TRIB
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 01/12/2025, n. 1638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1638 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2377/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2377/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANTUCCI Parte_1 C.F._1 CO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FRA' GIOVANNI ANGELICO 14 50121 FIRENZE presso il difensore avv. SANTUCCI CO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIANI Controparte_1 P.IVA_1 MICHELE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA G.B. COTTOLENGO 8 56125 PISApresso il difensore avv. MARIANI MICHELE
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente , dipendente di con anzianità da l9 Parte_1 Controparte_1 marzo 2001, inquadrato quale operatore di esercizio, parametro 183, ha citato in giudizio la società datrice lamentando l'esistenza di una discriminazione diretta nella normativa contrattuale applicabile al rapporto nella parte in cui ai fini della quantificazione del premio di risultato di cui all'accordo aziendale 27/7/2023 e degli emolumenti premiali denominati “indennità ritardi” e
“recupero produttività” disciplinati all'accordo aziendale del 15/3/2023, non prevede il computo della presenza in servizio dei giorni di assenza per assistenza a disabili ex art. 33 Legge
104/1992.
Lamenta inoltre la illegittimità per violazione dell'art. 8 L. 21/10/2005 n. 219 della normativa contrattuale nella parte in cui ai fini della quantificazione del premio di risultato di cui all'accordo aziendale 27/7/2023 non prevede il computo della presenza in servizio dei giorni di assenza per donazione sangue.
Sostiene infine che la lamentata discriminazione e la denunciata illegittimità, non consentendo il computo dei giorni di assenza effettuati dal lavoratore per assistere il figlio disabile (36 nell'anno 2023 e 9 nell'anno 2024, fino al deposito del ricorso) e quelli effettuati per donare il
1 sangue ( 3 nell'anno 2023) hanno comportato il riconoscimento di una somma inferiore rispetto al dovuto, con un differenza pari ad € 37,25 quanto al premio di risultato anno 2023, ad €
100,16 quanto alle indennità ritardi per l'anno 2023 e complessivi € 234 per indennità recupero produttività per l'anno 2023 e anno 2024 fino al mese di marzo e chiede, pertanto, che la convenuta sia condannata a corrispondergli la complessiva somma di € 371,41, oltre ad € 700 a titolo risarcimento del danno non patrimoniale subito.
Costituitasi in giudizio, la società resistente ha contestato la fondatezza di tutte le domande avanzate in ricorso e ne ha chiesto il rigetto.
In assenza di attività istruttoria la causa è stata decisa con sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
Sulla questione relativa alla natura discriminatoria nella normativa contrattuale applicabile al rapporto, nella parte in cui non prevede il computo della presenza in servizio dei giorni di assenza per assistenza a disabili ex art. 33 Legge 104/1992 ai fini della quantificazione del premio di risultato di cui all'accordo aziendale 27/7/2023, il Tribunale di Firenze si è già pronunciato con sentenza n. 847/2025 in atti, alla cui compiuta e condivisa motivazione si rimanda ai sensi dell'art 118 disp att cpc.
Il principio di diritto enunciato nella suddetta sentenza si applica anche alla quantificazione degli emolumenti premiali denominati “indennità ritardi” e “recupero produttività”, che – a loro volta- escludono dal computo i giorni di assenza per assistenza a disabili ex art. 33 Legge 104/1992, secondo il meccanismo compiutamente descritto in ricorso e non contestato dalla convenuta.
Si ribadisce in questa sede quanto già chiarito nella sentenza richiamata e cioè che:
- il termine di paragone per valutare l'esistenza della discriminazione non può che essere il soggetto privo del fattore di discriminazione;
- nel caso che ci occupa la comparazione deve necessariamente essere fatta con il lavoratore che non sia portatore di handicap o caregiver e che quindi non ha bisogno di effettuare assenze per curarsi o assistere il familiare.
La comparazione suggerita dalla difesa della convenuta e cioè con “tutti coloro che rimangano assenti (in giornate lavorative) per motivi diversi dalla fruizione dei permessi ex l. 104” non è corretta in quanto- nel caso che ci occupa- il fattore di discriminazione è causa stessa dell'assenza, (che, quindi, non ci sarebbe se il lavoratore fosse privo del suddetto fattore), di talchè l'unico modo per escludere la discriminazione è non trarre alcuna conseguenza negativa dall'assenza.
2 Non sussiste invece la denunciata illegittimità per violazione dell'art. 8 L. 21/10/2005 n. 219 della normativa contrattuale nella parte in cui ai fini della quantificazione del premio di risultato di cui all'accordo aziendale 27/7/2023 non prevede il computo della presenza in servizio dei giorni di assenza per donazione sangue.
Ed in effetti, come correttamente sottolineato dalla difesa della convenuta, l'invocato art 8 L n.
219/05 riconosce ai donatori di sangue il diritto alla normale retribuzione nelle giornate di assenza per effettuare la donazione, ( cosa che pacificamente è avvenuta nel caso che ci occupa)
e nulla impone o prevede riguardo a premi o indennità aggiuntive connesse alla presenza in servizio.
Le differenze sui premi spettanti sono determinate come da conteggi – non contestati- effettuati dal ricorrente .
Si procede al ricalcolo delle sole differenze relative al premio di risultato atteso che – esclusa la computabilità per le assenze (3) dovute alla donazione di sangue - i giorni utili risultano essere
234 e quindi il dovuto è pari ad € 34,38 (€ 189,13 : 198 x 234=223,51 -189,13= 34,38).
La convenuta deve quindi essere condannata al pagamento della complessiva somma di € 368,54 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di del dovuto al saldo.
Sussiste anche il diritto al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 28, comma 5, D.Lgs.
150/2011, secondo cui il giudice nei giudizi (tra gli altri) di cui all'art. 4 D.Lgs. 216/2003 “Con la sentenza che definisce il giudizio […] può condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale”.
Nel caso di specie il danno - la cui esistenza è desumibile dalla stessa discriminazione atteso che l'atto discriminatorio è per definizione lesivo della personalità morale del soggetto che lo subisce e, quindi è intrinsecamente dannoso ( cfr Cass. n. 31071/2021) - può essere quantificato in € 150, tenuto conto delle caratteristiche della condotta discriminatoria (influente sul quantum e non anche sull'an del premio e delle indennità) e della limitata incidenza economica del comportamento (comunque superiore a quella accertata nel precedente del Tribunale in atti).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiarata la natura discriminatoria del comportamento della società resistente, consistente nel mancato computo – ai fini della quantificazione del premio risultato di cui all'accordo aziendale del 27.7.2023 e degli emolumenti premiali denominati “indennità ritardi” e “recupero produttività” disciplinati all'accordo aziendale del 15/3/2023 – dei giorni di assenza per
3 assistenza a disabili effettuati ex art. 33 L. 104/1992 dal ricorrente,
- accerta e dichiara, in favore del ricorrente, il diritto a considerare come giorni di presenza i giorni di assenza per assistenza a disabili ai sensi dell'art. 33 L. 104/1992 effettuati nel 2023 (n.
36) e quelli effettuati fino a marzo 2024 (9) ai fini della determinazione del premio di risultato di cui all'accordo aziendale del 27.7.2023 e degli emolumenti premiali denominati “indennità ritardi” e “recupero produttività” disciplinati dall'accordo aziendale del 15/3/2023,
- condanna a pagare in favore del ricorrente , la somma di € 34,38 Controparte_1 quanto al premio di risultato anno 2023, quella di € 100,16 quanto alle indennità ritardi per l'anno 2023 e complessivi € 234 per indennità recupero produttività per l'anno 2023 e anno 2024 fino al mese di marzo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 28.3.2024 al saldo;
- condanna a corrispondere a , a titolo di Controparte_1 Parte_1 risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di € 150,00, oltre accessori di legge;
- rigetta per il resto il ricorso;
- condanna a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in € Controparte_1
300,00 per compensi, € 21,50 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge se dovuti.
Sentenza pronunciata all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c
Firenze, 28 novembre 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2377/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANTUCCI Parte_1 C.F._1 CO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FRA' GIOVANNI ANGELICO 14 50121 FIRENZE presso il difensore avv. SANTUCCI CO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIANI Controparte_1 P.IVA_1 MICHELE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA G.B. COTTOLENGO 8 56125 PISApresso il difensore avv. MARIANI MICHELE
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente , dipendente di con anzianità da l9 Parte_1 Controparte_1 marzo 2001, inquadrato quale operatore di esercizio, parametro 183, ha citato in giudizio la società datrice lamentando l'esistenza di una discriminazione diretta nella normativa contrattuale applicabile al rapporto nella parte in cui ai fini della quantificazione del premio di risultato di cui all'accordo aziendale 27/7/2023 e degli emolumenti premiali denominati “indennità ritardi” e
“recupero produttività” disciplinati all'accordo aziendale del 15/3/2023, non prevede il computo della presenza in servizio dei giorni di assenza per assistenza a disabili ex art. 33 Legge
104/1992.
Lamenta inoltre la illegittimità per violazione dell'art. 8 L. 21/10/2005 n. 219 della normativa contrattuale nella parte in cui ai fini della quantificazione del premio di risultato di cui all'accordo aziendale 27/7/2023 non prevede il computo della presenza in servizio dei giorni di assenza per donazione sangue.
Sostiene infine che la lamentata discriminazione e la denunciata illegittimità, non consentendo il computo dei giorni di assenza effettuati dal lavoratore per assistere il figlio disabile (36 nell'anno 2023 e 9 nell'anno 2024, fino al deposito del ricorso) e quelli effettuati per donare il
1 sangue ( 3 nell'anno 2023) hanno comportato il riconoscimento di una somma inferiore rispetto al dovuto, con un differenza pari ad € 37,25 quanto al premio di risultato anno 2023, ad €
100,16 quanto alle indennità ritardi per l'anno 2023 e complessivi € 234 per indennità recupero produttività per l'anno 2023 e anno 2024 fino al mese di marzo e chiede, pertanto, che la convenuta sia condannata a corrispondergli la complessiva somma di € 371,41, oltre ad € 700 a titolo risarcimento del danno non patrimoniale subito.
Costituitasi in giudizio, la società resistente ha contestato la fondatezza di tutte le domande avanzate in ricorso e ne ha chiesto il rigetto.
In assenza di attività istruttoria la causa è stata decisa con sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
Sulla questione relativa alla natura discriminatoria nella normativa contrattuale applicabile al rapporto, nella parte in cui non prevede il computo della presenza in servizio dei giorni di assenza per assistenza a disabili ex art. 33 Legge 104/1992 ai fini della quantificazione del premio di risultato di cui all'accordo aziendale 27/7/2023, il Tribunale di Firenze si è già pronunciato con sentenza n. 847/2025 in atti, alla cui compiuta e condivisa motivazione si rimanda ai sensi dell'art 118 disp att cpc.
Il principio di diritto enunciato nella suddetta sentenza si applica anche alla quantificazione degli emolumenti premiali denominati “indennità ritardi” e “recupero produttività”, che – a loro volta- escludono dal computo i giorni di assenza per assistenza a disabili ex art. 33 Legge 104/1992, secondo il meccanismo compiutamente descritto in ricorso e non contestato dalla convenuta.
Si ribadisce in questa sede quanto già chiarito nella sentenza richiamata e cioè che:
- il termine di paragone per valutare l'esistenza della discriminazione non può che essere il soggetto privo del fattore di discriminazione;
- nel caso che ci occupa la comparazione deve necessariamente essere fatta con il lavoratore che non sia portatore di handicap o caregiver e che quindi non ha bisogno di effettuare assenze per curarsi o assistere il familiare.
La comparazione suggerita dalla difesa della convenuta e cioè con “tutti coloro che rimangano assenti (in giornate lavorative) per motivi diversi dalla fruizione dei permessi ex l. 104” non è corretta in quanto- nel caso che ci occupa- il fattore di discriminazione è causa stessa dell'assenza, (che, quindi, non ci sarebbe se il lavoratore fosse privo del suddetto fattore), di talchè l'unico modo per escludere la discriminazione è non trarre alcuna conseguenza negativa dall'assenza.
2 Non sussiste invece la denunciata illegittimità per violazione dell'art. 8 L. 21/10/2005 n. 219 della normativa contrattuale nella parte in cui ai fini della quantificazione del premio di risultato di cui all'accordo aziendale 27/7/2023 non prevede il computo della presenza in servizio dei giorni di assenza per donazione sangue.
Ed in effetti, come correttamente sottolineato dalla difesa della convenuta, l'invocato art 8 L n.
219/05 riconosce ai donatori di sangue il diritto alla normale retribuzione nelle giornate di assenza per effettuare la donazione, ( cosa che pacificamente è avvenuta nel caso che ci occupa)
e nulla impone o prevede riguardo a premi o indennità aggiuntive connesse alla presenza in servizio.
Le differenze sui premi spettanti sono determinate come da conteggi – non contestati- effettuati dal ricorrente .
Si procede al ricalcolo delle sole differenze relative al premio di risultato atteso che – esclusa la computabilità per le assenze (3) dovute alla donazione di sangue - i giorni utili risultano essere
234 e quindi il dovuto è pari ad € 34,38 (€ 189,13 : 198 x 234=223,51 -189,13= 34,38).
La convenuta deve quindi essere condannata al pagamento della complessiva somma di € 368,54 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di del dovuto al saldo.
Sussiste anche il diritto al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 28, comma 5, D.Lgs.
150/2011, secondo cui il giudice nei giudizi (tra gli altri) di cui all'art. 4 D.Lgs. 216/2003 “Con la sentenza che definisce il giudizio […] può condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale”.
Nel caso di specie il danno - la cui esistenza è desumibile dalla stessa discriminazione atteso che l'atto discriminatorio è per definizione lesivo della personalità morale del soggetto che lo subisce e, quindi è intrinsecamente dannoso ( cfr Cass. n. 31071/2021) - può essere quantificato in € 150, tenuto conto delle caratteristiche della condotta discriminatoria (influente sul quantum e non anche sull'an del premio e delle indennità) e della limitata incidenza economica del comportamento (comunque superiore a quella accertata nel precedente del Tribunale in atti).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiarata la natura discriminatoria del comportamento della società resistente, consistente nel mancato computo – ai fini della quantificazione del premio risultato di cui all'accordo aziendale del 27.7.2023 e degli emolumenti premiali denominati “indennità ritardi” e “recupero produttività” disciplinati all'accordo aziendale del 15/3/2023 – dei giorni di assenza per
3 assistenza a disabili effettuati ex art. 33 L. 104/1992 dal ricorrente,
- accerta e dichiara, in favore del ricorrente, il diritto a considerare come giorni di presenza i giorni di assenza per assistenza a disabili ai sensi dell'art. 33 L. 104/1992 effettuati nel 2023 (n.
36) e quelli effettuati fino a marzo 2024 (9) ai fini della determinazione del premio di risultato di cui all'accordo aziendale del 27.7.2023 e degli emolumenti premiali denominati “indennità ritardi” e “recupero produttività” disciplinati dall'accordo aziendale del 15/3/2023,
- condanna a pagare in favore del ricorrente , la somma di € 34,38 Controparte_1 quanto al premio di risultato anno 2023, quella di € 100,16 quanto alle indennità ritardi per l'anno 2023 e complessivi € 234 per indennità recupero produttività per l'anno 2023 e anno 2024 fino al mese di marzo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 28.3.2024 al saldo;
- condanna a corrispondere a , a titolo di Controparte_1 Parte_1 risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di € 150,00, oltre accessori di legge;
- rigetta per il resto il ricorso;
- condanna a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in € Controparte_1
300,00 per compensi, € 21,50 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge se dovuti.
Sentenza pronunciata all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c
Firenze, 28 novembre 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
4