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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 16/12/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 246/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 246/2025 V.G., promossa da: nata a [...] il [...], Parte_1 assistita e difesa dall'avv. MICCOLI EMANUELA
e nato a [...] il [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. DI TONTO FRANCESCO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/02/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 24/05/1986 avevano contratto matrimonio con
[...] rito concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Sentenza n.
141/2025 pubbl. il 20/03/2025, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Pt_1
provvede come segue:
[...] Controparte_1
DICHIARA
pagina 2 di 5 la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in PESCARA il 24/05/1986, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di PESCARA, nell'anno 1986 atto numero 86 parte II, serie A, Uff. 1, alle medesime condizioni della separazione, confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 27/11/2025 e di seguito riportate, precisando, il Sig. CP_1
, che quanto convenuto dalle parti al punto G) è stato nelle more attuato:
[...]
A) assegnazione della casa coniugale in favore della sig.ra e del Parte_1 figlio ad oggi non ancora autosufficiente;
Persona_1
B) obbligo in capo al sig. di corrispondere mensilmente, a titolo Controparte_1 di concorso per il mantenimento ordinario della coniuge e del figlio , Per_1 maggiorenne ma non ancora autosufficiente, la somma omnicomprensiva di
€.1.000,00 (mille/00), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT;
il citato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione entro il giorno 15 (QUINDICI) di ogni mese mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla
Sig.ra e sarà da intendersi comprensivo del canone di locazione Pt_1 dell'immobile di cui sopra sito in Cepagatti (PE) -65012- alla Via Moncocitto n.2/a ovvero di altro immobile ove la signora deciderà di trasferirsi ed i cui Pt_1 contratti saranno volturati in capo alla medesima;
C) obbligo in capo al sig. di contribuire, nella misura del 50%, Controparte_1 alle spese mediche straordinarie non assicurate dal Servizio Sanitario Nazionale nonché a quelle conseguenti ad eventi eccezionali ed imprevedibili che esulino dall'ordinario regime di vita dello specifico contesto socioeconomico e dalle consuete abitudini serbate in costanza di coabitazione, spese comunque sempre preventivamente annunciate per iscritto, concordate e comprovate a mezzo di fatture o di altri documenti a valenza fiscale;
pagina 3 di 5 D) obbligo in capo al sig. di accollo di tutti i debiti maturati e Controparte_1 maturandi di qualsivoglia natura, nessuna esclusa, a carico della sig.ra Pt_1
per effetto della di lei qualità di socia accomandante di RI &
[...]
EL DI NE NO AS con sede in Cepagatti (PE) Via
Moncocitto n.2A iscritta nel Registro delle Imprese di Chieti Pescara al n.
e al n. REA PE 414473; P.IVA_1
E) obbligo in capo al sig. di accollo di tutti i debiti maturati e Controparte_1 maturandi di qualsivoglia natura, nessuna esclusa, a carico della sig.ra Pt_1
per effetto della di lei qualità di socia accomandante di R&C
[...]
RAPPRESENTANZE S.A.S. on sede in Pescara Parte_2
Via Fosso Cavone n.83 iscritta nel Registro delle Imprese di Chieti Pescara al n.
e al n. REA PE 112462; P.IVA_2
F) obbligo in capo al sig. di provvedere al pagamento di tutti i Controparte_1 debiti maturati e maturandi di qualsivoglia natura, nessuna esclusa, a carico della sig.ra per effetto della di lei qualità di socia accomandante delle Parte_1 società di cui ai suddetti punti D) ed E);
G) contestualmente, la sig.ra si impegna ed obbliga a formalizzare il Pt_1 proprio recesso dalla società RI & EL DI NE NO
AS con sede in Cepagatti (PE) Via Moncocitto n.2A iscritta nel Registro delle
Imprese di Chieti Pescara al n. e al n. REA PE 414473 e dalla società P.IVA_1 con sede in Controparte_2
Pescara Via Fosso Cavone n.83 iscritta nel Registro delle Imprese di Chieti Pescara al n. e al n. REA PE 112462 senza alcuna liquidazione e/o P.IVA_2 corrispettivo della partecipazione societaria della medesima elle predette Pt_1 società.
pagina 4 di 5 Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 15/12/2025
Il Presidente Dott. Luigi Cirillo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 246/2025 V.G., promossa da: nata a [...] il [...], Parte_1 assistita e difesa dall'avv. MICCOLI EMANUELA
e nato a [...] il [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. DI TONTO FRANCESCO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/02/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 24/05/1986 avevano contratto matrimonio con
[...] rito concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Sentenza n.
141/2025 pubbl. il 20/03/2025, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Pt_1
provvede come segue:
[...] Controparte_1
DICHIARA
pagina 2 di 5 la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in PESCARA il 24/05/1986, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di PESCARA, nell'anno 1986 atto numero 86 parte II, serie A, Uff. 1, alle medesime condizioni della separazione, confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 27/11/2025 e di seguito riportate, precisando, il Sig. CP_1
, che quanto convenuto dalle parti al punto G) è stato nelle more attuato:
[...]
A) assegnazione della casa coniugale in favore della sig.ra e del Parte_1 figlio ad oggi non ancora autosufficiente;
Persona_1
B) obbligo in capo al sig. di corrispondere mensilmente, a titolo Controparte_1 di concorso per il mantenimento ordinario della coniuge e del figlio , Per_1 maggiorenne ma non ancora autosufficiente, la somma omnicomprensiva di
€.1.000,00 (mille/00), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT;
il citato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione entro il giorno 15 (QUINDICI) di ogni mese mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla
Sig.ra e sarà da intendersi comprensivo del canone di locazione Pt_1 dell'immobile di cui sopra sito in Cepagatti (PE) -65012- alla Via Moncocitto n.2/a ovvero di altro immobile ove la signora deciderà di trasferirsi ed i cui Pt_1 contratti saranno volturati in capo alla medesima;
C) obbligo in capo al sig. di contribuire, nella misura del 50%, Controparte_1 alle spese mediche straordinarie non assicurate dal Servizio Sanitario Nazionale nonché a quelle conseguenti ad eventi eccezionali ed imprevedibili che esulino dall'ordinario regime di vita dello specifico contesto socioeconomico e dalle consuete abitudini serbate in costanza di coabitazione, spese comunque sempre preventivamente annunciate per iscritto, concordate e comprovate a mezzo di fatture o di altri documenti a valenza fiscale;
pagina 3 di 5 D) obbligo in capo al sig. di accollo di tutti i debiti maturati e Controparte_1 maturandi di qualsivoglia natura, nessuna esclusa, a carico della sig.ra Pt_1
per effetto della di lei qualità di socia accomandante di RI &
[...]
EL DI NE NO AS con sede in Cepagatti (PE) Via
Moncocitto n.2A iscritta nel Registro delle Imprese di Chieti Pescara al n.
e al n. REA PE 414473; P.IVA_1
E) obbligo in capo al sig. di accollo di tutti i debiti maturati e Controparte_1 maturandi di qualsivoglia natura, nessuna esclusa, a carico della sig.ra Pt_1
per effetto della di lei qualità di socia accomandante di R&C
[...]
RAPPRESENTANZE S.A.S. on sede in Pescara Parte_2
Via Fosso Cavone n.83 iscritta nel Registro delle Imprese di Chieti Pescara al n.
e al n. REA PE 112462; P.IVA_2
F) obbligo in capo al sig. di provvedere al pagamento di tutti i Controparte_1 debiti maturati e maturandi di qualsivoglia natura, nessuna esclusa, a carico della sig.ra per effetto della di lei qualità di socia accomandante delle Parte_1 società di cui ai suddetti punti D) ed E);
G) contestualmente, la sig.ra si impegna ed obbliga a formalizzare il Pt_1 proprio recesso dalla società RI & EL DI NE NO
AS con sede in Cepagatti (PE) Via Moncocitto n.2A iscritta nel Registro delle
Imprese di Chieti Pescara al n. e al n. REA PE 414473 e dalla società P.IVA_1 con sede in Controparte_2
Pescara Via Fosso Cavone n.83 iscritta nel Registro delle Imprese di Chieti Pescara al n. e al n. REA PE 112462 senza alcuna liquidazione e/o P.IVA_2 corrispettivo della partecipazione societaria della medesima elle predette Pt_1 società.
pagina 4 di 5 Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 15/12/2025
Il Presidente Dott. Luigi Cirillo
pagina 5 di 5