrevocabile di condanna, poiche?
non era ancora connotata dall?esaustivita? la regiudicata per il permanere del residuo potere cognitivo del Giudice di rinvio in ordine alla determinazione della pena a lui devoluta (Cass., sez. un., 26/3/1997, Attina?; sez. un., 19/1/2000, Tuzzolino). La questione della qualifica di condannato del TE e? stata, quindi, affrontata e risolta in senso negativo nell?ambito di questo stesso procedimento e non puo? piu? essere sollevata;
irrilevante e?
poi che la Corte d?appello di rinvio, cui era stata solo demandata la rideterminazione della pena, avesse dichiarato la prescrizione dei reati, provocando il ricorso del Procuratore Generale, la decisione della cassazione oggetto del presente ricorso, ed un nuovo giudizio di rinvio per la rideterminazione della pena.
Cosi? stando le cose, a fronte della definitiva decisione di questa Corte sulla particolare posizione del TE nel procedimento, in questa sede il ricorrente non puo? essere considerato altro che destinatario, con la sentenza di annullamento di una sentenza di proscioglimento, di un provvedimento che non era in condizioni di modificare la sua situazione in quella di condannato in via definitiva, come tale legittimato all?impugnazione straordinaria. Il ricorso e?, di conseguenza, inammissibile;
all?inammissibilita?
consegue, ai sensi dell?art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all?irritualita? dell?impugnazione - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 300,00=.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300,00= in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2009