Versione
9 agosto 2025
9 agosto 2025
Art. 255-ter. (( (Abbandono di rifiuti pericolosi). )) 1. ((Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.)) 2. ((La pena e' della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumita' delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria, della flora o della fauna;
b) il fatto e' commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.)) 3. ((I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena e' della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.))
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumita' delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria, della flora o della fauna;
b) il fatto e' commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.)) 3. ((I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena e' della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.))
Commentari • 18
- 1. Azienda Di Riciclo Plastica In Crisi D’impresa: Cosa Fare Con L’avvocatoGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 12 aprile 2026 · 1
Introduzione La filiera del riciclo delle materie plastiche è un pilastro dell'economia circolare: trasforma rifiuti e imballaggi in nuove risorse, riducendo l'utilizzo di petrolio vergine e contribuendo a limitare l'inquinamento. Tuttavia, questa filiera è entrata in una fase di crisi strutturale: l'afflusso di polimeri vergini a basso costo provenienti da Paesi extra-UE, gli alti costi energetici e l'incertezza normativa stanno mettendo in difficoltà gli impianti italiani . Nel 2024 l'Italia ha superato il target europeo di riciclo degli imballaggi plastici (51,1 %), ma molte imprese sono state costrette a sospendere o ridurre la produzione . A questa fragilità industriale si sommano …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 5
- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 16/09/2026, n. 33616Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da RA ON, nato a [...], il [...] avverso la sentenza del 08/10/2025 della Corte di appello di Palermo; udita la relazione svolta dalla consigliera Cinzia Vergine; lette le conclusioni del Procuratore generale che, riportandosi a quelle rassegnate ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, ha invocato il rigetto del ricorso del ricorso; RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 3 Num. 33616 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: VERGINE CINZIA Data Udienza: 13/05/2026 1. Con sentenza dell'8 ottobre 2025 la Corte di appello di Palermo ha confermato quella con cui il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, il 29 gennaio 2024, aveva …Leggi di più...
- inammissibilità del ricorso·
- combustione illecita di rifiuti·
- art. 131-bis cod.pen.·
- recidiva·
- art. 606 cod.proc.pen.·
- art. 256-bis d.lgs. 152/2006·
- vizio di motivazione·
- art. 192 cod.proc.pen.·
- art. 99 cod.pen.·
- principio di vicinanza della prova