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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/07/2025, n. 5432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5432 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4784 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Giovanni GRASSI, visto l'art. 281-sexies, III comma, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
CF/PI: , con l'avv. ONEGLIA MASSIMO, domicilio eletto presso il CP_1 P.IVA_1 suo studio in Milano, piazza Luigi Vittorio Bertarelli n. 1;
-attore opponente-
CONTRO
CF/PI: , con gli avv. ZIGRINO Controparte_2 P.IVA_2
NN IA e IN CE, domicilio eletto presso il loro studio in Milano, via
DE LO n. 48;
-convenuto opposto-
Conclusioni:
Per CP_1 Piaccia alla giustizia dell'Ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis rejectis, così giudicare: in via preliminare e pregiudiziale:
- dichiarare inammissibile ovvero rigettare la maggior domanda di pagamento di Euro 112.443,00 svolta Cont da ella propria comparsa di costituzione e risposta;
Nel merito in via principale: Cont Cont
- rigettare la domanda di pagamento svolta da Euro 112.443,00 svolta da nella propria Cont comparsa di costituzione e risposta e la domanda di pagamento di Euro 48.189,55 svolta da el proprio ricorso per decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto disporne la revoca;
- accertare e dichiarare in ogni caso l'intervento pagamento di di Euro 20.000 il 9/2/2024 e di CP_1 Euro 92.443,00 il 29/7/2024 (cfr. docc. 10, 11 e 12) con detrazione di tale somma dalle domande di CBI che saranno eventualmente accolte;
Nel merito in subordinata Cont
- accertare e dichiarare la minor somma dovuta a he dovesse emergere in corso di causa, sempre Cont con detrazione dalle domande di he saranno eventualmente accolte delle somme di Euro 20.000 pagata il 9/2/2024 e di Euro 92.443,00 pagata il 29/7/2024 (cfr. docc. 10, 11 e 12) Nel merito in via riconvenzionale
- accertare a dichiarare che era legittimata a trattenere, fino al 31/10/2024 ovvero fino all'1/8/2024 CP_1 ovvero fino alla diversa data che sarà eventualmente accertata in corso di causa, la somma di Euro 112.443,00 di cui in narrativa, ovvero della maggior o minor somma che sarà eventualmente accertata in corso di causa, a
1 titolo di deposito cauzionale, ai sensi e per gli effetti dell'art.
8.4 del Contratto stipulato tre le parti, come rinnovato tra le stesse.
Nelle spese: Con vittoria di spese, competenze, onorari, oltre rimborso spese forfettario, IVA e C.P.A.
*
Per Controparte_2
Voglia Ill.mo Tribunale adito così giudicare:
1) IN VIA PREGIUDIZIALE/PRELIMINARE, per quanto sopra esposto, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione è infondata, inammissibile, non di pronta soluzione e non basata su alcuna prova scritta, per la somma di €. 48.189,55;
- espungere dal fascicolo telematico le memorie (ed i relativi documenti prodotti) e non autorizzate dal Giudice
e depositate da alle seguenti date: 15 ottobre 2024, il 25 ottobre 2024, nonché nota di deposito CP_1 del 06 settembre 2024 e 26 settembre 2024, in quanto le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. erano state già depositate nel fascicolo telematico dalla in data: 19 giugno 2024, il 09 luglio 2024, il 19 luglio CP_1
2024; 2) NEL MERITO a. in via principale, per quanto sopra esposto, rigettare l'opposizione de qua e confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 19225/2023 del 22.12.2023 (R.G. 37933/2023) emesso dal Tribunale di Milano nei confronti della CP_1
b. sempre in via principale, per quanto sopra esposto, condannare la in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, a pagare la in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma Parte_1 di €. 48.189,55, oltre agli interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 dalla data di scadenza al giorno dell'effettivo saldo indicizzati, ovvero di maggiore o diversa somma che dovesse risultare in corso di causa. c. in subordine, per quanto sopra esposto, accertare e dichiarare l'illegittimità della somma trattenuta dell'importo di almeno €.112.443,00 poiché le somme trattenute dalla sine titulo e per l'effetto CP_1 ordinare la restituzione aggiornata degli interessi legali e rivalutazione. d. in ogni caso dichiarare inammissibile e/o imprevedibile e comunque rigettare tutte le domande proposte dalla con conseguente provvedimento di esecutività ex art 647 c.p.c. e condannare parte opponente CP_1 al pagamento di un'ulteriore somma equitativamente determinata ex art. 96 ultimo comma c.p.c.;
3) sempre in ogni caso condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento delle spese del presente giudizio, ex art. 96 ultimo comma c.p.c., alla Controparte_4 del quale l'Avv. Zigrino è associata che fin da ora, si dichiara antistataria, come da nota spese depositata.
4) Con riserva di ulteriori deduzioni, anche istruttorie, e produzioni.
§ § §
Concise ragioni della decisione
1. Sui fatti di causa.
L'odierno opposto ha agito in via monitoria nei confronti dell'opponente chiedendo e ottenendo ingiunzione di pagamento della somma di € 48.189,55, oltre interessi e spese di ingiunzione, a saldo delle proprie fatture n. 07/01 del 31 maggio 2023 e n. 09/01 del 30 giugno 2023, emesse quale corrispettivo dei servizi prestati nei mesi maggio e giugno 2023 in esecuzione del contratto di gestione del servizio di vigilanza del centro commerciale “Le Due Torri” in Stezzano, rinnovato con comunicazione dell'opponente del 1° marzo 2023.
Parte opponente ha tempestivamente avversato la pretesa creditoria del convenuto opposto non negando il rinnovo del contratto e l'effettiva prestazione dei servizi contrattuali nel biennio maggio- giugno 2023, bensì eccependo come, non avendo il convenuto opposto consegnato la fideiussione prevista in contratto, fosse prevista la costituzione di un deposito cauzionale pari a € 112.443,00, di
2 cui la somma fatturata e azionata fa parte, destinato a essere svincolato solo dopo trascorso un anno dalla cessazione del contratto (e dunque, nel caso di specie, dopo il 31 ottobre 2024 -a un anno dalla data di efficacia del recesso comunicato dall'opponente; o dopo il 7 o 1° agosto 2024 -a un anno dalla data di effettiva cessazione della prestazione dei servizi contrattuali).
L'opponente ha dedotto che il convenuto opposto, ricevuta la lettera di recesso del 1° agosto 2023, con efficacia a partire dal 31 ottobre 2023, cessò prematuramente di prestare i servizi contrattuali, già
a far data dal 7 agosto 2023. Al riguardo, l'opponente ha dichiarato di riservare separata azione per il risarcimento del danno.
Previa domanda di condanna dell'opposto per responsabilità processuale aggravata, parte opponente ha concluso, in citazione, perché il decreto ingiuntivo sia revocato e perché, in via riconvenzionale, il Tribunale accerti e dichiari che l'opponente è legittimato a trattenere, fino al 31 ottobre 2024 ovvero fino al 1° agosto 2024, la somma di € 112.443,00.
Parte opposta, tempestivamente costituitasi nel giudizio di opposizione, ha allegato, diversamente che nel ricorso per ingiunzione, che il contratto non si rinnovò per l'anno 2023 e che invece esso cessò di avere efficacia già dal 1° dicembre 2022. L'opposto ha poi affermato, sempre in comparsa di risposta, di avere sì agito in via monitoria per la somma di € 48.189,55, ma di essere in verità creditore della somma tutta trattenuta dall'opponente, pari a € 112.443,00 (IV pagina). Su tali basi parte opponente ha domandato, in comparsa di risposta, che l'opponente sia condannato a pagare a suo favore la somma di € 112.443,00 oltre interessi e oltre al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..
In corso di causa parte opponente ha documentato di avere pagato la somma di € 112.443,00 in favore del convenuto opposto.
La causa giunge in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza odierna, previa discussione orale nelle forme di cui all'art. 281-sexies c.p.c..
*
2. Sulla fondatezza dell'opposizione e della domanda riconvenzionale dell'attore opponente.
Come visto, è pacifica fra le parti la conclusione del contratto di appalto di servizi prodotto come doc.
1 opponente. Alla clausola n.
8.4 il contratto prevede la facoltà esercitata dall'opponente di trattenere il corrispettivo di € 112.443,00 sino a un anno dalla cessazione dell'appalto.
Coerentemente con tale clausola, la somma complessiva di € 112.443,00, inclusa quella di cui alle fatture azionate, è stata trattenuta dall'opponente sino all'anno 2024, quando essa fu pagata spontaneamente in tre rate (la prima nel mese di febbraio 2024; la seconda e la terza nel mese di luglio
2024).
È evidente come tale somma includa pure quella oggi azionata: ciò, del resto, è affermato pure dal convenuto opposto in comparsa di risposta, laddove egli precisa che il proprio credito, seppure
3 azionato nella minore misura di € 48.189,55, ammonta invece a € 112.443,00 (IV pagina).
Stante l'avvenuto pagamento della somma in corso di causa, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
La domanda riconvenzionale dell'attore opponente, volta a che si dichiari il suo diritto a trattenere la somma di € 112.443,00 sino quantomeno al mese di agosto 2024, deve essere accolta.
Quanto alla domanda del convenuto opposto di vedersi pagata la somma di € 112.443,00, avanzata con la comparsa di risposta, essa, in parte, è infondata stante l'avvenuto pagamento di tutta tale somma in corso di causa;
in altra parte, quanto agli interessi, è infondata in quanto prima del mese di agosto 2024 il credito relativo non era scaduto;
in ultima parte, quanto alla rivalutazione, è infondata, non essendo dovuta rivalutazione sulle obbligazioni pecuniarie c.d. di valuta, soggette al principio nominalistico di cui all'art. 1277 c.c..
Ritenuto in conclusione che
In accoglimento dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e deve essere accertato il diritto dell'attore opponente a trattenere la somma di € 112.443,00 sino al mese di agosto 2024.
La fondatezza dell'eccezione di inesigibilità del credito e il pagamento dello stesso in corso di opposizione, prima ancora che esso divenisse esigibile, determinano la soccombenza del convenuto opposto: le spese processuali sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta dei D.M. 55/14, 37/18
e 147/22, tenuto conto del valore della controversia (che si determina in relazione al valore della domanda riconvenzionale dell'opponente, accolta) e dell'attività difensiva effettivamente compiuta.
Non sono emerse condotte di mala fede processuale o colpa grave a carico del convenuto opposto tali da giustificarne la richiesta condanna per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96
c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, con citazione notificata il 2 febbraio 2024, da nei confronti di CP_1 Controparte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 19255/2023 emesso dal Tribunale di Milano il 22 dicembre 2023 e notificato il 27 dicembre 2023, nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:
1) accoglie l'opposizione;
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3) accerta il diritto dell'attore opponente a trattenere la somma di € 112.443,00 sino al mese di agosto 2024;
4) condanna il convenuto opposto alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore opponente, che si liquidano in € 786,00 per spese esenti ed € 10.680,00 per compensi professionali, oltre
4 rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 1° luglio 2025.
Il Giudice
(Giovanni Grassi)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Giovanni GRASSI, visto l'art. 281-sexies, III comma, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
CF/PI: , con l'avv. ONEGLIA MASSIMO, domicilio eletto presso il CP_1 P.IVA_1 suo studio in Milano, piazza Luigi Vittorio Bertarelli n. 1;
-attore opponente-
CONTRO
CF/PI: , con gli avv. ZIGRINO Controparte_2 P.IVA_2
NN IA e IN CE, domicilio eletto presso il loro studio in Milano, via
DE LO n. 48;
-convenuto opposto-
Conclusioni:
Per CP_1 Piaccia alla giustizia dell'Ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis rejectis, così giudicare: in via preliminare e pregiudiziale:
- dichiarare inammissibile ovvero rigettare la maggior domanda di pagamento di Euro 112.443,00 svolta Cont da ella propria comparsa di costituzione e risposta;
Nel merito in via principale: Cont Cont
- rigettare la domanda di pagamento svolta da Euro 112.443,00 svolta da nella propria Cont comparsa di costituzione e risposta e la domanda di pagamento di Euro 48.189,55 svolta da el proprio ricorso per decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto disporne la revoca;
- accertare e dichiarare in ogni caso l'intervento pagamento di di Euro 20.000 il 9/2/2024 e di CP_1 Euro 92.443,00 il 29/7/2024 (cfr. docc. 10, 11 e 12) con detrazione di tale somma dalle domande di CBI che saranno eventualmente accolte;
Nel merito in subordinata Cont
- accertare e dichiarare la minor somma dovuta a he dovesse emergere in corso di causa, sempre Cont con detrazione dalle domande di he saranno eventualmente accolte delle somme di Euro 20.000 pagata il 9/2/2024 e di Euro 92.443,00 pagata il 29/7/2024 (cfr. docc. 10, 11 e 12) Nel merito in via riconvenzionale
- accertare a dichiarare che era legittimata a trattenere, fino al 31/10/2024 ovvero fino all'1/8/2024 CP_1 ovvero fino alla diversa data che sarà eventualmente accertata in corso di causa, la somma di Euro 112.443,00 di cui in narrativa, ovvero della maggior o minor somma che sarà eventualmente accertata in corso di causa, a
1 titolo di deposito cauzionale, ai sensi e per gli effetti dell'art.
8.4 del Contratto stipulato tre le parti, come rinnovato tra le stesse.
Nelle spese: Con vittoria di spese, competenze, onorari, oltre rimborso spese forfettario, IVA e C.P.A.
*
Per Controparte_2
Voglia Ill.mo Tribunale adito così giudicare:
1) IN VIA PREGIUDIZIALE/PRELIMINARE, per quanto sopra esposto, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione è infondata, inammissibile, non di pronta soluzione e non basata su alcuna prova scritta, per la somma di €. 48.189,55;
- espungere dal fascicolo telematico le memorie (ed i relativi documenti prodotti) e non autorizzate dal Giudice
e depositate da alle seguenti date: 15 ottobre 2024, il 25 ottobre 2024, nonché nota di deposito CP_1 del 06 settembre 2024 e 26 settembre 2024, in quanto le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. erano state già depositate nel fascicolo telematico dalla in data: 19 giugno 2024, il 09 luglio 2024, il 19 luglio CP_1
2024; 2) NEL MERITO a. in via principale, per quanto sopra esposto, rigettare l'opposizione de qua e confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 19225/2023 del 22.12.2023 (R.G. 37933/2023) emesso dal Tribunale di Milano nei confronti della CP_1
b. sempre in via principale, per quanto sopra esposto, condannare la in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, a pagare la in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma Parte_1 di €. 48.189,55, oltre agli interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 dalla data di scadenza al giorno dell'effettivo saldo indicizzati, ovvero di maggiore o diversa somma che dovesse risultare in corso di causa. c. in subordine, per quanto sopra esposto, accertare e dichiarare l'illegittimità della somma trattenuta dell'importo di almeno €.112.443,00 poiché le somme trattenute dalla sine titulo e per l'effetto CP_1 ordinare la restituzione aggiornata degli interessi legali e rivalutazione. d. in ogni caso dichiarare inammissibile e/o imprevedibile e comunque rigettare tutte le domande proposte dalla con conseguente provvedimento di esecutività ex art 647 c.p.c. e condannare parte opponente CP_1 al pagamento di un'ulteriore somma equitativamente determinata ex art. 96 ultimo comma c.p.c.;
3) sempre in ogni caso condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento delle spese del presente giudizio, ex art. 96 ultimo comma c.p.c., alla Controparte_4 del quale l'Avv. Zigrino è associata che fin da ora, si dichiara antistataria, come da nota spese depositata.
4) Con riserva di ulteriori deduzioni, anche istruttorie, e produzioni.
§ § §
Concise ragioni della decisione
1. Sui fatti di causa.
L'odierno opposto ha agito in via monitoria nei confronti dell'opponente chiedendo e ottenendo ingiunzione di pagamento della somma di € 48.189,55, oltre interessi e spese di ingiunzione, a saldo delle proprie fatture n. 07/01 del 31 maggio 2023 e n. 09/01 del 30 giugno 2023, emesse quale corrispettivo dei servizi prestati nei mesi maggio e giugno 2023 in esecuzione del contratto di gestione del servizio di vigilanza del centro commerciale “Le Due Torri” in Stezzano, rinnovato con comunicazione dell'opponente del 1° marzo 2023.
Parte opponente ha tempestivamente avversato la pretesa creditoria del convenuto opposto non negando il rinnovo del contratto e l'effettiva prestazione dei servizi contrattuali nel biennio maggio- giugno 2023, bensì eccependo come, non avendo il convenuto opposto consegnato la fideiussione prevista in contratto, fosse prevista la costituzione di un deposito cauzionale pari a € 112.443,00, di
2 cui la somma fatturata e azionata fa parte, destinato a essere svincolato solo dopo trascorso un anno dalla cessazione del contratto (e dunque, nel caso di specie, dopo il 31 ottobre 2024 -a un anno dalla data di efficacia del recesso comunicato dall'opponente; o dopo il 7 o 1° agosto 2024 -a un anno dalla data di effettiva cessazione della prestazione dei servizi contrattuali).
L'opponente ha dedotto che il convenuto opposto, ricevuta la lettera di recesso del 1° agosto 2023, con efficacia a partire dal 31 ottobre 2023, cessò prematuramente di prestare i servizi contrattuali, già
a far data dal 7 agosto 2023. Al riguardo, l'opponente ha dichiarato di riservare separata azione per il risarcimento del danno.
Previa domanda di condanna dell'opposto per responsabilità processuale aggravata, parte opponente ha concluso, in citazione, perché il decreto ingiuntivo sia revocato e perché, in via riconvenzionale, il Tribunale accerti e dichiari che l'opponente è legittimato a trattenere, fino al 31 ottobre 2024 ovvero fino al 1° agosto 2024, la somma di € 112.443,00.
Parte opposta, tempestivamente costituitasi nel giudizio di opposizione, ha allegato, diversamente che nel ricorso per ingiunzione, che il contratto non si rinnovò per l'anno 2023 e che invece esso cessò di avere efficacia già dal 1° dicembre 2022. L'opposto ha poi affermato, sempre in comparsa di risposta, di avere sì agito in via monitoria per la somma di € 48.189,55, ma di essere in verità creditore della somma tutta trattenuta dall'opponente, pari a € 112.443,00 (IV pagina). Su tali basi parte opponente ha domandato, in comparsa di risposta, che l'opponente sia condannato a pagare a suo favore la somma di € 112.443,00 oltre interessi e oltre al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..
In corso di causa parte opponente ha documentato di avere pagato la somma di € 112.443,00 in favore del convenuto opposto.
La causa giunge in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza odierna, previa discussione orale nelle forme di cui all'art. 281-sexies c.p.c..
*
2. Sulla fondatezza dell'opposizione e della domanda riconvenzionale dell'attore opponente.
Come visto, è pacifica fra le parti la conclusione del contratto di appalto di servizi prodotto come doc.
1 opponente. Alla clausola n.
8.4 il contratto prevede la facoltà esercitata dall'opponente di trattenere il corrispettivo di € 112.443,00 sino a un anno dalla cessazione dell'appalto.
Coerentemente con tale clausola, la somma complessiva di € 112.443,00, inclusa quella di cui alle fatture azionate, è stata trattenuta dall'opponente sino all'anno 2024, quando essa fu pagata spontaneamente in tre rate (la prima nel mese di febbraio 2024; la seconda e la terza nel mese di luglio
2024).
È evidente come tale somma includa pure quella oggi azionata: ciò, del resto, è affermato pure dal convenuto opposto in comparsa di risposta, laddove egli precisa che il proprio credito, seppure
3 azionato nella minore misura di € 48.189,55, ammonta invece a € 112.443,00 (IV pagina).
Stante l'avvenuto pagamento della somma in corso di causa, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
La domanda riconvenzionale dell'attore opponente, volta a che si dichiari il suo diritto a trattenere la somma di € 112.443,00 sino quantomeno al mese di agosto 2024, deve essere accolta.
Quanto alla domanda del convenuto opposto di vedersi pagata la somma di € 112.443,00, avanzata con la comparsa di risposta, essa, in parte, è infondata stante l'avvenuto pagamento di tutta tale somma in corso di causa;
in altra parte, quanto agli interessi, è infondata in quanto prima del mese di agosto 2024 il credito relativo non era scaduto;
in ultima parte, quanto alla rivalutazione, è infondata, non essendo dovuta rivalutazione sulle obbligazioni pecuniarie c.d. di valuta, soggette al principio nominalistico di cui all'art. 1277 c.c..
Ritenuto in conclusione che
In accoglimento dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e deve essere accertato il diritto dell'attore opponente a trattenere la somma di € 112.443,00 sino al mese di agosto 2024.
La fondatezza dell'eccezione di inesigibilità del credito e il pagamento dello stesso in corso di opposizione, prima ancora che esso divenisse esigibile, determinano la soccombenza del convenuto opposto: le spese processuali sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta dei D.M. 55/14, 37/18
e 147/22, tenuto conto del valore della controversia (che si determina in relazione al valore della domanda riconvenzionale dell'opponente, accolta) e dell'attività difensiva effettivamente compiuta.
Non sono emerse condotte di mala fede processuale o colpa grave a carico del convenuto opposto tali da giustificarne la richiesta condanna per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96
c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, con citazione notificata il 2 febbraio 2024, da nei confronti di CP_1 Controparte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 19255/2023 emesso dal Tribunale di Milano il 22 dicembre 2023 e notificato il 27 dicembre 2023, nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:
1) accoglie l'opposizione;
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3) accerta il diritto dell'attore opponente a trattenere la somma di € 112.443,00 sino al mese di agosto 2024;
4) condanna il convenuto opposto alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore opponente, che si liquidano in € 786,00 per spese esenti ed € 10.680,00 per compensi professionali, oltre
4 rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 1° luglio 2025.
Il Giudice
(Giovanni Grassi)
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