Articolo 4 della Legge 6 agosto 1967, n. 765
Articolo 3Articolo 5
Versione
1 settembre 1967
Art. 4.
L'ultimo comma dell' articolo 11 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 , e' soppresso.
Entrata in vigore il 1 settembre 1967
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente